Commercio elettronico - trattamento fiscale

L'e-commerce si può definire come l'insieme delle transazioni effettuabili per via telematica relative alle prestazioni di servizi e alla cessione di beni. Esso si suddivide in commercio elettronico diretto e indiretto.

Le grandi opportunità del world wide web possono tramutarsi in incognite dal punto di vista giuridico e soprattutto fiscale. Col presente lavoro si delineano i principali aspetti da considerare nel trattamento dell'e-commerce ai fini IVA e Imposte dirette.

Imposta sul valore aggiunto

Commercio elettronico indiretto

Nel commercio elettronico indiretto, la cessione ai fini IVA viene assimilata alle vendite per corrispondenza, con applicazione delle relative norme. Esaminiamo alcuni casi che si possono verificare:

Se il cedente supera nel corso dell'anno e nello Stato di residenza dell'acquirente privato il limite di 154 milioni di lire di cessioni, dovrà nominare un rappresentante fiscale nel paese di destinazione dei beni per assolvere ai propri obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto. Se non supera tale limite, potrà continuare ad assoggettare l'operazione ad IVA nazionale.

In questo caso l'operazione si configura come un'importazione tramite posta. Le merci importate per mezzo di pacco postale sono attualmente così regolate:

1.- per importazioni sino a tre milioni di lire, viene emessa d'ufficio la bolletta doganale A/34 con l'IVA anticipata dall'Ente Poste Italiane, e successivamente riscossa dal postino all'atto della consegna;

2.- per importazioni di valore superiore ai tre milioni di lire, è necessario presentare una dichiarazione scritta (DAU) per le varie procedure di sdoganamento.

Commercio elettronico diretto

In questo caso le cessioni ai fini IVA, sono considerate prestazioni di servizi. Pertanto tutte le operazioni telematiche, siano esse prestazioni di servizi in senso stretto, ovvero cessioni di beni virtuali, rappresentano ai fini IVA prestazioni di servizi. Questo principio crea una dicotomia tra trattamento fiscale in caso di commercio elettronico diretto e indiretto. In altre parole, la cessione del medesimo bene, a seconda se esso sia "materiale" o "immateriale" comporta un differente trattamento fiscale.

Le ripercussioni sul piano operativo sono notevoli: la medesima operazione infatti, conclusa nel commercio tradizionale ovvero nel commercio elettronico, avrà - ai fini IVA - diversi momenti di effettuazione (art. 6 d.p.r. 633/72) e diversi principi di territorialità (art. 7 d.p.r. 633/72).

La distorsione può essere eclatante. Si pensi ad esempio ai prodotti editoriali, che nel commercio cartaceo tradizionale godono dell'aliquota IVA agevolata del 4%, regime speciale di determinazione della base imponibile - resa forfetaria - semplificazioni amministrative (operazioni ai sensi dell'art. 2 - d.p.r. 633/72 fuori campo IVA).

Servizi effettuati on-line:

elaborazione e fornitura dati, cessione di software, consultazione di banche dati, servizi finanziari

prestatore

committente

Operazione e tassazione

Comunitario

Extra UE (sia privato che soggetto passivo d'imposta)

Operazione no IVA art. 7, comma 4, lett. d)

Extra UE

Comunitario privato

Operazione no IVA art. 7, comma 4, lett. d)

Extra UE

Comunitario soggetto passivo d'imposta

Autofattura da parte del committente art. 7 comma 4, lett. d) e art. 17 comma 3

Comunitario

Comunitario privato

Tassazione da parte del prestatore art. 7, co. 4) lett. e)

comunitario

Comunitario soggetto passivo d'imposta

Autofattura da parte del committente art. 7 comma 4, lett. d) e art. 17, comma 3

 

Servizi effettuati on-line: accesso a internet e telecomunicazioni

prestatore

committente

Operazione e tassazione

Comunitario

Extra UE (sia privato che soggetto passivo d'imposta)

Operazione no IVA art. 7, comma 4, lett. d)

Extra UE

Comunitario privato

Tassazione da parte del prestatore nello Stato membro UE del committente art. 7, co. 4, lett. f-bis

Extra UE

Comunitario soggetto passivo d'imposta

Autofattura da parte del committente art. 7, comma 4, lett. d) e art. 17, comma 3

Comunitario

Comunitario privato

Tassazione da parte del prestatore nello Stato membro UE del committente art. 7, co. 4, lett. f-bis

comunitario

Comunitario soggetto passivo d'imposta

Autofattura da parte del committente art. 7, comma 4, lett. d) e art. 17 comma 3

 

Servizi effettuati on-line: trasmissione di beni virtuali quali testi, video, immagini, muisica, libri, ecc.

prestatore

committente

Operazione e tassazione

Comunitario

Extra UE (sia privato che soggetto passivo d'imposta)

Tassazione da parte del prestatore art. 7 comma 3

Extra UE

Comunitario privato

Operazione no IVA Paese del prestatore art. 7, comma 3

ExtraUE

Comunitario soggetto passivo d'imposta

Operazione no IVA Paese del prestatore art. 7, comma 3

Comunitario

Comunitario privato

Tassazione da parte del prestatore art. 7 co. 4, lett. e)

Comunitario

Comunitario soggetto passivo d'imposta

Tassazione da parte del prestatore art. 7 comma 3

 

Servizi effettuati on-line: trasmissione on-line di un avvenimento o spettacolo

Prestatore

committente

Operazione e tassazione

Comunitario

Extra UE (sia privato che soggetto passivo d'imposta)

Tassazione da parte del prestatore art. 7 comma 3

Extra UE

Comunitario privato

Operazione no IVA Paese del prestatore art. 7, comma 3

Extra UE

Comunitario soggetto passivo d'imposta

Operazione no IVA Paese del prestatore art. 7, comma 3

Comunitario

Comunitario privato

Tassazione da parte del prestatore art. 7 co. 4, lett. e)

Comunitario

Comunitario soggetto passivo d'imposta

Tassazione da parte del prestatore art. 7 co. 4, lett. e)

(fonte: Settimana fiscale 19/00 - Imposte dirette e IVA Trattamento fiscale commercio elettronico di P.A. Stella)

 

Imposizione diretta

Alcuni elementi tipici del commercio elettronico, quali l'impossibilità di individuare i soggetti che partecipano alla transazione, oppure l'utilizzo di indirizzi di posta elettronica o di domini che non forniscono alcuna indicazione precisa riguardo i soggetti che effettuano l'operazione, provoca problemi per risalire all'individuazione del luogo in cui è prodotto il reddito, nonché l'imputazione dello stesso al soggetto titolare. In modo particolare i concetti di residenza, di stabile organizzazione, fortemente vincolati alla presenza fisica del soggetto nel commercio tradizionale, devono essere rivisitati in funzione delle nuove modalità attraverso le quali si svolge il commercio elettronico.

La difficoltà maggiore è legata all'adattamento del concetto di stabile organizzazione al fenomeno rappresentato dell'e-commerce. L'OCSE - seconda bozza di documento del marzo 2000 - afferma che mentre il server, in presenza di particolari condizioni, può essere considerato stabile organizzazione in base all'art. 5 del modello OCSE di convenzione e al paragrafo 10 del relativo commentario; il sito Web, non rappresentando un bene materiale, non costituisce una sede fissa d'affari.

Il server - per contro - in base al citato paragrafo 10, può essere considerato una stabile organizzazione anche in assenza di personale addetto al funzionamento e alla manutenzione dell'apparecchiatura stessa. Per alcuni Paesi è necessario, per configurare la presenza di una stabile organizzazione, che il server - anche senza l'ausilio di personale addetto - svolga l'attività caratteristica dell'impresa. Per altri Paesi, sono le funzioni "chiave" dell'impresa che devono essere svolte tramite il sever. Il documento, passando in rassegna differenti punti di vista, consente di individuare le fattispecie sensibili da valutare volta per volta in relazione delle differenti legislazioni dei Paesi in cui si trova collocato il server.

Infine, un ulteriore problema è legato alla natura del reddito prodotto. Infatti, il corrispettivo della transazione potrebbe costituire un ricavo ovvero una royalty. Con la R.M. 169/E del 30.07.97 l'Amministrazione finanziaria - aderendo all'orientamento espresso dall'OCSE - chiarisce che l'acquisto di software non comporta pagamento di royalties, mentre l'acquisto dei diritti di riproduzione e commercializzazione rientra nel campo applicativo della ritenuta.