CIRCOLARE 002/2002 DEL 4 GENNAIO 2002

 

NUOVI TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI NEL 2002 E DEI VERSAMENTI D'IMPOSTA

Di seguito si produce uno schema riassuntivo delle nuove scadenze per effettuare la presentazione delle dichiarazioni e i relativi versamenti d'imposta.

DICHIARAZIONI 2002 – TERMINI DI PRESENTAZIONE E VERSAMENTO

 

SOGGETTI OBBLIGATI E TIPO DI MODELLO

PRESENTAZIONE CARTACEA in banca o posta (per i soggetti non obbligati alla presentazione telematica)

PRESENTAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA diretta (via Entratel o via Internet) o tramite gli intermediari abilitati(1)

 

VERSAMENTO

Unico 2002 – Persone fisiche

Entro il 31 luglio 2002

Entro il 31 ottobre 2002

Entro il 31 maggio 2002

Unico 2002 – Società di persone ed equiparate

Entro il 31 luglio 2002

Entro il 31 ottobre 2002

Entro il 31 maggio 2002

Unico 2002 – Società di capitali, enti commerciali ed equiparati (art. 87, comma 1, lett. a) e b) DPR 917/1986)

Non prevista (è obbligatoria la trasmissione telematica)

Entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta

Entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta

Unico 2002 – Enti non commerciali ed equiparati (art. 87, co.1, lett. c), DPR 917/1986)

Entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta

Entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta

Entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta

Unico 2002 – Società ed enti non residenti (art. 87, co.1, lett. d) DPR 917/1986

Entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta

Entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta

Entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta

Irap / 2002 dei contribuenti che non presentano la dichiarazione unificata

Entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta

Entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta

Entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta

Iva/2002 – Soggetti Iva che non presentano la dichiarazione unificata

Entro il 31 luglio 2002

Entro il 31 ottobre 2002

Entro il 16 marzo 2002 (2)

Mod. 770/2002 – Sostituti d’imposta che non presentano la dichiarazione unificata

Non prevista (è obbligatoria la trasmissione telematica)

  • Mod. 770 Semplificato: entro il 1° luglio 2002 (3)
  • Mod. 770 Ordinario: entro il 31 ottobre 2002

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  1. La trasmissione telematica va effettuata: via Entratel per i soggetti tenuti alla presentazione del Mod. 770/2002 per un numero di soggetti superiore a 20; via Internet per i soggetti non tenuti alla presentazione del Mod. 770/2002, in forma autonoma o unificata, o tenuti a tale adempimento per un numero di soggetti non superiore a 20. Gli intermediari abilitati sono le società del gruppo e i soggetti incaricati di cui all’art. 3, co. 3, DPR 322/1998, come modif. dall’art. 3, DPR 435/2001.
  2. I contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione unificata che non eseguono il versamento dell’Iva annuale entro il 16 marzo 2002, possono effettuare tale pagamento entro il termine di scadenza per i versamenti derivanti dal Mod. Unico 2002 maggiorando il saldo Iva dello 0,40% per mese o frazione di mese a decorrere dalla suddetta data (art. 7, co. 1, lett. b), DPR 542/1999).
  3. Sono obbligati a presentare la dichiarazione Mod. 770/2002 Semplificato coloro che nel 2001 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, come previsto dagli articoli 23,24,25,25-bis e 29, DPR 600/1973 e/o a contribuenti previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS, all’Inpdap, all’Inpdai e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL e che non abbiano operato ritenute sui redditi da capitale.