CIRCOLARE N. 02/2003 DEL 3 GENNAIO 2003

Varia l’aliquota per la ritenuta di agenti e rappresentanti

Dal 1° gennaio 2003 variano le aliquote per agenti e rappresentati di commercio. Il comma I dell’art. 2 della Finanziaria 2003 (L. 289/02) con la lettera c) ha aumentato l’aliquota del primo scaglione IRPEF dal 18 al 23%. Questa novità ha un immediato riflesso sulle ritenute d’acconto che subiranno agenti e rappresentanti di commercio, di mediazione e procacciatori d’affari – anche per attività svolte occasionalmente – per le provvigioni loro dovute dai sostituti d’imposta.

L’aliquota della ritenuta d’acconto è commisurata al primo scaglione IRPEF in base all’art. 25 dpr 600/73 ed è applicata al 50% delle provvigioni (o al 20% se i percipienti dichiarano di avvalersi dell’opera di dipendenti – questo aspetto è approfondito nella circolare 32/2002 acquisibile sul sito internet dello Studio http://www.gastaldellomariacci.it nella sezione Circolari), indipendentemente dal fatto che venga operata a carico di persone fisiche oppure di persone giuridiche.

Pertanto l’aliquota da applicare è dell’11,50% (senza dipendenti) e del 4,60% con l’ausilio di dipendenti (nel qual caso è obbligatoria la dichiarazione di avvalersi di dipendenti e collaboratori).

Dal 1° gennaio 2003 le fatture emesse da questi soggetti riporteranno le nuove aliquote che valgono anche per le provvigioni maturate nel 2002 e fatturate nel 2003.

Va ricordato che la responsabilità per l’omesso o insufficiente versamento della ritenuta è del sostituto d’imposta, mentre il percipiente non subisce alcun onere: quest’ultimo ha soltanto il diritto di portare in detrazione nella propria dichiarazione, la somma delle ritenute subite. Il sostituto invece, oltre a riportare il quantum trattenuto e versato nella dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 Semplificato) deve rilasciare la certificazione a ogni singolo percipiente delle ritenute operate in base all’art. 7 bis del dpr 600/73 entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello della corresponsione.