Cass. civile, sez. I, 20-03-1999, n. 2589 - Pres. Cantillo - Est. Fioretti- P.M. P.M. Schirò (conf.) - Fall. Govi s.d.f. c. Banca Popolare di Bergamo Credito Varesino s. c. a r.l.

 

Fallimento - Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Versamenti in conto corrente - Carattere solutorio - Castelletto di sconto - Irrilevanza

Il c.d. castelletto di sconto è un negozio che si distingue da quello di apertura di credito, in quanto con esso la banca si impegna a favore di un soggetto determinato a scontare gli effetti e le ricevute bancarie che questo presenterà e, pertanto, anche se regolato in conto corrente, non implica alcun trasferimento di denaro al cliente, neppure nella forma della "messa a disposizione"; né è lecito presumere un collegamento fra i due rapporti per il solo fatto delle rimesse in conto del netto ricavo delle operazioni di sconto, dovendosi per contro considerare come sintomo della distinzione tra i due negozi la previsione pattizia di un diverso importo rispettivamente del fido e del limite del castelletto. Ne consegue che il castelletto non può valere ad escludere il carattere solutorio delle rimesse da revocare (1).

(Cassa App. Brescia 4 gennaio 1996)

(Massima non ufficiale)