CIRCOLARE 006/2002 DEL 28/01/2002

Si produce di seguito la Circolare Ministeriale n. 6/E del 25.01.2002 che interpreta le recenti disposizioni in materia di dichiarazioni, comunicazioni e semplificazioni.

Circolare 6 del 25.01.02

OGGETTO decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 - "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari".

TESTO
                                                                              
                                      INDICE                                  
1    PREMESSA                                                                 
2    MODELLI DI DICHIARAZIONE                                                 
3    TERMINI  PER  LA  PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IN MATERIA DI IMPOSTE
     SUI REDDITI E IRAP                                                       
3.1  Termini di presentazione delle dichiarazioni.                            
3.2  Termini e modalita' per integrare la dichiarazione presentata.           
4    MODALITA'   DI   PRESENTAZIONE   E   OBBLIGHI   DI   CONSERVAZIONE  DELLE
     DICHIARAZIONI                                                            
4.1  Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione in via         
     telematica.                                                              
4.2  Soggetti incaricati dai contribuenti alla trasmissione telematica        
     delle dichiarazioni.                                                     
4.3  Documentazione da rilasciare ai contribuenti all'atto della consegna     
     della dichiarazione ai soggetti tenuti alla trasmissione della           
     stessa.                                                                  
4.4  Termine di trasmissione telematica delle dichiarazioni all'Agenzia       
     delle Entrate.                                                           
4.5  Momento e prova della presentazione della dichiarazione.                 
4.6  Conservazione della documentazione.                                      
5    DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA                                   
6    DICHIARAZIONI NEI CASI DI LIQUIDAZIONE                                   
7    DICHIARAZIONI NEI CASI DI TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE.           
8    Dichiarazione congiunta in materia di imposte sui redditi                
9    DICHIARAZIONE ANNUALE In materia di imposta sul valore aggiunto.         
10   SOPPRESSIONE DELL'OBBLIGO DELLE DICHIARAZIONI PERIODICHE IVA             
10.1 Decorrenza ed effetti                                                    
10.2 Istanze di rimborso infrannuale                                          
11   COMUNICAZIONE DATI IVA.                                                  
11.1 Natura ed effetti                                                        
11.2 Soggetti obbligati                                                       
11.3 Contenuto                                                                
11.4 Modalita' e termini di presentazione.                                    
12   SEMPLIFICAZIONI DELLE REGISTRAZIONI RELATIVE AL PLAFOND                  
13   ABOLIZIONE  DELLE  ANNOTAZIONI  RELATIVE  ALLE  LIQUIDAZIONI  PERIODICHE 
     IVA                                                                      
14   SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI TENUTA DI REGISTRI CONTABILI               
15   SEMPLIFICAZIONI  IN  MATERIA  DI  REGISTRAZIONE  DEI BENI AMMORTIZZABILI 
     PER I SOGGETTI IN REGIME DI CONTABILITA' SEMPLIFICATA                    
16   SEMPLIFICAZIONI  IN  MATERIA  DI  TENUTA  DI  REGISTRI  CONTABILI  DEGLI 
     ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI                                             
17   TERMINE  DI  REGISTRAZIONE  DEI  CORRISPETTIVI E ABOLIZIONE DELL'OBBLIGO 
     DI ALLEGARE GLI SCONTRINI                                                
18   PERDITE INVOLONTARIE DI BENI                                             
19   MODIFICHE  IN  MATERIA  DI  TERMINI  DI  VERSAMENTO  DELLE  IMPOSTE  SUI 
     REDDITI                                                                  
20   MODIFICA  DEL  TERMINE  DI  CONSEGNA  DELLE CERTIFICAZIONI DEI SOSTITUTI 
     D'IMPOSTA                                                                
21   DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE                                        
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
1    PREMESSA                                                                 
       Con decreto  del  Presidente  della  Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435
(di seguito  "regolamento"),  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre
2001, n.  292,  sono  state  impartite  disposizioni  per la semplificazione e
razionalizzazione di adempimenti tributari.                                   
       Il regolamento  riduce  e razionalizza gli adempimenti dei contribuenti
connessi con  la  presentazione delle dichiarazioni fiscali e mira ad adeguare
la normativa  vigente  all'evoluzione  tecnologica dei sistemi di trasmissione
dei dati.                                                                     
       In particolare:                                                        
.  le  disposizioni  del  capo I modificano  gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
   e  8  del  decreto  del  Presidente  della   Repubblica  22  luglio  1998, 
   n.322(di seguito indicati con il solo numero dell'articolo);               
.  le  disposizioni  del  capo II  sopprimono  le dichiarazioni periodiche IVA
   ed introducono  semplificazioni  in  materia  di  registrazioni relative al
   plafond, di  obblighi  di  liquidazione,  di  tenuta dei registri contabili
   per i   soggetti  in  contabilita'  ordinaria  e  semplificata  e  per  gli
   esercenti arti   e   professioni,   di   registrazioni   dei  corrispettivi
   documentati da   scontrini   fiscali  e  di  documentazione  della  perdita
   involontaria dei beni.                                                     
.  al  capo  III  sono   previste  semplificazioni  in   materia di termini di
   versamento e di altri adempimenti fiscali.                                 
      Le principali novita' introdotte dal regolamento riguardano:            
   .    l'accorpamento dei termini di presentazione delle dichiarazioni;      
   .    la rettificabilita' delle dichiarazioni presentate;                   
   .    lo spostamento dei termini di pagamento delle imposte;                
   .    l'eliminazione  delle  dichiarazioni  periodiche  IVA e la conseguente
        introduzione della comunicazione annuale IVA;                         
   .    l'eliminazione   dell'obbligo   di   annotazione   delle  liquidazioni
        periodiche IVA;                                                       
   .    l'eliminazione   dell'obbligo   di   effettuare   le  annotazioni  sui
        registri IVA  e  sul  libro  dei beni ammortizzabili a condizione che 
        le stesse siano riportate sul libro giornale;                         
   .    l'eliminazione  dell'obbligo  di effettuare le registrazioni sul libro
        dei   beni   ammortizzabili  per  i   contribuenti   in   contabilita'
        semplificata;                                                         
   .    l'estensione delle stesse semplificazioni ai lavoratori autonomi;     
   .    la  riduzione  dei  dati da indicare nella dichiarazione dei sostituti
        d'imposta.                                                            
       Con la  presente  circolare si forniscono i primi chiarimenti in merito
alla portata delle nuove disposizioni.                                        
                                                                              
2    MODELLI DI DICHIARAZIONE                                                 
       L'articolo 1  del  regolamento modifica l'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4
del DPR n. 322 del 1998.                                                      
       Il novellato  articolo  1,  comma  1 prevede che le dichiarazioni delle
imposte sui  redditi  e dell'imposta sulle attivita' produttive siano redatte,
a pena  di  nullita', su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento
amministrativo entro il 15 febbraio e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.    
       In particolare,  le  dichiarazioni  dei  soggetti con periodo d'imposta
coincidente con  l'anno  solare  sono  redatte  su  modello  conforme a quello
approvato entro il 15 febbraio dell'anno successivo.                          
       Gli stessi  modelli  sono  utilizzati, in caso di periodo d'imposta non
coincidente con  l'anno  solare,  per  le  dichiarazioni  relative  al periodo
d'imposta in  corso  alla  data  del 31 dicembre dell'anno precedente a quello
di approvazione.                                                              
       In altri   termini,   il  regolamento  stabilisce  la  regola  generale
secondo cui  i  soggetti  con  periodo  d'imposta  a  cavallo dell'anno solare
utilizzano i  modelli  approvati  nel corso dello stesso anno solare in cui si
chiude il proprio esercizio di riferimento.                                   
       Si ricorda  che  ai  fini dei modelli da utilizzare per la compilazione
della dichiarazione  e'  considerato  periodo d'imposta coincidente con l'anno
solare quello  che  termina il 31 dicembre, anche se di durata inferiore a 365
giorni (come  nel  caso  di  inizio  dell'attivita').  Si  considerano  invece
periodi d'imposta  non  coincidenti  con  l'anno  solare  non  solo  quelli  a
cavallo di  due  anni  solari  ma anche quelli infrannuali chiusi prima del 31
dicembre (ad esempio, per cessazione dell'attivita').                         
       Valgano in proposito i seguenti esempi:                                
1)  il   soggetto  con   periodo  d'imposta   coincidente  con  l'anno  solare
    (01.01.2001 -  31.12.2001)  deve  utilizzare  i modelli approvati entro il
    15 febbraio  dell'anno  successivo  alla  data  di  chiusura  (15 febbraio
    2002);                                                                    
2)  il  soggetto   con  periodo d'imposta inferiore a 365 giorni, chiuso il 31
    dicembre (01.06.2001   -  31.12.2001),  utilizzera'  i  modelli  approvati
    entro il  15  febbraio  dell'anno  successivo  alla  data  di chiusura (15
    febbraio 2002);                                                           
3)  il   contribuente   con  periodo d'imposta infrannuale chiuso prima del 31
    dicembre (01.02.2001  -  30.11.2001)  deve  utilizzare i modelli approvati
    nel corso  dell'anno  in  cui  chiude  il  proprio esercizio (2001) per le
    dichiarazioni dei redditi dell'anno precedente (redditi 2000);            
4)  il   soggetto   con   periodo   d'imposta   a  cavallo  dell'anno   solare
    utilizzera' i   modelli   approvati   nello   stesso   anno   di  chiusura
    dell'esercizio (per i redditi dell'anno precedente):                      
            a) per   il    periodo   d'imposta    01.12.2000   -    30.11.2001
               utilizzera' il    modello    approvato    nel   2001   per   le
               dichiarazioni dei redditi 2000;                                
            b) per   il     periodo   d'imposta    01.02.2001   -   31.01.2002
               utilizzera' il  modello  approvato  entro  il  15 febbraio 2002
               per le dichiarazione dei redditi 2001.                         
       I modelli  di  dichiarazione dei sostituti d'imposta, i modelli dei CAF
e dei  contribuenti  titolari  di  redditi  di lavoro dipendente e assimilati,
sono approvati  entro  il  15 gennaio dell'anno in cui i modelli stessi devono
essere utilizzati.   I   provvedimenti   di   approvazione   dei   modelli  di
dichiarazione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.                       
       Le modifiche  dell'articolo  1,  commi 2, 3 e 4 sono di tipo formale in
quanto adeguano   il   tenore   letterale   delle   disposizioni   alla  nuova
organizzazione dell'Amministrazione finanziaria.                              
                                                                              
3    TERMINI  PER  LA  PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IN MATERIA DI IMPOSTE
     SUI REDDITI E IRAP                                                       
       L'articolo 2  del  regolamento  sostituisce  i  commi  1,  2, 3, 8 e 9,
abroga i  commi  4, 4-bis e 5, ed introduce il comma 8-bis nell'articolo 2 del
DPR n. 322 del 1998.                                                          
3.1    Termini di presentazione delle dichiarazioni.                          
       Il regolamento  ha  inteso  razionalizzare  i  termini di presentazione
delle dichiarazioni per tutte le categorie dei contribuenti.                  
    Ai sensi  del  novellato  articolo  2,  comma  1,  le  persone fisiche, le
societa' o  le  associazioni  di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica  29  settembre  1973, n. 600, presentano la dichiarazione per
l'anno d'imposta precedente:                                                  
    .    tra il 1  maggio e il 31 luglio tramite banca o ufficio postale;     
    .    entro il 31 ottobre in via telematica.                               
   I contribuenti   assoggettati   all'imposta   sul   reddito  delle  persone
giuridiche, invece,   presentano  la  dichiarazione,  ai  sensi  del  comma  2
dell'articolo 2:                                                              
   .  entro  il   settimo   mese dalla chiusura del periodo d'imposta, tramite
      banca o ufficio postale;                                                
   .  entro  il  decimo  mese   dalla   chiusura  del periodo d'imposta in via
      telematica.                                                             
       Ai sensi   dell'articolo   2,  comma  3,  i  contribuenti  assoggettati
all'imposta regionale    sulle   attivita'   produttive,   non   tenuti   alla
presentazione della  dichiarazione  dei  redditi,  presentano la dichiarazione
ai fini IRAP entro i termini previsti dell'articolo 2, comma 2, ossia:        
   .  entro  l'ultimo   giorno   del  settimo  mese dalla chiusura del periodo
      d'imposta, tramite banca o ufficio postale;                             
   .  entro  l'ultimo  giorno   del  decimo   mese  dalla chiusura del periodo
      d'imposta, in via telematica.                                           
       In tal   modo  i  termini  di  presentazione  delle  dichiarazioni  dei
redditi e  dell'IRAP  degli enti e delle societa' soggette ad IRPEG, risultano
ancorati alla  data  di  chiusura  del  periodo  d'imposta, prescindendo dalla
data di approvazione del bilancio o rendiconto.                               
       I soggetti   che   presentano   la   dichiarazione  in  via  telematica
fruiscono di  un  termine maggiore rispetto a quelli che assolvono il medesimo
adempimento tramite banca e ufficio postale.                                  
       Nell'articolo 2,  comma  9,  e'  confermata  la  proroga  d'ufficio, al
primo giorno   feriale   successivo,   dei   termini  di  presentazione  della
dichiarazione che  scadono  di  sabato,  mentre  e' stato soppresso il termine
"trasmissione" poiche',   come  sara'  detto  in  avanti,  non  e'  piu'  dato
distinguere tra presentazione e trasmissione in via telematica.               
       Per lo  stesso  motivo  e'  stato abrogato il comma 4 bis dell'articolo
2, che  enunciava  la  irrilevanza  dei  termini  di  trasmissione  rispetto a
quelli di versamento delle imposte.                                           
       Le nuove   regole   concernenti   i   termini  di  presentazione  delle
dichiarazioni, ai  sensi  dell'articolo  19  del  regolamento,  si applicano a
decorrere dal  1   gennaio  2002.  A  tale  riguardo  si  ritiene che le nuove
disposizioni producano  effetto  anche per gli adempimenti i cui termini, alla
stessa data,  non  siano ancora scaduti. E' il caso ad esempio di una societa'
con il  periodo  d'imposta  non  coincidente  con l'anno solare (ad esempio, 1
novembre 2000  -  31  ottobre  2001)  per  la  quale, alla data del 1  gennaio
2002, non   sia   ancora   scaduto   il   termine   di   presentazione   della
dichiarazione. In  tal  caso,  la  dichiarazione  e'  presentata entro il piu'
lungo termine  di  sette  (tramite banca o posta) o dieci (per via telematica)
mesi a  decorrere  dalla  data di chiusura dell'esercizio (nell'esempio, entro
maggio 2002 o agosto 2002).                                                   
                                                                              
3.2    Termini e modalita' per integrare la dichiarazione presentata.         
       Ai sensi  del  novellato  articolo  2,  comma  8,  la  correzione degli
errori e  l'integrazione  delle  omissioni  nelle  dichiarazioni  dei redditi,
dell'imposta regionale  sulle  attivita' produttive e dei sostituti d'imposta,
possono effettuarsi,  fatta  salva  l'applicazione delle sanzioni, mediante la
presentazione di una successiva dichiarazione.                                
       Quest'ultima deve    essere    presentata   entro   il   "termine   per
l'accertamento" di  cui  all'articolo  43 del DPR n. 600 del 1973, ossia entro
il 31  dicembre  del  quarto  anno  successivo a quello di presentazione della
dichiarazione originaria.   Cosi',  esemplificando,  l'errore  commesso  nella
dichiarazione presentata   nell'anno   2002   (ad   esempio,   minore  reddito
d'impresa per  effetto  di  ammortamenti non spettanti) potra' essere corretta
entro il 31 dicembre dell'anno 2006.                                          
       Il nuovo   comma   8  dell'articolo  2  prevede  che  la  dichiarazione
integrativa possa  presentarsi  anche  in via telematica, secondo le modalita'
di cui  all'articolo  3,  e non solo per il tramite di un ufficio postale come
previsto dal precedente testo dello stesso comma 8.                           
       Sul maggior   reddito   e'   applicabile   la   sanzione  per  infedele
dichiarazione prevista  dall'art.  1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471.                                                                       
       Il modello  di  dichiarazione  da utilizzare ai fini della integrazione
e' quello  conforme  al  modello  approvato  per  il  periodo d'imposta cui si
riferisce la dichiarazione rettificativa.                                     
       Con una  diversa  disposizione, recata dall'articolo 2, comma 8-bis, e'
previsto che  il  contribuente  possa  integrare a suo favore le dichiarazioni
dei redditi,   dell'imposta   regionale   sulle  attivita'  produttive  e  dei
sostituti d'imposta,   per   correggere   errori   o   omissioni  che  abbiano
determinato un  maggior  reddito  o,  comunque,  un  maggior debito o un minor
credito d'imposta.                                                            
       Tale integrazione    deve    effettuarsi    mediante   una   successiva
dichiarazione che  va  prodotta  entro  il  termine di presentazione di quella
relativa al periodo d'imposta successivo.                                     
       Al pari  della  dichiarazione  integrativa di cui al comma 8, quella in
esame (dichiarazione  integrativa  in  diminuzione)  puo' presentarsi anche in
via telematica,  secondo  le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando i
modelli approvati per il periodo d'imposta cui la integrazione e' riferita.   
       Diversamente da  quelle  operate  ai  sensi  del precedente comma 8, le
correzioni operate  ai  sensi  dell'articolo 2, comma 8-bis, se effettuate nei
termini, non sono soggette a sanzioni.                                        
       Il maggior    credito    d'imposta   risultante   dalla   dichiarazione
integrativa in   diminuzione   puo'  utilizzarsi  in  compensazione  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.               
       Occorre rilevare  che  le dichiarazioni integrative di cui ai commi 8 e
8-bis in  esame  presuppongono che la dichiarazione originaria sia stata a suo
tempo validamente  e  tempestivamente  presentata.  In  applicazione  di  tale
principio, possono  formare  oggetto  d'integrazione  anche  le  dichiarazioni
presentate entro  novanta  giorni  dal  termine  di  scadenza che, per effetto
delle disposizioni  contenute  nel  comma  7 dell'articolo 2, sono considerate
valide salva  l'applicazione  della  sanzione  prevista  per  il ritardo nella
presentazione. Le  dichiarazioni  presentate  oltre  i novanta giorni, invece,
dovendosi considerare  omesse  (costituiscono  titolo  solo per la riscossione
delle imposte evidenziate), non possono essere oggetto d'integrazione.        
       Come si    dira'   ampiamente   al   successivo   paragrafo   4.5,   la
dichiarazione si   considera  omessa  anche  se  trasmessa  dall'intermediario
incaricato con ritardo superiore a 90 giorni.                                 
       Si ritiene  che  le  nuove  disposizioni  riguardanti  la dichiarazione
integrativa, per   effetto   di   quanto   stabilito   dall'articolo   19  del
regolamento, siano  applicabili  alle dichiarazioni presentate a decorrere dal
1  gennaio  2002,  ovvero  a quelle presentate prima, per le quali - alla data
del 1   gennaio  2002  -  non  sia  decorso  il termine di 90 giorni di cui al
citato articolo 2, comma 7.                                                   
       A titolo  esemplificativo,  il  modello  Unico  2001, presentato in via
telematica entro  il  31  ottobre, e' integrabile da parte del contribuente, a
norma del  citato  comma  8-bis  dell'articolo 2, nei termini di presentazione
del modello  Unico  2002.  La  stessa  dichiarazione  e'  integrabile anche ai
sensi dell'articolo  2,  comma  8,  entro il termine per l'accertamento di cui
all'articolo 43 del DPR n. 600 del 1973.                                      
       La disciplina  della  dichiarazione  integrativa  di  cui  ai commi 8 e
8-bis dell'articolo  2  deve  coordinarsi con quella del ravvedimento previsto
dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.            
       Innanzitutto l'ambito  di  applicazione temporale della integrazione ai
sensi dell'articolo  2,  comma  8,  e'  piu'  ampio  di quello previsto per il
ravvedimento disciplinato  dall'articolo  13  del  d.lgs.  n.  472  del  1997.
Quest'ultimo, infatti,   consente  di  integrare  la  dichiarazione  entro  il
termine di  presentazione  della dichiarazione relativa all'anno nel corso del
quale l'errore o l'omissione si e' verificato.                                
       Si evidenzia    inoltre,   che   a   differenza   delle   dichiarazioni
integrative di  cui  ai  commi  8  e 8-bis dell'articolo 2, il ravvedimento e'
precluso se  sono  "iniziati  accessi,  ispezioni, verifiche o altre attivita'
amministrative di accertamento ....".                                         
       Sotto il     profilo     sanzionatorio,     infine,     a    differenza
dell'integrazione di   cui   al   comma   8   dell'articolo  2,  che  comporta
l'applicazione delle   sanzione   per   intero,  l'istituto  del  ravvedimento
richiede il  pagamento  in  misura  ridotta  della  sanzione  prevista  per la
commessa violazione.                                                          
                                                                              
4    MODALITA'   DI   PRESENTAZIONE   E   OBBLIGHI   DI   CONSERVAZIONE  DELLE
     DICHIARAZIONI                                                            
       L'articolo 3  del  regolamento  novella le disposizioni dell'articolo 3
e introduce i commi 3-bis e 9-bis nell'articolo in commento.                  
4.1  Soggetti  obbligati  alla   presentazione   della  dichiarazione  in  via
     telematica.                                                              
       Ai sensi  dell'articolo  3, comma 1, i sostituti d'imposta, comprese le
Amministrazioni dello     Stato,     anche     ad     ordinamento    autonomo,
indipendentemente dal  numero  dei  soggetti  sostituiti,  hanno  soltanto  la
facolta' e non l'obbligo di presentare la dichiarazione unificata annuale.    
       Secondo la   disciplina   previgente,   i   sostituti  d'imposta  erano
obbligati a  presentare  la  dichiarazione  unificata solo in caso di ritenute
effettuate per  non  piu'  di  venti  soggetti,  salvo esonero da disporre con
decreto dirigenziale per particolari tipologie di ritenute.                   
       Sono ora  obbligati  alla  presentazione  della  dichiarazione in forma
unificata i   contribuenti   con  periodo  d'imposta  coincidente  con  l'anno
solare, purche'  siano  tenuti  a  presentare  almeno  due delle dichiarazioni
relative alle  seguenti  imposte:  imposte sui redditi, IVA e IRAP. Si ricorda
che non  puo'  essere  inserita nella dichiarazione unificata la dichiarazione
IVA degli  enti  e  delle  societa'  che  si  sono  avvalsi della liquidazione
dell'IVA di  gruppo  ai  sensi  dell'articolo 73, ultimo comma del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.                          
       Il novellato  articolo  3,  comma  2, del DPR n. 322 del 1998 amplia la
categoria dei  contribuenti  obbligati a presentare le dichiarazioni (compresa
quella unificata)  in  via  telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente
ovvero tramite  gli  incaricati  di  cui  ai  commi  2-bis  e  3  dello stesso
articolo 3.                                                                   
       In particolare  sono  obbligati  a  presentare  in  via  telematica  la
dichiarazione:                                                                
      a) i  soggetti  tenuti  alla  presentazione  della dichiarazione IVA, ad
eccezione delle  persone  fisiche  che,  nel  periodo d'imposta di riferimento
abbiano realizzato  un  volume  di  affari inferiore o uguale a 25.822,84 euro
(50.000.000 di lire);                                                         
      b) i  soggetti  obbligati  alla  presentazione  della  dichiarazione dei
sostituti d'imposta di cui al successivo articolo 4;                          
      c) le  societa'  di  capitali,  le societa' cooperative e le societa' di
mutua assicurazione,  residenti  nel  territorio  dello  Stato  (articolo  87,
comma 1,  lettera  a)  del  Testo  Unico  delle  imposte  sui  redditi (TUIR),
approvato con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917);                                                                         
      d) gli  enti  pubblici  e privati, diversi dalle societa', residenti nel
territorio dello   Stato,   aventi   per   oggetto   esclusivo   o  principale
l'esercizio di  attivita'  commerciali  (articolo  87, comma 1, lettera b) del
TUIR);                                                                        
      e) i   soggetti   obbligati   alla  presentazione  del  modello  per  la
comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore.      
       Come puo'  notarsi,  ai  fini  dell'individuazione  delle  societa'  di
capitali ed  enti  di  cui  alle  precedenti  lettere  c)  e d) obbligati alla
presentazione telematica,  sono  stati  eliminati  i  riferimenti  al capitale
sociale, al patrimonio netto e al numero dei dipendenti.                      
       Per la  presentazione  telematica  in via diretta delle dichiarazioni i
contribuenti sopra  elencati  si  avvalgono  del  servizio  Entratel; qualora,
invece, presentino  la  dichiarazione  dei sostituti d'imposta in relazione ad
un numero  di  soggetti  non  superiore a venti, devono utilizzare il servizio
telematico Internet;   in  tal  caso  si  ritiene  che  debba  utilizzarsi  il
servizio Internet  anche  nell'ipotesi in cui non si e' tenuti a presentare la
dichiarazione dei  sostituti  d'imposta.  Sono,  infatti,  obbligati a far uso
del servizio  Entratel  solo  i sostituti d'imposta che presentano la relativa
dichiarazione per piu' di venti sostituiti.                                   
       Resta ferma  in  ogni caso la facolta', per coloro che sono obbligati a
presentare la   dichiarazione   in   via   telematica,   di  avvalersi  di  un
intermediario abilitato di cui articolo 3, comma 3.                           
       Allo stesso   modo   utilizzano   Internet  i  soggetti  che,  pur  non
obbligati, scelgono  di  presentare  la dichiarazione in via telematica, fatta
salva sempre la possibilita' di avvalersi di un intermediario.                
       Si osserva  che  il  regolamento  ha  inteso  ampliare  la  platea  dei
soggetti obbligati   alla   presentazione   telematica   tramite  Entratel  ed
Internet, consentendo  in  via  residuale, ad un numero esiguo di soggetti, la
facolta' di presentare la dichiarazione tramite banca o ufficio postale.      
       Le disposizioni  dettate  dall'articolo 3 individuano in modo tassativo
le modalita'   di  presentazione  della  dichiarazione.  Tali  modalita'  sono
vincolanti per  i  contribuenti,  con  la  conseguenza  che  non  puo'  essere
considerata validamente  presentata  la  dichiarazione  resa secondo modalita'
diverse da  quelle  prescritte per la categoria soggettiva di appartenenza del
contribuente. Ne  consegue  che  la  dichiarazione  presentata tramite banca o
posta, in   presenza   dell'obbligo   di   presentazione  in  via  telematica,
utilizzando pertanto   un   modello   diverso  da  quella  prescritto,  e'  da
ritenersi nulla  ai  sensi del disposto di cui al precedente articolo 1, comma
1, secondo  cui  "le  dichiarazioni  sono  redatte,  a  pena  di  nullita', su
modelli conformi a quelli approvati".                                         
       Ai sensi   dell'articolo   3,   comma  2-bis,  la  dichiarazione  delle
societa' o  enti  appartenenti  allo  stesso  gruppo  puo'  essere  presentata
tramite il  servizio  telematico Entratel da uno o piu' soggetti del gruppo, a
condizione che  almeno  una  societa'  o  ente  rientri  tra  i soggetti sopra
elencati. La  norma  considera appartenenti al gruppo la societa' controllante
e le  societa'  controllate  come  definite  dall'articolo  43-ter  del DPR 29
settembre 1973, n. 602.                                                       
       In tale   circostanza   le   societa'   del   gruppo  incaricate  della
presentazione in  via  telematica  devono adempiere agli obblighi previsti dai
successivi commi   a   carico  degli  intermediari  (rilascio  dell'impegno  a
trasmettere, della  copia  della  dichiarazione  inviata,  della  copia  della
comunicazione dell'Agenzia delle Entrate).                                    
       Ai fine  della  corretta  individuazione  dei termini di presentazione,
come pure   di  ogni  altro  termine  che  la  legge  faccia  decorrere  dalla
presentazione della  dichiarazione,  occorre far riferimento alla modalita' di
presentazione prescelta   in   concreto,  a  nulla  rilevando  la  facolta'  -
eventualmente riconosciuta   ai  soggetti  interessati  -  di  optare  per  la
presentazione in via telematica ovvero tramite banca o posta.                 
                                                                              
4.2  Soggetti  incaricati  dai  contribuenti  alla  trasmissione  telematica  
     delle dichiarazioni.                                                     
       L'articolo 3,  comma  3, del DPR n. 322 del 1998 sono elenca i soggetti
cui i  contribuenti  possono  rivolgersi  per la trasmissione telematica delle
dichiarazioni tramite il servizio Entratel. Essi sono:                        
    a)   gli  iscritti  all'albo  dei dottori  commercialisti, dei ragionieri,
         dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;                  
    b)   gli  iscritti  alla  data  del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti
         ed esperti  tenuti  dalle Camere di commercio, industria, artigianato
         e agricoltura  per  la  sub categoria tributi, in possesso di diploma
         di laurea  in  giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o
         diploma di ragioneria;                                               
    c)   le  associazioni  sindacali  di  categoria  tra  imprenditori  di cui
         all'articolo 32,   comma   1,  lettere  a),  b)  e  c),  del  decreto
         legislativo n.  241  del  1997,  nonche' le associazioni tra soggetti
         appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;                        
    d)   i  centri  di  assistenza  fiscale  per  le imprese, per i lavoratori
         dipendenti e per i pensionati;                                       
    e)   gli  altri  soggetti incaricati individuati  con decreto del Ministro
         dell'economia e delle finanze.                                       
       Il comma  3-bis  aggiunto  all'articolo 3, prevede che i soggetti sopra
elencati, anche  se  possono  non  assumere  l'impegno  a  trasmettere  in via
telematica le  dichiarazioni  compilate  da  terzi, sono comunque obbligati ad
inviare telematicamente le dichiarazioni dagli stessi predisposte.            
       La modifica  apportata  al comma 4 dell'articolo 3 integra l'elenco dei
soggetti che  possono  essere  abilitati  dall'Agenzia a trasmettere i dati in
via telematica (soggetti di cui ai commi 2 e 2bis e 3).                       
       L'articolo 3,  comma  5  amplia  le  modalita'  di  presentazione delle
dichiarazioni per  i  contribuenti  che si trovano momentaneamente all'estero,
i quali  possono  trasmettere  la  dichiarazione  in via telematica tramite il
servizio Internet,  oltre  che tramite servizio postale a mezzo raccomandata o
altro mezzo   idoneo   a   dare   certezza  della  data  di  spedizione.  Tale
disposizione non  si  applica  ai  soggetti  obbligati  a  presentare  in  via
telematica la dichiarazione ai sensi del precedente comma 2.                  
                                                                              
4.3  Documentazione  da  rilasciare  ai  contribuenti  all'atto della consegna
     della dichiarazione ai soggetti tenuti alla trasmissione della stessa.   
       L'articolo 3,  comma  6,  disciplina  la certificazione delle modalita'
di presentazione delle dichiarazioni.                                         
       Nel caso   di   presentazione   tramite  banca  o  posta,  questa  deve
rilasciare al  contribuente,  al  momento  della  consegna, apposita ricevuta,
anche se non richiesta.                                                       
       Se la  dichiarazione  viene  consegnata ad un soggetto incaricato della
trasmissione telematica,   questi   deve   comunque   rilasciare  la  seguente
documentazione nei termini che seguono:                                       
.  un  documento,  redatto  senza  vincoli  di  forma,  debitamente  datato  e
   sottoscritto dall'intermediario  al  momento del conferimento dell'incarico
   di predisposizione  e  presentazione  della dichiarazione oppure al momento
   della consegna  della  dichiarazione  gia' compilata, che attesta l'impegno
   a trasmettere in via telematica la dichiarazione;                          
.  la   dichiarazione  trasmessa  in  via   telematica,  redatta  su   modello
   cartaceo conforme  a  quello  approvato dall'Agenzia delle Entrate, nonche'
   una copia  della  comunicazione  della stessa Agenzia attestante l'avvenuta
   ricezione dei  dati,  entro  trenta  giorni  dalla  scadenza del termine di
   presentazione della dichiarazione.                                         
4.4  Termine  di  trasmissione  telematica   delle  dichiarazioni  all'Agenzia
     delle Entrate.                                                           
       Ai sensi  dell'articolo  3,  comma  7,  secondo  periodo,  la  banca  o
l'ufficio postale  trasmettono  in via telematica le dichiarazioni all'Agenzia
delle Entrate  entro  cinque  mesi  dalla  data  di  scadenza  del  termine di
presentazione della  dichiarazione,  ossia normalmente entro il 31 dicembre di
ciascun anno.                                                                 
       Nell'ipotesi di  consegna  della  dichiarazione  oltre  il  termine  di
scadenza, la  banca  o  l'ufficio  postale  trasmettono la dichiarazione entro
cinque mesi  dalla  data  di  presentazione  della dichiarazione stessa, salvo
diversa previsione delle convenzioni di cui al successivo comma 11.           
       Nei casi   in   cui   la   dichiarazione  sia  consegnata  ai  soggetti
incaricati della   trasmissione   in  via  telematica  dopo  la  scadenza  del
relativo termine   di  presentazione,  gli  intermediari  hanno  l'obbligo  di
trasmettere le  dichiarazioni  ricevute  entro un mese dalla data indicata nel
documento di impegno (articolo 3, comma 7-ter).                               
4.5    Momento e prova della presentazione della dichiarazione.               
       L'articolo 3,  comma  8  stabilisce  il  momento  in  cui  si considera
presentata la dichiarazione, distinguendo le seguenti ipotesi:                
   .  se  la  dichiarazione e' consegnata  a una banca  o all'ufficio postale,
      la stessa si intende presentata al momento della consegna;              
   .  se  la  dichiarazione  e'  trasmessa   in  via  telematica  tramite   un
      soggetto incaricato,  la  dichiarazione si intende presentata nel giorno
      in cui  e'  conclusa  la  ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle
      Entrate;                                                                
   .  se  la  dichiarazione  e' trasmessa  in via telematica direttamente alla
      Agenzia delle  Entrate,  la  stessa  si intende presentata al momento in
      cui e' conclusa la ricezione dei dati da parte della Agenzia stessa.    
       Le dichiarazioni   presentate   in   via   telematica   si  considerano
tempestive se   trasmesse  nei  termini  anche  se  successivamente  scartate,
purche' siano  correttamente  ritrasmesse  entro  i  cinque  giorni successivi
alla comunicazione telematica dell'avvenuto scarto da parte dell'Agenzia.     
       Per quanto   riguarda   la   prova  dell'avvenuta  presentazione  della
dichiarazione, il  novellato  comma  10 dell'articolo 3, distingue le seguenti
ipotesi:                                                                      
   .  nel  caso  di  consegna   della  dichiarazione  alla banca o all'ufficio
      postale, la   prova   della   presentazione   della   dichiarazione   e'
      costituita dalla ricevuta rilasciata dal consegnatario;                 
   .  nel  caso  di  trasmissione in  via  telematica della dichiarazione, sia
      direttamente che  tramite  soggetto  incaricato,  la prova e' costituita
      dalla comunicazione  della  Agenzia  delle Entrate attestante l'avvenuta
      ricezione;                                                              
   .  nel   caso  di  spedizione  effettuata   dai   soggetti  momentaneamente
      all'estero, la   prova   e'   data   dalla   ricevuta   di  invio  della
      raccomandata.                                                           
       Posto che  la  dichiarazione  trasmessa  in  via  telematica tramite un
soggetto incaricato  si  intende  presentata  nel giorno in cui e' conclusa la
ricezione dei  dati  da  parte dell'Agenzia delle Entrate e che la prova della
presentazione e'   costituita   dalla   comunicazione   della  stessa  Agenzia
attestante l'avvenuta  ricezione,  ne  consegue  che  il  semplice  impegno  a
trasmettere la  dichiarazione  non esclude la responsabilita' del contribuente
nel caso  di  mancata  presentazione  all'Agenzia  delle  Entrate  nei termini
previsti dalla legge.                                                         
       Il contribuente  avra'  cura, pertanto, di acquisire dall'intermediario
la dichiarazione  redatta  in  originale su modello cartaceo conforme a quello
approvato dalla  Agenzia  delle  Entrate,  nonche'  copia  della comunicazione
dell'Agenzia stessa  attestante  l'avvenuta  ricezione  dei  dati entro trenta
giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.       
       Resta ferma  la  distinta responsabilita' del soggetto incaricato della
trasmissione telematica,  cui  e'  applicabile  in  caso  di  omesso o tardivo
invio, la  sanzione  da  516,46  euro  (un  milione  di  lire) a 5.164,57 euro
(diecimilioni di  lire)  prevista  dall'articolo 7-bis del decreto legislativo
n. 241 del 1997.                                                              
                                                                              
4.6    Conservazione della documentazione.                                    
       Nell'ottica di   semplificazione   degli  adempimenti,  il  riformulato
comma 9  dispone  che i contribuenti, i sostituti d'imposta e gli intermediari
incaricati alla  trasmissione,  debbano  conservare  la  documentazione  prima
richiamata, concernente  la  presentazione  della  dichiarazione,  fino  al 31
dicembre del  quarto  anno  successivo  a  quello  in cui e' stata presenta la
dichiarazione, coincidente  con  il  termine di decadenza dell'accertamento di
cui all'articolo 43 del DPR n. 600 del 1973.                                  
       I contribuenti  e  i sostituti d'imposta debbono conservare l'originale
della dichiarazione  trasmessa,  redatta  su  modello cartaceo e sottoscritta,
nonche' la  comunicazione  dell'Agenzia  delle  Entrate  attestante l'avvenuta
ricezione e,  in  caso  di presentazione tramite un soggetto incaricato, anche
l'impegno a  trasmettere  la dichiarazione rilasciato da quest'ultimo ai sensi
dell'articolo 3, comma 6.                                                     
       I soggetti  incaricati  della  trasmissione conservano, per il medesimo
periodo previsto  dall'articolo  43  del  DPR  n. 600 del 1973, la copia delle
dichiarazioni trasmesse.                                                      
       Al fine  di  risolvere  i  notevoli  problemi  di  archiviazione  delle
dichiarazioni cartacee,    viene   ora   consentito,   in   alternativa   alla
conservazione delle   dichiarazioni   cartacee,   di   tenere   memoria  delle
dichiarazioni presentate  su  supporti  informatici.  In  tal  caso  e'  fatto
obbligo al  contribuente  di  riprodurre  la dichiarazione su modello cartaceo
qualora l'Amministrazione   finanziaria,  in  sede  di  controllo,  ne  faccia
richiesta.                                                                    
       Le modifiche  apportate  all'articolo  3, commi 11, 12 e 13, del DPR n.
322 del  1998,  sono  di  tipo  formale in quanto adeguano il tenore letterale
delle disposizioni     alla    nuova    organizzazione    dell'Amministrazione
finanziaria.                                                                  
                                                                              
5    DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA                                   
       L'articolo 4  del  regolamento apporta modifiche all'articolo 4 del DPR
n. 322 del 1998 concernente le dichiarazioni dei sostituti d'imposta.         
       Le novita'  riguardano,  in  primo luogo, l'individuazione dei soggetti
tenuti a    presentare    la    dichiarazione    dei    sostituti   d'imposta,
ricomprendendo, a  fini  di  coordinamento  legislativo,  anche  soggetti gia'
tenuti per  legge  a  tale  obbligo,  quali  gli  intermediari  e  coloro  che
intervengono in  operazioni  che  possono  generare  redditi  diversi  di  cui
all'articolo 81,  comma  1,  lettere  da  c) a c-quinquies) del TUIR (quali ad
esempio le  plusvalenze  realizzate  mediante  cessioni  a  titolo  oneroso di
partecipazioni sociali  qualificate  e  non  qualificate), gia' obbligati alla
comunicazione dei dati all'Amministrazione finanziaria.                       
       Sono, inoltre,  obbligati  alla  presentazione  della  dichiarazione  i
sostituti d'imposta,   comprese  le  Amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
ordinamento autonomo,   tenuti   ad  effettuare  ritenute  alla  fonte  o  che
corrispondono compensi  soggetti  alla ritenuta alla fonte. Tale dichiarazione
da presentare  entro  il  31  ottobre,  deve  riguardare  tutte  le operazioni
relative all'anno   solare   precedente   e   deve  essere  trasmessa  in  via
telematica, direttamente  all'Agenzia  delle Entrate ovvero tramite i soggetti
incaricati. Essa   e'   sostitutiva   delle  dichiarazioni  previste  ai  fini
contributivi ed assicurativi.                                                 
       La dichiarazione  dei  sostituti  d'imposta  (o  degli  altri  soggetti
indicati dall'articolo  4,  comma  1), da redigersi in conformita' dei modelli
approvati con   provvedimento  amministrativo  emanato  entro  il  15  gennaio
dell'anno di  utilizzazione  dei  modelli  stessi, deve contenere i dati o gli
elementi necessari per:                                                       
   .  individuare  il  sostituto   d'imposta,  l'intermediario  o il  soggetto
      obbligato alla   comunicazione   di  dati  relativamente  ad  operazioni
      fiscalmente rilevanti;                                                  
   .  determinare    l'ammontare     dei    compensi,   proventi,    ritenute,
      contributi, e premi;                                                    
   .  effettuare   dei  controlli  da parte dell'Amministrazione finanziaria e
      degli enti previdenziali e assicurativi.                                
      Possono inoltre  essere  richiesti  nel  modello  di dichiarazione anche
altri dati  ed  elementi, esclusi quelli che l'Agenzia delle Entrate, l'INPS e
l'INAIL sono in grado di acquisire direttamente.                              
       E' fatta  salva  la facolta' di inserire la dichiarazione dei sostituti
d'imposta di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  nella  dichiarazione unificata
annuale dei redditi, dell'Irap e dell'Iva di cui all'articolo 3, comma 1.     
       L'aggiunto comma  3-bis  prevede  che  i sostituti di imposta, comprese
le Amministrazioni  dello  Stato,  anche ad ordinamento autonomo, obbligati al
rilascio della  certificazione  dei  sostituti  d'imposta  di cui all'articolo
7-bis del  DPR  n.  600  del  1973,  trasmettano, entro il 30 giugno dell'anno
successivo a  quello  di  erogazione,  in  via  telematica  all'Agenzia  delle
Entrate, direttamente  o  tramite  i  soggetti  incaricati,  gli  stessi  dati
contenuti nella  predetta  certificazione,  oltre  a  quelli  necessari per la
liquidazione dell'imposta e dei contributi.                                   
       Le ritenute  da  indicare  nella  dichiarazione sono quelle di cui agli
articoli 23  (sui  redditi di lavoro dipendente), 24 (sui redditi assimilati a
quelli di  lavoro  dipendente),  25 (sui redditi di lavoro autonomo e su altri
redditi), 25-bis  (sulle  provvigioni  inerenti  a rapporti di commissione, di
agenzia, di  mediazione,  rappresentanza  di  commercio e di procacciamento di
affari) e 29 (su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato).           
       Limitatamente alle  ritenute  e  ai  dati  sopra elencati, questo nuovo
obbligo sostituisce   quello   di   presentazione   della   dichiarazione  dei
sostituti d'imposta,   previsto   dal  precedente  comma  1.  Il  regolamento,
infatti, equipara  a  tutti  gli  effetti, anche sanzionatori, la trasmissione
telematica di tali dati alla dichiarazione.                                   
       Ne consegue  che  non  devono  essere  piu'  compilate, per le ritenute
indicate, i  quadri  SA (redditi di lavoro dipendente), SB (indennita' di fine
rapporto), SC  (compensi  di lavoro autonomo), SD (assistenza fiscale prestata
dal sostituto d'imposta) e SS (dati riassuntivi).                             
       Le informazioni   da   trasmettere   entro   il   30  giugno  dell'anno
successivo a quello di erogazione sono le seguenti:                           
   .  i    dati    fiscali   e   contributivi    contenuti   nelle    predette
      certificazioni rilasciate ai sostituiti;                                
   .  gli  ulteriori  dati  necessari  per  l'attivita'  di liquidazione  e di
      controllo da   parte   dell'Amministrazione  finanziaria  e  degli  enti
      previdenziali e assicurativi;                                           
   .  i   dati  contenuti   nelle  certificazioni  rilasciate  ai   soli  fini
      contributivi e assicurativi;                                            
   .  i  dati  relativi   alle  operazioni  di conguaglio effettuate a seguito
      dell'assistenza fiscale prestata.                                       
       In sintesi   i  sostituti  d'imposta,  diversi  dal  quelli  che  hanno
effettuato ritenute  sui  redditi  da capitale, esauriscono i loro adempimenti
trasmettendo i  dati  relativi  alla  certificazione  dei  redditi  di  lavoro
dipendente e  assimilati  e  dei  redditi  di lavoro autonomo da essi erogati,
mediante la   presentazione   di   un   apposito   modello   di  dichiarazione
semplificata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione.  
       Qualora invece   i   sostituti,   oltre   quelli   di  lavoro,  abbiano
corrisposto redditi   di   capitale,  dovranno  porre  in  essere  un  duplice
adempimento dichiarativo:   entro   il   30   giugno  dovranno  presentare  la
dichiarazione contenente  i  dati  delle  certificazioni di lavoro ed entro il
31 ottobre  dovranno  presentare  la dichiarazione modello 770 ordinario per i
redditi di capitale.                                                          
       Si ricorda  che  le  dichiarazioni  di  tali  soggetti vanno presentate
solo in via telematica.                                                       
       Nessuna novita'  sostanziale  e'  prevista per le Amministrazioni della
Camera dei   Deputati,   del   Senato,   della   Corte  Costituzionale,  della
Presidenza della  Repubblica  e gli organi legislativi delle Regioni a statuto
speciale, che  hanno  l'obbligo di consegnare le certificazioni delle ritenute
ai sostituiti  e  trasmettere  all'Agenzia  delle Entrate gli appositi elenchi
contenenti i dati fiscali dei percipienti.                                    
       Il contenuto,  i  termini  e  le  modalita' delle comunicazioni di tali
elenchi sono  stabiliti  con  provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia delle
Entrate.                                                                      
                                                                              
6    DICHIARAZIONI NEI CASI DI LIQUIDAZIONE                                   
       L'articolo 5  del  regolamento  sostituisce, nell'articolo 5 del DPR n.
322 del 1998, i commi 1 e 4 e abroga il comma 2.                              
       Mediante tali    modifiche    i    termini   di   presentazione   delle
dichiarazioni previste  nei  casi  di  liquidazione  volontaria,  liquidazione
giudiziale, liquidazione  coatta  amministrativa  e  di fallimento, sono stati
uniformati a quelli ordinariamente previsti dall'articolo 2.                  
       In particolare,  il  nuovo  comma 1dell'articolo 5, prevede che in caso
di liquidazione  dei  soggetti  IRPEG,  delle societa' e delle associazioni di
cui all'articolo   5   del   TUIR,   nonche'  delle  imprese  individuali,  il
liquidatore o,   in   mancanza,   il   rappresentante   legale,   presenti  le
dichiarazioni nei seguenti termini:                                           
.  la  dichiarazione  relativa  al  periodo  compreso tra l'inizio del periodo
   d'imposta e  la  data  in  cui  ha effetto la delibera di messa in stato di
   liquidazione, entro  sette  mesi  successivi a tale data, per il tramite di
   una banca  o  di  un  ufficio postale, ovvero entro dieci mesi da tale data
   per via telematica;                                                        
.  la  dichiarazione  relativa   al  risultato  finale   delle  operazioni  di
   liquidazione, entro    sette    mesi   successivi   alla   chiusura   della
   liquidazione o,   se  prescritto,  al  deposito  del  bilancio  finale,  se
   prescritto, per  il  tramite  di  una  banca  o  un ufficio postale, ovvero
   entro dieci mesi in via telematica.                                        
       Ad esempio,   una  societa'  per  la  quale  sia  stata  deliberata  la
liquidazione in   data   31   maggio   2002,  con  successiva  chiusura  della
liquidazione e  deposito  del  bilancio  finale  in  data 30 novembre 2002, e'
tenuta a presentare:                                                          
-   la  dichiarazione  relativa  al  periodo d'imposta antecedente la messa in
    liquidazione (1   gennaio  2002  - 31 maggio 2002), entro il 31 marzo 2003
    in via  telematica,  ovvero  entro  il  31  dicembre  2002 tramite banca o
    posta;                                                                    
-   la  dichiarazione  relativa  al  risultato  finale  delle  operazioni  di 
    liquidazione (1   giugno  2002  - 30 novembre 2002), entro il 30 settembre
    2003 in  via  telematica,  ovvero  entro il 30 giugno 2003 tramite banca o
    posta.                                                                    
       Ai fini  dell'obbligo  di  presentazione  delle  dichiarazioni,  non e'
piu' rilevante   la   modalita'   di  nomina  (volontaria  o  giudiziale)  del
liquidatore, essendo  stato  soppresso il termine di quattro mesi entro cui il
liquidatore giudiziale  era  obbligato  a presentare la dichiarazione relativa
al periodo antecedente all'inizio della liquidazione.                         
       Si e'  cosi'  provveduto  ad unificare i termini di presentazione delle
dichiarazioni da  parte  dei  liquidatori  e ad uniformarli a quelli ordinari,
rendendo di conseguenza piu' agevole la loro individuazione.                  
       Come gia'  evidenziato,  le  nuove  regole  concernenti  i  termini  di
presentazione delle    dichiarazioni,    ai   sensi   dell'articolo   19   del
regolamento, si  applicano  a decorrere dal 1  gennaio 2002, con effetti anche
per gli  adempimenti  non ancora scaduti a tale data. E' il caso ad esempio di
una societa'  posta  in  liquidazione  il  1   ottobre  2001  con  liquidatore
nominato dall'autorita'   giudiziaria:  non  essendo  decorso  il  termine  di
quattro mesi  dalla  delibera  di messa in stato di liquidazione alla data del
1 gennaio  2002,  la  dichiarazione puo' essere presentata entro i piu' lunghi
termini di sette o dieci mesi.                                                
       Tuttavia tale  regola  non puo' trovare applicazione qualora sulla base
delle nuove  disposizioni  i  termini di versamento o di presentazione scadono
anteriormente alla  data  di  entrata  in vigore del regolamento. In tali casi
non puo'  che  trovare  applicazione  la  normativa previgente in relazione ai
termini sia  di  presentazione delle dichiarazioni sia del connesso versamento
delle imposte.  E'  il  caso  di una societa' di persone messa in liquidazione
il 31  gennaio  del  2001.  Secondo  la  vecchia  normativa  il liquidatore e'
tenuto a  presentare  sia  la dichiarazione relativa al periodo antecedente la
messa in  liquidazione  sia quella relativa al periodo successivo, entro il 30
giugno 2002  nel  caso di presentazione tramite banche e posta ovvero entro il
31 ottobre  2002  nel  caso  di presentazione in via telematica; il versamento
delle imposte  dovute  in  base  ad  entrambe  le  dichiarazioni va effettuato
entro il  31  maggio  2002.  Secondo  le  nuove  disposizioni la dichiarazione
relativa al  periodo  ante  liquidazione  (1.1.-  31.1.2001) andrebbe, invece,
presentata entro   il   31   agosto  2001  (ultimo  giorno  del  settimo  mese
successivo alla   data  in  cui  ha  effetto  la  deliberazione  di  messa  in
liquidazione) se  tramite  banche  o  posta  ovvero  entro il 30 novembre 2001
(ultimo giorno  del  decimo  mese  successivo  alla  predetta data) in caso di
presentazione telematica;  il  versamento  delle  imposte  dovute in base alla
predetta dichiarazione  dovrebbe  essere  effettuato  entro  il 31 maggio 2001
(art. 17,  c.1  regolamento).  La  dichiarazione relativa al periodo dell'anno
successivo alla  data  di  messa  in  liquidazione  (1.2 -31.12.2001) andrebbe
presentata entro  il  31  luglio  2002  ovvero  entro  il  31 ottobre 2002; le
imposte dovute dovrebbero essere versate entro il 31 maggio 2002.             
       In tal  caso  deve  essere applicata la normativa vigente anteriormente
al 1   gennaio  2002  sia  per  gli  obblighi  dichiarativi  sia per quelli di
versamento delle imposte riguardanti i due periodi d'imposta.                 
       Puo' verificarsi,  altresi',  che in base all'attuale normativa vengano
anticipati, rispetto   alla  precedente,  i  termini  di  dichiarazione  e  di
versamento, con  scadenza  nei  primi mesi dell'anno. Anche in tale ipotesi e'
consentito ai   liquidatori   di   assolvere  i  propri  obblighi  secondo  la
normativa previgente.                                                         
       Ai sensi   del   successivo  comma  4,  in  caso  di  fallimento  o  di
liquidazione coatta   amministrativa,   sia  la  dichiarazione  relativa  alla
frazione del   periodo   d'imposta   antecedente   l'avvio   della   procedura
concorsuale (periodo  d'imposta  compreso  tra  l'inizio  dell'esercizio  e la
dichiarazione di  fallimento  o  l'emanazione  del provvedimento che ordina la
liquidazione, ai  sensi  dell'articolo  125,  comma  1,  del  TUIR) sia quella
riflettente il   risultato   della  stessa  procedura  (periodo  compreso  tra
l'inizio e   la   chiusura   del   procedimento   concorsuale  che,  ai  sensi
dell'articolo 125,  comma  2 del TUIR, costituisce un unico periodo d'imposta)
devono essere   presentate,   anche   da   parte  delle  imprese  individuali,
esclusivamente in   via   telematica,   utilizzando   il   servizio  Entratel,
direttamente o tramite intermediario abilitato.                               
       Le dichiarazioni  in  esame  vanno  presentate  entro  il  decimo  mese
successivo, rispettivamente,   alla   data   di  nomina  del  curatore  o  del
commissario liquidatore  e  alla  data  di  chiusura  del  fallimento  o della
liquidazione.                                                                 
       L'estensione anche  a  questi  soggetti  dell'obbligo  di presentare la
dichiarazione esclusivamente  in  via  telematica,  consente all'Agenzia delle
Entrate di  ridurre  sensibilmente  i  tempi per l'acquisizione e il controllo
dei dati riguardanti le procedure concorsuali.                                
       Come gia'  chiarito  si  ritiene  che  le  nuove  disposizioni  trovano
applicazione anche  per  gli  adempimenti  non  ancora scaduti alla data del 1
gennaio 2002.                                                                 
                                                                              
7    DICHIARAZIONI NEI CASI DI TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE.           
       L'articolo 6   del  regolamento  introduce  al  DPR  n.  322  del  1998
l'articolo 5   bis,   il   quale   uniforma   i  termini  e  le  modalita'  di
presentazione delle  dichiarazioni  nei  casi  di  trasformazione, scissione e
fusione a  quelli  previsti  in  via  ordinaria:  entro  l'ultimo  giorno  del
settimo mese  (tramite  banca  o  ufficio  postale) ovvero del decimo mese (in
via telematica),   successivo   alla  data  di  effettuazione  dell'operazione
straordinaria.                                                                
       Conseguentemente, l'articolo  19  del  regolamento abroga l'articolo 11
del DPR  n.  600  del  1973  ("dichiarazione  nei  casi di trasformazione e di
fusione"), al   fine   di   trasporre   in   unico   testo   normativo,  cioe'
nell'articolo 5  bis  del  DPR  n.  322  del  1998, i termini di presentazione
delle dichiarazioni   nei   casi   di   trasformazione,  scissione  e  fusione
societarie.                                                                   
       Per la  trasformazione  di  societa' in altra di diverso tipo, cioe' da
societa' di  persone  a  societa' di capitali soggetta all'imposta sul reddito
delle persone  giuridiche  e  viceversa, l'articolo 5 bis, comma1, dispone che
la dichiarazione  relativa  al  periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e
la data  in  cui ha effetto la trasformazione, sia presentata entro sette mesi
successivi alla  data  in  cui ha effetto la trasformazione, per il tramite di
una banca  o  ufficio  postale,  ovvero  entro dieci mesi se presentata in via
telematica. Si  ricorda  che  la  trasformazione  ha  effetto  dalla  data  di
iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.           
       Entro gli  stessi  termini  deve  essere  presentata  la  dichiarazione
relativa alla   frazione  di  esercizio  delle  societa'  fuse  o  incorporate
compresa tra  l'inizio  del  periodo  d'imposta e la data in cui ha effetto la
fusione, ossia  dalla  data  coincidente  con l'ultima iscrizione dell'atto di
fusione nel  registro  delle  imprese  del  luogo  ove  e' posta la sede delle
societa' partecipanti   alla  fusione,  di  quella  che  ne  risulta  o  della
societa' incorporante.                                                        
       In caso  di  scissione, il successivo comma 3 del citato articolo 5-bis
prevede l'obbligo  a  carico  della societa' designata, ai sensi dell'articolo
123-bis, comma  14  del  TUIR,  di  presentare la dichiarazione della societa'
scissa, relativa  alla  frazione  di  periodo  precedente  la  scissione,  nel
termine di  sette  mesi  se effettuata tramite banca o ufficio postale, ovvero
entro dieci mesi se presentata in via telematica.                             
       I termini   decorrono  da  quando  e'  stata  eseguita  l'ultima  delle
iscrizioni prescritte    dall'articolo    2504    del   codice   civile,   che
ordinariamente corrisponde  alla  data  in  cui e' stata eseguita l'iscrizione
dell'atto di scissione nell'Ufficio del registro delle imprese.               
       L'eventuale efficacia   retroattiva  della  scissione  non  modifica  i
termini di presentazione appena richiamati.                                   
                                                                              
8    Dichiarazione congiunta in materia di imposte sui redditi                
       L'articolo 7  del  regolamento abroga gli articoli 6 e 7 del DPR n. 322
del 1998,   concernenti,   rispettivamente,  la  "dichiarazione  congiunta  in
materia di  imposte  sui  redditi"  e  i  "Centri  di  assistenza  fiscale per
lavoratori dipendenti e pensionati".                                          
       L'abrogazione delle   norme   richiamate   risponde  a  un'esigenza  di
coordinamento, in  quanto  la disciplina recata dagli stessi articoli 6 e 7 e'
stata trasfusa  nel  decreto  del  Ministro  delle  Finanze 31 maggio 1999, n.
164, recante  norme  per  l'assistenza  fiscale  resa dai Centri di assistenza
fiscale per  le  imprese  e  per  i  dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai
professionisti.                                                               
       Va rilevato  comunque  che l'abrogazione dei summenzionati articoli non
esclude la  possibilita'  per i coniugi di presentare la dichiarazione modello
730 in    forma   congiunta;   tale   facolta'   e'   espressamente   prevista
dall'articolo 13, comma 4 del citato D.M. n. 164 del 1999.                    
                                                                              
9    DICHIARAZIONE ANNUALE In materia di imposta sul valore aggiunto.         
       L'articolo 8   del  regolamento  sostituisce  i  commi  1,  2,  4  e  6
nell'articolo 8 del DPR n. 322 del 1998.                                      
       Il comma  1  dell'articolo  8 prevede che i soggetti non obbligati alla
presentazione della   dichiarazione   unificata  presentino  la  dichiarazione
relativa all'imposta sul valore aggiunto nei seguenti termini:                
.  tra  il  1   febbraio e il  31 luglio dell'anno successivo a quello cui la 
   dichiarazione si   riferisce,   qualora  sia  consentita  la  presentazione
   tramite banca convenzionata o ufficio postale;                             
.  entro  il  31  ottobre,  in caso di  presentazione  della  dichiarazione in
   via telematica.                                                            
       Tale disposizione  rende  omogenei  i  termini  di  presentazione delle
dichiarazioni IVA    a    quelli   previsti   per   le   altre   dichiarazioni
(ordinariamente il  31  luglio  per  la  presentazione tramite banca o ufficio
postale ovvero il 31 ottobre in via telematica).                              
       In ordine  ai  soggetti  obbligati alla presentazione in via telematica
ai sensi  dell'articolo  3,  comma  2,  del  DPR n. 322 del 1998 si rimanda al
paragrafo 4.1.                                                                
       Si precisa  che  tali  termini  rilevano sia per i soggetti obbligati a
presentare la  dichiarazione  unificata sia per quelli obbligati alla distinta
presentazione della dichiarazione IVA in forma non unificata.                 
       Non possono  presentare  la  dichiarazione  unificata  e di conseguenza
sono obbligati  a  presentare  la dichiarazione IVA in via autonoma i seguenti
soggetti:                                                                     
.  le  societa'  di  capitali  e  di  persone e gli enti soggetti ad IRPEG con
   periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare;                       
.  le  societa'  controllanti   e  controllate  che effettuano la liquidazione
   dell'IVA di  gruppo  ai sensi dell'articolo 73, ultimo comma del DPR n. 633
   del 1972;                                                                  
.  i  curatori  fallimentari e i  liquidatori  per le dichiarazioni presentate
   per conto   del   soggetto   fallito   o   sottoposto   alla  procedura  di
   liquidazione coatta  amministrativa,  in  considerazione delle peculiarita'
   che caratterizzano  le  disposizioni  concernenti le procedure concorsuali,
   come per altro gia' specificato con circolare n. 68 del 24 marzo 1999;     
.  i  rappresentanti  fiscali  dei  soggetti  non  residenti  o  senza stabile
   organizzazione in  Italia  per  le  dichiarazioni presentate per i soggetti
   rappresentati;                                                             
.  altri   soggetti   non  tenuti  alla  presentazione   della   dichiarazione
   unificata.                                                                 
       Per quanto  concerne  gli  obblighi  dichiarativi  posti  a  carico dei
curatori fallimentari  e  dei  commissari liquidatori, si osserva che ai sensi
del comma  4  dell'articolo  8,  del  DPR  n. 322 del 1998, siccome modificato
dall'articolo 8,   comma   1,   lett.  b)  del  regolamento  in  commento,  la
dichiarazione annuale   relativa   all'imposta   dovuta   per   l'anno  solare
precedente, qualora  non  siano  ancora  scaduti  i  termini di presentazione,
deve essere  presentata  dai  curatori  o  dai  commissari liquidatori entro i
termini ordinari,  ossia  entro  il  31  luglio  o entro il 31 ottobre, ovvero
entro il  termine  di  quattro mesi dalla nomina se quest'ultimo scade dopo il
31 ottobre.                                                                   
       In sintesi,  gli  adempimenti  dichiarativi dei curatori fallimentari o
dei commissari  liquidatori  devono  essere  assolti  nei termini e secondo le
modalita' che seguono:                                                        
   1)   la  dichiarazione  relativa  all'anno solare  precedente, se i termini
        ordinari non  sono  scaduti  alla  data  della  nomina  del curatore o
        commissario liquidatore,  deve  essere  presentata  entro il 31 luglio
        o, in   caso   di   presentazione  telematica,  entro  il  31  ottobre
        dell'anno successivo  a  quello di riferimento, ovvero, se successivo,
        nel termine di quattro mesi dalla nomina;                             
   2)   la  dichiarazione  relativa  alle   operazioni  registrate nel periodo
        compreso tra  1   gennaio  e  la  data  in  cui  viene  dichiarato  il
        fallimento o  la  liquidazione  coatta  amministrativa  va  presentata
        entro quattro  mesi  dalla nomina esclusivamente al competente ufficio
        locale dell'Agenzia   delle   entrate   e,   ove   non  istituito,  al
        competente ufficio provinciale IVA;                                   
   3)   la   dichiarazione   annuale   relativa  alle  operazioni   registrate
        nell'anno solare   in   cui   e'   dichiarato   il   fallimento  o  la
        liquidazione coatta  amministrativa  (comprensiva  di  due  moduli: il
        primo per   le  operazioni  registrate  nella  parte  di  anno  solare
        anteriore all'inizio  della  procedura concorsuale e il secondo per le
        operazioni registrate  successivamente  a  tale data) entro il termine
        ordinario.                                                            
       Il comma  6  dell'articolo  8  del DPR n. 322 del 1998, come sostituito
dall'articolo 8,  comma  1,  lett c) del regolamento, rinvia alle disposizioni
di cui  all'articolo  2,  commi 7, 8, 8-bis e 9 del DPR n. 322 del 1998 per la
sottoscrizione, la presentazione e la conservazione della dichiarazione IVA.  
       Con il  rinvio  ai  commi 8 e 8-bis sono estese anche al settore IVA le
disposizioni relative  alla  della  rettificabilita'  delle  dichiarazioni  al
fine di  correggere  errori  e omissioni commessi sia a favore che a danno del
contribuente. In  particolare,  viene  esteso  anche in materia di imposta sul
valore aggiunto   il  principio  della  ritrattabilita'  delle  dichiarazioni,
anche dopo  che  sia  decorso  il termine di cui all'articolo 2, comma 7 dello
stesso DPR  n.  322,  ossia  dopo  novanta giorni successivi alla scadenza del
termine di presentazione della dichiarazione.                                 
                                                                              
10      SOPPRESSIONE DELL'OBBLIGO DELLE DICHIARAZIONI PERIODICHE IVA          
10.1    Decorrenza ed effetti                                                 
       Per effetto  della  disposizione  di  cui  all'articolo  11,  comma  1,
lettera b)  del  regolamento  che  ha  abrogato  i  commi  2,  2-bis  e  2-ter
dell'articolo 1  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,
n. 100,  a  partire  dal  periodo  d'imposta 2002 e' soppresso l'obbligo delle
dichiarazioni IVA periodiche.                                                 
       Le ultime  dichiarazione  IVA  periodiche  da presentare saranno quelle
riferite all'ultimo mese o all'ultimo trimestre dell'anno 2001.               
       In luogo  delle  dichiarazioni periodiche e' ora affermato l'obbligo di
comunicazione dei dati IVA, previsto dall'articolo 9 del regolamento.         
       Come il  soppresso  obbligo  di dichiarazione periodica anche quello di
comunicazione risponde  all'esigenza  di  adeguare  l'ordinamento interno alle
disposizioni dettate  dalla  VI  direttiva  comunitaria in materia di obblighi
dei debitori  d'imposta,  come  emerge dalla stessa relazione illustrativa del
regolamento.                                                                  
       La circostanza  che  le dichiarazioni periodiche siano state introdotte
in ottemperanza   ad   un  obbligo  comunitario  comporta  che  le  previsioni
sanzionatorie ad   esse   riferite  non  possono  considerarsi  indirettamente
abrogate a   seguito  della  loro  soppressione.  Ritenere,  infatti,  che  le
violazioni all'obbligo  di  dichiarazione  periodica  commesse  in  passato  o
quelle commesse   in   relazione  all'ultimo  mese  o  trimestre  del  periodo
d'imposta 2001  non  siano  piu'  punibili,  comporterebbe  una  situazione di
sostanziale difformita'    dell'ordinamento    interno   rispetto   a   quello
comunitario. Cio'  risulterebbe,  inoltre,  in  contrasto con le finalita' del
regolamento che,   nell'intento   di   semplificare   e   razionalizzare   gli
adempimenti fiscali,  proprio  per  non  incorrere  nella  violazione di norme
comunitarie, ha  sostituito  il  precedente obbligo di dichiarazione periodica
con il  nuovo  obbligo  di  comunicazione dei dati IVA, in tal modo affermando
tra i medesimi una relazione di sostanziale continuita'.                      
       Pertanto, in  assenza  di  norme che disciplinano il regime transitorio
tra la   vecchia   e   la   nuova   normativa,  la  questione  attinente  alla
sanzionabilita' dei  fatti  commessi anteriormente all'entrata in vigore della
nuova disposizione  va  risolta  alla  luce  dei  principi generali in materia
diritto intertemporale,  desumibili  dall'articolo  3  del decreto legislativo
18 dicembre  1997,  n.  472. Si osserva a riguardo che la disposizione secondo
cui "nessuno  puo'  essere  assoggettato  a  sanzioni per un fatto che secondo
una legge   posteriore,   non   costituisce  una  violazione  punibile"  trova
applicazione soltanto  nelle  ipotesi  in  cui la legge posteriore abolisce la
sanzione, lasciando  comunque  in  vita  l'obbligo  prima sanzionabile, ovvero
quando l'obbligo strumentale viene del tutto eliminato.                       
       Ai fini   sanzionatori   deve  ritenersi  che  un  determinato  obbligo
tributario puo'   considerarsi   soppresso   quando,  in  base  ad  una  norma
sopravvenuta, il  medesimo  obbligo sia stato del tutto eliminato o sostituito
con altri  obblighi  differenti  per  contenuto  e  finalita'. Cio' che non si
verifica quando  il  predetto obbligo sia stato sostituito con adempimenti che
rispondono alle medesime finalita' del primo.                                 
       Con riferimento  al  caso  di  specie,  si osserva che all'eliminazione
dell'obbligo di  presentare  le  dichiarazioni  periodiche  IVA  e' subentrato
l'obbligo di   comunicazione  annuale  dei  dati  IVA,  la  cui  finalita'  e'
equivalente a  quella  delle dichiarazioni periodiche. La norma in commento in
sostanza ha  semplicemente  riformulato tale adempimento con l'introduzione di
altro obbligo di contenuto equipollente.                                      
       Tra le  ipotesi  in  esame  e'  configurabile,  infine,  un rapporto di
continuita' normativa,  atteso  che  l'abrogazione  della  norma  (che prevede
l'obbligo della   dichiarazione   periodica)   non   comporta   soluzione   di
continuita' nella    rilevanza    dell'adempimento   (portare   a   conoscenza
dell'Amministrazione i  dati  IVA  di un certo periodo) e nella qualificazione
illecita della   relativa  violazione  da  parte  dell'ordinamento  tributario
(anche l'omessa    presentazione    della   comunicazione   annuale   IVA   e'
assoggettata a sanzione).                                                     
       Tanto premesso,   si  ritiene  che  la  violazione  dell'obbligo  della
dichiarazione periodica  IVA  continua  ad essere assoggettato a sanzione, sia
pure nella   piu'   tenue   misura   prevista  dall'articolo  11  del  decreto
legislativo 18  dicembre  1997,  n.  471,  in  applicazione  del principio del
favor rei  di  cui  all'articolo  13,  comma 3, del decreto legislativo n. 472
del 1997.                                                                     
                                                                              
10.2    Istanze di rimborso infrannuale                                       
       In base  a  quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, lettera a) - con
il quale  e'  introdotto il comma 1-ter all'articolo 1 del DPR n. 100 del 1998
- e  dal  successivo  comma  5 - con il quale vengono modificati i commi 2 e 3
dell'articolo 8  del  DPR  14  ottobre  1999,  n.  542  -  l'abolizione  delle
dichiarazioni periodiche  IVA  non  fa  venir  meno, per i contribuenti che ne
hanno i   requisiti,  la  possibilita'  di  presentare  istanza  di   rimborso
infrannuale del  credito  IVA,  ai  sensi  dell'articolo 38-bis del DPR n. 633
del 1972.  Analogamente  a  quanto  stabilito in precedenza per i soggetti non
tenuti alla  presentazione  della  dichiarazione periodica, i contribuenti che
intendono chiedere  a  rimborso  l'eccedenza  di IVA detraibile del trimestre,
devono presentare  all'Ufficio  competente  l'apposita  istanza  prevista  dal
decreto ministeriale  23  luglio  1975.  Tale  istanza  deve essere presentata
entro l'ultimo  giorno  del  mese  successivo  al  trimestre  di  riferimento,
unitamente alla  dichiarazione  di  cui  alla  lettera  c)  del  settimo comma
dell'articolo 38-bis,   se   ricorrono   le  condizioni  per  l'esonero  dalla
prestazione delle garanzie.                                                   
       Qualora tale  termine  scada  di  sabato,  deve  ritenersi prorogato al
lunedi' successivo.                                                           
       I contribuenti   che   invece   del   rimborso   infrannuale  intendono
utilizzare il   credito  IVA  in  compensazione  nel  modello  F24,  ai  sensi
dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  n.  241 del 1997, per l'ammontare
massimo corrispondente     all'eccedenza    detraibile    del   trimestre   di
riferimento, in  base  al  nuovo comma 3 dell'articolo 8 del d. lgs n. 542 del
1999, devono  presentare  all'Ufficio  competente una dichiarazione contenente
i dati  richiesti  per  l'istanza  di  rimborso di cui al decreto ministeriale
del 1975.  La  dichiarazione ha forma libera e deve essere presentata entro la
fine del mese in cui e' effettuata la liquidazione.                           
                                                                              
11    COMUNICAZIONE DATI IVA.                                                 
11.1    Natura ed effetti                                                     
       La abolizione  della  dichiarazione  IVA  periodica  ha reso necessario
introdurre un    nuovo   adempimento,   sicuramente   meno   gravoso   per   i
contribuenti, per    ottemperare    agli    obblighi    comunitari    previsti
dall'articolo 22,  paragrafo  4,  della  direttiva CEE n. 77/388 del 17 maggio
1977, il   quale   dispone   che   il   termine  per  la  presentazione  della
dichiarazione IVA,  stabilito  dai  singoli  stati,  non  puo' superare di due
mesi la scadenza di ogni periodo fiscale.                                     
       Poiche' il  periodo  d'imposta  si  conclude  il 31 dicembre, i termini
per la  presentazione  della  dichiarazione IVA annuale, sia in forma autonoma
che unificata,  fissati  dal  Regolamento (art. 8) - entro il 31 luglio, se la
presentazione avviene  per  il  tramite  di  una  banca o delle Poste italiane
s.p.a., ed  entro  il 31 ottobre se la presentazione avviene in via telematica
- non  soddisfano  tale  condizione.  Pertanto,  l'articolo 9 del regolamento,
che inserisce  nel  DPR  n.  322 del 1998 l'articolo 8-bis, dispone che "Fermi
restando gli  obblighi  previsti...relativamente  alla dichiarazione unificata
e ....alla  dichiarazione  IVA  annuale e ferma restando la valenza attribuita
alle suddette  dichiarazione  anche  ai  fini  sanzionatori,  il  contribuente
presenta in  via  telematica...,  entro  il  mese di febbraio di ciascun anno,
una comunicazione  dei  dati relativi all'imposta sul valore aggiunto riferita
all'anno precedente...".                                                      
       Tale obbligo  decorre  dal  periodo  d'imposta  2002,  per il quale non
devono essere  piu'  presentate  le  dichiarazioni IVA periodiche. Pertanto la
prima delle  comunicazioni  previste  dal richiamato articolo 8-bis del DPR n.
322 dovra' essere presentata entro il mese di febbraio del 2003.              
       La comunicazione  prevista  dal  Regolamento  ha la funzione di fornire
all'amministrazione finanziaria   i   dati   IVA   sintetici   relativi   alle
operazioni effettuate   nell'anno  precedente,  che  costituiranno  anche  una
prima base  di  calcolo  per  la determinazione delle "risorse proprie" che lo
Stato deve versare al bilancio comunitario.                                   
       La natura  e  gli  effetti del nuovo adempimento non sono quelli propri
della "Dichiarazione  IVA"  bensi'  quelli  riferibili  alle  comunicazioni di
dati e  notizie.  Attraverso  la  comunicazione  il  contribuente non procede,
infatti, alla   definitiva   autodeterminazione   dell'imposta   dovuta,   che
avverra' invece  attraverso  il  tradizionale  strumento  della  dichiarazione
annuale.                                                                      
       La natura  non  dichiarativa  della  comunicazione,  evidenziata  dalla
stessa denominazione  attribuita  dal legislatore a tale adempimento, comporta
l'inapplicabilita' delle  sanzioni  previste  in  caso  di  omessa  o infedele
dichiarazione nonche'  delle  disposizioni  di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo n.  472  del 1997 in materia di ravvedimento in caso di violazione
degli obblighi di dichiarazione.                                              
       L'omissione della   comunicazione  o  l'invio  della  stessa  con  dati
incompleti o   inesatti   comporta   l'applicazione  delle  sanzioni  previste
dall'articolo 11   del  decreto  legislativo  18 dicembre 1997, n. 471, per la
omessa o   inesatta   comunicazione   di   dati,   richiamato   dal   comma  6
dell'articolo 8-bis del DPR n. 322.                                           
       Non essendo  prevista  la  possibilita'  di rettificare o integrare una
comunicazione gia'  presentata,  eventuali  errori  nella  compilazione devono
essere corretti in sede di dichiarazione annuale.                             
                                                                              
11.2    Soggetti obbligati                                                    
       Sono tenuti  a  presentare la comunicazione dei dati IVA i soggetti che
esercitano attivita'  d'impresa  ovvero  arti  e  professioni,  ai sensi degli
articoli 4  e  5  del  DPR  n.  633  del  1972,  anche se non hanno effettuato
operazioni imponibili,  ad  eccezione  dei soggetti che sono esonerati da tale
adempimento ai  sensi  del comma 2 del citato articolo 8-bis. Non sono tenuti,
in sostanza,  a  presentare la comunicazione i soggetti esonerati dall'obbligo
della presentazione  della  dichiarazione annuale e quelli che erano esonerati
dall'obbligo delle  dichiarazioni  periodiche.  A tali categorie il richiamato
comma 2  aggiunge  i  soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti
e che  devono  operare  la  rettifica  della detrazione ai sensi dell'articolo
19-bis 1   del   DPR  n.  633  del  1972,  e  quelli  sottoposti  a  procedure
concorsuali. In particolare non devono presentare la comunicazione:           
    * i contribuenti  che   per l'anno   solare  precedente  hanno  registrato
      esclusivamente operazioni  esenti  dall'imposta  di  cui all'articolo 10
      del DPR  n.  633  del  1972 e successive modificazioni salvo che abbiano
      effettuato anche  operazioni  intracomunitarie.  Inoltre, analogamente a
      quanto previsto   in  riferimento  all'obbligo  di  presentazione  della
      dichiarazione annuale  nelle  istruzioni  al  modello  di dichiarazione,
      sono esonerati  dalla  comunicazione  i  soggetti  che  si  sono avvalsi
      della dispensa  dagli  obblighi di fatturazione e registrazione ai sensi
      dell'art. 36-bis   ed   hanno  effettuato  solo  operazioni  esenti.  Si
      precisa in    proposito    che   i   soggetti   che   hanno   registrato
      esclusivamente operazioni  esenti,  i  quali siano tenuti alla rettifica
      della detrazione  ai  sensi  dell'articolo  19-bis  2 del DPR n. 633 del
      1972, non  devono  presentare  la  comunicazione dei dati IVA, in quanto
      la suddetta  rettifica  deve  essere effettuata in sede di dichiarazione
      annuale e  non  nella  comunicazione.  Non  devono,  altresi'  adempiere
      l'obbligo di  comunicazione  i  soggetti  che effettuano solo operazioni
      esenti e   che   nell'anno   d'imposta   precedente  abbiano  effettuato
      acquisto di oro o di argento con il metodo del reverse-charge;          
    * i contribuenti   che sono   esonerati  dall'obbligo   di   presentazione
      della dichiarazione  IVA  annuale  da specifiche disposizioni normative.
      Non   devono   quindi    presentare   la   comunicazione,  i  produttori
      agricoli  esonerati  dagli   adempimenti  ai  sensi dell'art. 34,  sesto
      comma,  primo e  secondo  periodo  del D.P.R. n.633 del 1972 (Produttori
      agricoli  che  nell'anno  solare precedente hanno  realizzato un  volume
      d'affari non superiore  a 5 milioni di lire, elevato  a  15  milioni  se
      esercitano  l'attivita'  nei  comuni   montani,   sussistendo  le  altre
      condizioni  indicate  dalla  norma); i soggetti  esercenti attivita'  di
      giochi  e  intrattenimento   esonerati   dagli  adempimenti IVA ai sensi
      dell'articolo 74,  sesto  comma  del  citato  DPR  n.  633 del 1972;  le
      associazioni sportive  dilettantistiche  di  cui  alla legge 16 dicembre
      1991, n. 398,  comprese  le  associazioni senza  fini  di  lucro  e   le
      pro-loco  che abbiano optato   per   l'applicazione   di   tale  regime,
      e quelle  di  cui all'articolo 25 della legge 13 maggio 1999 n. 133;    
   *  i soggetti di cui all'articolo  88  del  TUIR.  Si  tratta  di organi ed
      amministrazioni dello  Stato,  di  comuni  e  consorzi  tra enti locali,
      delle associazioni  e  degli  enti  gestori  di demani collettivi, delle
      comunita' montane, delle province e delle regioni;                      
   *  i soggetti sottoposti  a   procedure   concorsuali.   Per   ragione   di
      semplificazione i  curatori  ed  i  commissari  liquidatori  sono tenuti
      soltanto alla  presentazione  delle dichiarazioni indicate nell'articolo
      8 del  DPR  n.  322;  cio'  anche  in  considerazione  del  fatto che la
      presentazione della   comunicazione   dopo   la   nomina   potrebbe  non
      soddisfare le    esigenze   di   tempestivita'   che   presiedono   tale
      adempimento;                                                            
  *   le persone fisiche che  hanno  realizzato  nel periodo di riferimento un
      volume d'affari  inferiore  a  50  milioni  di  lire.  Per tali soggetti
      l'esonero risulta giustificato dalla esiguita' degli importi.           
       Particolari disposizioni  sono  dettate  per le societa' e gli enti che
si avvalgono  della  procedura  di  liquidazione  dell'IVA  di  gruppo  di cui
all'articolo 73,  ultimo  comma  del  DPR  n.  633 del 1972  i quali assolvono
autonomamente l'obbligo  della  comunicazione,  con  riferimento  ai  dati IVA
relativi ad  ogni  singola  societa'  del gruppo. La societa' controllante non
dovra' presentare,  pertanto,  oltre  la  propria  comunicazione  anche quella
relativa al  gruppo.  Cio'  in  quanto  in  sede  di  comunicazione non devono
essere evidenziati  i  debiti e i crediti d'imposta trasferiti al gruppo dalle
societa' aderenti.                                                            
                                                                              
11.3    Contenuto                                                             
       Nel modello  di  comunicazione  i  contribuenti  devono  esplicitare le
operazioni di   liquidazione  che  sono  soliti  effettuare   subito  dopo  il
periodo d'imposta  per  poter  utilizzare  gli  eventuali  crediti  gia' nella
liquidazione periodica  relativa  al  mese  di  gennaio  o  al primo trimestre
dell'anno seguente.                                                           
       Ai sensi  dell'articolo  9,  la  comunicazione, pertanto, oltre ai dati
identificativi del  contribuente,  deve  riportare,  in  conformita'  a quanto
richiesto dall'articolo    22   della   direttiva   comunitaria   n.   77/388,
l'ammontare delle   operazioni   attive   e   passive,   al   netto  dell'IVA;
l'ammontare delle   operazioni   esenti   e  non  imponibili,  l'imponibile  e
l'imposta relativa  alla  effettuazione  di  importazioni  di  oro  e  argento
effettuate senza   pagamento   dell'IVA   in  dogana,  l'imposta  esigibile  e
l'imposta detratta   risultanti  dalle  liquidazioni  periodiche  senza  tener
conto delle   operazioni   di  rettifica  e  di  conguaglio.  Si  precisa,  in
proposito che    queste    ultime    operazioni,    previste   rispettivamente
dall'articolo 19,  comma  5, e dall'articolo 19-bis 2 del DPR n. 633 del 1972,
sono effettuate in sede di dichiarazione annuale.                             
                                                                              
11.4    Modalita' e termini di presentazione.                                 
       Le modalita'  di  redazione e presentazione della comunicazione, di cui
dall'articolo 8-bis,   comma   1   del   DPR   n.  322  del  1998,  ricalcano,
sostanzialmente, le  regole  dettate  per le dichiarazioni annuali. E' infatti
previsto che  la  comunicazione  sia  redatta  utilizzando un apposito modello
approvato con  provvedimento  dell'Agenzia  delle  Entrate  e che tale modello
sia presentato  in  via  telematica, o direttamente o tramite gli intermediari
abilitati, ai  sensi  dell'articolo  3,  commi  2-bis e 3, dello stesso DPR n.
322. Non  e'  prevista  la possibilita' di presentare la comunicazione tramite
banca o  posta,  atteso  che gli unici soggetti autorizzati ad utilizzare tale
canale per  la  presentazione delle dichiarazioni annuali (persone fisiche con
volume d'affari   uguale  o  inferiore  a  50  milioni),  sono  esonerati  dal
presente adempimento.                                                         
   La presentazione  della  comunicazione  deve  avvenire  entro  il  mese  di
febbraio e,  se  il  termine  scade  di  sabato, entro il primo giorno feriale
successivo, analogamente   a   quanto  previsto  per  la  presentazione  delle
dichiarazioni.                                                                
                                                                              
12    SEMPLIFICAZIONI DELLE REGISTRAZIONI RELATIVE AL PLAFOND                 
       L'articolo 19,  comma  7 (disposizioni transitorie e finali), abrogando
l'articolo 1,   comma   3,  del  decreto  legge  29  dicembre  1983,  n.  746,
convertito nella  legge  27  febbraio  1984 n. 17, cancella l'obbligo previsto
per gli  "esportatori  abituali" che si avvalgono della facolta' di effettuare
acquisti e   importazioni    senza   pagamento   dell'imposta,   di   annotare
mensilmente nei  registri  IVA  i  dati  riferiti  all'andamento  del  plafond
mobile (ammontare    di    riferimento    delle   esportazioni    utilizzabile
all'inizio  del  secondo  mese  precedente  e quello degli acquisti effettuati
e delle  importazioni  fatte nel medesimo mese senza pagamento dell'imposta ai
sensi dell'articolo 8, lettera c), del DPR n. 633 del 1972).                  
       I contribuenti  non  sono  piu'  tenuti  a tale obbligo a partire dalla
data di entrata in vigore del presente Regolamento.                           
       La rilevazione   contabile   dei  dati  per  i  quali  e'  venuto  meno
l'obbligo dell'annotazione,   che   i  contribuenti  effettueranno  per  poter
gestire correttamente il plafond, non avra' effetti sul piano fiscale.        
       Peraltro l'amministrazione   finanziaria  potra'  avere  conoscenza  di
tali dati,  o  attraverso  la  dichiarazione  IVA  annuale,  o  attraverso una
richiesta specifica  rivolta  al  contribuente.  L'articolo 10 del regolamento
dispone, infatti,   che   i  soggetti  che  si  avvalgono  della  facolta'  di
effettuare acquisti   senza  applicazione  d'imposta,  in  quanto  esportatori
abituali, indichino  "...in  un apposito prospetto della dichiarazione annuale
IVA, autonoma   o   unificata,   distintamente   per  mese  l'ammontare  delle
esportazioni di  cui  alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 8 del
DPR n.   633   del  1972,  delle  operazioni  assimilate  e  delle  operazioni
comunitarie effettuate  e  quello  degli  acquisti  e delle importazioni fatte
senza pagamento  dell'imposta  ai  sensi  della  lettera c) del medesimo comma
primo dell'articolo  8  del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, risultante  dalle  relative fatture e bollette doganali .....". Inoltre,
in base  alla  richiamata disposizione, i medesimi soggetti, qualora un organo
dell'amministrazione finanziaria     lo     richieda,    devono    comunicare,
analiticamente per    ciascun   mese,   l'ammontare   di   riferimento   delle
esportazioni, delle  operazioni  assimilate  e  delle  operazioni  comunitarie
utilizzabile all'inizio  del  mese,  fino al secondo precedente a quello della
richiesta, e  quello  degli  acquisti  e  delle  importazioni effettuate nello
stesso periodo,  fino  al  secondo  mese  precedente a quello della richiesta,
senza pagamento dell'imposta.                                                 
       L'obbligo di  indicare  i dati in dichiarazione, previsto dall'articolo
10, e'  riconducibile,  in  sostanza,  alla  compilazione dell'apposito quadro
della dichiarazione  IVA  "VC", che, nel modello di dichiarazione IVA relativo
all'anno d'imposta  2001  e' stato rielaborato tenendo conto delle indicazioni
richieste dalla nuova previsione normativa.                                   
       La norma  di  semplificazione  concerne  i soli adempimenti documentali
espressamente richiamati  mentre  restano  invariati  l'obbligo di annotare la
dichiarazione d'intento,  previsto  dall'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legge 29  dicembre  1983, n. 746, e le modalita' di costituzione e di utilizzo
del plafond,  dettate  dall'articolo  1,  comma  1 dello stesso decreto legge,
come modificato  dall'articolo  2,  comma  2  della legge 18 febbraio 1997, n.
28, alla  cui  costituzione,  come  piu'  volte  precisato,  non concorrono le
cessioni di cui alla lettera c) dell'articolo 8 DPR n. 633 del 1972.          
                                                                              
13    ABOLIZIONE DELLE ANNOTAZIONI RELATIVE ALLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA  
       Nell'ottica della  riduzione  degli  adempimenti  fiscali  e' eliminato
l'obbligo di effettuare le seguenti annotazioni nei registri IVA:             
  -   annotazione delle liquidazioni IVA periodiche,  mensili  o  trimestrali,
      che, ai  sensi  dell'articolo  1 del DPR n. 100 del 1998, abrogato dalla
      presente disposizione,   dovevano   essere   indicati  in  una  apposita
      sezione del  registro  delle fatture o dei corrispettivi. I contribuenti
      continueranno, quindi,    ad   effettuare   i   versamenti   mensili   o
      trimestrali dell'imposta  dovuta  ma,  a  partire  dal periodo d'imposta
      2002, non  dovranno  piu'  annotare  sui registri gli elementi necessari
      per il   calcolo   della   liquidazione;   questi,  tuttavia,  ai  sensi
      dell'articolo 11,  comma  1, lettera a) del regolamento, dovranno essere
      forniti in  forma  sistematica  all'amministrazione finanziaria, qualora
      ne faccia  richiesta,  anche da parte dei contribuenti che optino per le
      liquidazioni trimestrali,    di   cui   all'articolo   7   del   decreto
      legislativo n. 542 del 1999;                                            
  -   annotazione  relativa  all'avvenuto  versamento dell'imposta,   prevista
      dall'articolo 1, comma 4 del DPR n. 100 del 1998;                       
  -   annotazione nel registro di cui all'articolo 25 del DPR n. 633 del 1972,
      dell'eccedenza di  imposta  detraibile  risultante  dalla  dichiarazione
      IVA annuale  relativa  all'anno  precedente,  che  non  venga  chiesta a
      rimborso, prevista  dall'articolo  30, secondo comma del medesimo DPR n.
      633;                                                                    
  -   annotazione nel registro di  cui all'articolo 25 del DPR n. 633 del 1972
      del credito  IVA  conseguente  al  diniego  di   rimborso  da  parte del
      competente ufficio  delle  entrate, emanato ai sensi dell'articolo 1 del
      DPR 10  novembre  1997,  n.  443,  da computare in detrazione in sede di
      liquidazione periodica o di dichiarazione annuale.                      
                                                                              
14    SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI TENUTA DI REGISTRI CONTABILI              
       Nell'ambito delle   disposizioni   di  semplificazione  in  materia  di
scritture contabili,  di  gran  rilievo  e'  il  disposto dell'articolo 12 del
regolamento, secondo  cui  i  soggetti  individuati dall'articolo 13, comma 1,
del DPR   n.   600   del  1973,  possono  non  tenere  il  registro  dei  beni
ammortizzabili, di  cui  all'articolo  16 del DPR n. 600 del 1973 e i registri
IVA, previsti  dagli  articoli  23,  24  e  25  del DPR n. 633 del 1972, ossia
rispettivamente il  registro  delle  fatture,  il  registro  degli  acquisti e
quello dei corrispettivi.                                                     
       I soggetti  interessati  dalla novita' in esame sono quelli obbligati a
tenere il  libro  giornale  e il libro degli inventari, previsti dall'articolo
2214, 1  comma, del codice civile.                                            
       In particolare  tale  facolta'  e'  riconosciuta  in  capo  ai seguenti
soggetti:                                                                     
   .    societa' soggette all'IRPEG;                                          
   .    enti  pubblici  e  privati  soggetti  all'IRPEG, che hanno per oggetto
        esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale;          
   .    le societa' in nome collettivo;                                       
   .    le societa' in accomandita semplice;                                  
   .    le   societa'   equiparate   alle   societa'   di   persona  ai  sensi
        dell'articolo 5, comma 3 del TUIR;                                    
   .    le persone fisiche esercenti impresa commerciale.                     
       Gli enti   non   commerciali,   per   effetto   del   disposto  di  cui
all'articolo 20,   1   comma,  del  DPR  n.  600  del  1973,  sono  obbligati,
relativamente alle  attivita'  commerciali  eventualmente esercitate, a tenere
le scritture  previste  per  il  regime  contabile  ordinario  o  semplificato
secondo i  limiti  di reddito stabiliti dall'articolo 18 del medesimo decreto.
Ne consegue   che   le   semplificazioni   previste  dall'articolo  12  e  dal
successivo articolo  13  (vedasi  al  riguardo il capitolo 15) del regolamento
sono applicabili anche a tali soggetti.                                       
                                                                              
       L'esonero dall'obbligo  di  tenere  i  registri  IVA  e il registro dei
beni ammortizzabili e' subordinato a due condizioni:                          
   a) che  venga  effettuata   la  registrazione  nel libro giornale  dei dati
      contabili previsti  dalla  disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e
      dall'articolo 16 del DPR n. 600 del 1973, nei termini ivi prescritti;   
   b) che,  in  caso di richiesta  degli Uffici  finanziari, venga  assicurata
      l'immediata esibizione  di  tali  dati  in  forma aggregata, organizzati
      secondo gli   stessi   criteri   individuati  dalle  norme  relative  ai
      registri non tenuti.                                                    
       Occorre, quindi,  a  tal  fine,  che  il  sistema  di  contabilita' sia
adeguatamente predisposto,   sia   con  riguardo  alla  completezza,  che  con
riferimento all'organizzazione   dei  dati.  A  mero  titolo  esemplificativo,
relativamente alle  operazioni  IVA, sara' percio' necessario che quest'ultime
siano distinte  in  acquisti  e  corrispettivi, per imponibile e per aliquote,
per periodo di tempo, ecc...                                                  
       Per quanto  riguarda  la condizione sub a), si ricorda che gli articoli
23, 24 e 25 del DPR n. 633 del 1972 prescrivono i seguenti termini:           
   .  le  fatture  emesse  devono  essere  annotate dal  contribuente entro 15
      giorni dalla loro emissione (articolo 23);                              
   .  l'annotazione  dei  corrispettivi  da  parte  dei commercianti al minuto
      e degli  altri  contribuenti  di cui all'articolo 22, non certificati da
      fatture, deve  effettuarsi  entro  il  giorno  non  festivo successivo a
      quello in  cui  sono  state  poste  in  essere  le  relative  operazioni
      (articolo 24);   per  le  operazioni  per  le  quali  e'  rilasciato  lo
      scontrino o  la  ricevuta  fiscale  e' consentita la registrazione entro
      il giorno  15  del  mese  successivo,  sia  cumulativamente per l'intero
      mese solare,  sia  giorno  per  giorno (articolo 6, comma 4, del decreto
      del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n.695);                
   .  le  fatture  di  acquisto devono  registrarsi prima  della  liquidazione
      periodica o  della  dichiarazione  annuale  nella quale e' esercitato il
      diritto alla detrazione d'imposta (articolo 25).                        
       Con riferimento,  quindi,  alla  registrazione  di  tali dati nel libro
giornale, si  applicano  i termini appena accennati e non quello piu' ampio di
sessanta giorni  previsto  dall'articolo  22  del  DPR  n. 600 del 1973 per le
registrazioni nelle scritture cronologiche.                                   
       Le annotazioni  relative  ai  beni  strumentali ammortizzabili, invece,
sono effettuate   entro  il  termine  stabilito  per  la  presentazione  della
dichiarazione, come previsto dall'art. 16 comma 1 del DPR. n. 600 del 1973.   
       Si ricorda  che  l'articolo  2  del  DPR  n.  695  del 1996 consente ai
soggetti in  regime  di contabilita' ordinaria di effettuare tali annotazioni,
in alternativa   al   registro   dei  beni  ammortizzabili,  nel  libro  degli
inventari di cui all'articolo 2217 c.c.                                       
                                                                              
15    SEMPLIFICAZIONI  IN  MATERIA  DI  REGISTRAZIONE  DEI BENI AMMORTIZZABILI
      PER I SOGGETTI IN REGIME DI CONTABILITA' SEMPLIFICATA                   
       Secondo l'articolo   13  del  regolamento,  i  soggetti  in  regime  di
contabilita' semplificata,  individuati  dall'articolo  18  del DPR n. 600 del
1973, possono non tenere il registro dei beni ammortizzabili.                 
       In particolare  si  tratta  delle imprese individuali, anche familiari,
e di  quelle  collettive,  esercitate  sotto  forma  di  societa' di persone e
assimilate, che,  nell'anno  precedente  a quello in corso, abbiano conseguito
ricavi non  superiori  a  lire  seicento  milioni,  se  esercenti attivita' di
prestazione di   servizi,   e  non  superiori  a  un  miliardo,  se  esercenti
attivita' diverse.                                                            
       L'esercizio di  tale  facolta' e' subordinato, in questo caso alla sola
condizione che  siano  esibiti,  a  richiesta  degli  Uffici  finanziari,  gli
stessi dati,  ordinati  secondo  gli  stessi  parametri, che l'articolo 16 del
DPR n.   600   del   1973   prevede   con   riguardo   al  registro  dei  beni
ammortizzabili. Ad   esempio,  con  riferimento  a  beni  immobili  e  a  beni
iscritti in   pubblici  registri,  dovranno  essere  forniti  agli  organi  di
controllo i  dati  relativi  all'anno  di  acquisizione del bene, il suo costo
originario, le  rivalutazioni,  le  svalutazioni,  il  fondo  di  ammortamento
nella misura   raggiunta  alla  fine  del  periodo  d'imposta  precedente,  il
coefficiente di   ammortamento  praticato  nel  periodo  d'imposta,  la  quota
annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo.            
       Ai sensi  dell'articolo  2,  comma  1  del  citato  DPR n. 695 del 1996
permane per   i   soggetti   in   contabilita'  semplificata  la  facolta'  di
registrare i  dati  di  cui  all'articolo  16,  anziche' nel registro dei beni
ammortizzabili, in quello degli acquisti tenuto ai fini IVA.                  
                                                                              
16    SEMPLIFICAZIONI  IN  MATERIA  DI  TENUTA  DI  REGISTRI  CONTABILI  DEGLI
      ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI                                            
       L'articolo 14   del  regolamento  estende  ai  lavoratori  autonomi  le
semplificazioni in  materia  di  tenuta  dei  registri contabili, previste dai
precedenti articoli 12 e 13 per i soggetti esercenti attivita' d'impresa.     
       In particolare  la  norma distingue tra i lavoratori autonomi che hanno
optato per  il  regime  di contabilita' ordinaria di cui all'articolo 3, comma
2 del DPR n. 695 del 1996 e quelli che non hanno esercitato tale opzione.     
       Secondo il  disposto  di  cui  al comma 1, questi ultimi sono esonerati
solo dall'obbligo  di  tenere il registro dei beni ammortizzabili, alle stesse
condizioni fissate  dall'articolo  13  del  regolamento  a favore dei soggetti
esercenti attivita' d'impresa in regime di contabilita' semplificata.         
       Ai lavoratori  autonomi  che hanno optato per il regime di contabilita'
ordinaria di  cui  all'articolo  3,  comma  2  del citato DPR n. 695 del 1996,
invece, il  successivo  comma  3  consente  di non tenere il registro dei beni
ammortizzabili e   i  registri  IVA,  con  condizioni  simili  a  quelle  gia'
illustrate a commento del precedente articolo 12 del regolamento.             
                                                                              
17    TERMINE  DI  REGISTRAZIONE  DEI  CORRISPETTIVI E ABOLIZIONE DELL'OBBLIGO
      DI ALLEGARE GLI SCONTRINI                                               
       L'articolo 15  del  regolamento,  mediante  la sostituzione del comma 4
dell'articolo 6,  del  DPR n. 695 del 1996, ha eliminato l'obbligo di allegare
al registro  dei  corrispettivi,  di  cui  all'articolo  24 del DPR n. 633 del
1972, gli scontrini riepilogativi giornalieri.                                
       Nel testo  del  citato  comma  4,  inoltre,  viene  aggiunta  la parola
"anche" prima  delle  parole "con unica registrazione", con la conseguenza che
ora, per  le  operazioni  documentate  da  scontrini  o  ricevute  fiscali, e'
consentito effettuare  la  registrazione  sia  giornaliera  sia  riepilogativa
mensile dei  corrispettivi,  entro  il  giorno  15 del mese solare successivo,
senza allegare gli scontrini riepilogativi giornalieri.                       
                                                                              
18    PERDITE INVOLONTARIE DI BENI                                            
       L'articolo 16  del  Regolamento,  che  modifica  l'articolo 2, comma 3,
del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10  novembre  1997,  n.  441,
semplifica gli  adempimenti  posti  a  carico del contribuente per superare la
presunzione di  cessione,  di  cui all'articolo 1 del citato decreto, nel caso
di perdita  di  beni  dovuta  ad eventi indipendenti dalla sua volonta', quali
calamita' e furti.                                                            
       La perdita  di  tali  beni  e' provata da idonea documentazione fornita
da un organo della pubblica amministrazione.                                  
       In mancanza   di   tale  documentazione,  la  perdita  e'  provata  con
dichiarazione sostitutiva  dell'atto  di  notorieta' ai sensi dell'articolo 47
del testo  unico  delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.                                          
       Anche il   contenuto   della  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di
notorieta' e'   oggetto   di   semplificazione,   atteso  che,  rispetto  alla
precedente formulazione  del  comma  3  dell'articolo 2 del citato DPR n. 441,
la stessa  deve  contenere  solo l'indicazione del valore complessivo dei beni
perduti. Tuttavia,  per  le imprescindibili esigenze di controllo, a richiesta
degli organi  dell'amministrazione  finanziaria,  il contribuente ha l'obbligo
di fornire  i  criteri  e  gli  elementi  in base ai quali ha determinato tale
valore.                                                                       
       La norma   dispone  che  l'autocertificazione  sia  resa  entro  trenta
giorni dal  momento  in cui si e' verificato l'evento, ovvero da quello in cui
il contribuente  ne  ha  avuto  conoscenza.  Cio' non significa che entro tale
termine la  dichiarazione  in  questione  debba  essere  prodotta  all'Ufficio
locale dell'Agenzia  delle  entrate,  essendo  a  tal  fine sufficiente che la
stessa sia  resa,  ossia  sottoscritta,  entro  il  termine  prescritto  e, se
richiesta, esibita agli organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria. 
                                                                              
19    MODIFICHE IN MATERIA DI TERMINI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI 
       Il Capo  III  del regolamento, reca norme in materia di versamenti e di
altri adempimenti fiscali nonche' disposizioni finali e transitorie.          
       L'articolo 17  del  regolamento  in  esame  introduce alcune novita' in
materia di  termini  di  versamento  delle  imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive al fine di una loro razionalizzazione.   
       Si osserva  che  le  scadenze  dei  termini  di  versamento del saldo e
dell'acconto delle  imposte  dovute  in  base alle dichiarazioni non sono piu'
ancorate ai termini di presentazione delle dichiarazioni stesse.              
       In particolare    i   versamenti   delle   imposte   risultanti   dalle
dichiarazioni dei  redditi  e del valore della produzione dovute dalle persone
fisiche e  dalle  societa'  o associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR sono
effettuati:                                                                   
.    a   saldo,   entro   il   31  maggio  dell'anno  di  presentazione  della
     dichiarazione;                                                           
.    in acconto:                                                              
         -  la prima  rata,  entro  il  termine di versamento del saldo dovuto
            in   base   alla   dichiarazione   relativa   all'anno   d'imposta
            precedente;                                                       
          - la seconda rata, entro il mese di novembre.                       
       I soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche  sono
tenuti al versamento di tale imposta entro i seguenti termini:                
   .  a  saldo,  entro  l'ultimo giorno del settimo mese successivo  a  quello
      di chiusura dell'esercizio o del periodo di gestione;                   
   .  in acconto:                                                             
           -    la prima  rata, entro  il  termine  di  versamento  del  saldo
                dovuto  in   base   alla   dichiarazione   relativa   all'anno
                d'imposta precedente;                                         
            -   la seconda  rata, entro il  mese  di  novembre  ovvero   entro
                l'undicesimo   mese    dell'esercizio,    cui   l'imposta   e'
                afferente,  qualora   l'esercizio  o  il  periodo  di gestione
                non coincida con l'anno solare.                               
       La norma  dispone,  inoltre,  che  i  versamenti d'acconto dell'imposta
sul reddito  delle  persone  fisiche,  dell'imposta  sul reddito delle persone
giuridiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive si effettuino  
   .    in  unica  soluzione,  se l'importo della prima rata non superi 103,29
        euro (lire 200.000);                                                  
   .    in due rate, entro i termini sopra specificati, pari al               
              - quaranta per cento dell'acconto dovuto, la prima;             
              - sessanta per cento, la seconda.                               
      Ai sensi  dell'articolo  19,  comma  5  del regolamento, le disposizioni
appena illustrate  hanno  effetto  dal 1  gennaio 2002. Si ritiene, al pari di
quanto precisato  in  ordine  ai termini di presentazione delle dichiarazioni,
che le  nuove  disposizioni  che  disciplinano  i  versamenti  d'imposta  sono
applicabili anche   agli   adempimenti  pendenti  alla  predetta  data  del  1
gennaio 2002.                                                                 
      Cosi', ad  esempio,  una  societa'  con  esercizio  chiuso  il 30 agosto
2001, che  abbia  approvato  il  bilancio  in data 30 dicembre 2001, e che, in
base alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  8  del  DPR  n.  602 del 1973,
dovrebbe versare  le  imposte  a  saldo  entro il 30 gennaio 2002, provvede al
versamento entro  il  piu'  ampio  termine  del  31  marzo  2002,  ossia entro
l'ultimo giorno   del   settimo   mese   successivo   alla  data  di  chiusura
dell'esercizio.                                                               
                                                                              
20    MODIFICA  DEL  TERMINE  DI  CONSEGNA  DELLE CERTIFICAZIONI DEI SOSTITUTI
      D'IMPOSTA                                                               
       L'articolo 18  del  regolamento,  modificando l'articolo 7 bis, comma 2
del DPR  n.  600  del  1973,  prevede  che  il  sostituto  d'imposta  consegni
all'interessato la  certificazione,  unica  ai  fini  fiscali  e contributivi,
entro il  mese  di  marzo, anziche' di febbraio, dell'anno successivo a quello
in cui ha erogato le somme e i valori.                                        
                                                                              
21    DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE                                       
       L'articolo 19 del regolamento prevede quanto segue:                    
   .  le   disposizioni   degli   articoli   da   1  a  8   del   regolamento,
      modificative del   DPR  n.  322  del  1998,  nonche'  dell'articolo  17,
      concernente modifiche   in  materia  di  termini  di  versamento,  hanno
      effetto a decorrere dal 1  gennaio 2002;                                
   .  la  disposizione  di   cui  all'articolo  9 del regolamento, concernente
      l'obbligo di  comunicazione  dei  dati IVA, spiega efficacia a decorrere
      dal 1  gennaio 2003;                                                    
   .  le  disposizioni  di   cui all'articolo  11 del regolamento, concernente
      l'abolizione delle  annotazioni  relative  alle  liquidazioni periodiche
      IVA e  la  soppressione dell'obbligo delle dichiarazioni periodiche IVA,
      hanno effetto a decorrere dalle liquidazioni relative all'anno 2002.    
       Ai sensi  del  citato  articolo  17,  comma  2, della legge 23 dicembre
1988, n. 400, dal 1  gennaio 2002 sono abrogati:                              
       .  l'articolo  11  del  DPR  n. 600  del 1973, recante  disposizioni in
          materia di  dichiarazione  nei  casi  di trasformazione e di fusione
          di societa'.  Ne  consegue  che  da tale data il rinvio all'articolo
          11 del  DPR.  600  del  1973 si intende fatto all'articolo 5 bis del
          DPR n. 322 del 1998 introdotto dal regolamento;                     
       .  il  primo  comma  dell'articolo  2 della legge 23 marzo 1977, n. 97,
          il quale  reca  disposizioni in materia di termine di versamento del
          conguaglio;                                                         
       .  il  comma  1  dell'articolo  4  del  decreto  legge 2 marzo 1989, n.
          69, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 27 aprile 1989, n.
          154, che concerne il versamento rateizzato degli acconti d'imposta; 
       .  il  comma  3  dell'articolo 1, del decreto legge 29 dicembre 1983,  
          n. 746  convertito  dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, concernente
          le registrazioni   relative   al  plafond,  ora  disciplinate  dalle
          disposizioni regolamentari recate dall'articolo 10.                 
       Si ricorda,  infine,  che  le  altre disposizioni (articoli 10, 12, 13,
14, 15,  16  e  18),  per  le  quali  nulla  prevede l'articolo 19, entrano in
vigore il  quindicesimo  giorno  successivo  a  quello  di pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale   (G.U.   del  17  dicembre  2001,  n.  292)  del  presente
regolamento.                                                                  
                                                                              
       Le Direzioni  regionali  vigileranno  sull'operato  degli Uffici locali
perche' sia  fornita  ogni forma di collaborazione sulla corretta applicazione
delle presenti istruzioni.