CIRCOLARE N. 007/2002 DEL 07.02.2002

 

LE REGOLE "CFC".

 

Per le società controllate estere

Per i costi sostenuti con imprese estere

Principio

Attrazione a tassazione in Italia dei redditi prodotti dalla controllata estera con sede in un Paese compreso nelle liste.

Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni effettuate con imprese che hanno sede in uno dei Paesi compresi nelle liste.

Norma

Articolo 127- bis del Testo unico delle imposte sui redditi, introdotto dall’articolo 1 della legge 342/2000.

Articolo 76 del Testo unico delle imposte sui redditi, commi 7-bis e seguenti, introdotti dalla legge 342/2000 e modificati dalla legge 488/2001, articolo 9, comma 16 e 17.

Liste di riferimento

Decreto del ministero dell’Economia 21 novembre 2001, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 273 del 23 novembre 2001.

Decreto del ministero dell’Economia 23 gennaio 2002, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 29 del 4 febbraio 2002.

Entrata in vigore

1° gennaio 2002

Esercizio 2002

La black list sulle indeducibilità è molto simile a quella per le controllate estere (CfC) e si struttura su tre livelli:

Analogamente a quanto previsto per le Cfc, alcuni problemi potrebbero presentarsi proprio a proposito di quest’ultimo gruppo di Stati (Angola, Antigua, Malta, Svizzera): il comma 2 dell’articolo 3 estende infatti l’applicazione del particolare regime anche ai soggetti e alla attività insediati negli Stati che appartengono al citato gruppo, che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli inclusi nella lista, in conseguenza di accordi o provvedimenti dell’Amministrazione finanziaria dei medesimi Stati.

In altre parole, se l’impresa estera, per effetto di un ruling con l’amministrazione di un Paese incluso nel terzo gruppo della black list, ottiene una tassazione agevolata analoga a quella delle società citate dalla lista, rientrerà comunque nell’ambito di applicazione del regime di indeducibilità.

Il decreto del 23 gennaio è in vigore dal 05/02/2002, giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale: a norma dell’articolo 10 del Codice Civile la vacatio di 15 giorni concerne solamente le leggi e i regolamenti. Poiché dal primo gennaio si applica già il regime di indeducibilità, riferito però alla black list del 1992, resta da capire se eventuali operazioni poste in essere, ad esempio nel mese di gennaio, tra imprese italiane e imprese aventi sede in Stati inclusi nella nuova black list ma non nella vecchia (si pensi al Principato di Monaco) siano o meno oggetto delle nuove norme sull’indeducibilità. Occorre verificare se la nuova lista copre tutto il periodo di imposta 2002 (avendo così decorrenza retroattiva) in considerazione del fatto che il momento rilevante è quello della presentazione della dichiarazione del 2002 (e quindi nel 2003), oppure se copre solo parte dell’esercizio 2002 (fino al 4 febbraio), ammettendo quindi la completa deducibilità di operazioni poste in essere fino a quella data con imprese che hanno sede in paradisi fiscali non compresi nella vecchia black list.

Sembra più corretta la seconda soluzione, sia perché l’articolo 9, comma 17, della legge 448/01 fa riferimento alla "data di entrata in vigore" del nuovo decreto e non al periodo d’imposta relativo, sia perché appare opinabile l’indeducibilità di una spesa relativa ad un’operazione che, nel momento in cui è stata effettuata, non era sottoposta ad alcuna limitazione fiscale.

 

 

Le condizioni previste dalla normativa sulle società controllate estere (Cfc) e da quella sulla indeducibilità dei costi sostenuti con imprese estere.

NORMATIVA CFC

NORMATIVA INDEDUCIBILITA’

Entrata in vigore

1° gennaio 2002

1° gennaio 2002

Soggetti Italiani interessati

Persone fisiche e giuridiche

Imprese

Paesi esteri interessati

Black list di cui al decreto 20/11/2001

Black list di cui al decreto 23/01/02

Condizioni per l’applicabilità

Controllo diretto o indiretto del soggetto estero

Rapporti con soggetto esteri da cui derivano componenti negativi di reddito

Condizioni per l’inapplicabilità

Interpello preventivo con esito favorevole da inoltrare all’amministrazione finanziaria

Invio di determinati elementi di prova a seguito di richiesta dell’amministrazione finanziaria

Le prove contrarie

  • Il soggetto non residente svolge effettivamente un’attività commerciale;
  • I redditi conseguiti da tali soggetti sono prodotti in misura non inferiore al 75% in altri stati o territori diversi da quelli della black list;
  • I redditi della stabile organizzazione risultano sottoposti integralmente a tassazione ordinaria nello Stato in cui ha sede l’impresa.

  • L’impresa estera svolge prevalentemente un’attività commerciale effettiva;
  • L’operazione risponde a un effettivo interesse economico e ha avuto concreta esecuzione

 

Paesi classificati tra i paradisi fiscali "puri" per le tre black list: quella per le Cfc, quella per le indeducibilità e quella per le persone fisiche.

  • Alderney
  • Gibuti
  • Maldive
  • Andorra
  • Grenada
  • Monaco
  • Anguilla
  • Guernsey
  • Monserrat
  • Antille Olandesi
  • Hong Kong
  • Nauru
  • Aruba
  • Isola di Man
  • Niue
  • Bahama
  • Isole Cayman
  • Oman
  • Bahrein
  • Isole Cook
  • Polinesia Francese
  • Barbados
  • Isole Marshall
  • Saint Kitts e Nevis
  • Belize
  • Isole Turks e Caicos
  • Saint Lucia
  • Bermuda
  • Isole Vergini Britanniche
  • Saint Vincent e Grenadine
  • Brunei
  • Jersey
  • Sark
  • Cipro
  • Libano
  • Seychelles
  • Emirati Arabi Uniti
  • Liberia
  • Singapore
  • Filippine
  • Liechtenstein
  • Tonga
  • Gibilterra
  • Macao
  • Tuvalu
 
  • Malesia
  • Vanuatu