CIRCOLARE N. 007/2002 DEL 07.02.2002
LE REGOLE "CFC".
Per le società controllate estere |
Per i costi sostenuti con imprese estere |
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Principio |
Attrazione a tassazione in Italia dei redditi prodotti dalla controllata estera con sede in un Paese compreso nelle liste. |
Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni effettuate con imprese che hanno sede in uno dei Paesi compresi nelle liste. |
Norma |
Articolo 127- bis del Testo unico delle imposte sui redditi, introdotto dall’articolo 1 della legge 342/2000. |
Articolo 76 del Testo unico delle imposte sui redditi, commi 7-bis e seguenti, introdotti dalla legge 342/2000 e modificati dalla legge 488/2001, articolo 9, comma 16 e 17. |
Liste di riferimento |
Decreto del ministero dell’Economia 21 novembre 2001, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 273 del 23 novembre 2001. |
Decreto del ministero dell’Economia 23 gennaio 2002, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 29 del 4 febbraio 2002. |
Entrata in vigore |
1° gennaio 2002 |
Esercizio 2002 |
La black list sulle indeducibilità è molto simile a quella per le controllate estere (CfC) e si struttura su tre livelli:
Analogamente a quanto previsto per le Cfc, alcuni problemi potrebbero presentarsi proprio a proposito di quest’ultimo gruppo di Stati (Angola, Antigua, Malta, Svizzera): il comma 2 dell’articolo 3 estende infatti l’applicazione del particolare regime anche ai soggetti e alla attività insediati negli Stati che appartengono al citato gruppo, che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli inclusi nella lista, in conseguenza di accordi o provvedimenti dell’Amministrazione finanziaria dei medesimi Stati.
In altre parole, se l’impresa estera, per effetto di un ruling con l’amministrazione di un Paese incluso nel terzo gruppo della black list, ottiene una tassazione agevolata analoga a quella delle società citate dalla lista, rientrerà comunque nell’ambito di applicazione del regime di indeducibilità.
Il decreto del 23 gennaio è in vigore dal 05/02/2002, giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale: a norma dell’articolo 10 del Codice Civile la vacatio di 15 giorni concerne solamente le leggi e i regolamenti. Poiché dal primo gennaio si applica già il regime di indeducibilità, riferito però alla black list del 1992, resta da capire se eventuali operazioni poste in essere, ad esempio nel mese di gennaio, tra imprese italiane e imprese aventi sede in Stati inclusi nella nuova black list ma non nella vecchia (si pensi al Principato di Monaco) siano o meno oggetto delle nuove norme sull’indeducibilità. Occorre verificare se la nuova lista copre tutto il periodo di imposta 2002 (avendo così decorrenza retroattiva) in considerazione del fatto che il momento rilevante è quello della presentazione della dichiarazione del 2002 (e quindi nel 2003), oppure se copre solo parte dell’esercizio 2002 (fino al 4 febbraio), ammettendo quindi la completa deducibilità di operazioni poste in essere fino a quella data con imprese che hanno sede in paradisi fiscali non compresi nella vecchia black list.
Sembra più corretta la seconda soluzione, sia perché l’articolo 9, comma 17, della legge 448/01 fa riferimento alla "data di entrata in vigore" del nuovo decreto e non al periodo d’imposta relativo, sia perché appare opinabile l’indeducibilità di una spesa relativa ad un’operazione che, nel momento in cui è stata effettuata, non era sottoposta ad alcuna limitazione fiscale.
Le condizioni previste dalla normativa sulle società controllate estere (Cfc) e da quella sulla indeducibilità dei costi sostenuti con imprese estere.
NORMATIVA CFC |
NORMATIVA INDEDUCIBILITA’ |
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Entrata in vigore |
1° gennaio 2002 |
1° gennaio 2002 |
Soggetti Italiani interessati |
Persone fisiche e giuridiche |
Imprese |
Paesi esteri interessati |
Black list di cui al decreto 20/11/2001 |
Black list di cui al decreto 23/01/02 |
Condizioni per l’applicabilità |
Controllo diretto o indiretto del soggetto estero |
Rapporti con soggetto esteri da cui derivano componenti negativi di reddito |
Condizioni per l’inapplicabilità |
Interpello preventivo con esito favorevole da inoltrare all’amministrazione finanziaria |
Invio di determinati elementi di prova a seguito di richiesta dell’amministrazione finanziaria |
Le prove contrarie |
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Paesi classificati tra i paradisi fiscali "puri" per le tre black list: quella per le Cfc, quella per le indeducibilità e quella per le persone fisiche.
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