Trib. di Verona 23-09-1999 - Pres. Abate - Est. Abate - Carletti Silvana ed altri c. s.p.a. SIPA in a.s.

Fonte: in Il Fallimento n. 4, anno 2000, pag. 458

 

Nelle procedure concorsuali amministrative (nella specie amministrazione straordinaria) il commissario straordinario, una volta che abbia provveduto a formare e depositare in cancelleria lo stato passivo, non può più apportarvi modificazioni, salvo la possibilità di correggere eventuali errori materiali. Pertanto, qualora detto organo apporti modificazioni in ordine all'ammontare ed alla natura dei crediti ammessi, gli interessati possono far ricorso all'opposizione, applicabile in via analogica anche nel caso di specie.