Trib. di Milano 11-11-1999 in funzione di giudice unico - Est. Paluchowski- Fall. s.r.l. Proget c. s.p.a. Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza

Fonte: in Il Fallimento n. 2, anno 2000, pag. 224

 

Ai fini dell'azione revocatoria fallimentare dei versamenti in conto corrente bancario e dell'individuazione della natura solutoria degli stessi, non è cumulabile l'ammontare dell'affidamento concesso dalla banca in relazione all'apertura di credito e quello ricollegabile allo sconto titoli, in quanto quest'ultimo rapporto non esprime il limite delle somme che la banca si è obbligata a tenere a disposizione del cliente, ma l'importo dei titoli che si è obbligata ad accettare per lo sconto.