CIRCOLARE 011/2002 DEL 19 FEBBRAIO 2002

REGIME DEL MARGINE E IMPORTAZIONI U.E.

Per applicare il regime del margine a vetture provenienti da Paesi aderenti all’Unione Europea requisito essenziale è, innanzitutto, che il mezzo di trasporto sia da considerare usato, secondo i parametri di cui all’articolo 38, comma 4 del DL 331/93 poiché non è sufficiente che il veicolo sia non di prima immatricolazione (infatti: "i mezzi di trasporto non si considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti").

Nel caso in cui l'automezzo risulti usato secondo i parametri stabiliti dal DL 331/93, la successiva cessione in Italia da parte di un operatore economico può scontare il regime del margine purché il veicolo sia stato acquistato:

  1. Presso un privato residente Ue;
  2. Presso un operatore Ue che non ha potuto detrarre l’imposta assolta in fase d’acquisto;
  3. Presso una piccola impresa Ue che opera in franchigia d’imposta;
  4. Presso un operatore Ue che ha applicato il regime del margine.

In assenza di questi requisiti (veicolo usato e cessione da parte dei richiamati soggetti) l’acquisto da parte dell’operatore nazionale deve considerarsi un acquisto intracomunitario e, pertanto, nella successiva cessione quest’ultimo non potrà applicare il regime del margine, ma la normale disciplina Iva.

Le disposizioni normative nazionali al riguardo, stabilite nella legge del 23 febbraio 1995 n. 41 che ha recepito quanto previsto dalla settima Direttiva n. 94/5/CE, sono chiare e non lasciano adito a dubbi, così come del resto è stato ribadito da un intervento (risposta 964/2001 del 10 maggio 2001) del Commissario dell’Unione Europea alla fiscalità, Frits Bolkestein, a un’interrogazione del 15 marzo 2001 dell’europarlamentare Michl Ebner.

I dubbi semmai derivano dall’esatta individuazione dell’operazione posta in essere dal cedente residente nello Stato membro di origine del veicolo e da cui dipende la possibilità di applicare il regime del margine. Infatti, non è sempre agevole per l’acquirente nazionale interpretare il contenuto dei documenti, compresa la fattura di vendita, che scortano il mezzo e sono espressi nelle varie lingue dei Paesi dell’Unione.

Prendendo come pretesto questa difficoltà, alcuni operatori del settore arrivano alla sbrigativa conclusione, che è possibile applicare comunque il regime del margine. Evidentemente si tratta di una soluzione erronea.

Il fenomeno merita quindi la massima attenzione, poiché il regime del margine, nato come strumento per evitare la doppia imposizione d’imposta dei veicoli usati venduti nei Paesi dell’Unione, di fatto può diventare uno strumento che non solo favorisce l’evasione d’imposta, ma crea anche gravi distorsioni del mercato.

Tutti gli Stati dell’Ue, con la sola esclusione di Austria e Germania, richiedono ai propri operatori di attestare nel corpo della fattura che la transazione è avvenuta con l’applicazione del regime del margine.

La diligenza dell’acquirente

L’assenza di questa attestazione senza che l’acquirente italiano sollevi obiezioni nei confronti del cedente Ue, o lo segnali all’amministrazione finanziaria, fa evidentemente cadere ogni presunzione di diligenza. Diversamente, per transazioni con operatori austriaci e tedeschi poiché questi ultimi non sono obbligati ad apporre alcuna attestazione nel corpo della fattura, è bene chiedere una dichiarazione in cui sia esplicitato che l’operazione è avvenuta nel regime del margine e, ovviamente, essa dovrà coincidere con quanto contenuto nella carta di circolazione del veicolo.

Così, ad esempio, l’acquirente italiano non potrà mai sostenere la propria buona fede se, pur in possesso dell’attestazione, nella carta di circolazione risulta che il veicolo è stato ceduto da una società di noleggio per la quale l’imposta relativa ai veicoli è sempre ammessa in detrazione e quindi "a valle" non si potrà mai applicare il regime del margine.