STATUTO DEL CONTRIBUENTE

I DIRITTI DI CHI HA RAPPORTI COL FISCO

Con la legge n. 212 del 27 luglio 2000 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE pubblicata sulla G.U. n. 177 del 31 luglio 2000 ed entrata in vigore il 1° agosto 2000 si delinea il tentativo di riportare i rapporti tributari nell'alveo della civiltà giuridica.

Le leggi successive dovranno rispettare quanto dettato dallo Statuto del Contribuente, evitando deroghe che di fatto potrebbero annullare gli effetti del novellato provvedimento di legge.

Art. 1 Principi generali

Le norme dello Statuto del Contribuente che di seguito chiameremo semplicemente Statuto, sono ispirate ai principi costituzionali di uguaglianza, capacità contributiva, buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.

Gli enti locali devono adeguare statuti e atti normativi entro 6 mesi dall’entrata in vigore dello Statuto quindi entro il 1° febbraio 2001.

Art. 2 Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie

Per evitare di ritrovare disposizioni tributarie nascoste fra le righe dei più disparati provvedimenti è disposto che il contenuto di provvedimenti fiscali, deve essere menzionato nel titolo, inoltre non possono essere contenute norme tributarie in leggi o provvedimenti di tutt’altro argomento, fatte salve quelle strettamente attinenti alla norma regolamentata.

Quando una legge richiama un provvedimento tributario ne deve indicare sinteticamente il contenuto. Le modifiche ad una norma devono riportare il testo risultante dopo la modifica.

Art. 3 Efficacia temporale delle norme tributarie

Salvo il caso di interpretazione autentica di una norma, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.

Per i tributi periodici (es. derivati dalla dichiarazione dei redditi) le modifiche si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso all’entrata in vigore del provvedimento di modifica. Finora una legge emanata a fine anno prevedeva che "le modifiche si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento" con la conseguenza che tutte le operazioni, fatte sin dall’inizio dell’anno dai contribuenti, erano interessate alle nuove regole, con conseguenze fiscali a volte assai onerose.

Le disposizioni tributarie devono prevedere adempimenti ed obblighi a carico del contribuente con scadenza non inferiore a 60 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo provvedimento o dall’adozione delle relative norme di attuazione.

I termini di prescrizione o di decadenza degli accertamenti dell’imposta non possono essere prorogati.

Art. 4 Utilizzo del decreto – legge in materia tributaria

Non si possono istituire nuovi tributi o allargare l’applicazione di quelli esistenti a nuove categorie di contribuenti, tramite Decreto Legge. Come noto il D.L. è un provvedimento emanato dal governo nei casi di urgenza che deve essere approvato entro 60 giorni dal Parlamento a pena di decadenza.

Art. 5 Informazioni al contribuente

L’amministrazione finanziaria deve promuovere la completa e agevole conoscenza delle norme tributarie mettendo a disposizione, presso i suoi uffici, i testi anche coordinati delle leggi e tramite l’elettronica (Internet) consentire un aggiornamento gratuito in tempo reale.

La stessa amministrazione finanziaria deve rendere disponibili tempestivamente e con idonei mezzi, circolari e risoluzioni ministeriali nonché ogni altro atto o documento di cui dispone in materia di organizzazione, funzioni e procedimenti.

Art. 6 Conoscenza degli atti e semplificazione

L’amministrazione finanziaria deve assicurare al contribuente:

Art. 7 Chiarezza e motivazione degli atti

Gli atti dell’amministrazione finanziaria devono essere motivati indicando presupposti e ragioni giuridiche, se nella motivazione è richiamato un altro atto, quest’ultimo deve essere allegato all’atto che lo richiama.

Gli atti dell’amministrazione finanziaria e del concessionario della riscossione devono indicare:

Sul titolo esecutivo deve essere indicato il precedente atto di accertamento o in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria. Sul punto il Ministero delle Finanze al fine di evitare eccezioni di illegittimità, è intervenuto con la circolare n. 150/E del 1° agosto 2000 invitando gli uffici ad allegare agli avvisi di accertamento e di irrogazione delle sanzioni, copia degli atti richiamati nelle motivazioni ancorché gli stessi siano già stati notificati o comunicati al contribuente, quali, a titolo esecutivo: il processo verbale di constatazioni; l’avviso di accertamento già notificato in caso di accertamento integrativo o modificativo in aumento.

Ricorrendone i presupposti è possibile il ricorso alla giustizia amministrativa anche contro gli atti di natura tributaria.

Art. 8 Tutela dell’integrità patrimoniale

Gli obblighi tributari possono essere estinti per compensazione. Fino a tutto il 2001 rimangono tuttavia in vigore le norme vigenti in materia di compensazione, mentre solo dal 2002 la compensazione sarà estesa a tutti i tributi.

Un terzo può accollarsi un debito d’imposta senza peraltro liberare il contribuente originario.

Le norme tributarie non possono prorogare i termini di prescrizione oltre il limite ordinario previsto dal codice civile (10 anni).

L’amministrazione finanziaria deve rimborsare al contribuente il costo delle fideiussioni necessarie per ottenere il rimborso dei tributi, la loro sospensione o rateizzazione. Il rimborso andrà fatto quando è definitivamente accertato che l’imposta non era dovuta, o era dovuta in misura inferiore a quanto accertato.

L’obbligo di conservare i documenti tributari non può superare i 10 anni della loro formazione o emanazione.

La pubblicazione di ogni informazione relativa ai redditi dei contribuenti, anche relativa a titolari di cariche elettive e direttive di particolari enti (L.441/82) deve sempre indicare anche i redditi al netto delle relative imposte.

Particolari disposizioni attuative del presente articolo, saranno emanate dal Ministero delle Finanze entro il 28 gennaio 2001.

Art. 9 Remissione in termini

Se gli adempimenti tributari sono impediti da cause di forza maggiore il Ministero delle Finanze sentiti anche gli altri ministeri economici rimette nei termini i contribuenti, lo stesso ministero sospende o differisce i termini nei casi di eventi eccezionali ed imprevedibili.

Art. 10 Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente.

Il rapporto fra amministrazione finanziaria e contribuente è improntato al principio della collaborazione e della buona fede.

I comportamenti conformi a indicazioni dell’amministrazione finanziaria, anche se la stessa successivamente cambia parere, non sono sanzionabili e non sono richiesti interessi di mora.

Parimenti non sono sanzionati i comportamenti conseguenti a ritardi omissioni o errori dell’amministrazione.

Non sono comunque sanzionati i comportamenti:

Un contratto non può essere dichiarato nullo a causa di violazioni di rilievo esclusivamente tributario.

Art. 11 Interpello del contribuente

In caso di incertezza sull’applicazione delle norme tributarie, ciascun contribuente per casi concreti e personali, può richiedere chiarimenti sulla corretta interpretazione delle norme. L’amministrazione finanziaria è tenuta a rispondere entro 120 giorni. L’interpello non può causare la proroga delle scadenze in corso.

La risposta all’interpello del contribuente è vincolante solo per il caso concreto oggetto dell’istanza.

Nel caso di mancata risposta, è valida la soluzione proposta dal contribuente nell’istanza di interpello (silenzio – assenso).

Il comportamento conseguente alla risposta ricevuta (espressa o tacita) non potrà mai essere sanzionato.

Nel caso di più istanze sullo stesso problema, il Ministero può rispondere collettivamente con una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicate.

Un apposito regolamento emanato dal ministero delle Finanze entro il 28 gennaio 2001 (art.18) regolerà la procedura di interpello.

Art. 12 Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

Tutti gli accessi ispezioni e verifiche fiscali presso esercizi commerciali, industriali, agricoli, artistici e professionali devono essere effettuati in base a effettive esigenze di indagine e controllo.

Salvo casi eccezionali devono essere svolti durante il normale orario di esercizio dell’attività, arrecando il minore disturbo possibile all’attività a alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

All’inizio della verifica il contribuente deve essere informato su:

Il contribuente può:

Gli incaricati alla verifica:

Art. 13 Garante del Contribuente

Il garante del contribuente è un organo collegiale formato da tre componenti, questo organo nominato dal presidente della commissione tributaria regionale è istituito presso ogni direzione regionale delle entrate e presso le provincie autonome, i suoi componenti restano in carica per un triennio rinnovabile per una sola volta.

Il presidente è scelto fra magistrati, professori universitari di materie giuridico e economico, notai, sia a riposo che in attività di servizio.

Un componente è scelto fra dirigenti dell’amministrazione finanziaria, ufficiali generali e superiori della guardia di finanza, a riposo da almeno due anni.

L’altro componente è scelto fra avvocati, dottori commercialisti, ragionieri iscritti al relativo albo, in pensione.

Il garante del contribuente:

I collegi per il garante del contribuente saranno nominati entro il 28 gennaio 2001 (art. 18) considerati tuttavia i limitati poteri di questi organismi, sarà ben difficile che possano incidere sostanzialmente nella tutela dei diritti del contribuente.

Art. 14 Contribuenti non residenti

Ai contribuenti residenti all’estero sono assicurate le informazioni relative a:

Un apposito decreto ministeriale recherà (non è previsto un termine per l’emanazione) apposite disposizioni attuative.

Art. 15 Codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie

Un apposito codice di comportamento nelle verifiche tributarie sarà emanato dal ministero delle finanze, sentiti i direttori generali e sentito il comando della guardia di finanza. Il regolamento sarà eventualmente aggiornato sulla base delle segnalazioni del garante del contribuente. Art. 16 Coordinamento normativo.

Entra il 28 gennaio 2001 il governo è delegato a emanare uno o più decreti legislativi per adeguare le norme vigenti con i principi del presente provvedimento. Entro lo stesso termine il governo provvederà ad abrogare i regolamenti incompatibili con la presente legge.

Art. 17 Concessionari della riscossione

"Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell’amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l’attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura."

Ciò significa che le garanzie che questa legge riserva ai contribuenti, valgono anche nei confronti degli altri soggetti incaricati dall’amministrazione finanziaria a svolgere compiti di accertamento liquidazione e riscossione (Concessionari, Enti Locali e soggetti da loro incaricati).

Art. 18 Disposizioni di attuazione

L’articolo detta i termini per emanare decreti attuativi. La relativa informazione è riportata negli articoli interessati.

Art. 19 Attuazione del diritto di interpello del contribuente

L’amministrazione potrà riorganizzare le proprie risorse umane per dare attuazione al diritto di interpello.

Art. 20 Copertura finanziaria

Si omette il commento di questo articolo.

Art. 21 Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il 1° agosto 2000, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale.