CIRCOLARE N. 013-2002 DEL 16 MARZO 2002

Di seguito si produce la Risoluzione n. 85/02 concernente la numerazione delle scritture contabili. L'Amministrazione chiarisce che la numerazione dei libri contabili (libro giornale e libro inventari) e delle scritture fiscali (registri IVA, ecc.) dovrà rispettare le seguenti norme:

Risoluzione 85 del 12.03.02

OGGETTO Articolo 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 - Numerazione dei libri contabili e modalità di assolvimento dell'imposta di bollo.

TESTO                                                                              
      La società  istante,  con riferimento al disposto dell'articolo 8 della
legge 18  ottobre  2001,  n.  383  che   prevede  la soppressione dell'obbligo
della bollatura  iniziale  del libro giornale, di quello degli inventari e dei
registri obbligatori  ai  fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore
aggiunto, e  con  riferimento  al  permanere  dell'obbligo  della  numerazione
progressiva delle  pagine  che  li  compongono,  ha chiesto di sapere con nota
del 28 novembre 2001:                                                         
1.   se  tale  numerazione  debba  essere  progressiva per  anno o progressiva
     per ciascun imprenditore;                                                
2.   se  occorra  calcolare  preventivamente  le  pagine  di cui si compone il
     registro e  successivamente  apporre  le  marche sulla prima pagina prima
     di effettuare  le  annotazioni.  In caso affermativo, si chiede, inoltre,
     se nella   prima   pagina   sulla   quale  sono  apposte  le  marche  sia
     obbligatoria una  nota  di  questo tipo: "Il presente registro, intestato
     alla Ditta  xxxx,  si  compone di 100 pagine che saranno progressivamente
     numerate da  1  a  100.  Imposta  di  bollo  assolta con l'apposizione di
     marche da bollo per à 20,66 (L. 40.000)".                                
     Circa il  primo  quesito,  si  osserva  che  la  numerazione  deve essere
effettuata progressivamente  per  ciascun  anno, con l'indicazione, pagina per
pagina, dell'anno  cui  si riferisce: ad es. per il 2002 sarà 2002/1, 2002/2,
ecc... Ciò  al  fine di evitare numerazioni con progressività illimitata. Si
precisa che  ciascuna  pagina,  di  cui al registro a fogli mobili deve essere
intestata al soggetto obbligato alla tenuta dei libri.                        
     Con riferimento  al  secondo quesito, si fa presente che la circolare del
22 ottobre  2001,  n.  92,  al paragrafo 2, ha evidenziato che a seguito della
soppressione dell'obbligo   di  bollatura  iniziale  del  libro  giornale,  di
quello degli  inventari  e  dei  registri  obbligatori  ai  fini delle imposte
dirette e   dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  non  e'  più  richiesta  la
numerazione preventiva  per  blocchi  di  pagine,  essendo  sufficiente che il
contribuente attribuisca  un  numero  progressivo  a  ciascuna pagina prima di
utilizzare la  stessa.  Ne  consegue  che  la numerazione non deve effettuarsi
sin dall'inizio  per  l'intero libro, ne' tantomeno per il complessivo periodo
d'imposta, ma  può  essere eseguita nel momento in cui si utilizza la pagina.
L'imposta di  bollo  quindi,  va  assolta  solo  sulle  pagine  effettivamente
utilizzate. In  sostanza,  chi utilizza tali libri può assolvere l'imposta di
bollo esclusivamente  con  riferimento  all'importo  dovuto per le prime cento
pagine o  frazioni  di  esse;  solo  dopo  aver  utilizzato  queste ultime, e'
soggetto al tributo in questione prima dell'uso delle successive cento.       
     Resta inteso  che  l'imposta  di  bollo  deve  essere   assolta  in via
preventiva per i libri sottratti all'obbligo della bollatura iniziale.        
     Si osserva,  inoltre,  che  solo  per  i  libri  soggetti  all'obbligo di
bollatura iniziale  si  applica   la  nota  1  all'articolo  16 della tariffa,
parte prima,  allegata  al  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n.  642,  come  sostituita  dal  decreto  del  Ministro delle Finanze 20
agosto 1992,  secondo  cui  le  marche  o  il  bollo  a punzone devono apporsi
sull'ultima pagina  numerata.  Relativamente   ai  libri  per  i  quali  detto
obbligo e'  stato  soppresso, e' sufficiente invece che le marche o il bollo a
punzone siano  apposti  sulla  prima pagina numerata. In tal caso infatti, non
e' piu'  richiesta  la vidimazione iniziale, con indicazione del numero totale
delle pagine  numerate  e  bollate  di  ciascun  libro  nell'ultima  di  esse,
secondo il disposto dell'articolo 2215 del codice civile.                     
     Il contribuente  può  tuttavia  apporre  le  marche o il bollo a punzone
non solo  sulla  prima  pagina numerata, o sulla prima pagina numerata di ogni
blocco di  cento,  ma  anche  sull'ultima  pagina  di ciascun blocco di cento,
purché, come  evidenziato  dalla  circolare  n.  92/E  del  22  ottobre 2001,
l'imposta di  bollo  sia  assolta  prima  che il libro sia posto in uso, ossia
prima di  effettuare  le  annotazioni  sulla  prima pagina numerata di ciascun
blocco di cento pagine.                                                       
Si osserva  infine  che  non  e' obbligatorio apporre sulla pagina in cui sono
applicate le marche alcuna annotazione.