Collaborazioni coordinate e continuative

Alcune riflessioni sul Collegato di prossima approvazione

Il Collegato nella versione che è attualmente all'esame della Camera dei Deputati, prevede lo spostamento dei redditi originati da collaborazioni coordinate e continuative dalla sfera del lavoro autonomo a quella assimilata al lavoro dipendente.

La differente connotazione fiscale prevista dal Collegato deriva sia da ragioni estranee a finalità dirette di politica fiscale, prime fra tutte la volontà di attrarre i collaboratori a una gestione sindacale e quella di estendere agli amministratori le regole per le stock option; sia da ragioni direttamente connesse a scelte di politica fiscale indirizzate a ridurre il numero complessivo delle dichiarazioni, facendo transitare questi redditi nel meccanismo adottato per i redditi di lavoro dipendente. Tuttavia la novità comporta alcuni appesantimenti del sistema. E' auspicabile pertanto, che in sede legislativa il provvedimento subisca alcuni ritocchi.

Si esaminano alcuni aspetti specifici:

Ritenute

L'assimilazione comporta un appesantimento non indifferente per i sostituti d'imposta, i quali passano dal sistema attuale (semplice ritenuta del 20% sul totale dei compensi) a una vera e propria gestione con busta paga. Occorrerà quindi tenere conto di detrazioni, di carichi di famiglia, di detrazioni per oneri, etc. per poter gestire in modo corretto il calcolo della ritenuta d'acconto. L'alternativa sarebbe quella di considerare pure i compensi di amministratori e collaboratori come redditi assimilati al lavoro dipendente, mantenendo però una ritenuta del 20% dei compensi erogati. Questa ipotesi, però non raggiunge l'obiettivo dichiarato di escludere i percettori dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. In ogni caso, la semplificazione per i percipienti comporterà un inevitabile appesantimento degli adempimenti e dei costi di gestione per i committenti. Senza contare le problematiche legate a quei collaboratori che percepiscono più redditi da collaborazione nel medesimo periodo d'imposta.

Iva

Le nuove norme previste creano un contrasto con l’Iva (attuale articolo 5, comma 2, del dpr 633/72). La normativa Iva, infatti, continua a escludere da imposta le collaborazioni, a meno che siano rese da un soggetto che svolge un’altra attività di lavoro autonomo. Oggi, un medico che percepisce un compenso da amministratore lo deve fatturare assoggettandolo a imposta. Dopo le modifiche, il compenso sarà assimilato al lavoro dipendente, tuttavia la posizione "soggettiva" di chi rende la prestazione non è cambiata: se non si corregge la norma Iva, assisteremo al fenomeno alquanto "ibrido" di una busta paga con Iva.

La correzione che si auspica avrebbe questo senso: le collaborazioni non sono soggette a Iva quando sono assimilate al lavoro dipendente, sono soggette ad Iva quando rientrano nella sfera del lavoro autonomo ai fini delle imposte sui redditi. Vi sarebbe così uniformità tra Iva e Tuir, ottenendo il risultato che quando la collaborazione rientra nella sfera professionale, genera reddito di lavoro autonomo (quadro RE), è soggetta a Iva, deve risultare da fattura ed è soggetta a rivalsa previdenziale (del 2 o del 4%); quando invece non rientra in questa sfera, genera redditi assimilati (quadro RC), non è soggetta ad Iva, risulta dalla busta paga ed è soggetta alla contribuzione Inps con il sistema della ritenuta del terzo a carico del percipiente.

Irap

In prospettiva andranno semplificate anche le norme Irap. Oggi l’articolo 11, comma 1, prevede l’indeducibilità dei costi per collaborazioni (lettera b, numero 3) e dei compensi per prestazioni assimilate al lavoro dipendente (lettera b, numero 4). Il collegato (articolo 27, comma 3) prevede che tutti i riferimenti al vecchio articolo 49 vadano intesi come fatti al nuovo articolo 47. Ma nel sistema Irap esisterebbero due norme sovrapposte: la prima, di fatto, è ricompresa nella seconda. Ma la norma attuale non può essere semplicemente cancellata: l’indeducibilità deve riguardare i "costi" e non i "compensi" per le prestazioni assimilate, altrimenti si tornerebbe al vecchio problema per cui si rende deducibile la quota di contributo previdenziale a carico del committente.