Circolare 014/2001 del 6 febbraio 2001
L. 23.12.2000 n. 388 – Finanziaria 2001
Novità in materia di regime fiscale degli immobili
La L. 23.12.2000 n. 388 contiene numerose novità relative alla tassazione degli immobili in materia, rispettivamente, di:
- imposte dirette (IRPEF e IRPEG);
- imposte indirette (IVA, imposta di registro e INVIM decennale);
- tributi locali (ICI);
- altre novità (accatastamento dei fabbricati rurali ed "ex rurali").
Novità in materia di imposte dirette
Deduzione per l’abitazione principale
La deduzione dal reddito complessivo ai fini IRPEF per l’abitazione principale:
- viene riconosciuta fino ad un importo massimo pari alla rendita catastale dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, a decorrere dall’anno 2000 (prima solo fino a 1.800.000 lire);
- spetta anche per l’immobile abbandonato dal contribuente a seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché non locato.
Detrazione d’imposta del 36% per i lavori di ristrutturazione
In materia di detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio:
- l’agevolazione viene prorogata per le spese sostenute nel 2001;
- vengono previste nuove tipologie di spesa rientranti nell’agevolazione:
- spese finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (es. antifurto);
- spese dirette all’esecuzione di opere per evitare gli infortuni domestici;
- viene prevista una sanatoria delle comunicazioni tardivamente presentate al Centro di Servizio, purché entro 90 giorni dall’inizio dei lavori, in relazione ai lavori iniziati entro il 30.6.2000.
Detrazione d’imposta del 19% sugli interessi dei mutui
Vengono rese meno restrittive le condizioni di accesso alla detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale.
Detrazione d’imposta per gli inquilini
Aumenta l’importo della detrazione d’imposta riconosciuta ai fini dell’IRPEF in favore dei soggetti che abbiano preso in affitto l’unità immobiliare adibita a propria abitazione principale con un contratto stipulato o rinnovato nell’ambito del c.d. "canale convenzionale".
Detrazione d’imposta per i dipendenti che si trasferiscono
Viene introdotta una nuova detrazione d’imposta in favore dei lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in un altro comune a questo limitrofo (purché distanti almeno 100 Km dalla precedente residenza e comunque ubicati in un’altra regione), prendendovi in locazione un’abitazione destinata a propria dimora abituale, a prescindere dalla tipologia di contratto di locazione posto in essere.
Fabbricati concessi in uso ai dipendenti
I fabbricati concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica nel comune in cui prestano l’attività per esigenze di lavoro vengono riconosciuti immobili strumentali per l’impresa (tassati a costi e ricavi), limitatamente al periodo d’imposta nel corso del quale si verifica il trasferimento ed ai due successivi.
Inoltre, per il medesimo periodo triennale e con riferimento ai medesimi fabbricati concessi in uso, i canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione sono ammessi in deduzione dal reddito d’impresa del datore di lavoro per il 100% del loro ammontare, indipendentemente dalla tassazione in capo al dipendente.
Cooperative edilizie a proprietà indivisa
In materia di IRPEG, la detrazione d’imposta riconosciuta in capo alle cooperative edilizie a proprietà indivisa con riferimento agli immobili assegnati ai soci e da questi adibiti ad abitazione principale viene sostituita dall’integrale deduzione, dal reddito della cooperativa, della rendita catastale degli immobili stessi e delle relative pertinenze.
Novità in materia di imposte indirette
In materia di imposte indirette, si segnalano le seguenti novità:
- viene prorogata al 31.12.2001 l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% (invece del 20%) alle prestazioni rese nell’ambito di manutenzioni (ordinarie e straordinarie) di fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata;
- a decorrere dal 2001, ai trasferimenti di beni immobili (terreni e fabbricati) situati in aree il cui sviluppo edilizio sia soggetto a piani urbanistici particolareggiati sia pubblici che privati (es. PEC, Piani di edilizia popolare, ecc.), a condizione che l’area venga utilizzata a fini edificatori entro 5 anni dal trasferimento, si applicano:
- l’imposta di registro proporzionale con aliquota pari all’1%;
- le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (per un importo complessivamente pari a 500.000 lire, contro il 3% del valore dichiarato in atto);
- ai fini dell’agevolazione "prima casa" (aliquota ridotta IVA o dell’imposta di registro in caso di acquisto di un immobile di abitazione "non di lusso") viene esteso da un anno a 18 mesi il periodo massimo, a decorrere dall’acquisto dell’abitazione, entro il quale l’acquirente deve stabilire la propria residenza anagrafica nel comune in cui è ubicato l’immobile acquistato;
- per gli immobili appartenenti a titolo di proprietà od enfiteusi a società ed enti di ogni tipo, in alternativa al versamento dell’INVIM decennale, con riferimento ai decenni in scadenza nel corso del 2002, viene introdotta un’imposta sostitutiva opzionale, da versare entro il 30.3.2001; tale imposta è pari allo 0,1% del valore dell’immobile, determinato su base catastale al 31.12.92; l’opportunità di utilizzare tale disposizione discende da considerazioni di convenienza (confronto tra imposta sostitutiva e INVIM decennale).
ICI - Principali novità
In materia di ICI sono state introdotto alcune rilevanti novità, in particolare:
- a partire dal 2001, l’acconto ICI risulta pari al 50% dell’imposta dovuta sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti per il periodo d’imposta precedente; il saldo continuerà ad essere versato, come in passato, tra il 1° e il 20 dicembre dell’anno di riferimento e sarà pari all’imposta dovuta per tale anno, calcolata con le aliquote e le detrazioni vigenti in tale periodo, detratto quanto versato in acconto; continua ad essere possibile versare l’imposta in un’unica soluzione, entro il 30 giugno dell’anno di riferimento;
- è stato esteso fino all’anno d’imposta 2000 il divieto di applicare anche alle pertinenze l’aliquota agevolata eventualmente deliberata dal Comune con riferimento all’abitazione principale (salvo che a disporre diversamente sia lo stesso regolamento comunale dell’imposta, ove adottato);
- sono prorogati al 31.12.2001 i termini entro i quali i Comuni sono tenuti ad ultimare le operazioni di liquidazione ed accertamento dell’ICI relativa alle annualità d’imposta 1995 e successive, nonché i termini per concludere l’attività di liquidazione effettuata in base alla rendita assegnata ai fabbricati che ne erano sprovvisti, con riferimento alle annualità d’imposta 1994 e successive;
- in caso di concessioni su aree demaniali, il concessionario è soggetto passivo dell’ICI ed è tenuto, in quanto tale, al versamento dell’imposta;
- in caso di multiproprietà, viene individuato nell’amministratore del condominio o della comunione il soggetto tenuto ad effettuare il versamento dell’ICI.
Altre novità
La legge Finanziaria 2001 prevede:
- la proroga al 31.12.2001 del termine per l’accatastamento al catasto urbano dei fabbricati che hanno perduto i requisiti della ruralità;
- la proroga all’1.7.2001 del termine per l’accatastamento dei fabbricati rurali edificati o variati prima dell’11.3.98 ed alla stessa data non ancora denunciati al catasto terreni.