Circolare 015/01 del 7 febbraio 2001

INTRA: Compilazione semplificata dal prossimo anno per chi utilizza dati in euro. Per chi mantiene i dati in lire l’operazione è rinviata al 2002

I contribuenti che hanno convertito la loro contabilità in euro dal 1° gennaio 2001 dovranno utilizzare i nuovi modelli riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intra-Ue in euro, approvati con il Dm 27 ottobre 2000. Coloro che hanno mantenuto la contabilità in lire continueranno invece, per un anno, con i vecchi modelli, ma utilizzeranno le semplificazioni introdotte dal decreto. Le principali semplificazioni contenute nel provvedimento che interessano dal 2001 sia i modelli in euro, sia quelli in lire si possono sintetizzare così:

  1. la nomenclatura combinata non andrà più dichiarata da chi presenta il modello con cadenza annuale;
  2. le colonne relative alle "condizioni di consegna" e al "modo di trasporto" saranno compilate solo dai soggetti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un numero rilevante di operazioni;
  3. nel riepilogo degli acquisti la colonna relativa all’ammontare delle operazioni in valuta non verrà più compilata, se lo Stato del cedente rientra fra quelli che hanno adottato l’euro.

Nuovi modelli in euro

Il Dm 27 ottobre 2000 ha approvato i modelli degli elenchi riepilogativi in euro per le cessioni e per gli acquisti intra-Ue di beni. Rispetto ai modelli attuali cambiano le colonne solo per i dati ora richiesti in euro. Gli importi da indicare sono arrotondati per difetto, se la frazione è inferiore a 0,5 euro, e per eccesso, se è uguale o superiore. I modelli vanno utilizzati per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2001, però solo da parte dei contribuenti che hanno convertito la contabilità in euro, mentre tutti gli altri contribuenti dovranno usare i nuovi modelli Intrastat solo per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2002.

Le novità nella compilazione dei modelli riguardano tutti i soggetti e si applicano a partite dal 2001, anche per gli elenchi presentati sugli attuali moduli in lire. Per effetto dell’articolo 1, comma 3, del decreto, gli elenchi presentati su supporto cartaceo presso le dogane possono essere redatti anche su carta bianca non specificatamente predisposta e colorata (oggi è previsto il colore verde per le cessioni e il colore rosso per gli acquisti), purché il contenuto sia identico a quanto previsto nei modelli.

La nomenclatura combinata da indicare a colonna 6 del riepilogo delle cessioni dal 1° gennaio 2001 non andrà più compilata da chi presenta il modello con cadenza annuale. È’ una semplificazione che, si spera, il ministero voglia estendere anche al modello 2000, da presentare nel 2001, anche se la norma non lo prevede.

Per le cessioni effettuate dal 1° gennaio 2001 la colonna 10 del modello Intra 1-bis andrà compilata solo dai soggetti che nell’anno solare precedente hanno realizzato spedizioni verso altri Stati membri per un valore complessivo superiore a 7 miliardi di lire.

Anche la colonna 11, relativa al modo di trasporto, dovrà essere compilata solo dai soggetti che nell’anno solare precedente hanno realizzato spedizioni verso altri Stati membri per un valore complessivo superiore alla soglia di 7 miliardi di lire.

La nomenclatura combinata da indicare a colonna 7 del riepilogo degli acquisti, dal 1° gennaio 2001 non andrà più compilata da chi presenta il modello con cadenza annuale. La stessa deve essere riportata solo dai contribuenti mensili e trimestrali.

 

Nel modello Intra 2-bis relativo agli acquisti, nella colonna 5 ( ammontare delle operazioni in valuta) dovrà essere indicato l’ammontare delle operazioni espresso nella valuta dello Stato del venditore, solo se quel Paese non ha adottato l’euro. Dal 2001 la colonna non andrà quindi compilata dall’operatore nazionale che presenta il vecchio modello, se lo Stato membro ove il fornitore è identificato rientra fra quelli che hanno adottato l’euro.

Un esempio

Un operatore italiano che acquista beni da un operatore inglese con il corrispettivo della cessione concordato in dollari, deve comportarsi nel modo seguente:

nella colonna 4 deve indicare il corrispettivo in lire desunto dal cambio dollaro/euro/lira in vigore nel giorno di effettuazione dell’operazione di acquisto; nella colonna 5 deve trasformare il corrispettivo in sterline, desunto dal cambio dollaro/sterlina in vigore nel giorno di effettuazione dell’operazione. Se invece l’operatore italiano acquista beni da un fornitore francese, sia in franchi che in dollari o in qualsiasi altra valuta, dal 1° gennaio 2001 non dovrà più indicare il controvalore in franchi perché tale moneta aderisce all’euro, ma compilerà solo la colonna 4 con il corrispettivo in lire.

Per le operazioni di acquisto effettuate dal 1° gennaio 2001, la colonna 11 (condizioni di consegna) andrà compilata solo dai soggetti che nell’anno solare precedentemente hanno ricevuto beni provenienti da altri Stati membri per un valore complessivo superiore a 3,5 miliardi di lire.

Anche la colonna 12, relativa al modo di trasporto degli acquisti intracomunitari, dovrà essere compilata solo dai soggetti che nell’anno solare precedente hanno ricevuto beni provenienti da altri Stati membri per un valore complessivo superiore a 3,5 miliardi di lire.

Delega

Dal 1° gennaio 2001 sono meglio definite le modalità per il conferimento delle deleghe a soggetti terzi che provvedono alla sottoscrizione degli elenchi, fermo restando la responsabilità dei soggetti obbligati, nonché della relativa comunicazione per le dogane. Per gli spedizionieri doganali, i centri autorizzati di assistenza doganale e i centri di assistenza fiscale la comunicazione non è richiesta.

Il nuovo regime

Soggetti che hanno convertito la contabilità in euro

Devono utilizzare i nuovi modelli euro, Intra-1 e Intra-2 per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2001.

Soggetti che non hanno convertito la contabilità in euro

Continuano con i vecchi modelli applicando però le nuove regole e solo per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2002 passeranno ai nuovi modelli euro.

Intrastat annuali

Non va più compilata la colonna riportante la nomenclatura combinata sia per le cessioni (colonna 6) che per gli acquisti (colonna 7) intracomunitari.

Valuta per gli acquisti

Se il cedente è identificato in un altro Paese membro aderente all’euro, non va più compilata la colonna 5 (ammontare delle operazioni in valuta) del vecchio modello Intra-2 in lire.

Cessioni (modello Intra-1) condizioni di consegna e modo di trasporto

Non vanno più compilate le colonne 10 (condizioni di consegna) e 11 (modo di trasporto) se nell’anno solare precedente i beni inviati in altri Paesi sono risultati inferiori a 7 miliardi di lire.

Acquisti (modello Intra-2) condizioni di consegna e modo di trasporto

Non vanno più compilate le colonne 11 (condizioni di consegna) e 12 (modo di trasporto) se nell’anno solare precedente i beni inviati in altri Paesi sono risultati inferiori a 3,5 miliardi di lire.