Circolare n. 016/01 del 19 febbraio 2001

 

Imposta di registro: arrotondamento alle mille lire

 

L’art. 8, co. 1°, lett. a), e l’art. 10, co. 1°, lett. a) del D.P.R. 18.08.2000, n. 308 hanno apportato alcune modifiche, rispettivamente, all’art. 41 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (D.P.R. 26.04.1986, n. 131) e all’art. 18 delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale (D.Lgs. 31.10.1990, n. 347).

Per effetto di tali modifiche (in vigore dal 14 novembre 2000) l’ammontare delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, determinato in misura proporzionale, va arrotondato a £. 1.000, per difetto se la frazione non è superiore a £. 500, ovvero per eccesso nel caso in cui la frazione risulti superiore a £. 500.

Qualora i valori siano espressi in unità di euro, l’arrotondamento va effettuato per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi ovvero per difetto se inferiore a detto limite.