Circolare n. 18/00 del 20.10.00

 

Collaboratori coordinati e continuativi - Nuovi criteri impositivi

Approfondimento: sostituti d'imposta e collaboratori non residenti

Per i collaboratori coordinati e continuativi - amministratori di società, p. es. - e sostituti d'imposta sono previste rilevanti novità. I cambiamenti interessano

Sostituti d'imposta

Per l'applicazione delle ritenute alla fonte, la principale norma di riferimento non sarà più rappresentata dall’articolo 25 del Dpr 600/73, bensì dall’articolo 24 dello stesso decreto, concernente l’effettuazione della ritenuta sui redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, tra i quali dell’anno prossimo vanno annoverati anche i redditi di collaborazione coordinata e continuativa.

La nuova classificazione comporterà un’estensione pressoché totale degli adempimenti previsti per i redditi di lavoro dipendente a quelli di collaborazione, con un notevole appesantimento delle procedure contabili e fiscali.

Tra gli effetti di questa estensione vanno soprattutto evidenziate:

Tuttavia, in considerazione dell’atipicità e delle diverse articolazioni contrattuali che caratterizzano i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, è auspicabile che il Ministero delle Finanze dirami tempestivamente dettagliati chiarimenti sulla nuova disciplina impositiva.

E' necessario tenere in considerazione che l’assimilazione al lavoro dipendente spalancherà ai collaboratori le detrazioni e le deduzioni oggi riservate agli assunti (per carichi di famiglia, per oneri, ecc.) e questo si tradurrà in sensibili modifiche gestionali per i committenti. Di fatto, l’assimilazione ai fini fiscali si tradurrà in molti casi anche in un’assimilazione nelle modalità contabili.

Adempimenti dei sostituti d’imposta prima e dopo l’assimilazione dei redditi dei collaboratori ai redditi di lavoro dipendente.

Adempimento

Fino al 31 dicembre 2000

Dal 1° gennaio 2001

Ritenuta Irpef

Residenti 20%;

non residenti 30% o quella minore prevista dalle Convenzioni

Residenti: aliquote progressive per scaglioni di reddito;

Non residenti: 30% o quella minore prevista dalle Convenzioni

Addizionali Irpef comunali, provinciali e regionali

Non si applicano

Trattenute dal sostituto d’imposta nel conguaglio di fine anno (a rate) o di fine rapporto (in un’unica soluzione)

Detrazioni per carichi di famiglia

Non si applicano

Si applicano al pagamento dei compensi (occorre la richiesta di spettanza)

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Non competono

Si applicano al pagamento dei compensi (occorre la richiesta di spettanza)

Detrazioni per oneri

Non si applicano

Si applicano nel conguaglio di fine anno o di fine rapporto, se trattenuti dal sostituto d’imposta *

Oneri deducibili dal reddito

Non si applicano

Se trattenuti dal sostituto d’imposta si deducono dai compensi **

Conguaglio di fine rapporto o di fine anno

Non previsto

Previsto

Conguaglio riassuntivo

Non previsto

Si applica a richiesta del collaboratore entro il 12 gennaio dell’anno successivo

Versamento delle ritenute

Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento dei compensi

Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento dei compensi

Codice tributo ritenuta Irpef

1041

Da definire

Certificazione

In forma libera

Cud

Dichiarazione dei sostituti d’imposta (mod. 770)

Quadri SC e SD

Quadri SA, SB e SD

(Fonte: Il Sole 24 Ore - 19.10.00)

Collaboratori non residenti

Il collegato fiscale interviene anche sull'art. 20 del TUIR e sull'art. 24 del d.p.r. 600/73. I nuovi criteri impositivi avranno inoltre effetto anche sul pagamento delle addizionali locali all'Ipef.

Tassazione nel Paese della fonte

Nel caso in cui il soggetto che eroga i compensi sia lo Stato, un'amministrazione pubblica, un soggetto residente nello Stato - persona fisica, società o ente - o una stabile organizzazione nel territorio di un soggetto non residente, il reddito di collaborazione coordinata e continuativa corrisposto a un soggetto non residente si considera prodotto in Italia. In questo caso è ininfluente che la collaborazione sia resa in Italia o all'estero, in quanto il principio fondamentale da tenere in considerazione è rappresentato dalla fonte del reddito.

Il principio viene esteso anche ad altre categorie, quali borse di studio e compensi similari, indennità per pubbliche funzioni, prestazioni per trattamento periodico erogate dai fondi pensione, rendite vitalizie, altri assegni periodici, compensi per lavori socialmente utili.

Le deroghe al nuovo principio riguardano l'eventuale applicazione di norme convenzionali contro le doppie imposizioni che, in alcuni casi, stabiliscono la tassazione nel solo Paese di residenza del percipiente o una tassazione congiunta fra i due Stati.

Adempimenti del sostituto d'imposta

La ritenuta nei confronti dei collaboratori non residenti è confermata pari al 30%. A differenza di quanto avverrà sino al 31 dicembre 2000, dal 1° gennaio 2001 l'obbligo scatterà anche per il percipiente che svolge l'attività all'estero. In ogni caso, anche per queste tipologie si dovranno consultare le norme convenzionali, se esistenti, che disciplinano il trattamento dei redditi di collaborazione.

La maggioranza delle Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni prevedono infatti la tassazione in Italia dei compensi spettanti ai membri non residenti di consigli di amministrazione di società nazionali. Pertanto, la società residente che corrisponde l'emolumento all'amministratore dovrà operare la trattenuta del 30% o quella eventualmente stabilita dalla Convenzione bilaterale.

Se la prestazione del collaboratore è riconducibile a un'attività di carattere artistico, scientifico, legale, contabile, educativo, di ingegneria e architettura e simili, si applicheranno i principi delle Convenzioni per le professioni indipendenti. Normalmente l'articolo 14 dello Schema Ocse.

Più articolata e complessa appare invero la soluzione del problema per i rapporti cosiddetti atipici di collaborazione coordinata e continuativa. In tali ipotesi, infatti, la maggior parte delle convenzioni stabilisce per gli altri redditi un trattamento differenziato a seconda che il prestatore del servizio eserciti o meno l'attività tramite una base fissa nell'altro Stato, con conseguente attrazione, in caso positivo, del reddito a tassazione in Italia e quindi l'obbligo per il sostituto d'imposta di trattenere l'Irpef nella misura del 30%, o la minore aliquota convenzionale, se stabilita.

Addizionali locali

La tassazione nel Paese in cui risiede il soggetto che eroga i compensi di collaborazione coordinata e continuativa comporterà anche l'obbligo per i committenti di trattenere dall'anno prossimo le addizionali Irpef regionali e comunali anche a carico dei percipienti non residenti. Il prelievo complessivo delle addizionali - che varia dallo 0,9% al 1,9% - si sommerà a quello Irpef del 30%. Un livello di tassazione raggiungibile dai collaboratori residenti per esempio a S. Marino o nel Principato di Monaco o in altri Stati non convenzionati con l'Italia.

Al fine di individuare l'ente beneficiario del versamento del tributo locale, si rammenta che i soggetti non residenti hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui è prodotto il reddito; se prodotto in più comuni, vale quello in cui si realizza quello più elevato, ai sensi dell'art. 58, comma 2°, d.r.p. 600/73.