CIRCOLARE N. 18/02 DEL 16 MAGGIO 2002

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 maggio 2002 sul "Differimento per l’anno 2002 dei termini di effettuazione dei versamenti e di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, modello 770/2002 semplificato". Il decreto è in corso di pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale".

Lo slittamento del 770 - Semplificato

E' stato prorogato al 30 settembre il termine per la presentazione del modello 770/2002 Semplificato soddisfacendo così le richieste avanzate da molti operatori del settore, finalizzate ad avere più tempo per affrontare le novità della "semplificazione" che, forse, per i sostituti non è proprio tale.

La previsione di due distinti e differenti modelli per la dichiarazione del sostituto d’imposta, spesso predisposti da due soggetti, ha infatti introdotto ulteriori necessità di comunicazione da parte degli incaricati. Chi deve per primo dichiarare, con il modello semplificato i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati, i compensi ai professionisti e le provvigioni non può, infatti, prescindere dall’eventuale dovere del sostituto di presentare anche il modello ordinario, per eventuali redditi od obblighi diversi, al fine di unire al 770 semplificato i prospetti ST ed SX relativi alle ritenute operate.

AGOSTO: un intervento atteso da concede più tempo per i versamenti.

Il Dpcm stabilisce che il pagamento delle somme previste agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 241/97, con scadenza nel mese di agosto 2002 ma entro il giorno 23, può essere effettuato entro questa data, senza alcuna maggiorazione. La mini/proroga di Ferragosto riguarda i pagamenti da effettuare con il modello F24, in scadenza ordinaria tra il 1° e il 23 agosto.

Il differimento al 23 agosto riguarda, dunque, tutti i versamenti che si devono effettuare con il modello F24, compresi i pagamenti rateali di Unico 2002 o il saldo Iva 2001. In pratica, si tratta dei versamenti di imposte sui redditi, ritenute alla fonte, Iva, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Iva, Irap, addizionale regionale e comunale all’Irpef. Lo stesso vale per contributi e premi Inps, Inail, Enpals, Inpdai e interessi in caso di pagamento rateale.

Sono esclusi dal beneficio i versamenti che si devono effettuare con il modello F23.

Con la mini/proroga al 23 agosto deve però essere scongiurato il pasticcio dello scorso anno quando, in occasione della proroga al 24 agosto 2001 dei versamenti in scadenza nello stesso mese, l’agenzia delle Dogane negò il beneficio del differimento per i pagamenti delle accise. Si attendono notizie in merito dagli organi competenti.