CIRCOLARE 019-2002 DEL 6 GIUGNO 2002

Si riporta di seguito il testo integrale della risoluzione n. 151 del 22 maggio 2002 concernente l'assoggettabilità delle garanzie prestate da terzi all'imposta di registro nell'ambito del contratto di locazione

Risoluzione 151 del 22.05.02

OGGETTO Deposito cauzionale e delle altre garanzie personali previste in un contratto di locazione - imposta di registro

TESTO
   Sono stati   segnalati  comportamenti  difformi,  tenuti  dagli  Uffici  di
questa Agenzia,  in  merito  all'applicazione  dell'imposta  di  registro alle
garanzie reali  e  personali  pattuite  dalle  parti  in sede di stipula di un
contratto di locazione.                                                       
   Tale difformità  di  comportamento  è  stata  probabilmente indotta dalle
istruzioni impartite,  a  suo  tempo,  dal  Ministero  delle  Finanze  con  la
circolare 14  ottobre  1983,  n.  88,  e  con le risoluzioni  n. 250795 del 23
marzo 1983  e  n.  240104  del  25  luglio  1983. Nella predetta circolare, il
Ministero aveva    affermato    che    il    deposito    cauzionale   previsto
contrattualmente dalle   parti,  non  da'  luogo  a  clausola  necessariamente
connessa al  contratto  di  locazione di cui fa parte e, conseguentemente, non
rientra nell'ambito  d'applicazione  dell'articolo  20 del d.P.R. 26 ottobre
1972 n.  634  (attualmente  articolo  21,  d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) che,
limitatamente alle  disposizioni  necessariamente  connesse  contenute  in  un
atto, dispone  che  "l'imposta  si  applica  come se l'atto contenesse la sola
disposizione che da' luogo alla imposizione più onerosa".                    
   La citata  circolare,  pertanto,  precisava  che alle garanzie in questione
doveva applicarsi    l'aliquota    proporzionale    dello   0,50%   ai   sensi
dell'articolo 6, tariffa parte prima del d.P.R. 634 del 1972.                 
   In proposito   si   osserva   che   la   circolare   in  questione  precede
l'emanazione del   vigente   testo   unico   delle   disposizioni  concernenti
l'imposta di  registro,  approvato  con  d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che ha
sostituito ed  in  parte  sostanzialmente  modificato  la precedente normativa
(articolo 20  del  d.P.R. n. 634 del 1972 ed articolo 6 della relativa tariffa
parte prima).                                                                 
   In particolare,  mentre  il disposto dell'articolo 20 del d.P.R. 26 ottobre
1972 n.  634,  e' stato sostanzialmente riprodotto nell'articolo 21 del d.P.R.
131 del  1986,  l'articolo  6  della  tariffa  parte prima del  d.P.R. 634 del
1972, e'  stato  modificato.  Il  nuovo  articolo 6 della tariffa, parte prima
del d.P.R.  131  del  1986,  prevede  - infatti - l'applicazione dell'aliquota
dello 0,50%  "alle  garanzie  reali  e  personali  a  favore  di terzi, se non
richieste dalla   legge".   In  tal  modo  e'  stata  limitata  l'applicazione
dell'imposta di   registro   alle  sole  garanzie  a  favore  di  terzi  (cfr.
risoluzioni: n.  61/E  del  28  febbraio 2001 dell'Agenzia delle Entrate e nn.
260112 e 260146  del 14 giugno 1991 del Ministro delle Finanze).              
   Da quanto  precisato  consegue  che, se le parti nel contratto di locazione
convengono un  deposito  cauzionale, al fine di garantire l'esatto adempimento
degli obblighi   posti  a  carico  del  conduttore,  questo  non  e'  soggetto
all'aliquota dello  0,50%  se  la  garanzia  e'  prestata  da una delle parti.
Qualora, invece,  la  garanzia  e'  prestata  da  terzi  (ad esempio, deposito
costituito da  un  soggetto  estraneo  al  rapporto  di  locazione)  e' dovuta
l'imposta proporzionale sull'ammontare del deposito costituito.               
   Le Direzioni  Regionali  in  indirizzo  vigileranno affinché gli Uffici si
uniformino alle indicazioni impartite con la presente risoluzione.