Cass. civile, sez. I, 18-10-1982, n. 5413 - Pres. SANDULLI R - Rel. CORDA M - P.M. ZEMA M (CONF) - BANCA LAVORO c. FALL CARMAN

 

La Corte (omissis...).

1. Col primo motivo, la ricorrente principale Banca nazionale del lavoro denuncia, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 Codice di procedura civile, "violazione per erronea applicazione dell'art. 67, secondo comma, legge fallimentare, con riferimento ai versamenti effettuati in conto corrente bancario e, quindi, degli artt. 1852 e segg. Codice civile". Critica, anzitutto, la sentenza nella parte in cui ha ritenuto come soggetti alla revocatoria fallimentare i versamenti effettuati sul conto corrente della Società fallita; e si duole che i giudici di appello abbiano considerato (per farli rientrare nella previsione dell'art. 67, secondo comma, della legge fallimentare) come "pagamenti" tutti i versamenti e gli accreditamenti. Deduce che, con riferimento ai detti versamenti, in tanto si potrebbe parlare di "pagamenti" in quanto esistesse uno "scoperto" nel conto (poiché, in tal caso, il versamento è diretto a pagare un debito esigibile della banca): non altrettanto, però, per il caso che il conto sia semplicemente "passivo", posto che il credito nato in capo alla banca per effetto dell'apertura di credito non è esigibile.

Col secondo motivo, denuncia, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 Codice di procedura civile, "violazione, da altro punto di vista, dell'art. 67, secondo comma, della legge fallimentare". Critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la banca conoscesse lo stato di insolvenza del correntista poi fallito.

Col terzo motivo, infine, denuncia ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 Codice di procedura civile, "violazione dell'art. 1224 Codice civile e dell'art. 67 della legge fallimentare". Critica la sentenza nel punto in cui ha fatto decorrere gli interessi (sulla somma oggetto di revocatoria) dalla data di costituzione in mora.

2. Il primo dei su esposti motivi è fondato e assorbente.

Dopo varie oscillazioni della giurisprudenza, deve ritenersi che la regola fondamentale cui ci si deve uniformare, per risolvere controversie come quella in esame, sia già stata espressa dalla sentenza 5863/78, poi seguita dalla sentenza 709/80: a) gli accreditamenti sono soggetti alla revocatoria fallimentare solo se eseguiti quando il conto è scoperto e nei limiti dello scoperto (in questo caso, infatti, stante l'immediata esigibilità del credito della banca, i versamenti sul conto hanno funzione solutoria: sono, cioè, "pagamenti", ai sensi del secondo comma della legge fallimentare); b) i detti accreditamenti non sono, invece, soggetti alla revocatoria fallimentare se eseguiti su un conto coperto (in questo caso, infatti, essi non sono "pagamenti", per mancanza di un credito esigibile, ma sono diretti soltanto a creare "provvista" per operazioni future).

Con riferimento al caso concreto, quindi, il problema che si pone è il seguente: se debba considerarsi "scoperto" un conto in cui la provvista è costituita da un'apertura di credito (un conto, cioè, nel quale i versamenti hanno anche la funzione di reintegrare la somma posta nella banca a disposizione del correntista, di volta in volta decurtata da operazioni passive).

La sentenza impugnata ha risolto tale problema attribuendo ai detti versamenti "anche" una funzione solutoria (di pagamento, cioè, del debito del correntista verso la banca): oltre alla funzione di creazione della provvista, detti pagamenti avrebbero, quindi, anche la funzione solutoria.

Ma tale impostazione appare errata sotto un duplice profilo.

Anzitutto, stante l'evidente incompatibilità (logica, prima che giuridica) delle due "funzioni", deve dirsi che se la funzione è quella di creare provvista, non può certo essere quella di pagare il debito verso la banca.

In secondo luogo, se vi è stata un'apertura di credito, il conto non può essere considerato "scoperto" fino a che le operazioni passive del correntista rientrano nei limiti della somma posta dalla banca a disposizione del cliente. La contraria affermazione contenuta nella sentenza impugnata trae origine, evidentemente, dall'equivoco di confondere il conto "passivo" con il conto "scoperto". Il conto è passivo perché la provvista è rappresentata da una somma della banca e non del cliente (diventa "attivo" quando con uno o più versamenti il correntista viene a disporre, nella colonna "avere", di una provvista che si aggiunge alla somma postagli a disposizione dalla banca; ma ritorna passivo quando viene azzerata la colonna "avere" e l'unica disponibilità ritorna ad essere quella del fido). Il conto è, invece, "scoperto", quando la banca ha pagato, per conto del cliente, una somma superiore a quella posta a disposizione.

Appare, quindi, assolutamente diversa la funzione dei versamenti effettuati, a favore del correntista, nelle due prospettate ipotesi: nel caso del conto "scoperto", stante l'immediata esigibilità del credito della banca, il versamento diviene automaticamente "pagamento", senza bisogno di espressa imputazione; nel caso di conto semplicemente "passivo", invece, proprio perché difetta l'esigibilità del credito, il versamento non può essere considerato "pagamento", in mancanza di una specifica imputazione (può ben darsi, invero, che nell'accordo delle parti, il correntista voglia estinguere il debito verso la banca, quando lo stesso non è ancora scaduto: ma in difetto di una specifica imputazione non può certo ritenersi che il versamento abbia natura solutoria).

3. Della precisa enunciazione giurisprudenziale sopra riferita, la sentenza impugnata ha mostrato di non essere a conoscenza. Ma poiché una prospettazione in tal senso era stata fatta, in quel giudizio, dalla banca appellante, i giudici di secondo grado hanno tentato di giustificare l'opposta conclusione con i due argomenti che, previa enunciazione, saranno qui appresso esposti ed esaminati: 1) quello della continua rinnovazione (nel corso del rapporto) dell'apertura di credito; 2) quello dell'asserita "onerosità" dei versamenti effettuati.

Il primo argomento sembra volto a dare contezza del come, sulla base di un'apertura di credito di lire 28.000.000, si potesse giungere alla revoca di versamenti per un complessivo ammontare di lire 833.542.165. La sentenza impugnata sembra avere ritenuto che, una volta iniziato il rapporto di conto corrente bancario con un'apertura di credito, e disposto dal correntista dell'intera somma postagli a disposizione dalla banca, tutti i versamenti nel conto sarebbero nient'altro che un "pagamento" diretto all'estinzione del debito, la quale estinzione sembrerebbe, a sua volta, finalizzata ad ottenere una rinnovazione della (stessa) apertura di credito. Si legge, infatti, in detta sentenza che, a causa degli intermedi alterni prelievi operati dal correntista, si constaterà, che, pur nell'unitarietà del rapporto, di fatto il cliente si sarà avvantaggiato più volte (e comunque per entità cumulativamente maggiore) del capitale corrispondente all'importo dell'originaria apertura di credito, ciascuna delle quali utilizzata e poi rimborsata nel suo importo con relativa chiusura a pareggio. E, come non potrebbe sorgere dubbio che nel caso di una successione di aperture di credito, tutte utilizzate e poi rimborsate (con la connessa chiusura di ciascun singolo rapporto, computati anche provvigioni e interessi), i negozi solutori sarebbero tutti (e quindi per la loro somma) assoggettabili alla revocatoria di cui all'art. 67, secondo comma, legge fallimentare.

Una siffatta impostazione (che, peraltro, sembra trovare un qualche conforto in ciò che è affermato nella sentenza n. 2519/75 di questa Corte suprema) trae evidentemente origine da una non puntuale interpretazione dell'art. 1844, primo comma, Codice civile, il quale dispone che la garanzia data per l'apertura di credito non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che l'accreditato cessa di essere debitore della banca. E' infatti noto che i fautori della tesi adottata dalla sentenza impugnata fanno leva proprio su questa disposizione per sostenere che quando il correntista versa una somma pari a quella utilizzata dal fido effettua un pagamento perché "cessa di essere debitore della banca". Tale lettura della norma, però, non appare corretta, perché se dovesse darsi un'interpretazione letterale della locuzione "cessa di essere debitore", non avrebbe senso il mantenimento della garanzia. E' vero, peraltro, che all'inizio del rapporto la garanzia viene data o iscritta per un credito che ancora non esiste, poiché la banca diviene creditrice solo dopo avere eseguito in tutto o in parte il mutuo; ma questo solo fatto non autorizza certo a ritenere che la garanzia viene mantenuta in vista di una "nuova" apertura di credito non contrattualmente convenuta. Infatti, se il correntista "cessa di essere debitore", significa (nell'ambito di quella interpretazione) che il rapporto di conto corrente su apertura di credito si è estinto; e se tale estinzione si è verificata, non avrebbe più senso il mantenere in vita la garanzia.

La verità è che, con quella locuzione, il Codice ha voluto semplicemente indicare l'ipotesi della costituzione di una provvista, da parte del correntista che ha già utilizzato il fido, di ammontare pari o superiore alla detta utilizzazione; e per tale ipotesi ha previsto che la garanzia debba rimanere sino alla fine del rapporto per l'ovvia ragione che a quella data la predetta provvista potrebbe essere interamente utilizzata e la banca non potrebbe, quindi, operare a quel momento la compensazione. Va, infatti, considerato che se il correntista utilizza interamente la somma postagli a disposizione dalla banca, per la prosecuzione del rapporto di conto corrente non è affatto necessario che egli "reintegri" tale somma, essendo sufficiente ch'egli, mediante versamenti, si costituisca una nuova provvista da utilizzare per i successivi "prelievi".

Il fatto della reintegrazione, invero, si verifica - come si è detto - solo nel momento in cui il conto diventa "scoperto"; in questo caso, infatti, il versamento effettuato, o una parte di esso, viene dalla banca imputato a pagamento del debito immediatamente esigibile, mentre l'eventuale eccedenza è destinata a costituire la provvista per gli ulteriori prelievi. Ed è chiaro, perciò, che in tale errore di impostazione i giudici di appello non sarebbero incorsi se avessero tenuto presente, come doveroso, che il solo rilievo della "passività" del conto non autorizzava a ritenere che i versamenti effettuati dovessero essere imputati a estinzione dell'originario debito, non ancora scaduto (Sezioni unite 14 dicembre 1981, n. 6591).

All'argomento qui confutato si ricollega, poi, l'assunto del resistente secondo cui, anche ammessa (nella fattispecie sopra delineata) la non esigibilità del credito della banca, il "pagamento" fattone dal correntista (mediante i versamenti nel conto) sarebbe ugualmente revocabile, perché se la norma in esame assoggetta alla revocatoria fallimentare i pagamenti di "debiti liquidi ed esigibili", a fortiori assoggetta a detta revocatoria (nella ricorrenza degli altri presupposti) i pagamenti di debiti "non ancora scaduti".

Tale assunto, ovviamente, viene qui riferito solo per compiutezza di esposizione, perché una volta escluso che il "versamento" in conto passivo, ma non scoperto, possa essere considerato "pagamento" (proprio perché il contemporaneo difetto dell'esigibilità del credito e dell'espressa imputazione del versamento predetto a estinzione di un debito non ancora scaduto impedisce di attribuire al versamento stesso quella qualificazione), la confutazione di esso già scaturisce dalle argomentazioni in precedenza svolte: se non è pagamento, infatti, il versamento non può essere correlato a un credito, esigibile o non.

4. Il secondo argomento portato dalla sentenza è quello della "onerosità" dei versamenti, evidentemente posto in relazione al fatto che il secondo comma dell'art. 67 della legge fallimentare assoggetta all'azione pauliana non solo i pagamenti di "debiti liquidi ed esigibili" ma altresì "gli atti a titolo oneroso". Afferma, la sentenza, che "il correntista, effettuando versamenti e comunque accreditando la banca (che ha concesso a lui prelievi sulla base del fido contrattuale e che per conto di lui ha effettuato pagamenti a terzi) depaupera progressivamente il suo patrimonio (e sono questi depauperati sostanziali ancora più notevoli rispetto al nomen via, via assunto dall'operazione) a vantaggio di taluni (banca e creditori in rapporto con la banca) in violazione della par condicio".

In tale affermazione è contenuto, solo per una parte, un fondamento di verità.

Non v'è dubbio, invero, che se il versamento serve a reintegrare lo "scoperto", esso è atto oneroso (cioè "pagamento") e come tale depaupera il patrimonio del fallito a vantaggio di un solo creditore (la banca). Analogamente, se a chiusura del rapporto di apertura di credito il correntista versa una somma pari a quella che inizialmente la banca gli aveva posto a disposizione e che egli aveva utilizzato.

Se, invece, il versamento è unicamente diretto a creare provvista (cosa che, come si è visto, può avvenire anche nell'ipotesi che il correntista abbia già interamente utilizzato il fido), l'attribuire ad esso il carattere dell'onerosità è cosa che urta contro tutti i principi giuridici che sovrintendono al rapporto di conto corrente bancario.

Il versamento sul conto, eseguito dallo stesso correntista o da un terzo, non è, in sé stesso, né oneroso né gratuito: esso, infatti, come osserva la difesa della ricorrente, consiste in una semplice operazione contabile di accreditamento, diretto a creare il rapporto di provvista. L'onerosità o la gratuità di ciascun versamento, quindi, va stabilita risalendo alla causa di esso; ed è chiaro, in tale prospettiva, che l'onerosità di un versamento effettuato dal correntista può essere desunta solo ed esclusivamente dal fatto che il versamento stesso sia diretto a colmare uno scoperto, cioè a pagare alla banca un debito esigibile. Non certo, però, l'onerosità può essere affermata nel caso in cui il "versamento" sia diretto a creare un rapporto di provvista, posto che in tal caso la banca diventa vera e propria debitrice verso il correntista.

L'affermare, quindi, che ogni versamento fatto dal correntista al fine (mediato) di utilizzare la provvista per il pagamento dei suoi debiti, sia "oneroso", significa, come pare evidente, confondere fra loro i due distinti rapporti che caratterizzano il conto corrente bancario, cioè il rapporto di provvista (fra la banca e il correntista) e il rapporto di valuta (fra il correntista e il terzo).

Non v'è dubbio che quando la banca, su ordine del correntista, paga una somma al creditore di questa ultima, concretizza inevitabilmente un depauperamento del patrimonio dello stesso correntista, poiché subiscono una diminuzione quantitativa o l'ammontare della provvista, ovvero l'ammontare della somma che la banca ha posto a disposizione del cliente (e che da quest'ultima dovrà, alla scadenza, essere restituita). Ma l'onerosità di tale operazione ha riferimento al rapporto (di valuta) fra il correntista e il terzo, non già al fatto della costituzione della provvista. Di modo che è ovvio che se quel pagamento verrà assoggettato all'azione pauliana, la revocatoria dovrà essere esercitata verso il terzo creditore che l'ha ricevuto, non già verso la banca che l'ha effettuato su delegazione del debitore.

La validità di quest'ultima conclusione viene negata dalla sentenza impugnata in base alla considerazione che "il soddisfacimento del credito del terzo ad opera dell'istituto di credito avviene sulla base di un rapporto di provvista costituito dalla stessa banca a favore del correntista e di ordini emessi dallo stesso correntista su tale provvista". La sentenza, cioè, sembra muovere dalla considerazione che quando la provvista è stata costituita dalla banca (mediante apertura di credito), qualsiasi operazione ad esso attinente (versamenti per il suo incremento, o prelevamenti per la sua utilizzazione) deve essere considerata o come pagamento di un debito esigibile, o, comunque, come atto oneroso (sempre assoggettabile, quindi, alla revocatoria fallimentare). Ma siffatta argomentazione, come risulta evidente da quanto finora si è detto, è inficiata dall'errore di attribuire, nel contesto di una revocatoria fallimentare, parità di effetti alle due dissimili operazioni del versamento nel conto e della disposizione della provvista.

Il versamento nel conto può, bensì, costituire pagamento di un debito verso la banca quando si sia verificato lo "scoperto"; e non v'è dubbio, in tal caso, che nella ricorrenza di tutte le altre condizioni di pagamento è assoggettabile alla revocatoria fallimentare. Nelle altre ipotesi (sia che si tratti di un versamento in contanti fatto dal correntista, o di un bonifico di somme provenienti da terzi, ovvero di un giroconto) si ha un mero accreditamento di somme che, in sé stesso, non è atto gratuito né atto oneroso, poiché consiste in una mera operazione di scritturazione contabile: esso, quindi, non sarà soggetto alla revocatoria predetta.

L'utilizzazione del conto a opera del correntista, a sua volta, può bensì costituire pagamento: ma è ovvio che la revocatoria non potrà essere rivolta verso la banca, la quale ha agito come semplice cassiere, bensì verso il terzo beneficiario del pagamento medesimo.

In nessuno dei due casi, perciò, viene in considerazione il fatto che la provvista sia stata inizialmente (mediante l'apertura di credito) costituita dalla banca, se non ai fini di un particolare conteggio volto a stabilire se, nello "svolgimento del conto", si sia verificato uno scoperto oltre il fido e se ad esso abbia fatto seguito un versamento reintegratorio. Risulta, infatti, da quanto si e detto in precedenza che se tale scoperto non si è verificato, il solo fatto che vi siano stati successivi "versamenti" (che anche in parte abbiano coperto, dal punto di vista meramente contabile, la somma posta dalla banca a disposizione del cliente), non autorizza affatto la revocatoria fallimentare, proprio perché i detti versamenti non costituiscono pagamento. E se il conto viene chiuso a quel punto, per effetto dell'intervenire del fallimento (cioè senza recupero del credito da parte della banca), la somma accreditata al correntista verrà acquistata dagli organi fallimentari, mentre alla banca non resterà altro che insinuarsi nel passivo per un credito corrispondente alla somma posta a disposizione del cliente e da questi effettivamente utilizzata.

é chiaro, quindi, che quando venga proposta un'azione revocatoria nei confronti di una banca, per i versamenti che il correntista fallito (o i terzi) abbia fatto sul suo conto, il giudice di merito dovrà esaminare lo svolgimento del conto, proprio per accertare se, nel periodo considerato dall'art. 67, secondo comma, dalla legge fallimentare, si sia verificato (per l'utilizzazione fattane dal correntista) uno "scoperto" del conto e se vi sia stato un successivo versamento che la banca abbia imputato a pagamento del relativo debito sorto in capo al correntista predetto; solo in questo caso, infatti, potrà farsi luogo a revocatoria fallimentare nei confronti della banca. Così del pari, se la banca, avuta notizia del fallimento avesse anticipatamente chiuso il conto in pareggio, recuperando in proprio favore, con prelievo della provvista del correntista, una somma pari al fido utilizzato (dallo stesso correntista), non v'è dubbio che in tal caso sarebbe applicabile la revocatoria fallimentare, proprio perché la banca, agendo in tal modo, ha attribuito natura di "pagamento" ai versamenti fatti dal correntista, nella misura corrispondente all'utilizzazione del fido. Ciò che, peraltro, conferma vieppiù che la domanda di revocatoria, nella fattispecie considerata, non può essere esaminata senza un preciso riferimento allo svolgimento del conto. Né tale conclusione resta pregiudicata dal fatto dell'esistenza di una "presunzione di pregiudizio" per la massa dei creditori, poiché tale presunzione gioca solo con riferimento ai reali termini di ciascuna operazione bancaria compiuta dal fallito: il pregiudizio, cioè, è presunto in relazione ai "versamenti" costituenti pagamento non già a quelli diretti unicamente alla costituzione della provvista.

Nel caso di specie, però, non risulta affatto che - nel periodo considerato dalla richiamata disposizione della legge fallimentare - si sia mai verificato uno scoperto, ovvero che la BNL, avuta notizia del fallimento, abbia chiuso il conto mediante prelevamento in somme dal conto del correntista. L'astratta revocabilità di somme versate dopo lo scoperto, o comunque considerate dalla banca come "pagamento" del debito del correntista, era stata, nelle fasi del merito, espressamente ammessa dalla BNL; questa, infatti, aveva sempre sostenuto che nessuno dei versamenti effettuati nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento era in concreto revocabile, proprio perché uno scoperto non si era mai verificato e perché, al momento dell'anticipata chiusura del conto, essa banca non aveva affatto accreditata a sé stessa a provvista costituita (mediante versamenti) a favore del cliente poi fallito. é chiaro, quindi, che se nel corso dello svolgimento del conto una tale situazione si fosse verificata, la sentenza impugnata (come, del resto, quella di primo grado) non avrebbe certo omesso di darne atto, quantomeno per dimostrare che in relazione alla revocabilità di alcuni "pagamenti" non vi era stata contestazione da parte della banca. Dal che deve, com'è ovvio, desumersi che la sentenza predetta abbia per implicito escluso l'esistenza di versamenti effettivamente revocabili.

Accolto, perciò, il motivo di ricorso in esame, al giudice di rinvio deve essere domandata la pura e semplice applicazione del principio di diritto sopra enunciato a una situazione di fatto come risulta cristallizzata dalla sentenza qui impugnata (omissis...).