Fonte: Le Società - Giurisprudenza 6 / 1991, p. 812

Aumento di capitale

SOTTOSCRIZIONE INTEGRALE DI UN SOLO SOCIO E RISPETTO DELLE OPZIONI

 

Tribunale Catania - Decreto 25 ottobre 1990 - Pres. Vergari - Rel. Del Core - Ric. CBS - Concentrati Bevibili Sicilia s.r.l.

 

L'obbligo assunto dal socio sottoscrittore di girare il corrispondente numero di quote al socio o ai soci che lo avessero richiesto rispettando così a posteriori nella sostanza, se non nella forma, il diritto di opzione non rappresenta un quid di omologabile da parte del tribunale il cui compito è di verificare se le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo siano state adottate in conformità ai patti societari e alle norme di legge inderogabili..

Il Tribunale (omissis).

Visto il parere del P.M. e udito il relatore;

rilevato che è stata chiesta l'omologazione della deliberazione adottata il 7 maggio andato dall'assemblea straordinaria dei soci della CBS Concentrati Bevibili Sicilia s.r.l.;

considerato che con tale atto è stato deliberato:

1) di sanare integralmente le perdite di complessive lire 2.477.000.000 emergenti dal bilancio al 31 marzo 1990 mediante: azzeramento del capitale sociale di lire 2.000.000.000; e versamento da parte del socio Finmil s.r.l. del residuo importo di lire 477.000.000;

b) di procedere alla contestuale reintegrazione del capitale sociale fino a lire 98.000.000 mediante versamento del socio FINMIL s.r.l., il quale si è "obbliga(to) contestualmente a consentire all'attuale compagine societaria e previo proporzionale versamento delle somme ... anticipate, di subentrare nel detto versamento e quindi nella titolarità delle quote sociali che le sarebbero spettate. Il tutto entro 45 giorni dalla pubblicazione della ... delibera sul Busarl"; c) di modificare conseguentemente l'art. 5 dello statuto non essendo stato il capitale reintegrato all'originario importo;

ritenuto che il sopra riportato deliberato assembleare ha praticamente eluso la norma contenuta nell'art. 2441, codice civile e nell'art. 6 dello statuto giacché si è venuto a ledere il diritto di opzione dei soci dissenzienti Tringali Giuseppe e Tringali Grazia Maria i quali, non avendo concorso nella ricostituzione del patrimonio sociale secondo la procedura adottata dall'assemblea, sono stati così materialmente estromessi dalla società con conseguente illegittima usurpazione della loro quota sul patrimonio sociale da parte di colui che invece ha provveduto al ripianamento delle perdite e alla reintegrazione del capitale sociale;

ritenuto, invero, che qualsiasi variazione del capitale sociale potenzialmente atta a comportare una modificazione della capacità o addirittura la perdita della qualità di socio non può che avvenire nel rispetto dell'interesse concorrente di tutti i soci senza preclusioni per alcuno di costoro;

ritenuto che l'illegittimità della delibera è evidente e non necessiterebbe di ulteriori argomenti a suffragio;

ritenuto che a conclusione opposta non può portare la considerazione dell'obbligo assunto dal socio sottoscrittore di girare il corrispondente numero di quote al socio o ai soci se lo avessero richiesto rispettando così a posteriori nella sostanza se non nella forma il diritto di opzione;

ritenuto invero che una siffatta obbligazione assunta in via del tutto unilaterale non rappresenta un quid di omologabile da parte del Tribunale, il cui compito è di verificare se le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo siano state adottate in conformità ai patti societari e alle norme di legge inderogabili;

ritenuto, in altri termini, che l'atto costitutivo di una società, pur dando vita ad un ente a sè stante ed indipendente che può regolare come meglio crede i suoi rapporti interni, lo obbliga tuttavia a rispettare tutte le pattuizioni contenute nell'atto costitutivo in favore dei soci, per cui le pattuizioni medesime - e, tra queste, in particolare, il diritto di opzione - non possono essere revocate che per mutuo consenso;

ritenuto che la validità della delibera in questione non potrebbe nemmeno sostenersi in via di applicazione analogica della norma di cui al comma 4 dell'art. 2441, codice civile - inapplicabile alle società a responsabilità limitata, non rientrando tra quelle richiamate dall'art. 2495, codice civile - sia in quanto, nel silenzio del verbale, sarebbe lecito fare soltanto delle mere supposizioni circa il particolare interesse sociale la cui realizzazione poteva giustificare l'esclusione o la limitazione della partecipazione dei soci di minoranza al capitale sociale, sia poiché, in ogni caso, l'interesse sociale idoneo a rendere attuabile l'unilaterale alterazione in peius della partecipazione dei soci sembra poter valere solo per l'ipotesi di ricostituzione del capitale entro i limiti legali e non allorquando, come nella fattispecie in esame, il capitale ricostituito è al di sopra del minimo previsto per legge;

ritenuto, peraltro, che l'esigenza dell'interesse sociale non può individuarsi nella necessità di dimostrare che il minimo di capitale era interamente sottoscritto, in linea con quanto sostiene parte della giurisprudenza, volta che l'art. 2447, codice civile, non esige, quando si ricostituisce il capitale, anche la sottoscrizione immediata, proprio perché occorre rispettare la procedura della offerta in opzione delle azioni (quote) che non soffre eccezione alcuna; ciò senza considerare che se questa è stata la preoccupazione (assicurare, cioè, la sottoscrizione del minimo di capitale) si sarebbe potuto operare diversamente, rispettando il diritto di opzione dei soci (ad esempio, deliberando l'aumento sino a un importo tale che la quota del capitale sottoscritto rappresentasse la frazione del capitale spettante ai soci sottoscrittori);

ritenuto, d'altra parte, che l'invalidità delle deliberazioni di ripianamento delle perdite e reintegrazione del capitale sociale per esclusione del diritto di opzione non si trasmette, dal punto di vista giuridico, alla delibera di azzeramento per perdita del capitale medesimo - costituente per la società un atto di necessitato e dovuto a tutela degli interessi dei terzi e in particolare dei creditori sociali - poiché in base al sistema della legge non può ravvisarsi una assoluta inscindibilità tra le tre deliberazioni contestualmente adottate dall'assemblea (cfr. Cass. 13 gennaio 1987, n. 133);

ritenuto, in definitiva, che deve ordinarsi la iscrizione della delibera di azzeramento del capitale sociale della CBS Concentrati Bevibili Sicilia s.r.l., mentre va rigettato il ricorso nella restante parte;

(omissis).