Fonte: Le Società - Diritto straniero - 2 / 1994, p. 279

Regno Unito - Amministratori

UN CASO DI INSIDER TRADING E INTERDIZIONE DALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI AMMINISTRATORE

Corte d'appello Londra - Sentenza 15 giugno 1992 - Staughton (Lord Justice) - McKinnon - Potter - R v Goodman

 

Società di capitali - Amministratori - Attività - Illecito penale commesso in connessione con la gestione della società - Individuazione - Criterio interpretativo - Conseguenze per l'amministratore - Interdizione dall'esercizio dell'attività

Il criterio interpretativo cui ricorrere per determinare se l'illecito penale commesso da un amministratore di società sia stato compiuto in connessione con la gestione della società (e sia dunque in tal modo causa di interdizione per l'amministratore stesso a norma della section 2(1) del Company Directors Disqualification Act 1986) consiste nell'individuazione di una "factual connection", ossia di un collegamento tra commissione del reato e amministrazione della società anche di mero fatto (nella fattispecie, l'amministratore aveva venduto le proprie azioni prima della divulgazione di dati societari che avrebbero fatto scendere il valore del titolo) (I).

Staughton L. (omissis).

Ivor Michael Goodman si dichiarò colpevole alla Crown Court di S. Albans innanzi al giudice Gareth Davies il 30 aprile 1991 di un reato ai sensi del Company Securities (Insider Dealing) Act 1985. Fu condannato a 18 mesi di carcere, 9 dei quali dovevano essere scontati mentre i rimanenti furono sospesi. Fu altresì interdetto dall'esercizio dell'attività di amministratore di società per un periodo di 10 anni.

I fatti. Mr Goodman era il presidente di una public company, la Unigroup plc. Nel mese di settembre 1987 i dirigenti vennero a conoscenza di alcuni aspetti degli affari della società che si riteneva potessero interessare i risultati che dovevano essere resi pubblici in ottobre. Ci furono 2 aspetti di quegli affari che causarono grande preoccupazione. Non c' è bisogno di scendere nei particolari, ma la conseguenza di ciò fu che invece di annunciare un profitto di · 900,000 la società avrebbe probabilmente dovuto annunciare una perdita.

Ci furono discussioni e reclami nel corso del consiglio di amministrazione. Entro il 2 ottobre il sig. Goodman fu portato a rassegnare le dimissioni. Infatti egli scrisse una lettera di dimissioni il 4 ottobre, che fu data ad un altro dirigente il pomeriggio del giorno seguente. Il sig. Goodman possedeva 692,209 azioni della società, ovvero una parte molto sostanziosa del capitale.

Il 2 ottobre egli effettuò ciò che fu fatto apparire come atto di donazione delle azioni ad un' amica. Diede istruzioni alla sua banca di vendere le azioni, presumibilmente per conto di lei. La banca si rifiutò di dare corso a tali istruzioni senza la sua conferma, conferma che fu data. Di conseguenza, le 692,000 azioni furono vendute la mattina del 5 ottobre 1987 al prezzo di · 1,67 cadauna. Non c' è bisogno di dire che agli acquirenti non fu riferita l'informazione che il sig. Goodman aveva in merito ai probabili risultati che dovevano essere resi pubblici da lì a pochi giorni, cosa che avrebbe certamente reso le azioni meno attraenti per un acquirente. Né fu detto ai compratori che il sig. Goodman aveva dato le dimissioni da presidente, ed anche questa sarebbe stata una informazione importante. Fu su questi fatti che il sig. Goodman si dichiarò colpevole, come abbiamo detto, del reato di insider trading.

Il sig. Martin-Sperry, nell'impugnare la sentenza per conto del sig. Goodman, suo assistito, non ha contestato il periodo di carcerazione (poi parzialmente sospeso) che era stato inflitto. Ciò che ha contestato, sulla base di 3 argomentazioni, è il periodo di interdizione. Primo, egli affermò che la Corte non aveva il potere di emettere un ordine di interdizione per questo reato.

Occorre tornare al reato per il quale il sig. Goodman è stato condannato.

è detto nella section 1(1) dell'Act 1985: "Ai sensi della Section 3, un soggetto che sia, o sia stato nei 5 mesi precedenti, collegato volontariamente con una società, non può trattare in borsa i titoli azionari di detta società se egli sia al corrente di notizie: a) a lui pervenute per il fatto di essere collegato con la detta società; b) se sia ragionevole attendersi che un soggetto collegato in tal guisa non comunichi informazioni di tal genere se non nell'esercizio del proprio lavoro e della propria posizione; c) se egli sia al corrente che si tratta di importanti informazioni su prezzi non divulgati relativi a detti titoli".

Tale divieto si riferisce al fatto che il soggetto è collegato alla società di cui tratta i titoli. Il termine "collegato" viene definito nella Section 9: "Ai sensi di questo Act, un individuo è collegato ad una società se, e soltanto se: a) egli è amministratore di quella società o di un' altra ad essa collegata; o b) egli occupa una posizione di funzionario (diverso dall'amministratore) o impiegato di quella o altra società collegata o è in una posizione professionale o lavorativa che comporta rapporti tra lui (o il suo datore di lavoro o una società di cui è amministratore) e detta società o altra ad essa collegata per cui è ragionevole pensare che gli sia dato accesso ad informazioni che, in relazione a titoli azionari di ogni società, sono importanti informazioni su prezzi non divulgati, per cui è lecito ritenere che un soggetto nella sua posizione non le comunichi a terzi se non nello stretto esercizio della propria attività lavorativa.

L'interdizione che il giudice ha imposto è in conformità alla section 2(1) del Company Directors Disqualification Act 1986: "la Corte può emettere un ordine di interdizione contro un soggetto se esso sia condannato per reato perseguibile sia su incriminazione che in relazione con la promozione, costituzione, management o liquidazione di una società o con l'amministrazione controllata o il management della proprietà di una società".

Il sig. Goodman fu condannato per reato perseguibile. Si trattava di reato connesso alla gestione della società? Costituzione, promozione o liquidazione non rientrano in questo caso.

Ci sono stati 3 casi che hanno fornito linee di orientamento per interpretare l'espressione "collegato al management della società". Ai fini attuali è sufficiente fare riferimento a R v Georgiu (1988) 87 Cr App R 207. Il convenuto aveva esercitato l'attività di assicuratore attraverso la società senza avere l'autorizzazione del Secretary of State ai sensi dell'Insurance Companies Act 1982. La Corte ritenne che il reato fosse in connessione con il management della società. La Corte si riferiva, in primis, al caso R/Corbin (1984) 6 Cr App R (S) 17, in cui il convenuto, nella gestione di 3 società, aveva operato in maniera fraudolenta (vedi 87 Cr App R 207 a 209). Egli ottenne soldi e imbarcazioni tramite varie frodi. Questo venne ritenuto un reato connesso con l'amministrazione della società. L'argomento della difesa si fondava invece sul rilievo, desunto presumibilmente dal Companies Act 1985, che per "amministrazione" dovesse intendersi solo la gestione degli affari "interni" della società. Il rilievo fu rigettato dalla Corte.

In seguito, ci fu il caso R v Austen (1985) 7 Cr App R (S) 214, citato, anch' esso, in R v Georgiu (209), in cui il convenuto aveva concluso in modo fraudolento una serie di contratti di leasing attraverso un certo numero di società a responsabilità limitata. Anche questo caso fu ritenuto riconducibile nella section del 1986 Act.

Nel pronunciare la sentenza della Corte nel caso R v Austen (216), Mann J disse: "Nella nostra sentenza, le parole della sezione che si riferiscono al "management della società" si riferiscono al management delle attività della società e non vi è motivo per fare differenza tra attività interne ed esterne.

Infatti, come regola generale si deve ritenere che il termine "gestione" deve estendersi sia all'attività interna che esterna. La section deve riguardare l'attività in relazione alla costituzione, vita e estinzione di una società".

Poi, O' Connor LJ continuò in R v Georgiu (210): "Nella nostra sentenza, il fatto di svolgere l'attività di assicuratore tramite una società è una funzione propria della gestione e se questa funzione è svolta illecitamente, in modo da rendere un soggetto colpevole di reato perseguibile, si può dire senza tema di smentita che questo è connesso al management della società.

Ci sono 3 possibili modi di guardare al criterio interpretativo da applicare. Il primo, potrebbe essere quello che il reato perseguibile di cui all'Act 1986 è una violazione di alcune norme di legge relative a quanto deve essere fatto, o non fatto, dal management di una società. Ad esempio, tenere la contabilità o presentare la dichiarazione dei redditi e così via. è chiaro che la section non è limitata a questo. E se anche ci fosse un limite tale, sarebbe intuibile che il reato di insider trading, poiché richiede connessione tra l'appellante e la società, è un reato di quella specie. Un altro modo di vedere potrebbe essere quello secondo cui il reato perseguibile deve essere commesso nel corso della gestione della società. è questo il caso di R v Georgiu, R v Corbin e R c Austen. Quello che stavano facendo i convenuti in tutti questi casi era la gestione della società in modo da eseguire transazioni illegittime.

Il terzo criterio è quello di ritenere che il reato perseguibile abbia una connessione effettiva con la gestione della società. A nostro avviso, questa è la risposta giusta. è forse, tra i tre criteri citati, quello più ampio, poiché nei primi due non c' era bisogno che la Corte andasse più a fondo di quanto in realtà fece. Ma non vediamo ragioni per supporre che il parlamento desiderasse applicare una prova più severa. Di conseguenza, riteniamo che la condotta del sig. Goodman in questo caso costituisse reato perseguibile connesso al management della società. Come presidente era senza dubbio suo dovere non utilizzare informazioni riservate per un profitto personale. Quando lo fece, ciò avvenne senza dubbio in connessione con la gestione della società.

Respingiamo il rilievo che non vi fosse potere per emettere un ordine di interdizione in questo caso.

Il secondo punto sollevato dal sig. Martin-Sperry era quello che l'ordine avrebbe vietato al convenuto di essere amministratore non solo di una società le cui azioni erano trattate in borsa, ma anche di una private company. Da parte nostra, non vediamo nulla nel 1986 Act che consenta ad un giudice di emettere un ordine di interdizione in relazione ad un tipo di società, cioè quelle le cui azioni sono trattate pubblicamente, ma non in relazione ad un altro tipo di società. Il sig. Martin-Sperry deve riconoscere che può non trovare nulla nell'Act che lo consenta. è vero che in Re Lo-line Electric Motors Ltd (1988)2 All ER 692 (1988) Ch 477 Browne-Wilkinson V-C emise un ordine che escluse l'efficacia della sentenza di interdizione per due società gestite da un parente del convenuto. Ciò fu fatto ai sensi della section 295 del Companies Act 1985.

Al sig. Martin-Sperry è impossibile indicare una section nel 1986 Act che ci consenta di effettuare una eccezione generale del tipo da lui suggerito, anche se volessimo.

(omissis).