CIRCOLARE 020/2002 DEL 7 GIUGNO 2002

Si riporta di seguito la versione integrale della Risoluzione Ministeriale n. 149 del 20 maggio 2002. L'Amministrazione, a seguito di una disamina degli elementi normativi concernenti l'imposta di registro, giunge alla conclusione che le deliberazioni assunte dalla società in relazione alla conversione del capitale sociale in Euro, non sono atti da sottoporre a registrazione (come invece indicato in un primo momento e come richiesto dalle varie Camere di Commercio sparse sul territorio). Sotto il profilo meramente teorico non si può che avallare la tesi ministeriale, censurabile semmai per la scarsa tempestività.

Risoluzione 149 del 20.05.02

OGGETTO Conversione in Euro del capitale sociale: quesito in merito alla registrazione delle deliberazioni societarie.

TESTO
      Si segnala,  per  l'interesse  generale  e  la  correttezza  della  tesi
interpretativa sostenuta,  il  seguente  parere reso dalla Direzione Regionale
.........con nota  dell'11 gennaio 2002 n. 1498:                              
                                                                                                                  
    L'ufficio di........,  in  merito  ad un quesito posto dalla Conservatoria
dell'ufficio del   registro  delle  Imprese  di......,  ha  chiesto  se  debba
ritenersi sussistente    l'obbligo    della   registrazione   delle   delibere
societarie adottate  al  solo  fine  della  conversione  in  euro del capitale
sociale, nonostante  il  regime  di  esenzione,  per  esse  previsto,  ai fini
dell'imposta di registro.                                                     
    Al riguardo si osserva preliminarmente quanto segue.                      
    L'articolo 17  del  Dlgs  n. 213 del 1998, al comma 6 bis, ha disposto che
"le deliberazioni  adottate  all'esclusivo  fine della conversione in Euro del
capitale sociale,  sono  esenti  dalle  imposte  di  registro  e di bollo", in
applicazione del  principio  di neutralità sancito dalla lettera b) del comma
1, dell'art. 2 della legge del 17 dicembre 1997, n. 433.                      
    A cio'  ha  fatto  seguito l'articolo 9 della legge n. 383 del 2001, testo
a  semplificare  gli  adempimenti  e le modalità per la conversione suddetta,
stabilendo  che  "  tutte  le  società di capitali, e non soltanto le S.p.a.,
potranno provvedere  alla  conversione  in  euro  del capitale sociale tramite
delibera dell'organo   amministrativo,   senza  necessita'  di  una  assemblea
straordinaria dei  soci;  le  società  di persone provvedono alla conversione
in euro delle quote con una semplice delibera dei soci".                      
    Inoltre, con  una  modifica  apportata all'art. 17, commi 5 e 10, del Dlgs
213/98 si   prevede   che  l'iscrizione  nel  registro  delle  imprese,  della
delibera di   conversione   del   capitale   sociale,   possa  avvenire  senza
omologazione da  parte  del  Tribunale  ai  sensi  dell'art.  2411 c.c., anche
nelle ipotesi  in  cui  i verbali delle predette delibere adottate dall'organo
amministrativo non siano state ricevute da un notaio.                         
    Ciò premesso,  considerato  che,  per  gli  atti  propri  delle società,
l'art. 4,  della  Tariffa,  parte  prima,  del  Dpr  131/86, prevede l'obbligo
della registrazione  in  termine  fisso, con pagamento della imposta in misura
fissa, si  evidenzia  che con circolare del 10 giugno 1986 n, 37, la soppressa
Direzione  Generale   delle  Tasse  e  Imposte  Indirette  sugli  Affari,  con
riguardo alla  cennata  disposizione, ha precisato che "nell'ambito degli atti
propri sono  individuati  in  modo esaustivo quelli che per natura e contenuto
economico sono rilevanti ai fini dell'imposta di registro".                   
    Sulla base   delle   disposizioni   richiamate   in   premessa   e   delle
precisazioni contenute  nella  citata  circolare  si e' indotti a ritenere che
la previsione  di  esenzione,  stabilita  espressamente  per  le  delibere  di
conversione in  argomento,  esclude che tali atti possano avere i requisiti di
natura e di contenuto cosi' come specificati nella circolare medesima.        
    Ne consegue  che,  non  potendo  essere ricollegati agli atti propri delle
società di  cui  all'art.  4  della  Tariffa,  le  predette  delibere  devono
configurarsi come  atti  societari  diversi,  riconducibili,  in  quanto tali,
nell'ambito dell'art.  9  della Tabella allegata al Dpr. N. 131/86, ove non e'
previsto alcun obbligo di registrazione.                                      
    Per quanto   sopra,   si   e'   del   parere   che  le  delibere  adottate
all'esclusivo fine  della  conversione  in  euro  del  capitale sociale, nella
forma di    semplici    atti    scritti,   e   per   le   quali,   considerata
l'obbligatorietà della  conversione,  non  e'  richiesta  la  data certa, non
siano da assoggettare alla formalità della registrazione.