Sentenza Commissione Tributaria Provinciale - Verona, Sez. IV - Dep. 16.06.00 - n. 150/4/00

Pres. Schinaia - Rel. De Toma

 

Ritenuto in fatto e in diritto

Per il mancato pagamento di quanto richiesto con cartella esattoriale a titolo d'imposta locale sui redditi (ILOR) dovuta sulla dichiarazione integrativa presentata per l'anno 1988 dalla società FIZE Montaggi s.n.c. di F. & Z., a ciascuno dei soci M.P., S.F., e Z.G., veniva notificato avviso di mora col quale l'esattoria chiedeva il pagamento della complessiva somma di £ 11.994.951.

Con tre atti distinti di uguale tenero vi si oppongono davanti a questa Commissione tributaria i soci anzidetti per i seguenti motivi:

  1. illegittimità costituzionale per violazione art. 24 della Costituzione e nullità per violazione art. 19 D.Lgs. 546/92 per erroneità delle indicazioni prescritte dalla legge per la validità dell'avviso (termine entro cui proporre il ricorso, Commissione tributaria competente);
  2. iscrizione a ruolo oltre i limiti massimi previsti dalla norma e contestuale decadenza dell'Ufficio nell'espletamento dell'azione impositiva e comunque mancata notifica della cartella di pagamento;
  3. mancata notifica della cartella, difetto assoluto di motivazione dell'atto;
  4. regolare pagamento delle rate e conseguente illegittimità dell'avviso essendo stato saldato in toto il debito d'imposta conseguente alla dichiarazione integrativa sopra richiamata.

Chiedono pertanto che sia dichiarato nullo l'atto impugnato con vittoria di spese. Chiedono altresì la sospensione della riscossione ex art. 47 D.Lgs. 546/92, sulla quale questa Commissione si è pronunciata con provvedimento a parte.

Si costituisce in giudizio la Cariverona Banca spa, quale concessionario del servizio di riscossione tributi, in persona del suo rappresentante legale, depositando le proprie controdeduzioni.

Preliminarmente chiede la riunione dei processi per connessione oggettiva.

Fa presente di non poter rispondere, in quanto estraneo, ai motivi di contestazione di cui ai superiori punti 2) e 4) essendo competente l'Ufficio tributario.

Quanto al motivo rileva che essa, in quanto concessionaria, non può rispondere della forma e del contenuto dell'avviso di mora in quanto utilizza modelli approvati con decreto ministeriale. Precisa al riguardo che sul fronte dell'avviso di mora è riportata espressa avvertenza di tenere conto delle disposizioni del D.Lgs. 546/92.

Va rigettato a suo avviso, anche il motivo sub 3) in forza dell'art. 30, III comma, d.p.r.602/73 che prevede la eventualità che l'avviso di mora non sia preceduto dalla cartella esattoriale.

Fa rilevare che anche alla società FIZE Montaggi s.n.c. cessata il 09.02.99 è stato notificato l'avviso di mora mediante pubblicazione all'albo comunale, ai sensi degli artt. 46, ult. Comma, e 26 d.p.r. 602/73 e art. 60, lettera e), d.p.r. 600/73.

Chiede pertanto il rigetto dei ricorsi con vittoria di spese.

Si costituisce anche l'Ufficio delle Entrate di Verona 2, il quale, in via pregiudiziale, chiede declaratoria di inammissibilità dei ricorsi in quanto gli stessi andavano presentati al Centro di Servizi di Venezia prima del deposito in Commissione essendo competente ad emettere la cartella di pagamento il Centro Servizi medesimo.

Nel merito, chiede che i ricorsi siano respinti in quanto infondati poiché per l'anno 1998 con la dichiarazione integrativa ex lege 413/91 la società sopra nominata ha versato la somma di £ 1.600.000 anziché quella dovuta di £ 4.000.000 in quanto per quell'anno la contribuente non aveva presentato la dichiarazione dei redditi.

Fa presente che la differenza tra l'importo iscritto a ruolo e quello dovuto di £ 2.400.000 (4.000.000 - 1.600.000) con gli interessi è stata oggetto di sgravio.

Con successive memorie aggiunte parte ricorrente insiste nell'eccezione di nullità dell'atto impugnato per mancata notifica della cartella esattoriale e ribadisce gli altri motivi di opposizione con la richiesta di accoglimento del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si dispone la riunione dei processi per connessione oggettiva.

Preliminarmente devono essere respinte sia l'eccezione di cui al punto 1) del ricorso sia l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Ufficio tributario, atteso che non risultano richiesti a pena di nullità gli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 19 D.Lgs. 546/92 né quelli di cui all'art. 10 del d.p.r. 28.11.1980 n. 787.

Quanto agli ulteriori motivi di opposizione va detto che effettivamente non risulta notificata la cartella di pagamento né l'avviso di mora contiene quegli elementi di chiarezza e precisione idonei a far comprendere ai contribuenti i termini concreti della pretesa fiscale.

Considerata la peculiarità della controversia in esame, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Spese compensate.