Circolare 21/00 del 24 novembre 2000

 

Collegato fiscale alla finanziaria 2000

Il provvedimento, approvato definitivamente il 09/11/00, tocca più settori della legislazione tributaria. Consta di 102 articoli, contro i 31 del disegno di legge originario.

 

Modificando il D.P.R. 917/1986 è disposta la tassazione dei redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, in capo ai soggetti residenti in Italia che detengono direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di tale soggetto. I redditi del soggetto non residente, imputati al controllante residente, sono sottoposti a tassazione separata con l’aliquota media applicata sul reddito complessivo, comunque, non inferiore al 27%. I regimi fiscali privilegiati sono individuati con decreti del Ministero delle Finanze, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni o di altri criteri equivalenti.

A decorrere del periodo d’imposta in corso al 31/12/1999, le norme previste per la valutazione delle operazioni fuori bilancio degli enti creditizi e finanziari, dall’art. 103-bis, DPR 917/1986, si applicano anche per i soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari che, nei conti annuali, valutano le operazioni fuori bilancio.

Legge Visco: alla categoria catastale di immobili che possono godere del beneficiario sono aggiunte la D2 – alberghi e pensioni; la D3 – laboratori per arti e mestieri; la D8 – fabbricati ad uso commerciale. Sono agevolabili anche i beni iniziati nei periodi d’imposta precedente; in caso di cessione del bene agevolato entro due anni o di attribuzione del patrimonio netto entro due anni, l’agevolazione è annullata; i parametri in eccesso nel primo anno possono essere riutilizzati nel secondo periodo d’imposta agevolato.

Libri contabili: è considerata regolare la tenuta dei registri contabili meccanografici, in difetto di trascrizione, su supporti cartacei, dei dati relativi all’esercizio per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali, quando tali dati vengono stampati contestualmente alla richiesta degli organi di controllo.

Società di fatto o irregolari: entro il 28/02/2001, possono essere regolarizzate le società di fatto o irregolari esistenti al 31/07/2000.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva, prevista dal D.Lgs. 08/10/1997 n. 358, si riduce dal 27% al 19%. Il versamento dell’imposta sostitutiva deve avvenire in unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza o hanno avuto effetto fusione e scissione. La quota del 27,03% delle plusvalenze considerate come provento non assoggettato a tassazione secondo quanto previsto dall’art. 4, co. 2, D.Lgs 18/12/1997, n. 467, è sostituita dalla quota pari al 48,65%. Tali disposizioni si applicano alle cessioni, alle permute ed ai conferimenti posti in essere a partire dal periodo d’imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore del Collegato e alle fusioni e scissioni perfezionate a partire dallo stesso periodo d’imposta.

Società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato; enti pubblici e privati doversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali possono rivalutare i beni materiali e immateriali (comprese le partecipazioni in società controllate e in società collegate che costituiscono immobilizzazioni) risultanti dal bilancio relativo all’esercizio chiuso entro il 31/12/1999. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto successivo a quello relativo all’esercizio chiuso al 31/12/1999, e per il quale il termine di approvazione scade dopo l’entrata in vigore del Collegato. L’imposta sostitutiva di Irpef, Irpeg e Irap dovuta, è calcolata nella misura del 19% per i beni ammortizzabili e del 15% per i beni non ammortizzabili. I soggetti che fruiscono di regimi di contabilità semplificati effettuano la rivalutazione per i beni che risultano acquisiti entro il 31/12/1999, se viene redatto un apposito prospetto bollato e vidimato da cui risultino i prezzi di costo e la rivalutazione. Il prospetto dovrà essere presentato, a richiesta, all’Amministrazione Finanziaria. Le modalità attuative della rivalutazione saranno contenute in apposito decreto da pubblicare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Collegato.

Le società interessate dalle operazioni di conferimento previste dalla L.30/07/1990, n. 218 recante disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico, possono applicare un’imposta sostitutiva sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito del conferimento e il loro costo fiscalmente riconosciuto. L’imposta sostitutiva si applica anche alle società destinatarie dei conferimenti previsti del D.Lgs. 08/10/1997, n. 358. L’applicazione dell’imposta sostitutiva va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del Collegato. Il limite di deducibilità previsto dall’art. 71, co. 3 DPR 917/1986 per gli enti creditizi e finanziari di cui al D.Lgs. 27/01/1992, n. 87, passa dallo 0,5% allo 0,6% e l’ammontare complessivo delle svalutazioni che supera tale limite è deducibile in quote costanti nell’arco di 9 anni, contro i 7 di prima.

La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale da applicare per l’anno successivo può essere deliberata dai Comuni entro il 31 dicembre.

A partire dai contributi versati nel periodo d’imposta 2000, sono deducibili, fino all’importo di £ 3.000.000 gli oneri contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare.

Tra le spese sanitarie detraibili per la parte eccedente £ 250.000, ex art. 13-bis, co. 1, lett. c), DPR 917/1986, sono comprese quelle di assistenza specifica diverse da quelle indicate nell’art. 10, co. 1, lett. B) dello stesso DPR.

A partire dal periodo d’imposta 2000 sono detraibili le spese veterinarie, fino a £ 750.000, limitatamente alla parte che eccede £ 250.000.

È’ prevista la restituzione dell’80% di quanto versato a titolo di quota fissa individuale annua per l’assistenza medica di base secondo quanto disposto del D.L. 19/09/1992, n. 384, conv. Con modif.. con L. 14/11/1992, n. 438

Con effetto dall’ 01/01/2001 le somme ed i valori percepiti a qualunque titolo nel periodo d’imposta, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni o ad altri rapporti di collaborazione che hanno ad oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, rientrano tra i redditi assimilati a quello di lavoro dipendente previsti dall’articolo 47, DPR 917/1986 e non più tra i redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 49 dello stesso DPR.

Con la modifica dell’art. 48, DPR 917/1986, è prevista la determinazione in base alle retribuzioni convenzionali del reddito di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che soggiornano, per un periodo superiore a 183 giorni nei 12 mesi, all’estero.

L’amministratore delle erogazioni liberali detraibili in favore delle società sportive dilettantistiche, prevista dall’art. 13-bis, co. 1, lett. i-ter), DPR 917/1986 raddoppia, da £ 1.000.000 a £ 2.000.000. Tra le spese deducibili elencate dall’art. 65, co.2, DPR 917/1986 sono inserite le erogazioni liberali in denaro a favore delle società sportive dilettantistiche, per un importo non superiore a £ 2.000.000 o al 2% del reddito d’impresa dichiarato. Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unire, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche o da essi riconosciuto, non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a £ 10.000.000.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA E DI ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

L’indetraibilità dell’imposta ex art. 19, co. 2, DPR 633/1972 non si applica relativamente alle operazioni non soggette ad imposta per effetto delle disposizioni di cui all’art. 74, co. 1, 8, 9.

Per effetto della rettifica tra le importazioni non soggette ad imposta rientra dunque anche l’importazione di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e non ferrosi.

L’esenzione dall’imposta ex art. 10, DPR 633/1972 non opera relativamente alle cessioni di oro da investimento effettuate non solo da soggetti che producono/trasformano oro da investimento ma anche da soggetti che lo commerciano. Le disposizioni in materia di esenzione Iva e di importazioni gratuite di campioni di modico valore, DPR 633/1972 trovano applicazione per le operazioni aventi oggetto oro in lamina, solo se effettuate prima del 05/02/2000.

Sono soggette ad Iva con aliquota del 4% anche le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli enti locali, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle scuole materne, e asili nido.

E’ abrogato il regime delle vendite all’asta dettato dall’art. 74, co. 12, DPR 633/1972; il regime speciale per gli esercenti agenzie di vendita all’asta è dettato dal nuovo art. 40-bis, D.L. 23/02/1995, n. 41, introdotto dal Collegamento in esame.

In seguito alle modifiche apportate all’art. 7 DPR 633/1972 si considerano effettuate nel territorio dello Stato, se ivi utilizzate, le prestazioni indicate all’articolo in esame indipendentemente dal fatto che il soggetto a cui vengono effettuate risieda o meno nella Comunità europea.

Ai fini della detrazione per enti non commerciali ex art. 19-ter, DPR 633/1972 anche le Amministrazioni dello Stato devono tenere la contabilità separata secondo le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria a norma di legge o statuto.

E’ modificata la formulazione del n. 120 e quindi l’aliquota del 10% si applica alle prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive.

In seguito alle modifiche apportate al n. 121 l’aliquota del 10% si applica anche alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in pubblici esercizi di categoria lusso.

A decorrere dall’01/01/2001, l’aliquota del 4% si applica a:

Non assume rilevanza ai fini Iva la cessione, effettuata nei confronti dei Comuni, di aree o opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione.

 

Per effetto dell’integrazione apportata all’art. 38-bis, co.2, DPR 633/1972, il rimborso dell’eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, può essere ottenuto in relazione a periodi inferiori all’anno, oltre alle ipotesi già previste, anche quando l’ammontare degli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili supera i 2/3 dell’ammontare degli acquisti e importazioni di beni e servizi imponibili Iva.

Il collegamento amplia l’ambito di applicazione dell’esenzione prevista dall’art. 6, L. 13/05/1999, n. 133 relativamente ai servizi di carattere ausiliario resi a società facenti parte dello stesso gruppo bancario o assicurativo a cui appartiene la società o il consorzio che presta il servizio. Per i consorzi di cui fanno parte soggetti diversi dalle banche, esistenti alla data di entrata in vigore della L. 133/1999, l’esenzione si applica fino al 31/12/2003, con le limitazioni già previste dall’art. 6, co. 4, l. 133/1999.

I prodotti editoriali e le dotazioni informatiche fuori commercio, ceduti gratuitamente a enti locali, istituti di prevenzione e pena, istituzioni scolastiche, orfanotrofi ed enti religiosi sono considerati: a) distrutti a fini Iva; b) non destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Per il periodo d’imposta 2000, le suddette disposizioni si applicano anche in caso di cessione gratuita di dotazioni informatiche ai dipendenti dell’impresa; il valore della dotazione ceduta non costituisce nemmeno compenso in natura.

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del collegato, con apposito Decreto del Ministero delle Finanze verranno approvate le nuove Tariffe dell’imposta di bollo, e delle tasse sulle concessioni governative. Non sono soggette all’imposta di bollo la legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali né le "comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille Euro". E’ infine specificato che la tassa annuale sulle concessioni governative per il passaporto è dovuto solo in caso di espatrio verso Paesi extra UE

In seguito elle modifiche apportate all’art. 9, co. 2, L. 23/12/1999, n. 488, il contributo unificato previsto dallo stesso articolo non è più dovuto per i procedimenti in materia tavolare.

Sono soppresse le tasse per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per il ricorso principale e per la domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato.

A decorrere dall’01/01/2001 l’esenzione dall’accisa per l’impiego di gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali si applica anche per i consumi da parte degli autobus urbani ed extraurbani adibiti a servizio pubblico.

Vengono introdotte alcune modificazioni al D.Lgs. 26/10/1995, n. 504; in particolare, la perdita o distruzione di prodotti che si trovano in regime sospensivo è considerata dovuta a caso fortuito o forza maggiore – ed è quindi concesso l’abbuono dell’imposta – quando è dovuta a fatti compiuti da terzi, non imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave o a fatti compiuti dal soggetto passivo a titolo di colpa non grave. Se, relativamente ai reati compiuti da terzi, si instaura procedimento penale, è sospesa la procedura di riscossione dei diritti di accisa fino all’emanazione del decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile. Se il soggetto passivo risulta non coinvolto nei fatti, a suo favore viene riconosciuto l’abbuono d’imposta, e si procede eventualmente al recupero nei confronti del responsabile. Lo sgravio dall’accisa è infine disposto nei casi di furti e irregolarità nella circolazione dell’alcole e dei tabacchi lavorati, verificatesi prima dell’entrata in vigore del collegato, purché l’azienda italiana garante risulti estranea al fatto criminoso.

A decorrere dall’01/01/2001, l’agevolazione fiscale con credito d’imposta, si applica anche per la gestione di impianti e reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica.

 

Sono stabilite le modalità di determinazione delle tasse automobilistiche dovute in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per trasporto di cose; i relativi versamenti, riferiti a periodi già scaduti nell’anno 2000 ma non ancora eseguiti devono essere effettuati nel primo periodo utile a decorrere dalla data di entrata in vigore del collegato.

Gli importi previsti, per le imprese di autotrasporto, a titolo di deduzione forfetaria per le spese non documentate, verranno fissati annualmente con apposito D.P.C.M..

Sono esenti dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli e motoveicoli (esclusi quelli adibiti ad uso professionale) a decorrere dal 30° anno dalla loro costruzione; salvo prova contraria, per data di costruzione si assume l’anno di prima immatricolazione in Italia o all’estero. L’A.S.I. (Automobilclub Storico Italiano) provvederà a compilare ed aggiornare annualmente un elenco dei veicoli d’epoca. In caso di utilizzazione sulla pubblica strada, i suddetti veicoli sono soggetti ad una tassa di circolazione forfetaria annua di £ 50.000 per gli autoveicoli e di £ 20.000 per i motoveicoli; l’imposta provinciale di trascrizione è fissata in £ 100.000 per gli autoveicoli e £ 50.000 per i motoveicoli.

Ai fini della fruizione delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa (aliquota Iva 4% e aliquota imposta di registro 3%) al personale in servizio permanente presso le Forze Armate o le Forze di Polizia ad ordinamento militare e al personale dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, non è richiesta la residenza nel comune in cui è situato l’immobile. Ai soggetti sopra indicati la residenza non è richiesta nemmeno ai fini della detrazione per interessi e oneri su mutui contratti per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale.

I trasferimenti di beni mobili e immobili dall’associazione tra mutilati e invalidi di guerra alla nuova Fondazione dell’associazione nazionale tra mutilati e invalidi di guerra, sono esenti da imposte e tasse.

Il termine per il versamento dell’imposta dovuta per la registrazione di contratti di locazione e affitto di beni immobili e per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è elevato a 30 giorni.

Il collegato modifica il D.Lgs 31/10/1990, n. 346, Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni. Le novità.

 

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, CONTENZIOSO, IMMOBILI PUBBLICI E PER IL FUNZIONAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Gli accertamenti basati sugli studi di settore non pregiudicano l’ulteriore azione accertatrice con riferimento alle categorie reddituali diverse da quelle oggetto degli accertamenti. L’intervenuta definizione mediante accertamento con adesione o conciliazione giudiziale degli accertamenti basati sugli studi di settore o sui parametri, relativi questi ultimi al periodo d’imposta 1998 e successivi, non esclude l’ulteriore azione accertatrice con riferimento alle categorie reddituali oggetto di adesione in caso di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi a prescindere dai limiti di cui all’art. 2, co. 4, lett. a), D.Lgs. 218/1997.

Per il secondo periodo d’imposta in cui trovano applicazione gli studi di settore, non si applicano sanzioni e interessi in caso di adeguamento:

I contribuenti soggetti agli studi di settore ed ai parametri possono indicare, nei modelli di dichiarazione dei redditi relativi al periodo d’imposta in corso al 31/12/1999, codici di attività relativi all’attività prevalente ed alle attività secondarie diversi da quelli comunicati all’amministrazione Finanziaria. Tale regolarizzazione è gratuita in quanto, per il periodo d’imposta in corso al 31/12/1999 e per quelli precedenti, non si applicano le sanzioni previste per la mancanza o errata comunicazione di tali codici.

Dall’1/1/2000 l’efficacia degli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali di terreni e fabbricati decorre dalla data della loro notifica da parte dell’Ufficio del Territorio competente ai soggetti intestatari della partita catastale.

I rimborsi di imposte e tasse stabilite con appositi DD.MM. possono essere effettuati mediante procedure automatizzate

Gli Enti Locali e le Camere di Commercio possono cedere a terzi a titolo oneroso i loro crediti tributari, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità. I suddetti cedenti devono garantire l’esistenza dei crediti al tempo della cessione ma non rispondono dell’insolvenza dei debitori. Le cessioni in oggetto sono esenti da imposta di registro, imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta.

Per garantire la regolare gestione delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei propri tributi, i Comuni e le Province possono stipulare con il Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze apposite convenzioni per l’attività di consulenza e di revisione delle procedure adottate.

Le liti fiscali relative all’imposta sugli spettacoli, pendenti al 31/07/2000, possono essere definite, su domanda dei contribuenti, con il pagamento entro il 31/01/2001 di una somma pari al 60% del valore della lite. Inoltre, i contribuenti possono regolarizzare, senza applicazione di sanzioni amministrative ed interessi, gli omessi versamenti dell’imposta sugli spettacoli con il pagamento entro il 31/01/2001 di una somma corrispondente a tale imposta calcolata sul 505 dei proventi imponibili.

Prevedono che il versamento unitario e la compensazione riguardi i crediti ed i debiti relativi alle altre entrate individuate con decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica, e con i Ministri competenti per settore.

E’ stata sostituita la lett. i dell’art. 8, co.1, D.Lgs. 31/12/1992, n. 545, prevedono che, dall’01/10/2001, non possono essere componenti delle Commissioni Tributarie coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, l’assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria o nelle controversie tributarie.

I compensi fissi mensili e quelli aggiuntivi per ogni ricorso definito spettanti ai componenti delle Commissioni Tributarie sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

 

NORME FINALI

I termini di cui al D.M. Interno sono ulteriormente prorogati di 12 mesi (31/12/2001)

Con riferimento alla L. 13/05/1999, n. 133 sono stati modificati i seguenti articoli:

Con riferimento alla Tarsu, i termini scadenti il 31/12/1999 per la sottoscrizione e la consegna dei ruoli non erariali sono prorogati al 31/12/2000.

Il Governo è autorizzato ad emanare, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, un regolamento finalizzato a riformare il sistema delle tasse e dei diritti marittimi.

Fra gli adempimenti contabili e formali sono inclusi anche quelli relativi alla effettuazione di transazioni di commercio elettronico aventi per oggetto beni o servizi regolati con l’intervento di intermediari finanziari abilitati, con particolare riferimento alla semplificazione degli obblighi documentali, potendosi prevedere in proposito la non obbligatorietà dell’emissione della fattura in presenza di idonea documentazione.