CIRCOLARE n. 21/2002 DEL 18.06.2002

Si riproduce di seguito il testo integrale della Circolare Ministeriale n. 48/02 concernente le risposte ai quesiti relativi alle dichiarazioni dei redditi UNICO 2002

Circolare 48 del 07.06.02

OGGETTO Videoconferenza del 14 maggio 2002. Risposte ai quesiti in materia di compilazione delle dichiarazioni Unico 2002.

TESTO
                                                                              
INDICE 1 UNICO 2002-PF                                                        
1.1 Familiari a carico. Matrimonio nel                                        
    corso dell'anno del figlio fiscalmente a carico del dichiarante.          
1.2 Familiari a carico. Variazione nel corso dell'anno della                  
    percentuale di spettanza della detrazione.                                
1.3 Familiari a carico.Decesso nel corso dell'anno del coniuge                
    fiscalmente a carico del dichiarante.                                     
1.4 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa                      
1.5 Compilazione del quadro RC in presenza contestuale di                     
    redditi da pensione e compensi per funzione di sindaco di                 
    societa'.                                                                 
1.6 Detrazione del canone di locazione nel caso di                            
    contratti convenzionali stipulati con istituti di edilizia                
    residenziale pubblica.                                                    
1.7 Indicazione dell'importo versato a titolo di assicurazione                
    obbligatoria INAIL per la tutela degli                                    
    infortuni domestici.                                                      
1.8 Rigo RP26 del modello Unico 2002-PF e                                     
    rigo E25 del modello 730/2002. Compilazione della casella di              
    colonna 1 in presenza di una situazione non prevista dai codici           
    enucleati nelle istruzioni.                                               
1.9 Rigo RP26 del modello Unico 2002-PF e rigo E25 del modello                
    730/2002. Oneri deducibili per contributi versati alle forme              
    pensionistiche complementari ed ai contributi e premi versati             
    alle forme pensionistiche individuali.                                    
1.10 Indicazione dell'indennizzo concesso per la restituzione del             
    titolo autorizzatorio dell'esercizio commerciale e la conseguente         
    cessazione dell'attivita'.                                                
1.11 Indicazione nel quadro RR dei contributi previdenziali dovuti dagli      
    esercenti attivita' di commercio al dettaglio di carni bovine e non       
    versati per effetto della sospensione relativa alla BSE (encefalopatia    
    spongiforme bovina).                                                      
1.12Imposta sostitutiva determinata con la formula                            
    dell'equalizzatore.                                                       
1.13 Compilazione del modello Unico 2002-PF e                                 
    del modello 730/2002 in presenza di dividendi esteri.                     
1.14 Esclusione della possibilita' di utilizzare il modello 730/2002 da       
    parte dei produttori agricoli esonerati dalla presentazione della         
    dichiarazione IVA ed IRAP, in presenza dell'obbligo di                    
    presentazione del Mod. 770/2002 Semplificato quali sostituti              
    d'imposta.                                                                
 2. UNICO 2002-SP                                                             
2.1 Termini per la presentazione della dichiarazione e per l'effettuazione    
    dei versamenti da parte di una  societa' di persone estinta senza         
    procedura di liquidazione.                                                
2.2Imposta sostitutiva per l'emersione del lavoro irregolare ai fini          
    del reddito minimo per i soggetti non operativi (quadri RS ed RN).        
2.3 Credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate                   
    (quadro RU).                                                              
2.4 Indennita' per cessazione di rapporti di agenzia.                         
3.  UNICO 2002-ENC                                                            
3.1 Indicazione dei crediti d'imposta da parte dei Fondi pensione.            
 4. UNICO 2002-SC                                                             
4.1 Assegnazione agevolata di beni ai soci ex art. 3, comma 7, della          
    legge n. 448/2001 (sez. VIII del quadro RY).                              
5.  IRAP                                                                      
5.1 Compilazione del quadro IQ nel caso di attivita' sia agricola che di      
    agriturismo.                                                              
 6. IVA                                                                       
6.1 Utilizzo in compensazione di credito IVA in misura superiore a            
    quella spettante. Modalita' di compilazione delle dichiarazioni           
    interessate.                                                              
6.2 Adeguamento ai parametri ed agli studi di settore                         
    (quadro VA, rigo VA41).                                                   
6.3 Regime speciale per la rivendita di                                       
    beni usati (quadro VF). Compilazione del rigo VF12.                       
6.4 Applicazione occasionale del regime speciale per la rivendita di          
    beni usati (quadro VF).                                                   
6.5 Regime speciale per la rivendita di beni usati (quadro VF).               
    Acquisti da comprendere nel rigo VF12.                                    
6.6 Regime speciale per la rivendita di beni usati (quadro VF).               
    Detrazione dell'imposta afferente gli acquisti in caso di                 
    applicazione dell'imposta nei modi ordinari.                              
6.7 Modalita' di compilazione del quadro VH nell'ipotesi di recupero          
    dell'eccedenza di versamento relativa ad una liquidazione periodica       
    precedente.                                                               
7. VERSAMENTI, COMPENSAZIONI E RIMBORSI                                       
7.1 Modalita' di  arrotondamento per i versamenti in un'unica soluzione nel   
    caso di dichiarazione redatta in lire.                                    
7.2 Modalita' di calcolo dell'acconto IRPEF nel caso di dichiarazione         
    redatta in lire.                                                          
7.3 Modalita' di compilazione della sezione III del quadro RX.                
                                                                              
      Si riportano  di  seguito  le risposte ai quesiti pervenuti in occasione
della videoconferenza  del  14  maggio  2002  relativamente  alla compilazione
delle dichiarazioni Unico 2002.                                               
                                                                              
                                                                              
1.    UNICO 2002-PF                                                           
                                                                              
1.1.    Familiari   a  carico.  Matrimonio  nel  corso  dell'anno  del  figlio
fiscalmente a carico del dichiarante.                                         
                                                                              
D.                                                                            
      Si chiede   di   sapere  come  debba  essere  compilato  il  quadro  dei
familiari a  carico  in  presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il
primo abbia  contratto  matrimonio  il  31  luglio  2001  e  da  tale data sia
divenuto a carico del proprio coniuge.                                        
                                                                              
R.                                                                            
      Com'e' noto,  l'art.  2,  comma  1,  lett.  d),  della legge 23 dicembre
2000, n.  388,  ha  stabilito  differenti importi delle detrazioni relative ai
carichi di   famiglia  di  cui  all'art.  12  del  TUIR,  qualora  il  reddito
complessivo del  contribuente  non  abbia  superato nel periodo d'imposta lire
100.000.000, pari  a  euro  51.645,69.  In  tal  caso,  dette  detrazioni sono
attribuite in  misura  maggiore  rispetto a quelle ordinariamente previste ed,
in particolare,  in  relazione  ai  figli successivi al primo si ha diritto ad
una detrazione ulteriormente maggiorata.                                      
      Nel caso  prospettato  il  secondo  figlio,  di  minore eta' anagrafica,
riveste fiscalmente  per  i primi sette mesi la qualifica di "secondo figlio",
mentre per  i  successivi  cinque  mesi,  ai  fini  delle detrazioni d'imposta
previste, esso assume la veste di "primo figlio".                             
      Pertanto, ai  fini  della  compilazione  del prospetto "Coniuge ed altri
familiari a  carico"  del  mod.  730/2002 o del prospetto "Familiari a carico"
del mod.  Unico  2002-PF, occorre utilizzare due righi F1 e, conseguentemente,
compilare due  distinti  prospetti dei predetti modelli: uno per descrivere la
situazione del  primo  periodo,  indicando il codice fiscale del figlio che ha
contratto matrimonio  ed  il numero dei mesi (7) sino a tale data; l'altro per
rappresentare la  situazione  del secondo periodo, indicando il codice fiscale
dell'altro figlio  rimasto  fiscalmente a carico ed il numero dei mesi (5) per
i quali quest'ultimo viene considerato "primo figlio".                        
                                                                              
                                                                              
1.2.    Familiari  a  carico. Variazione nel corso dell'anno della percentuale
di spettanza della detrazione.                                                
                                                                              
D.                                                                            
      Si chiede  di  conoscere  come  debba  essere  compilato  il  quadro dei
familiari a  carico  nel  caso  in  cui  il contribuente abbia un unico figlio
fiscalmente a  carico  al 50% per i primi 4 mesi ed al 100% per i successivi 8
mesi dell'anno.                                                               
                                                                              
R.                                                                            
      Qualora nel  corso  dell'anno  2001  si  sia  verificata  una variazione
della percentuale  di  spettanza  della  detrazione,  per  la compilazione del
prospetto "Coniuge  ed  altri  familiari  a  carico"  del  Mod. 730/2002 o del
prospetto "Familiari  a  carico" del Mod. Unico 2002-PF occorre procedere come
precisato nella   risposta  precedente  e,  quindi,  utilizzare  due  distinti
prospetti, ciascuno corrispondente ai diversi periodi.                        
      In tali  prospetti  va indicato in entrambi il codice fiscale del figlio
fiscalmente a  carico  ed,  in  particolare,  nel  rigo  F1  relativo al primo
prospetto, il  numero  di  mesi  (4)  e  la  relativa percentuale di spettanza
(50%) e  nel  rigo  F1  relativo al secondo prospetto, il numero di mesi (8) e
la relativa percentuale di spettanza (100%).                                  
                                                                              
                                                                              
1.3.    Familiari   a   carico.   Decesso  nel  corso  dell'anno  del  coniuge
fiscalmente a carico del dichiarante.                                         
                                                                              
D.                                                                            
      Si chiede  di  conoscere  come  debba  essere  compilato  il  quadro dei
familiari a  carico  nel caso in cui il contribuente con due figli sia rimasto
vedovo del  coniuge  fiscalmente  a  carico  nel  corso  del  mese  di  luglio
dell'anno 2001.                                                               
                                                                              
R.                                                                            
      Nel caso  in  esame,  relativamente  al  primo figlio spettano nel corso
dell'anno due  detrazioni  diverse:  quella  relativa  al  primo figlio per il
periodo in  cui  il  coniuge  e'  in  vita e quella relativa al coniuge per il
periodo successivo al suo decesso.                                            
      Nella compilazione  del  prospetto "Coniuge ed altri familiari a carico"
del Mod.  730/2002  o  del  prospetto  "Familiari  a  carico"  del  Mod. Unico
2002-PF occorre  tenere  presente  che  essendo  stato il coniuge in vita solo
nei primi  mesi  dell'anno,  nel rigo dei predetti prospetti ad esso riservato
va indicato  il  codice  fiscale  del coniuge a carico ed il numero di mesi in
cui questo  e'  stato  in  vita  (in  questo  caso  7) in corrispondenza della
colonna "mesi a carico".                                                      
      Per il  primo  figlio  occorre compilare due righi: un primo rigo in cui
va qualificato  come  primo  figlio,  barrando  la casella F1 ed indicando "7"
nella colonna  dedicata  al  numero  di  mesi a carico; un secondo rigo in cui
nella casella  percentuale  va  riportata la lettera "C" ed il numero dei mesi
corrispondenti al  secondo  periodo dell'anno (in questo caso 5) nella colonna
relativa al periodo in cui spetta la detrazione.                              
      Per il  secondo  figlio  deve, invece, essere compilato un unico rigo in
cui va  riportato  il  numero  "12" quale numero di mesi a carico, non essendo
intervenuta per tale figlio alcuna variazione nel corso dell'anno 2001.       
                                                                              
                                                                              
1.4.         Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.            
                                                                              
D.                                                                            
      Con riferimento  alla  compilazione  del  rigo B9 del modello 730/2002 e
del rigo  RB12  del  modello Unico 2002-PF, relativi al "credito d'imposta per
il riacquisto  della  prima casa" previsto dall'art. 7 della legge 23 dicembre
1998, n.  448,  si chiede quale importo debba essere evidenziato in tali punti
in relazione alla seguente situazione.                                        
      Un contribuente   ha   acquistato   nel   1999  la  casa  di  abitazione
beneficiando delle   agevolazioni   per   acquisto  di  abitazione  principale
corrispondendo un  importo  pari a lire 3.660.000 a titolo di IVA. Nel 2000 ha
venduto l'immobile  e  riacquistato  un'altra abitazione principale pagando un
importo pari  a  lire  5.000.000  a titolo di IVA. Pertanto, nel mod. 730/2001
ha inserito  come  "credito d'imposta per il riacquisto della prima casa" lire
3.660.000. Successivamente,  nel  2001  ha venduto anche il nuovo immobile per
riacquistare ancora  un'altra  abitazione principale effettuando un versamento
pari a  lire  6.000.000 a titolo di IVA. Si chiede se e' corretto indicare nel
rigo B9  del  mod.  730/2002  o  nel  rigo  RB12  del  modello  Unico  2002-PF
l'importo di lire 5.000.000.                                                  
                                                                              
                                                                              
R.                                                                            
      La circolare  n.  19/E  del  1   marzo  2001,  al punto 1.4, prevede che
l'importo del  credito  d'imposta  per  il  riacquisto  della prima casa debba
essere commisurato   all'ammontare   dell'imposta   di   registro  o  dell'IVA
corrisposta per  il  primo  acquisto  agevolato  e,  in  ogni  caso, non possa
essere superiore  all'imposta  di  registro o all'IVA corrisposta in relazione
al secondo  acquisto;  pertanto,  il credito spettante ammonta al minore degli
importi dei tributi applicati.                                                
      Nel caso  prospettato,  quindi,  essendo  l'imposta versata in relazione
al primo  acquisto,  operato  nel  2000,  inferiore  a  quella  corrisposta in
relazione al  secondo,  effettuato  nel  2001, il contribuente dovra' indicare
nel rigo  B9  del  mod.  730/2002  oppure nel rigo RB12 del mod. Unico 2002-PF
l'importo relativo  al  primo  acquisto  agevolato,  avvenuto nel 2000, che in
questo caso e' pari a lire 5.000.000.                                         
      Si ritiene,   pertanto,   corretto   il  comportamento  prospettato  non
rilevando, nel  caso  di  specie, la circostanza per cui il contribuente abbia
piu' volte alienato e riacquistato l'abitazione principale.                   
                                                                              
                                                                              
1.5.    Compilazione  del  quadro  RC  in  presenza  contestuale di redditi da
pensione e compensi per funzione di sindaco di societa'.                      
                                                                              
D.                                                                            
      E' stato  chiesto  di  conoscere  la  corretta modalita' di compilazione
del quadro  RC  del modello Unico 2002-PF in presenza di due redditi di lavoro
dipendente: nella   fattispecie   il  soggetto  ha  percepito  un  reddito  di
pensione ed  un  reddito  assimilato  al  lavoro dipendente ai sensi dell'art.
47, comma  1,  lett.  c-bis),  del TUIR in relazione a compensi percepiti come
sindaco di  societa'.  Viene  chiesto  quale  codice  debba essere evidenziato
nella colonna  1  del quadro RC per dichiarare il reddito assimilato al lavoro
dipendente.                                                                   
                                                                              
R.                                                                            
      Le istruzioni  per  la  compilazione  del  quadro in questione precisano
che i  codici  presenti sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente per
dichiarare i  redditi  da  pensione  contraddistinti dal codice "1", i redditi
derivanti da  contratti  a  tempo  determinato  di  durata inferiore all'anno,
contraddistinti dal  codice  "2"  ed  i compensi per lavori socialmente utili,
contraddistinti dal  codice  "3"per i quali e' applicato un particolare regime
fiscale agevolato.  Cio'  premesso in ogni altro caso, e quindi anche nel caso
prospettato riferito  al  compenso  percepito  come  sindaco  di  societa', il
contribuente non  deve  compilare la colonna 1 del quadro RC del modello Unico
2002-PF.                                                                      
                                                                              
                                                                              
1.6.    Detrazione   del   canone   di   locazione   nel   caso  di  contratti
convenzionali stipulati con istituti di edilizia residenziale pubblica.       
                                                                              
D.                                                                            
      Si chiede  se  sia possibile beneficiare delle agevolazioni previste per
i contratti  di  locazione  stipulati  ai  sensi  dell'art.  2, comma 3, della
legge 9  dicembre  1998,  n. 431, qualora il locatore sia un Istituto Edilizia
Residenziale Pubblica  che  ha  stipulato  i  contratti  ai sensi della citata
legge sulla  base  di  appositi  accordi  stabiliti  in  sede  locale  tra  le
associazioni dei Proprietari e degli Inquilini ed il relativo ente locale.    
                                                                              
R.                                                                            
      L'art. 1,  comma  1,  della legge n. 431 del 1998 esclude esplicitamente
dall'ambito di  applicazione  del  nuovo  regime  una  serie  di  contratti di
locazione ad   uso   abitativo   in   relazione   alla   particolare  qualita'
dell'immobile ovvero  in  relazione  alla  destinazione voluta dal contraente.
Nel primo  gruppo  di  casi  sono  compresi  anche  gli  alloggi  di  edilizia
residenziale pubblica  ai  quali  si  applica  la  relativa normativa vigente,
statale e  regionale,  cosi'  come precisato, tra l'altro, con la circolare n.
198/E del 4 ottobre 1999.                                                     
      Conformemente a  quanto  previsto  dalle  istruzioni  modello  730/2002,
pag. 34,  rigo  E  30  e da quelle relative al modello Unico 2002-PF, pag. 42,
rigo RP37,  "in  nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione
intervenuti tra  enti  pubblici e contraenti privati (ad esempio i titolari di
contratti di  locazione  stipulati  con gli istituti case popolari non possono
beneficiare della  detrazione)".  Pertanto,  non  puo'  che  esprimersi avviso
contrario a   ricondurre  i  contratti  in  oggetto  nell'ambito  della  norma
agevolativa.                                                                  
                                                                              
                                                                              
1.7.          Indicazione  dell'importo  versato  a  titolo  di  assicurazione
obbligatoria INAIL per la tutela degli infortuni domestici.                   
                                                                              
D.                                                                            
      Viene chiesto  di  conoscere  in  quale  rigo  del modello Unico 2002-PF
debba essere  indicato  l'importo  versato  per  l'assicurazione  obbligatoria
INAIL, prevista  dalla  legge  3 dicembre 1999, n. 493, riservata alle persone
del nucleo  familiare  per  la  tutela  contro  gli  infortuni domestici, c.d.
"assicurazione casalinghe".                                                   
                                                                              
R.                                                                            
      La legge   n.   493   del   1999  ha  introdotto  una  forma  di  tutela
obbligatoria per   gli  infortuni  domestici,  con  finalita'  di  prevenzione
destinata alle  persone  del  nucleo  familiare  maggiormente  esposte  a tali
rischi. A  tal  fine, a decorrere dal 1  marzo 2001, e' diventata obbligatoria
l'iscrizione presso   l'INAIL   delle   persone   del   nucleo  familiare  che
presentino i seguenti requisiti:                                              
  -    abbiano una eta' non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65;       
  -    svolgano  una  attivita'  in  ambito  domestico  a  titolo  gratuito  e
    destinata alla cura dei componenti della famiglia;                        
  -    non  rivestano  la  qualifica  di  lavoratori dipendenti e comunque non
    siano gia' assicurati INAIL in virtu' dell'attivita' lavorativa svolta.   
      Cio' premesso,  il  versamento  dell'assicurazione  annua,  pari ad euro
12,91 (lire  25.000),  per  ogni  componente del nucleo familiare che presenti
le caratteristiche  sopra  descritte,  e'  interamente deducibile dal reddito,
anche qualora  sostenuto  nell'interesse  di  persone  fiscalmente a carico ai
sensi dell'art.  10,  comma  2,  del  TUIR e deve essere indicato al rigo RP19
del modello Unico 2002-PF o, in alterativa, al rigo E18 del modello 730/2002. 
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
1.8.      Rigo  RP26  del  modello  Unico  2002-PF  e  rigo  E25  del  modello
730/2002. Compilazione   della  casella  di  colonna  1  in  presenza  di  una
situazione non prevista dai codici enucleati nelle istruzioni.                
                                                                              
D.                                                                            
      E' stato  chiesto  di  conoscere se la casella di colonna 1 del rigo E25
del modello  730/2002  e  del  rigo  RP26  del Mod. Unico 2002-PF, relativa ai
contributi versati  alle  forme  pensionistiche complementari ed ai contributi
e premi  versati  alle  forme  pensionistiche  individuali debba essere sempre
compilata, indicando   uno   dei  codici  previsti  dalle  istruzioni  per  la
compilazione dei predetti modelli.                                            
                                                                              
R.                                                                            
      Al riguardo  si  precisa  che  alla  pagina  32  delle istruzioni per la
compilazione del   modello   730/2002   ed   alla   voce   "Oneri   per  forme
pensionistiche complementari   ed   individuali",   presente   a   pagina   77
dell'Appendice alle  istruzioni  per  la  compilazione del Mod. Unico 2002-PF,
fascicolo 1,  viene  precisato  che  il contribuente estraneo alle fattispecie
soggettive enucleate  per  la compilazione della casella di colonna 1 del rigo
E25 del  modello  730/2002 e del rigo RP26 del modello Unico 2002-PF, non deve
provvedere a compilare tale casella.                                          
      Infatti, i  distinti  casi  contemplati  dalle  citate  istruzioni, sono
volti ad  individuare  particolari  situazioni  soggettive,  in relazione alle
quali colui  che  presta l'assistenza fiscale ovvero il contribuente stesso e'
tenuto a  calcolare  differenti  limiti  di  deducibilita',  rispetto a quelli
ordinari.                                                                     
      Pertanto in  presenza  di  ipotesi  non  comprese in quelle elencate nei
quattro codici  previsti,  non  si dovra' indicare alcun codice nella predetta
casella ed  il  calcolo  verra'  effettuato  secondo  gli  ordinari  limiti di
deducibilita', previsti dall'art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR.        
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
1.9.      Rigo  RP26  del  modello  Unico  2002-PF  e  rigo  E25  del  modello
730/2002. Oneri  deducibili  per  contributi versati alle forme pensionistiche
complementari ed  ai   contributi  e  premi  versati alle forme pensionistiche
individuali.                                                                  
                                                                              
D.                                                                            
      Viene chiesto  di  conoscere  se  il rigo E25 del modello 730/2002 ed il
rigo RP26  del  modello  Unico  2002-PF,  relativi  agli  oneri deducibili per
contributi versati  alle  forme  pensionistiche complementari ed ai contributi
e premi  versati  alle forme pensionistiche individuali ai sensi dell'art. 10,
comma 1,  lett.  e-bis),  del TUIR, debbano essere obbligatoriamente compilati
anche nell'ipotesi  in  cui  il  sostituto  d'imposta abbia gia' completamente
escluso dal   reddito   complessivo   di   lavoro  dipendente  ed  assimilato,
certificato nel  CUD,  i contributi complessivamente versati ed il percipiente
non abbia altri contributi da far valere.                                     
                                                                              
R.                                                                            
      Si premette  anzitutto  che  il  contribuente non ha altri contributi da
far valere   nell'ipotesi  in  cui  gli  e'  stato  rilasciato  dal  sostituto
d'imposta un  CUD  nel  quale e' stato compilato il punto 24 ed il punto 26 ma
non e'   stato   compilato   il   punto   25  (riservato  all'indicazione  dei
"Contributi previdenza  complementare  non  esclusi  dall'imponibile di cui ai
punti 1   e   2")  e  lo  stesso  contribuente  non  ha  effettuato  ulteriori
versamenti per contributi relativi ad altre forme di previdenza integrativa.  
      In tal  caso,  conformemente  a  quanto previsto nelle istruzioni per la
compilazione dei  due  modelli  di  dichiarazione  citati  (pag.  30  del Mod.
730/2002 e  pag.  39  del  Mod.  Unico 2002-PF, fascicolo 1) si ritiene che il
contribuente o   il  soggetto  che  presta  l'assistenza  fiscale,  non  debba
provvedere alla  compilazione  del  rigo relativo ai contributi destinati alla
previdenza complementare  (rigo  E25  del  modello  730/2002  e  rigo RP26 del
modello Unico 2002-PF).                                                       
      Nel quesito  in  esame, infatti, si prospetta una situazione nella quale
il soggetto,  tenuto  alla  presentazione  della  dichiarazione, ha, di fatto,
gia' fruito  del  beneficio  della  deducibilita'  di  tali oneri, mediante la
loro non   concorrenza  alla  formazione  del  reddito  complessivo  ai  sensi
dell'art. 48,  comma  2,  lett.  h),  del  TUIR, e non ha effettuato ulteriori
versamenti, destinati  a  forme di risparmio individuale vincolate a finalita'
previdenziali.                                                                
      Diversamente, qualora  il  contribuente  sia  in  possesso di un CUD nel
quale e'  stato  compilato  il  predetto  punto  25  da  parte  del  sostituto
d'imposta, oppure  abbia  effettuato  ulteriori  versamenti  concernenti altre
forme pensionistiche  integrative,  e'  tenuto  alla compilazione dei righi in
questione (E25 del Mod. 730/2002 ed RP26 del Mod. Unico 2002-PF).             
                                                                              
                                                                              
1.10.    Indicazione  dell'indennizzo  concesso per la restituzione del titolo
autorizzatorio dell'esercizio   commerciale   e   la   conseguente  cessazione
dell'attivita'.                                                               
                                                                              
D.                                                                            
      Viene chiesto  di  sapere  se  l'indennizzo  percepito nel 2001, a norma
dell'art. 25,  comma  7,  del  D.Lgs.  31  marzo  1998, n. 114 (concernente la
riforma della   disciplina   relativa   al  settore  del  commercio),  per  la
restituzione del  titolo  autorizzatorio  relativo all'esercizio commerciale e
la conseguente  cessazione  dell'attivita'  (cosiddetta  "rottamazione licenze
commerciali") possa  essere   indicato  nel  quadro  F,  rigo  F11,  del  Mod.
730/2002, evidenziando  a  colonna  1  il  tipo  di reddito "8", relativo alle
indennita' spettanti  a  titolo  di  risarcimento  dei danni consistenti nella
perdita dei  redditi  o  debba  essere  necessariamente esposta nel quadro RM,
sez. II, lett. "e" del modello Unico 2002-PF.                                 
                                                                              
R.                                                                            
      Si ritiene  che  il predetto reddito, ancorche' ricevuto in sostituzione
di redditi  che,  in  caso di prosecuzione dell'attivita', avrebbero originato
reddito di  impresa,  possa  essere  ugualmente dichiarato mediante l'utilizzo
del modello  730/2002,  al  rigo  F11,  utilizzando  il codice "8", qualora il
percipiente, sia  alla  data  odierna  un  soggetto  che  puo' utilizzare tale
dichiarazione in  quanto,  ad esempio, divenuto dipendente o pensionato o, nel
caso di  rapporto  di  lavoro  a tempo determinato, detto rapporto duri almeno
dal mese  di  giugno  al  mese  di  luglio  2002  e  si  conoscano  i dati del
sostituto che dovra' effettuare il conguaglio trasmessogli dal CAF.           
      Pertanto fermo  restando  che  tale  indennizzo potra' ugualmente essere
esposto anche  nella  sez.  II del quadro RM, righi da RM3 ad RM5, indicando a
colonna 1  la  lettera  "e",  si precisa che la prospettata collocazione anche
all'interno del   modello   730/2002,  nel  rispetto  delle  condizioni  sopra
descritte, sia da ritenersi corretta.                                         
                                                                              
                                                                              
1.11. Indicazione  nel  quadro  RR  dei  contributi previdenziali dovuti dagli
esercenti attivita'  di  commercio  al dettaglio di carni bovine e non versati
per effetto  della  sospensione  relativa  alla BSE (encefalopatia spongiforme
bovina).                                                                      
                                                                              
D.                                                                            
      Si chiede  di  sapere  come  vadano  indicati i contributi previdenziali
dovuti dagli  esercenti  attivita'  di  commercio al dettaglio di carni bovine
ma non   versati   per   effetto   della   sospensione   relativa   alla   BSE
(encefalopatia spongiforme  bovina),  ai  fini della corretta compilazione del
quadro RR, "Contributi previdenziali", del Mod. Unico 2002-PF.                
                                                                              
R.                                                                            
      Gli esercenti  attivita'  di  commercio  di  carni  bovine  tenuti  alla
compilazione del   modello   Unico   2002-PF   devono  indicare  i  contributi
previdenziali dovuti  (contributi  fissi),  ma  non versati, per effetto della
sospensione relativa  all'encefalopatia  spongiforme  bovina (BSE), nel quadro
RR, sezione  I,  rigo  RR6.  In questo rigo, infatti, va esposto il totale dei
contributi versati sul reddito minimale da parte di artigiani e commercianti. 
      Si ritiene   che  anche  i  medesimi  contributi  non  versati,  perche'
oggetto di  sospensione  a  causa  del  citato evento, debbano comunque essere
evidenziati nel  rigo  in  questione,  conformemente  a quanto precisato nella
circolare INPS n. 87 del 3 maggio 2002.                                       
                                                                              
                                                                              
1.12.         Imposta     sostitutiva     determinata     con    la    formula
    dell'equalizzatore.                                                       
                                                                              
D.                                                                            
      Si chiede  di  conoscere  come  debba  essere  esposta nel quadro RT del
modello Unico  2002-PF,  riservato alle persone fisiche, l'imposta sostitutiva
in caso   di   plusvalenza   o  il  credito  d'imposta  virtuale  in  caso  di
minusvalenza, ricavati con la formula dell'equalizzatore.                     
                                                                              
R.                                                                            
      Per la  determinazione  dell'imposta  sostitutiva  sulle  plusvalenze  e
sugli altri  redditi  di  cui  all'art.  81,  comma  1,  lettere  da  c-bis) a
c-quinquies) del  TUIR,  realizzate  nel  periodo  dal  1   gennaio  2001 al 3
agosto 2001,  il  D.M.  4  agosto  2000  prevede l'applicazione del meccanismo
dell'equalizzatore.                                                           
      Pertanto, sui   titoli  e  sugli  altri  strumenti  finanziari  indicati
all'art. 81,  comma  1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR e possedute
per un  periodo  superiore  a  dodici  mesi,  deve essere applicata la formula
dell'equalizzatore per  la  determinazione  dell'imposta  sostitutiva  dovuta.
L'applicazione della  suddetta  formula  consente  di determinare direttamente
l'imposta sostitutiva  dovuta  sulle  plusvalenze ovvero il "credito d'imposta
virtuale" in caso di minusvalenze, conseguiti entro il 3 agosto 2001.         
      Una volta  calcolata  con  il  meccanismo  dell'equalizzatore  l'imposta
sostitutiva dovuta,   e'   possibile   determinare   la  plusvalenza  relativa
moltiplicando il  risultato  della  formula  per cento e dividendo il prodotto
per 12,50.  Nell'ipotesi  di  un  "credito  d'imposta  virtuale" applicando lo
stesso criterio di calcolo si determina la minusvalenza.                      
      Per una  corretta  indicazione  nella  dichiarazione  dei  redditi delle
operazioni soggette  ad  equalizzatore  e'  opportuno  ricavare, attraverso il
calcolo sopra  indicato,  le  plusvalenze  o le minusvalenze e successivamente
indicarle rispettivamente  al  punto  RT21  o  RT22,  nella  sezione  II-B del
quadro RT  del  modello  Unico  2002 PF, 2  fascicolo, compilando i successivi
punti come previsto nelle istruzioni.                                         
      A titolo  esemplificativo  vengono  proposti  degli  esempi  di  calcolo
sulla base di alcune fattispecie che si possono verificare.                   
                                                                              
A) Ipotesi  in  cui  il  contribuente dichiara plusvalenze e minusvalenze (sia
"equalizzate" sia "non equalizzate")                                          
                                                                              
A.1) Nell'ipotesi  di  un  risultato positivo dalla formula dell'equalizzatore
di euro  10,00  equivalenti  ad  una plusvalenza di 80,00 (10x100/12,50) e una
plusvalenza "non  equalizzata"  di  euro  200,00,  determinata  da  un  totale
corrispettivi di  1200,00  e  un  totale costi di 1000,00, tali valori saranno
indicati ai seguenti punti del quadro RT, sez. II-B:                          
-    punto RT 21, nel totale corrispettivi sara' riportata la somma composta  
     dalla plusvalenza    relativa    ai   titoli   ai   quali   si   applica 
     l'equalizzatore e i corrispettivi   relativi   ai   titoli   ai   quali  
     non  si  applica l'equalizzatore conseguiti nell'anno, per complessivi   
     (1200 + 80)                                                       1280   
-    punto  RT  22,  il  totale  dei  costi relativi ai titoli ai quali non si
     applica  l'equalizzatore sostenuti, pari a                        1000   
-    punto RT 23, le plusvalenze imponibili (RT21-RT22) da indicare           
     in colonna 2, pari a                                               280   
-    punto RT 26, la differenza tra il punto RT23 e RT24 + RT25               
     (pari a 0 nell'esempio)                                            280   
-    punto   RT   27,   l'imposta   sostitutiva  dovuta,  pari  al  12,50%  di
     RT26                                                                35   
-    punto RT29, l'imposta sostitutiva a debito                          35   
                                                                              
A.2) Nell'ipotesi  di  un "credito d'imposta virtuale", ricavato dalla formula
dell'equalizzatore di  euro  20,00  equivalenti  ad una minusvalenza di 160,00
(20x100/12,50) e   una   plusvalenza   "non   equalizzata"   di  euro  200,00,
determinata da  un  totale  corrispettivi  di  1200,00  e  un  totale costi di
1000,00, tali  valori  saranno  indicati  ai  seguenti  punti  del  quadro RT,
sezione II-B:                                                                 
-    punto RT 21, il totale dei corrispettivi relativi ai titoli ai quali     
     non si    applica    l'equalizzatore    conseguiti    nell'anno,         
     pari a                                                             1200  
                                                                              
-    punto RT 22, nel totale dei costi, sara' riportata la somma              
     composta dalla minusvalenza relativa ai titoli ai quali si applica       
     l'equalizzatore e i costi relativi ai titoli ai quali non si applica     
     l'equalizzatore sostenuti per complessivi (160 + 1000)             1160  
-    punto RT 23, le plusvalenze imponibili (RT21-RT22) da indicare           
     in colonna 2, pari a                                                 40  
-    punto RT 26, la differenza tra il punto RT23 e RT24 + RT25               
     (pari a 0 nell'esempio)                                              40  
-    punto   RT   27,   l'imposta   sostitutiva  dovuta,  pari  al            
     12,50%  di RT26                                                       5  
-    punto RT29, l'imposta sostitutiva a debito                            5  
                                                                              
A.3) Nell'ipotesi  di  un  risultato positivo dalla formula dell'equalizzatore
di euro  10,00  equivalenti  ad  una plusvalenza di 80,00 (10x100/12,50) e una
minusvalenza "non  equalizzata"  di  euro  200,00  determinata  da  un  totale
corrispettivi di  1000,00  e  un  totale costi di 1200,00, tali valori saranno
indicati ai seguenti punti del quadro RT, sez. II-B:                          
                                                                              
-    punto RT 21, nel totale corrispettivi sara' riportata la somma           
     composta  dalla plusvalenza    relativa    ai   titoli   ai              
     quali   si   applica l'equalizzatore e icorrispettivi relativi ai        
     titoli ai quali non si applica l'equalizzatore conseguiti                
     nell'anno, per complessivi (80 +1000)                              1080  
-    punto  RT  22,  il  totale  dei  costi relativi ai titoli                
     ai quali non si applica l'equalizzatore sostenuti, pari a          1200  
-    punto RT 23, le minusvalenze (RT22-RT21) da indicare in colonna 1        
     pari a 120, mentre in colonna 2 sara' indicato                        0  
Nella sezione "Minusvalenze" non compensate:                                  
-    punto RT 32, le minusvalenze non compensate nell'anno, da indicare       
      in colonna 5, pari a                                               120  
                                                                              
A.4) Nell'ipotesi  di  un  "credito d'imposta virtuale" ricavato dalla formula
dell'equalizzatore di  euro  20,00  equivalenti  ad una minusvalenza di 160,00
(20x100/12,50) e   una   minusvalenza   "non   equalizzata"   di  euro  200,00
determinata da  un  totale  corrispettivi  di  1000,00  e  un  totale costi di
1200,00, tali  valori  saranno  indicati  ai  seguenti  punti  del  quadro RT,
sezione II-B:                                                                 
-    punto RT 21, il totale dei corrispettivi relativi ai titoli ai quali     
     non si    applica    l'equalizzatore   sostenuti   nell'anno,            
     pari a                                                              1000 
                                                                              
-    punto RT 22, nel totale dei costi sara' riportata la somma composta      
     dalla minusvalenza    relativa   ai   titoli   ai   quali   si           
     applica l'equalizzatore e i costi relativi ai titoli ai quali            
     non si applica l'equalizzatore sostenuti per complessivi                 
     (160 + 1200)                                                        1360 
-    punto RT 23, le minusvalenze (RT22-RT21) da indicare in colonna 1        
      pari a 360, mentre in colonna 2 sara' indicato                        0 
Nella sezione "Minusvalenze" non compensate:                                  
-    punto RT 32, le minusvalenze non compensate nell'anno, da indicare       
      in colonna 5, pari a                                                360 
                                                                              
B) Ipotesi  in  cui  il  contribuente dichiara solo plusvalenze e minusvalenze
"equalizzate".                                                                
                                                                              
B.1) Nell'ipotesi  di  un  risultato positivo dalla formula dell'equalizzatore
di euro  50,00  equivalenti  ad una plusvalenza di 400,00 (50x100/12,50) e non
vi sono  plusvalenze  o  minusvalenze  "non  equalizzate", la sezione II-B del
quadro RT sara' compilata come di seguito descritto:                          
                                                                              
-    punto RT 21, la plusvalenza ricavata, pari a                         400 
-    punto RT 22, nel totale dei costi,sara'riportato                       0 
-    punto RT 23, le plusvalenze imponibili (RT21-RT22) da indicare           
     in colonna 2, pari a                                                 400 
-    punto RT 26, la differenza tra il punto RT23 e RT24 + RT25               
     (pari a 0 nell'esempio)                                              400 
-    punto   RT   27,   l'imposta   sostitutiva  dovuta,  pari  al            
     12,50% di  RT26                                                       50 
-    punto RT29, l'imposta sostitutiva a debito                            50 
                                                                              
B.2) Nell'ipotesi  di  un  "credito d'imposta virtuale" ricavato dalla formula
dell'equalizzatore di  euro  20,00  equivalenti  ad una minusvalenza di 160,00
(20x100/12,50) e  non  vi  sono  plusvalenze o minusvalenze "non equalizzate",
la sezione II-B del quadro RT sara' compilata come di seguito descritto:      
-    punto     RT     21,     nel     totale     dei    corrispettivi         
     sara'riportato                                                         0 
-    punto RT 22, nel totale dei costi sara' riportata la minusvalenza        
     ricavata, pari a                                                     160 
-    punto RT 23, le minusvalenze (RT22-RT21) da indicare                     
     in colonna    1    pari    a    160,   mentre   in   colonna             
     2   sara'indicato                                                      0 
Nella sezione "Minusvalenze" non compensate:                                  
-    punto RT 32, le minusvalenze non compensate nell'anno,                   
     da indicare in colonna 5, pari a                                    160  
                                                                              
                                                                              
1.13.    Compilazione  del  modello  Unico  2002-PF  e del modello 730/2002 in
presenza di dividendi esteri.                                                 
                                                                              
D.                                                                            
      E' stato  chiesto  di  conoscere in quale quadro del Mod. 730/2002 e del
Mod. Unico  2002-PF  vadano  indicati  gli utili di fonte estera percepiti nel
corso del 2001.                                                               
                                                                              
R.                                                                            
      Nel modello   730,   gli  utili  di  fonte  estera,  percepiti  mediante
l'intervento di  intermediari  residenti,  vanno  indicati al rigo D3, colonna
1, del  quadro  D "Altri redditi", cosi' come previsto nelle istruzioni per la
compilazione del  modello,  evidenziando  il dividendo al lordo delle ritenute
operate all'estero  a  titolo  definitivo  ed in Italia a titolo d'acconto. Le
ritenute a  titolo  di  acconto  operate  in  Italia  devono,  inoltre, essere
esposte a colonna 4 del medesimo rigo.                                        
      Si ricorda  che  l'importo  del dividendo lordo e' rilevabile al punto 9
e/o 10  della  certificazione  di  cui  all'art. 7-bis del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, rilasciata dall'intermediario.                                  
      Al fine  di  consentire  poi, al soggetto che presta assistenza fiscale,
di calcolare  il  credito d'imposta spettante, previsto dall'art. 15 del TUIR,
relativo alle  imposte  pagate  all'estero  a  titolo definitivo, nel quadro F
del modello  730/2002,  sezione  VII, al rigo F8 vanno riportati: a colonna 1,
l'importo complessivo  dei  dividendi  gia' indicati al rigo D3, colonna 1, ed
a colonna 2 le imposte pagate all'estero nei limiti delle convenzioni.        
      Si precisa  che  nell'Appendice  al  modello 730/2002 sono riportate per
ogni Paese,  alla  Tabella  11,  le aliquote convenzionali massime applicabili
ai fini   del   recupero   del   credito   d'imposta   per  il  tramite  della
dichiarazione.                                                                
      Il credito  spettante  per le imposte definitivamente pagate all'estero,
nel caso  in  cui  con  il  Paese  estero sia in vigore una convenzione con la
quale viene  stabilito  un  limite  alla  tassazione  degli  utili  erogati  a
soggetti stranieri,  ed  il  prelievo sia stato effettuato in misura superiore
a tale  limite,  la  maggiore imposta trattenuta potra' essere recuperata, non
mediante la  sua  indicazione  nella  colonna  2  del  predetto  rigo  F8,  ma
esclusivamente tramite  la  presentazione  di  un'apposita istanza di rimborso
al Paese estero.                                                              
      I medesimi  redditi,  in caso di compilazione del modello Unico 2002-PF,
devono essere  indicati,  utilizzando  il  fascicolo  2  di  tale modello, nel
quadro RI,   al   rigo   RI7,   colonna  1,  sempre  al  lordo  delle  imposte
complessivamente corrisposte,  mentre  a  colonna  3 devono essere indicate le
ritenute d'acconto  subite  in  Italia.  Il  credito  d'imposta  spettante, in
questo caso   e'   direttamente   calcolato   dal  contribuente,  seguendo  le
istruzioni poste  in  appendice  al  fascicolo  2,  alla  voce "Credito per le
imposte pagate all'estero" e va riportato nel rigo RN24 colonna 2.            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
1.14.     Esclusione  della  possibilita' di utilizzare il modello 730/2002 da
parte dei    produttori   agricoli   esonerati   dalla   presentazione   della
dichiarazione IVA  ed  IRAP,  in  presenza  dell'obbligo  di presentazione del
modello 770/2002 Semplificato quali sostituti d'imposta.                      
                                                                              
D.                                                                            
      E' stato   chiesto   di  sapere  se  il  produttore  agricolo  avente  i
presupposti per  la  presentazione  del  modello  730/2002  ed esonerato dalla
presentazione delle  dichiarazioni  IVA ed IRAP, nel caso in cui abbia operato
soltanto ritenute  alla  fonte  su  redditi di lavoro autonomo, da esporre nel
modello 770/2002  Semplificato,  previsto dall'art. 4, comma 3-bis, del D.P.R.
22 luglio  1998,  n.  322,  introdotto  dal D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, la
cui presentazione  avviene  separatamente  rispetto  al modello Unico 2002-PF,
abbia la   possibilita'   di  presentare  in  luogo  di  tale  ultimo  modello
dichiarativo il modello 730.                                                  
                                                                              
R.                                                                            
      Al riguardo  si  precisa  che  l'art.  13,  comma  5, del D.M. 31 maggio
1999, n.  164,  prevede  che  non possono adempiere agli obblighi dichiarativi
mediante il   modello   730   coloro   che   sono   soggetti   obbligati  alla
presentazione della  dichiarazione  dei  sostituti d'imposta. Tale preclusione
e' stata  ribadita  dalla circolare n. 10/E del 31 gennaio 2002, al punto 1.2,
cosi' come  dalle  istruzioni  per  la  compilazione  del modello 730/2002, al
paragrafo 1.5.                                                                
      Cio' premesso,   si   ritiene,   atteso   il   testo   letterale   delle
disposizioni di  cui  al  D.M.  n.  164  del  1999, che la sola circostanza di
essere obbligato  alla  dichiarazione  dei  sostituti  d'imposta  precluda  la
possibilita' di  accedere  all'assistenza  fiscale  tramite  il  modello  730,
anche se  la  suddetta  modifica  legislativa  da ultimo intervenuta al citato
D.P.R. n.  322  del 1998, con effetto dal 1  gennaio 2002, ha suddiviso in due
dichiarazioni distinte  gli  adempimenti dei sostituti d'imposta, impedendo al
soggetto tenuto  a  presentare  il  modello 770 Semplificato di unificare tale
modello ad Unico 2002-PF.                                                     
                                                                              
                                                                              
                                                                              
2.    UNICO 2002-SP                                                           
                                                                              
2.1.    Termini    per    la   presentazione   della   dichiarazione   e   per
l'effettuazione dei  versamenti  da  parte  di una societa' di persone estinta
senza procedura di liquidazione.                                              
                                                                              
D.                                                                            
      Si chiede  di  sapere  quando una societa' di persone, sciolta nel corso
del 2001   senza  la  formale  fase  di  liquidazione,  dovra'  presentare  la
dichiarazione ai  fini  delle  imposte sui redditi ed effettuare il versamento
delle imposte eventualmente dovute.                                           
                                                                              
R.                                                                            
      La normativa  civilistica  prevede lo scioglimento, anche di diritto, di
una societa'  con  la  conservazione,  in capo agli amministratori, dei poteri
relativi ai provvedimenti necessari per la liquidazione.                      
      Nel caso  prospettato,  atteso  che  la societa' non intraprende la fase
della liquidazione,   ai  fini  della  presentazione  trovano  applicazione  i
termini previsti  dall'art.  2  del  D.P.R.  22  luglio  1998, n. 322, come da
ultimo modificato  dal  D.P.R.  7 dicembre 2001, n. 435, e non dall'art. 5 del
medesimo D.P.R.  n.  322  del  1998,  che disciplina, invece, le modalita' e i
termini di  presentazione  delle dichiarazioni dovute nelle ipotesi di formale
liquidazione.                                                                 
      Tale principio  e'  stato,  peraltro, gia' precisato con la circolare n.
101/E del  19  maggio  2000  (par.  12.3), in base alla quale le dichiarazioni
delle societa'  o  associazioni  di cui all'articolo 6 del D.P.R. 29 settembre
1973, n.  600,  (vale  a  dire,  societa'  semplici,  in  nome collettivo e in
accomandita semplice  e  soggetti  ad  esse equiparati), estinte senza formale
procedura di   liquidazione,  devono  essere  presentate  entro  gli  ordinari
termini di  presentazione  previsti  per  tali  soggetti,  che,  in  base alle
suddette modifiche  da  ultimo  intervenute,  risultano  essere  entro  il  31
luglio 2002  per  il tramite di una banca o di un ufficio postale, qualora sia
consentita tale  modalita'  di  presentazione,  ovvero  entro il successivo 31
ottobre in via telematica.                                                    
      Si precisa  che  la  predetta  dichiarazione,  relativa  al  periodo tra
l'inizio del  periodo  d'imposta  e  la  data  di  scioglimento,  deve  essere
presentata utilizzando   il   modello   "Unico  2001-Societa'  di  persone  ed
equiparate", atteso  che  nel  caso  in esame la societa' non aveva il periodo
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001.                            
      Per quanto  concerne  i versamenti delle imposte dovute sulla base della
predetta dichiarazione,  l'art.  17 del citato D.P.R. n. 435 del 2001, come da
ultimo sostituito  dall'art.  2 del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, stabilisce che
il saldo  dovuto  con  riferimento alle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP,
compresa quella  unificata,  da  parte delle societa' o associazioni in esame,
e' effettuato   entro   il   20   giugno   dell'anno  di  presentazione  della
dichiarazione stessa,  ovvero  entro  il  trentesimo  giorno successivo a tale
data, maggiorando  le  somme  da  versare  dello  0,40  per  cento a titolo di
interesse corrispettivo.                                                      
                                                                              
                                                                              
2.2.    Imposta  sostitutiva  per  l'emersione  del  lavoro irregolare ai fini
del reddito minimo per i soggetti non operativi (quadri RS ed RN).            
                                                                              
D.                                                                            
      Si chiede   di  sapere  se,  nel  caso  di  determinazione  del  reddito
imponibile minimo   dei   soggetti   considerati  non  operativi,  il  reddito
soggetto ad  imposta  sostitutiva  per emersione del lavoro irregolare, di cui
all'art. 1  della  legge  18  ottobre  2001, n. 383, debba essere indicato nel
rigo RS23  del  modello  Unico 2002-SP insieme alle altre agevolazioni, quale,
ad esempio, quella prevista dall'art. 4 della stessa legge n. 383 del 2001.   
                                                                              
R.                                                                            
      Com'e' noto,  le  societa'  per  azioni,  in  accomandita  per azioni, a
responsabilita' limitata,  in  nome  collettivo  e  in  accomandita  semplice,
nonche' le  societa'  e  gli  enti  di  ogni  tipo  non residenti, con stabile
organizzazione nel  territorio  dello  Stato,  si  considerano, salva la prova
contraria, non  operativi  se  non soddisfano le condizioni previste dall'art.
30 della  legge  n. 724 del 1994, come modificato dall'art. 3, comma 37, della
legge n. 662 del 1996.                                                        
      Ai fini  dell'imposta  personale  sul  reddito per le societa' e per gli
enti non  operativi  indicati  nell'art. 30, comma 1 della richiamata legge n.
724 del  1994,  si  presume  che  il  reddito  del  periodo di imposta non sia
inferiore all'ammontare     della     somma     degli     importi    derivanti
dall'applicazione, ai   valori   dei   beni  posseduti  nell'esercizio,  delle
percentuali previste  nel  comma  3 dello stesso art. 30 della citata legge n.
724/1994. Le   societa'   e   gli  enti  considerati  non  operativi  che  non
dichiarino un  reddito  minimo  cosi' determinato, sono soggetti, ai sensi del
comma 4  del  citato  art. 30, alla determinazione induttiva del reddito anche
mediante l'applicazione  delle  disposizioni di cui all'art. 41-bis del D.P.R.
n. 600  del  1973,  ferma restando la possibilita' del contribuente di fornire
la prova contraria.                                                           
      Cio' premesso,   poiche'   ai   fini  dell'adeguamento  del  reddito  da
dichiarare la   normativa   in   esame   non   implica  il  venir  meno  delle
agevolazioni fiscali   previste   da  specifiche  disposizioni  di  legge,  si
ritiene che   il   reddito  agevolato  in  seguito  ad  emersione  del  lavoro
irregolare ed  assoggettato  ad  imposta  sostitutiva,  gia' indicato nel rigo
RF49, colonna  2,  o  nel  rigo  RG26,  colonna  2,  deve essere riportato nel
quadro RS  del  modello  Unico  2002-SP, riservato alle societa' di persone ed
equiparate, al  rigo  RS23,  concernente  l'"Importo complessivo dei redditi e
dei proventi che non concorrono a formare il reddito".                        
      Come evidenziato  nelle  istruzioni  per  la  compilazione  del predetto
modello di   dichiarazione,   ai   fini   dell'adeguamento   del   reddito  da
dichiarare, i  soggetti  interessati  dovranno  procedere  al raffronto tra il
reddito imponibile  minimo  indicato  nel rigo RS22, colonna 5, e la somma tra
il reddito  indicato  nella  colonna  2  del  rigo  RN1  (o  del  rigo  RN2) e
l'importo di   rigo   RN10,   colonna   2,  "Riserve  costituite  prima  della
trasformazione", aumentata dell'importo del rigo RS23.                        
      Le societa'  di  persone possono in ogni caso adeguare l'importo di rigo
RN1 o  RN2  al  predetto  reddito imponibile minimo (diminuito dell'importo di
rigo RS23 e di rigo RN10).                                                    
                                                                              
                                                                              
2.3.    Credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate (quadro RU).  
                                                                              
D.                                                                            
      I stato  chiesto  di  conoscere, in materia di credito di imposta di cui
all'art. 8  della  legge  n. 388 del 2000 (Credito di imposta per investimenti
in aree  svantaggiate),  alla  luce  di  quanto precisato nella risoluzione n.
120 del   18   aprile   2002,   in   quale   modo   sia   possibile  procedere
all'imputazione a  ciascun  socio  di  una societa' di persone della quota del
suddetto credito di imposta maturato in capo alla societa'.                   
                                                                              
R.                                                                            
      Al fine   di   permettere   l'indicazione   dei   dati  nel  modello  di
dichiarazione Unico  2002-SP,  secondo  le  precisazioni  contenute nel citato
documento di prassi, si dovra' procedere nel seguente modo.                   
      La societa'  di  persone  che intenda ripartire tra i soci tutto o parte
del credito  di  imposta  in  oggetto  in capo ad essa residuato al momento di
presentazione della  propria  dichiarazione  e  risultante  al rigo SV11 dello
"Schema di  calcolo  del  credito  di imposta aree svantaggiate", riportato ad
uso del  contribuente  a  pag.  101  delle  istruzioni per la compilazione del
modello Unico  2002-SP,  dovra'  comprendere  l'importo del credito attribuito
ai soci   nel   rigo   RU72,   unitamente   al   credito  gia'  utilizzato  in
compensazione mediante  Mod.  F24,  di  cui al rigo SV10 del richiamato schema
di calcolo.                                                                   
      Appare chiaro  che,  in  tal  caso,  il residuo a riporto del credito in
questione, indicato  nel  rigo  RU73,  colonna  3,  del modello Unico 2002-SP,
sara' costituito   esclusivamente   dal   credito   che  la  societa'  intende
riportare nei  periodi  di  imposta  successivi  a  quello cui si riferisce la
dichiarazione Unico  2002,  pari  all'importo gia' indicato al rigo SV11 dello
schema di  calcolo  citato  (credito  da  riportare  nel  periodo  successivo)
diminuito di quanto ripartito ai soci.                                        
      Inoltre, in   ottemperanza   a   quanto   stabilito   nella  risoluzione
richiamata, la  societa'  di persone provvedera' a dare evidenza formale della
ripartizione del  credito  ai  soci, comunicando a questi ultimi l'importo del
credito di   imposta   ad   essi   assegnato  in  proporzione  alle  quote  di
partecipazione agli utili.                                                    
      Conseguentemente i    soci,    sulla   base   di   tale   comunicazione,
acquisiranno nella   propria   dichiarazione  la  quota  di  credito  ad  essi
assegnata per  utilizzarla  in  compensazione mediante modello F24; a tal fine
dovranno compilare  e  conservare uno specifico "schema di calcolo del credito
di imposta    aree    svantaggiate",    riportando    nel    campo   riservato
all'indicazione del  numero  della  struttura  produttiva,  il  codice fiscale
della societa'  di  persone  partecipata  e  nel rigo SV8 del medesimo schema,
l'importo del credito di imposta assegnato.                                   
      Qualora il  socio  detenga  piu'  partecipazioni in relazione alle quali
abbia avuto  in  assegnazione il suddetto credito, dovra' compilare uno schema
di calcolo  per  ogni  partecipazione  detenuta,  avendo cura di riepilogare i
dati richiesti nella sez. III e IV di uno solo dei predetti schemi.           
                                                                              
                                                                              
2.4.    Indennita' per cessazione di rapporti di agenzia.                     
                                                                              
D.                                                                            
      E' stato  chiesto  di conoscere come deve essere dichiarata l'indennita'
per la   cessazione  dei  rapporti  d'agenzia,  percepita  nel  2001,  da  una
societa' di persone.                                                          
                                                                              
                                                                              
R.                                                                            
      Le indennita'   percepite  dalle  societa'  di  persone,  a  seguito  di
cessazione dei  rapporti  d'agenzia,  sono  considerate  reddito  d'impresa  e
determinate unitariamente  secondo  le  norme  relative  a  tali redditi, come
previsto dall'art. 6, comma 3, del TUIR.                                      
      Per effetto  dell'art.  6,  comma  1,  della  legge 23 dicembre 2000, n.
388, che  ha  modificato l'art. 16, comma 1, lett. d) del TUIR, con decorrenza
dal 1   gennaio  2001,  le indennita' spettanti per la cessazione dei rapporti
di agenzia delle societa' di persone sono assoggettate a tassazione separata. 
      Considerato che  l'art.  58  del TUIR non ha subito modifiche e continua
a prevedere  in  modo  espresso  l'esclusione dal reddito d'impresa delle sole
indennita' di  cessazione  dei  rapporti  di  agenzia  spettanti  alle persone
fisiche, le  societa'  di  persone  continueranno  a far concorrere al reddito
tali compensi per competenza.                                                 
      La circolare  n.  57/E del 18 giugno 2001, intervenendo sul problema del
coordinamento tra  il  disposto dei citati artt. 16 e 58 del TUIR, ha chiarito
che le   societa'  di  persone  devono,  al  momento  della  percezione  delle
indennita' in  questione,  poter  optare  per  la  tassazione in capo ai soci;
questi ultimi,  in  applicazione del menzionato art. 16, potranno a loro volta
assoggettare le   predette  indennita'  a  tassazione  separata  ovvero  farle
concorrere al reddito complessivo.                                            
      Di conseguenza,   le   indennita'  in  questione  se  percepite  da  una
societa' di  persone,  dovranno  essere comprese tra gli utili da indicare nel
quadro RF  "Reddito  di  impresa  in  regime di contabilita' ordinaria" oppure
nei componenti  positivi  da  indicare  nel  quadro  RG "Reddito di impresa in
regime di  contabilita'  semplificata",  del  modello Unico 2002-SP, riservato
alle societa' di persone ed equiparate.                                       
      Nell'ipotesi di   scelta   per   la   tassazione   separata,   l'importo
dell'indennita' per   cessazione  dei  rapporti  di  agenzia  da  imputare  ai
singoli soci  dovra'  essere espressamente indicato nell'apposito prospetto da
rilasciare ai  soci,  come  descritto  nel  modello  Unico  2002-SP (par. 23.4
delle istruzioni  per  la  compilazione,  pag. 75). Ciascun socio dichiarera',
poi, la parte di propria spettanza nel quadro RM del modello Unico 2002-PF.   
                                                                              
                                                                              
3.    UNICO 2002-ENC                                                          
                                                                              
3.1.    Indicazione dei crediti d'imposta da parte dei Fondi pensione.        
                                                                              
D.                                                                            
      E' stato  chiesto  di  conoscere  come  deve essere compilata, dai Fondi
pensione che  utilizzano  il modello di dichiarazione Unico 2002-ENC, Enti non
commerciali ed  equiparati,  la  sezione  V,  del  quadro RY, nell'ipotesi che
risulti un   credito   d'imposta  determinato  da  un  risultato  di  gestione
negativo e   nel   caso   di  eccessivo  versamento  dell'imposta  sostitutiva
rispetto alle imposte dovute.                                                 
                                                                              
R.                                                                            
      Da quest'anno,  per  effetto  delle sostanziali modifiche introdotte dai
decreti legislativi  18  febbraio  2000,  n.  47  e 12 aprile 2001, n. 168, al
regime tributario  dei  fondi pensioni, e' stata inserita un'apposita sezione,
la quinta,  nel  quadro RY del modello Unico 2002-ENC, Enti non commerciali ed
equiparati, dove  devono  essere  evidenziati, per ogni linea di investimento,
i risultati della gestione del fondo pensione.                                
      I fondi  pensione  interessati  all'utilizzo  della  quinta  sezione del
quadro RY,   che   sono   distintamente  indicati  nelle  istruzioni,  qualora
gestiscano piu'  linee  di investimento devono utilizzare un rigo per ciascuna
linea di investimento da essi gestita.                                        
      In tal  caso,  il  fondo  pensione  puo' optare per la compensazione del
credito, derivante  dal  risultato negativo di una linea di investimento, pari
all'11 per   cento   del  risultato  stesso,  con  il  debito,  derivante  dal
risultato positivo  di  un'altra  linea di investimento, pari all'11 per cento
del risultato conseguito.                                                     
      Per ciascuna  linea  di  investimento  si  puo'  determinare  un credito
d'imposta, nei seguenti casi:                                                 
  - se  l'imposta  sostitutiva  dovuta  e'  minore  dei  crediti  d'imposta   
    spettanti;                                                                
  - se  il  versamento  delle  imposte  sostitutive  dovute  per il periodo   
    d'imposta 2001  e'  stato  di  importo  superiore  a quanto effettivamente
    dovuto.                                                                   
      Nel primo  caso,  come  indicato nelle istruzioni, il credito d'imposta,
e' determinato  dai  maggiori  valori  indicati nei campi 7 e 16 rispetto alla
somma delle  varie  imposte  sostitutive  dovute, indicate nei punti  13, 14 e
15 e  l'importo  indicato  nel  campo  10 (al netto dell'importo eventualmente
accreditato ad altre linee di investimento, indicato nel campo 12).           
      L'importo di  campo  17, derivante dall'operazione sopra indicata, e' il
credito d'imposta  spettante  che  potra' essere riportato nel quadro RX, rigo
RX10, colonna  4,  per  l'eventuale  utilizzo  in  compensazione  ai sensi del
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.                     
      Nel secondo  caso,  il  credito  d'imposta e' determinato, invece, dalla
differenza tra  quanto  versato  e le imposte sostitutive dovute. Tale credito
dovra' essere  indicato  nel  quadro  RX,  Sezione  I  "Utilizzo dei crediti e
delle eccedenze" e piu' specificatamente nel rigo RX10, colonna 2.            
                                                                              
                                                                              
4.    UNICO-SC                                                                
                                                                              
4.1.    Assegnazione  agevolata  di  beni  ai  soci  ex art. 3, comma 7, della
legge n. 448/2001 (sez. VIII del quadro RY).                                  
                                                                              
D.                                                                            
      Viene chiesto  di  sapere se, nel caso di assegnazione agevolata di beni
ai soci  da  parte di una societa' tenuta alla presentazione del Modello Unico
2002-SC, riservato   alle   societa'   di   capitali,   enti   commerciali  ed
equiparati, con  il  periodo  d'imposta  coincidente  con l'anno solare, debba
essere compilata la sezione VIII del quadro RY.                               
R.                                                                            
      Per effetto  dell'art.  3,  comma  7,  della  legge  n. 448 del 2001, le
disposizioni contenute  nell'art.  29  della  legge  27 dicembre 1997, n. 449,
come modificato  dall'art.  13  della  legge  18  febbraio  1999,  n.  28,  si
applicano anche  alle  assegnazioni,  alle  trasformazioni  e,  ai  sensi  del
successivo comma  8  del  medesimo  art.  3, alle cessioni a titolo oneroso ai
soci effettuate entro il 30 settembre 2002.                                   
      I soggetti   che  si  avvalgono  di  tali  disposizioni  sono  tenuti  a
compilare la   Sezione   VIII   del  quadro  RY  del  Modello  Unico  2002-SC,
concernente la   "Assegnazione   o   cessione   agevolata   di   beni"   e  la
"Trasformazione in  societa'  semplice",  nella quale e' determinata l'imposta
sostitutiva dovuta,  da  versare  nella  misura  del  40% entro il 16 novembre
2002 e  la  restante  parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio e il
16 maggio 2003.                                                               
      Trattandosi di  operazioni  poste in essere nel 2002, per i contribuenti
con il   periodo   d'imposta  coincidente  con  l'anno  solare  le  operazioni
richiamate dovranno  essere  esposte  nella  dichiarazione Unico 2003 relativa
all'anno d'imposta  2002,  nella  quale  dovra'  essere  compilata una sezione
analoga a quella del quadro RY del modello 2002.                              
      La sezione  VIII  del  quadro  RY  del Modello Unico 2002-SC deve quindi
essere compilata   da  quei  soggetti  che  si  avvalgano  delle  disposizioni
contenute nei  commi  7  e  8  dell'art.  3  ed  il  cui  esercizio  si chiuda
precedentemente al  31  dicembre  2002, come nel caso di periodo d'imposta non
coincidente con l'anno solare, di cessazione o liquidazione.                  
      Relativamente alle  societa'  con  periodo d'imposta non coincidente con
l'anno solare,   si  precisa  che  se  l'esercizio  si  chiude  prima  del  30
settembre 2002  (ad  esempio,  1   luglio  2001  - 30 giugno 2002), la sezione
VIII dovra'  essere  compilata  per  le  sole operazioni poste in essere prima
della fine  dell'esercizio  stesso  (nell'esempio sopra indicato, quelle poste
in essere  entro  il 30 giugno 2002). Le operazioni effettuate successivamente
a tale data saranno oggetto della dichiarazione Unico 2003.                   
      Ovviamente, le  societa'  che  hanno  l'esercizio in corso alla data del
30 settembre  2002  ed  il cui periodo d'imposta termina precedentemente al 31
dicembre 2002,   con   riferimento   alle   operazioni  in  oggetto,  dovranno
compilare esclusivamente  la  Sezione VIII del Modello Unico 2002-SC. Analoghe
considerazioni valgono  per  i  soggetti  tenuti  a compilare la Sezione V del
quadro RY  del  Modello  Unico  2002-SP, riservato alle societa' di persone ed
equiparate.                                                                   
                                                                              
                                                                              
5.    IRAP                                                                    
                                                                              
5.1.    Compilazione  del  quadro IQ nel caso di attivita' sia agricola che di
agriturismo.                                                                  
                                                                              
D.                                                                            
      Si chiede  di  conoscere  se  il contribuente che compila la sezione III
del quadro  IQ  del  Modello  Unico  2002-PF, nel caso in cui sia stata svolta
sia attivita'  agricola  che  attivita'  di agriturismo alle quali corrisponde
un valore  della  produzione  positivo  ed  uno  negativo,  pur compilando due
distinti quadri  IQ,  possa  riportare il valore della produzione negativo del
secondo modello nella complessiva ripartizione regionale del primo modello.   
                                                                              
R.                                                                            
      I soggetti  che  esercitano congiuntamente l'attivita' agricola e quella
di agriturismo  che  si  sono  avvalsi  del  regime  forfetario,  compilano la
sezione III  del  Modello Unico 2002-PF, quadro IQ, cumulando i dati delle due
attivita'.                                                                    
      Tuttavia, come  precisato  nelle istruzioni al modello di dichiarazione,
non e'   pero'   possibile   operare  eventuali  compensazioni  tra  risultati
positivi e  negativi,  stante  i diversi presupposti impositivi  su cui le due
attivita' si   basano,   per  cui  il  contribuente  dovra'  obbligatoriamente
compilare due  distinti  quadri  IQ  e  riportare nel rigo IQ38, colonna 1, il
solo dato positivo.                                                           
      Successivamente il  contribuente,  nel  momento  in  cui procedera' alla
ripartizione territoriale  della  base imponibile in funzione della regione (o
della provincia  autonoma)  di  produzione, dovra' riportare in colonna 2, dei
righi da  IQ69  a  IQ89,  separatamente  dai valori della produzione positivi,
anche l'importo del valore negativo del rigo IQ26 del secondo modello.        
      In questo  caso,  pertanto,  invece  di  procedere  alla compilazione di
distinte sezioni   VII   per   la  ripartizione  regionale  del  valore  della
produzione, potra'   esserne  utilizzata  anche  solo  una  di  tali  sezioni,
sempreche' venga data distinta evidenziazione dei valori.                     
      Si rappresenta,  altresi',  che detta modalita' di compilazione e' stata
espressamente prevista  nelle  specifiche  tecniche del modello Unico 2002-PF,
quadro IQ, in corrispondenza del rigo-colonna  IQ069002.                      
                                                                              
                                                                              
6.     IVA                                                                    
                                                                              
6.1.    Utilizzo  in  compensazione  di  credito  IVA  in  misura  superiore a
quella spettante. Modalita' di compilazione delle dichiarazioni interessate.  
                                                                              
D.                                                                            
      Viene chiesto  di  conoscere  quali  siano  le modalita' di compilazione
della dichiarazione  annuale  IVA/2002 nel caso in cui sia stato utilizzato in
compensazione nell'anno  2001  un  credito  IVA  in  misura superiore a quella
successivamente emergente   dalla  dichiarazione  IVA/2001  relativa  all'anno
2000.                                                                         
      Viene inoltre   precisato  che  il  contribuente,  per  sanare  l'errore
commesso, ha  provveduto  a versare nel corso dell'anno 2001, mediante modello
F24, l'importo    corrispondente    al    maggior    credito   utilizzato   in
compensazione, maggiorato  degli  interessi  e  con  il contestuale versamento
della relativa sanzione prevista per l'omesso versamento.                     
                                                                              
R.                                                                            
      Nell'ipotesi prospettata,   in   cui   al   contribuente  risulti  dalla
dichiarazione dell'anno   precedente   (nel   caso  in  esame  trattasi  della
dichiarazione IVA/2001  relativa  all'anno 2000) un credito inferiore a quello
utilizzato in   compensazione  nell'anno  2001  -  per  effetto,  ad  esempio,
dell'adeguamento da  parte  del  contribuente agli studi di settore in sede di
compilazione della  predetta  dichiarazione  -  e lo stesso contribuente abbia
successivamente effettuato  un  versamento  per  l'importo  corrispondente  al
maggior credito   utilizzato   in   compensazione,   il   contribuente  dovra'
anzitutto attenersi  al  principio  inderogabile secondo il quale i versamenti
integrativi d'imposta    devono    essere    indicati   esclusivamente   nella
dichiarazione relativa  all'anno  d'imposta cui i medesimi si riferiscono, non
rilevando l'anno  in  cui  questi  vengono  di  fatto  effettuati,  cosi' come
precisato nelle  istruzioni  per  la  compilazione della dichiarazione annuale
in corrispondenza   dello   specifico   rigo  previsto  nel  quadro  VL.  Tali
versamenti andranno  cosi'  ad  aumentare  l'eventuale IVA a credito emergente
dalla liquidazione  dell'imposta  sulla base dei dati indicati nella sezione 1
dello stesso  quadro  VL  e quindi anche il credito finale IVA da computare in
detrazione nell'anno successivo o da compensare in F24.                       
      Ne consegue   che  tali  versamenti  integrativi,  relativi  al  maggior
credito erroneamente  utilizzato,  eseguiti utilizzando il codice tributo 6099
relativo all'anno  precedente  cui  si  riferiscono (anno 2000 nell'esempio in
esame), dovevano  essere  indicati  nel rigo VL31 della dichiarazione IVA/2001
relativa all'anno 2000, ancorche' effettuati nell'anno 2001.                  
      Pertanto, tenendo  conto  di  tale  indicazione, e a maggior chiarimento
di quanto  precisato  nella  circolare  n.  101/E  del  19  maggio 2000, nella
dichiarazione relativa   all'anno  successivo  (cioe'  dichiarazione  IVA/2002
relativa al  2001  nell'ipotesi  considerata), il contribuente dovra' indicare
nel rigo  VL22  (corrispondente  al credito IVA risultante dalla dichiarazione
2000 che  e'  stato  compensato  nel modello F24) l'intero importo del credito
utilizzato in  compensazione  nel  corso  del  2001,  comprensivo quindi della
parte utilizzata in eccesso e successivamente riversata.                      
      Nel rigo   VL26  di  quest'ultima  dichiarazione  (relativo  al  credito
risultante dalla   dichiarazione   dell'anno   2000)  dovra'  altresi'  essere
indicato il  credito  riportato in detrazione o in compensazione nel 2001 come
risultante dal  rigo  VX5 della dichiarazione IVA relativa all'anno 2000 o dal
corrispondente rigo  del  quadro  RX di Unico/2001, per i soggetti tenuti alla
presentazione della dichiarazione unificata.                                  
      Qualora il   contribuente   non   abbia  indicato  i  dati  relativi  al
versamento integrativo  con  le  modalita'  sopra indicate nella dichiarazione
IVA relativa  all'anno  2000,  avendo  gia'  presentato  tale dichiarazione al
momento in  cui  si  e'  verificato  l'errore,  dovra'  presentare nei termini
previsti dall'articolo  13  del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
e successive  modificazioni  - e cioe' entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa   all'anno   d'imposta   2001   -   una   dichiarazione
integrativa della   dichiarazione   relativa   all'anno   2000   con  l'esatta
indicazione di tale dato nei sensi sopra illustrati.                          
      I principi  sopra  enunciati  devono  ritenersi  applicabili  in tutti i
casi analoghi   in   cui   si   verifichi  la  regolarizzazione,  in  sede  di
dichiarazione annuale  con  codice  tributo  6099,  degli  errori  commessi da
parte del   contribuente   mediante   versamenti   integrativi  d'imposta  (ad
esempio, regolarizzazione   a  seguito  di  utilizzo  del  plafond  in  misura
eccedente rispetto a quella spettante - cosiddetto "splafonamento").          
                                                                              
                                                                              
6.2.    Adeguamento  ai  parametri  ed  agli studi di settore (quadro VA, rigo
VA41).                                                                        
                                                                              
D.                                                                            
      Viene chiesto  di  sapere  se  il rigo VA41 della dichiarazione IVA/2002
(relativo ai   maggiori   corrispettivi   per   effetto   dell'adeguamento  ai
parametri o  agli  studi  di  settore  per l'anno 2000) debba essere compilato
esclusivamente dai  contribuenti  che  si sono adeguati per tale anno, ai fini
IVA, ai  parametri  o agli studi di settore "fuori dichiarazione" ovvero anche
da coloro che si sono adeguati in sede di dichiarazione annuale IVA/2001.     
                                                                              
R.                                                                            
      Le istruzioni  della  dichiarazione IVA/2002 precisano che nel rigo VA41
deve essere  indicata  la  differenza  tra  il  volume d'affari determinato in
base ai   parametri  o  agli  studi  di  settore  e  quello  risultante  dalle
operazioni registrate   nel  2000.  Tale  maggior  imponibile  e  la  relativa
imposta non   devono   essere   indicati  nel  quadro  VE  in  quanto  non  si
riferiscono al 2001 ma all'anno precedente.                                   
      Le istruzioni   precisano,  inoltre,  che  da  quest'anno  non  e'  piu'
possibile adeguarsi   ai  parametri  o  agli  studi  di  settore  in  sede  di
dichiarazione annuale.  Pertanto,  l'adeguamento  per  il  2001 ai parametri o
agli studi   di   settore   deve   essere   effettuato  esclusivamente  "fuori
dichiarazione" mediante  il  versamento  della  maggiore imposta dovuta, entro
il termine   di   presentazione   della  dichiarazione  dei  redditi  relativa
all'anno 2001, utilizzando lo specifico codice-tributo.                       
      Per quanto  riguarda  l'adeguamento ai parametri o agli studi di settore
relativi all'anno  2000,  il  contribuente, come descritto nelle istruzioni al
rigo VA42   della  dichiarazione  IVA/2001  (pag.  26),  poteva  adeguarsi  in
dichiarazione -  compilando  tale  rigo  ed  includendo i predetti importi nel
quadro VE  -  ovvero  adeguarsi fuori dichiarazione versando in tal caso entro
il termine   di   presentazione   della  dichiarazione  dei  redditi  relativa
all'anno 2000 la maggiore imposta dovuta.                                     
      La compilazione  del  rigo VA41 della dichiarazione IVA/2002 e' pertanto
obbligatoria per   i  soli  contribuenti  che  si  sono  adeguati  per  l'anno
d'imposta 2000 "fuori dichiarazione".                                         
                                                                              
                                                                              
6.3.    Regime   speciale   per  la  rivendita  di  beni  usati  (quadro  VF).
Compilazione del rigo VF12.                                                   
                                                                              
D.                                                                            
      Viene chiesto  di  conoscere  se  l'ammontare degli acquisti relativi ad
operazioni rientranti  nel  regime speciale previsto per i rivenditori di beni
usati, disciplinato  dal  D.L.  n. 41/1995, deve essere compreso nel rigo VF12
del modello  di  dichiarazione IVA/2002 relativa all'anno 2001 al netto ovvero
al lordo dell'imposta.                                                        
                                                                              
R.                                                                            
      Il rigo  VF12  del  modello  IVA/2002  e' destinato a comprendere, oltre
agli acquisti   oggettivamente   non   imponibili,   anche  quelli  effettuati
nell'ambito di  applicazione  di  regimi  speciali in forza dei quali l'IVA e'
determinata mediante  l'applicazione  del  metodo  base  da base (regime delle
agenzie di  viaggio,  regime  dei  beni  usati).  In  particolare,  per quanto
concerne gli  acquisti  effettuati  nell'ambito  del  regime  dei  beni  usati
oggetto del  quesito,  si  ricorda  che  gli  acquisti  vengono registrati, ai
sensi dell'art.  38  del  D.L.  23 febbraio 1995, n. 41 convertito dalla legge
n. 85  del  1995,  nei  registri  previsti  dallo  stesso  articolo  al  lordo
dell'eventuale imposta  e,  nei  casi di acquisto da soggetti che applicano lo
stesso regime  del  margine,  le  relative  fatture  recano  l'indicazione del
corrispettivo comprensivo  dell'imposta  a norma del comma 1 dello stesso art.
38 del  D.L.  n.  41/95.  Pertanto,  considerato che sussistono ipotesi in cui
non e'  possibile  individuare  i  costi  al netto della relativa imposta, gli
importi da  indicare  nel  rigo VF12 della dichiarazione IVA relativa all'anno
in cui  detti  costi sono stati annotati nei registri previsti dal citato art.
38, possono   essere   esposti  al  lordo  dell'IVA,  non  assumendo  comunque
rilevanza in tal caso l'imposta ai fini della detrazione.                     
                                                                              
                                                                              
6.4.    Applicazione  occasionale  del  regime  speciale  per  la rivendita di
beni usati (quadro VF).                                                       
                                                                              
D.                                                                            
      Sempre in  relazione  al  rigo  VF12, viene chiesto di sapere se in tale
rigo devono  essere  riportati  anche gli acquisti di beni usati effettuati da
parte di  soggetti  che  applicano  occasionalmente il regime del margine e se
per tali   operazioni   sussiste  l'obbligo  di  annotazione  in  un  apposito
registro.                                                                     
                                                                              
R.                                                                            
      In base  alle  disposizioni  di cui all'art. 36, comma 4, del D.L. n. 41
del 1995,   coloro   che  effettuano  operazioni  rientranti  nel  regime  del
margine, anche   se   in  via  occasionale,  non  possono  detrarre  l'imposta
afferente l'acquisto.  Pertanto  anche  i  predetti  soggetti  sono  tenuti  a
ricomprendere nel  rigo  VF12  gli  acquisti di beni rientranti nel regime del
margine.                                                                      
      Quanto poi  alle  modalita'  di  annotazione degli acquisti da parte dei
predetti soggetti,  si  ricorda  quanto precisato in proposito dalla circolare
n. 177/E  del  22  giugno  1995,  al punto 4.1.2. Con la predetta circolare e'
stato chiarito  che  nelle  particolari ipotesi di cessioni di beni rientranti
nel regime  del  margine,  effettuate  occasionalmente  da  soggetti  che  non
esercitano per   professione   abituale  il  commercio  di  beni  usati,  "gli
elementi necessari  per  l'individuazione  del margine e il margine risultante
devono essere  distintamente  indicati  nel registro usualmente utilizzato dal
cedente nell'esercizio  della  propria attivita', ossia quello di cui all'art.
23 o  di  cui  all'art. 24 del D.P.R. n. 633 del 1972" in luogo degli appositi
registri di carico-scarico di cui all'art. 38 del DL n. 41 del 1995.          
                                                                              
                                                                              
6.5.    Regime  speciale  per la rivendita di beni usati (quadro VF). Acquisti
da comprendere nel rigo VF12.                                                 
                                                                              
D.                                                                            
      Viene chiesto  di  sapere  in  quali  righi  del  quadro  VF  i soggetti
operanti nel  regime  del margine sono tenuti ad indicare gli acquisti di beni
ceduti da  soggetti  che  non  hanno  diritto  a  detrarre la relativa imposta
(operazioni esenti  di  cui  all'art.  10,  n. 27-quinquies) del D.P.R. n. 633
del 1972)  ovvero  che  sulla  base  di  specifiche  norme  hanno  operato  la
detrazione dell'imposta in misura ridotta.                                    
                                                                              
R.                                                                            
      Poiche' i  predetti  acquisti  sono  comunque  relativi  a  beni  la cui
cessione e'  soggetta  al  regime  speciale  del  margine,  essi devono sempre
essere ricompresi nel rigo VF12.                                              
                                                                              
                                                                              
6.6.     Regime   speciale  per  la  rivendita  di  beni  usati  (quadro  VF).
Detrazione dell'imposta   afferente  gli  acquisti  in  caso  di  applicazione
dell'imposta nei modi ordinari.                                               
                                                                              
D.                                                                            
      Un contribuente  che  applica  il  regime  speciale  per la rivendita di
beni usati  e  che abbia, in relazione a singole cessioni, applicato l'imposta
nei modi  ordinari  puo',  ai  sensi  del  comma  4  dell'art.  36 del D.L. n.
41/1995, detrarre  l'imposta  afferente  gli acquisti dei beni oggetto di tali
cessioni con riferimento al momento di effettuazione di queste ultime.        
      In quali  righi  del  quadro  VF  deve  essere  indicato,  ai fini della
detrazione, l'ammontare  degli  acquisti di detti beni, nell'ipotesi in cui le
cessioni alle  quali  si  riferiscono  siano  effettuate nel periodo d'imposta
successivo a quello nel quale sono stati effettuati i predetti acquisti?      
                                                                              
R.                                                                            
      Nell'ipotesi di  soggetto  che  adotta  il regime del margine e applica,
per talune  cessioni,  l'imposta  nei  modi  ordinari  ai  sensi  del  comma 3
dell'art. 36  del  D.L.  n.  41/1995,  e'  ammessa  la detrazione dell'imposta
afferente gli  acquisti  solo  con  riferimento  al  momento  di effettuazione
dell'operazione assoggettata  al  regime  ordinario  e  previa annotazione nel
registro previsto  dall'art.  25  del D.P.R. n. 633/1972. In tal caso, qualora
l'acquisto e  la  corrispondente  cessione  siano  stati effettuati in periodi
d'imposta diversi,  l'ammontare  dell'acquisto dovra' essere compreso nel rigo
VF12 della  dichiarazione  relativa  all'anno in cui questo e' stato annotato,
in quanto  non  detraibile;  nella  dichiarazione  invece  relativa al periodo
d'imposta nel  quale  e' stata effettuata la corrispondente cessione in regime
ordinario IVA,  che  costituisce il presupposto per la detrazione dell'imposta
dei relativi  acquisti,  l'ammontare  dell'operazione  passiva va indicato sia
in corrispondenza  della  relativa aliquota (righi da VF1 a VF9) ai fini della
detrazione, sia  nel  rigo  VF18  (imponibile  degli acquisti registrati negli
anni precedenti   ma  con  imposta  esigibile  nel  2001)  per  consentire  di
sottrarre dal  volume  degli  acquisti  il corrispondente importo gia' esposto
nel rigo VF12 della precedente dichiarazione.                                 
      Si ricorda  che  nella  dichiarazione  relativa all'anno in cui e' stata
effettuata la   cessione   in   regime  ordinario  IVA  deve  essere  data  la
comunicazione prevista  dal  comma  3,  dell'art.  36,  del  D.L.  n. 41/1995,
barrando la casella prevista nel rigo VA43 della dichiarazione IVA/2002.      
                                                                              
                                                                              
6.7.    Modalita'  di  compilazione  del  quadro  VH  nell'ipotesi di recupero
dell'eccedenza di   versamento   relativa   ad   una   liquidazione  periodica
precedente.                                                                   
                                                                              
D.                                                                            
      Viene chiesto  di  conoscere  quali  siano  le modalita' di compilazione
del quadro  VH  nell'ipotesi  in  cui un'eccedenza di versamento IVA, relativa
ad una  liquidazione  periodica,  sia stata recuperata in sede di compilazione
di una   dichiarazione  periodica  relativa  ad  un  periodo  di  liquidazione
successivo. In  particolare  si chiede se il maggior credito o il minor debito
emergente dalla  predetta  dichiarazione  periodica  debba essere compreso nel
rigo del  quadro  VH  relativo  al  periodo  in  cui  e'  stata  recuperata la
predetta eccedenza.                                                           
                                                                              
R.                                                                            
      Come precisato  nelle  istruzioni  per la compilazione del quadro VH, in
detto quadro   deve   essere   sempre   indicata,   per   ciascun  periodo  di
liquidazione (mese   o   trimestre),  l'imposta  a  debito  ovvero  a  credito
risultante per   il  periodo  di  competenza  sulla  base  delle  liquidazioni
effettuate. Pertanto,  qualora  sia stata recuperata, in sede di presentazione
di una  dichiarazione  periodica,  un'eccedenza  di  versamento effettuato con
Mod. F24  relativamente  ad  un  periodo precedente, non si deve tenere conto,
nel rigo  del  quadro  VH corrispondente al periodo in cui e' stata recuperata
detta eccedenza,  del  maggior  credito  o  del  minor  debito emergente dalla
dichiarazione periodica  stessa  rispetto al credito o debito risultante dalla
corrispondente liquidazione.                                                  
                                                                              
                                                                              
7.    VERSAMENTI, COMPENSAZIONI E RIMBORSI                                    
                                                                              
7.1.    Modalita'  di  arrotondamento  per  i versamenti in un'unica soluzione
nel caso di dichiarazione redatta in lire.                                    
                                                                              
D.                                                                            
      Si chiede  di  conoscere,  nel  caso in cui la dichiarazione dei redditi
Unico 2002  venga  redatta  in  lire,  se  gli importi ivi indicati che devono
essere versati  in  unica  soluzione  devono  essere  convertiti  in  euro con
arrotondamento all'unita' o ai centesimi di euro.                             
                                                                              
R.                                                                            
      Al riguardo  la  circolare  n.  106/E del 21 dicembre 2001 ha precisato,
al paragrafo  4.1,  che in considerazione del fatto che dal 1  gennaio 2002 la
delega di  versamento  (modello  F24)  deve essere compilata esclusivamente in
euro, occorre  "garantire  omogeneita' di arrotondamento per tutti gli importi
provenienti dalle  dichiarazioni  fiscali",  siano esse redatte in lire che in
euro.                                                                         
      Pertanto, anche  nel  caso in cui le dichiarazioni ai fini delle imposte
sui redditi,  IRAP  ed  IVA,  siano redatte in lire, gli importi ivi indicati,
da versare  in  un'unica  soluzione,  devono  essere  convertiti  in  euro con
arrotondamento all'unita'.                                                    
      Tale indicazione   si   rinviene,  altresi',  nelle  istruzioni  per  la
compilazione del  quadro  RX  del  Mod. Unico 2002, le quali prevedono che gli
importi da indicare in esso devono essere arrotondati all'unita' di euro.     
      Infatti, proprio   in   considerazione  della  circostanza  che,  dal  1
gennaio 2002,  i  versamenti diretti, previo utilizzo del modello F24, possono
essere eseguiti  solo  in  euro,  si  e'  pervenuti  alla  predisposizione del
quadro RX  in  un'unica  valuta  per  consentirne  un piu' agevole utilizzo in
prosieguo; a  tal  fine le relative istruzioni sono state concepite in modo da
guidare il  contribuente  nelle  necessarie  operazioni  di  conversione dalla
lira all'euro.                                                                
      Analogo criterio  ha  gia'  trovato  applicazione  in tema di versamenti
periodici IVA  eseguiti  nel 2002 e derivanti da dichiarazioni redatte in lire
relative all'ultimo  mese  o trimestre del 2001, i cui importi, come precisato
dalla medesima  circolare  (par.  5.2),  devono  essere  indicati  in euro nel
modello F24, con arrotondamento all'unita'.                                   
                                                                              
                                                                              
7.2.    Modalita'  di  calcolo  dell'acconto  IRPEF  nel caso di dichiarazione
redatta in lire.                                                              
                                                                              
D.                                                                            
      Si chiede  di  poter  conoscere le modalita' per il calcolo dell'acconto
IRPEF, nel  caso  di redazione  della dichiarazione dei redditi in lire, anche
al fine  della  verifica  del  limite  di  103,00 euro, stabilito dall'art. 2,
comma 3,   del  D.L.  15  aprile  2002,  n.  63,  per  la  determinazione  del
versamento dell'acconto in due rate o in unica soluzione.                     
                                                                              
R.                                                                            
      Qualora il   contribuente   scelga  di  redigere  la  dichiarazione  dei
redditi in  lire,  dovra'  effettuare  in  tale  valuta  anche tutti i calcoli
inerenti la  determinazione  delle  imposte  oggetto  di  versamento derivanti
dalla dichiarazione.                                                          
      Pertanto, una   volta   determinate   in   lire   le  somme  dovute,  il
contribuente dovra'  procedere  alla  loro  conversione  in  euro,  secondo  i
criteri stabiliti  dalla  disciplina  comunitaria  in  materia  ed  illustrati
nella circolare  n.  106/E  del  21  dicembre  2001  e nelle istruzioni per la
compilazione delle   dichiarazioni,   atteso   che   dal  1   gennaio  2002  i
versamenti, le   compensazioni   ed   i   rimborsi   possono  essere  eseguiti
esclusivamente in euro.                                                       
      Quindi, anche   riguardo   alla   determinazione   dell'acconto,  se  la
dichiarazione e'  redatta  in  lire occorrera' applicare le percentuali dovute
agli importi espressi nella medesima valuta.                                  
      Le somme  risultanti  dovranno  poi,  al  momento del versamento, essere
convertite in euro, con arrotondamento ai centesimi.                          
      Ad esempio:                                                             
      Unico 2002-PF, rigo RN28  =  lire  10.000.000                           
      98% (acconto dovuto) di lire  10.000.000  =  lire  9.800.000            
      40% di lire  9.800.000  =  lire  3.920.000: 1936,27  =  euro  2.024,51  
      (1ª rata  di  acconto  da versare, in quanto tale importo e' superiore a
      euro 103,00)                                                            
      60 % di lire  9.800.000  =  lire  5.880.000: 1936,27  =  euro  3.036,77 
      (2ª rata di acconto da versare)                                         
      Totale acconti  dovuti:  euro 2.024,51 + euro 3.036,77 = euro  5.061,28 
      Si ritiene,  tuttavia,  che  il  contribuente  possa, ove lo reputi piu'
semplice, determinare  l'acconto  dovuto  nonche'  l'importo delle rate in cui
esso dovra'  eventualmente  essere  suddiviso,  effettuando i relativi calcoli
direttamente in    euro,   con   arrotondamento   ai   centesimi,   anche   in
considerazione del  fatto  che  l'Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa
del 18  gennaio  2002,  ha  assicurato  tolleranza  per  eventuali  differenze
causate da errati arrotondamenti nelle conversioni dalla lira all'euro.       
      Tale soluzione,  peraltro,  sembra  condurre allo stesso risultato sopra
indicato, come  e'  dimostrato  dal  seguente  calcolo  applicato  al medesimo
esempio sopra esposto:                                                        
      Unico 2002-PF,   rigo  RN28 =lire 10.000.000:1936,27= euro   5.164,57   
      98% (acconto dovuto) di  euro 5.164, 57  = euro 5.061,28                
      40% di euro 5.061,28  =  euro  2.024,51                                 
      (1ª rata  di  acconto  da versare, in quanto tale importo e' superiore a
      euro 103,00)                                                            
      60% di euro 5.061,28  =  euro  3.036, 77                                
      (2ª rata di acconto da versare)                                         
      Totale acconti  dovuti:  euro 2.024,51+ euro 3.036,77 = euro 5.061,28.  
                                                                              
7.3.  Modalita' di compilazione della sezione III del quadro RX.              
                                                                              
D.                                                                            
      I stato  chiesto  di  conoscere  se  i crediti di imposta che provengono
dalla sezione  III  del  quadro  RX  del  modello  Unico  2001,  devono essere
riportati nell'analoga  sezione  III  del  quadro RX del modello Unico 2002 ai
fini del successivo utilizzo.                                                 
R.                                                                            
      La sezione  III  del  quadro  RX del modello di dichiarazione Unico 2002
e' dedicata,  come  precisato  nelle  relative istruzioni, alla gestione delle
eccedenze di  versamento  e/o  dei  crediti  derivanti  dal precedente periodo
d'imposta che  non  possono  confluire o che non trovano piu' collocazione nel
quadro corrispondente  a  quello  di  provenienza,  al  fine di consentirne il
recupero mediante la compensazione od il rimborso.                            
      E' il  caso,  ad  esempio, del contribuente che non sia piu' tenuto alla
presentazione di  una  o piu' dichiarazioni o di singoli quadri che compongono
il modello  Unico  2002.  In tale ipotesi, infatti, il riporto di un'eccedenza
ed il  relativo  utilizzo  non  troverebbe piu' collocazione nell'ambito della
dichiarazione ed  al  contribuente  verrebbe  di fatto precluso il conseguente
utilizzo in compensazione o il recupero mediante rimborso.                    
      Altro caso  che  puo'  presentarsi e' quello relativo ad una rettifica a
favore del  contribuente  per  eccedenza di versamento ma la dichiarazione non
prevede piu'   l'indicazione  dei  tributi  da  cui  provengono  le  eccedenze
stesse, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive.              
      Attraverso la  compilazione  della sezione III del quadro RX, quindi, si
consente al   contribuente   di   riportare  le  eccedenze  provenienti  dalla
precedente dichiarazione,  precisandone  la  parte  gia'  compensata  fino  al
momento di  presentazione  della dichiarazione Unico 2002 e quella che residua
ancora da compensare o di cui si vuole chiedere il rimborso.                  
      A completamento  di  quanto  illustrato nelle istruzioni, si precisa che
nella colonna  2  della  predetta  sezione  devono  essere  compresi anche gli
eventuali crediti  residui  da  compensare gia' indicati nella colonna 6 della
corrispondente sezione III del modello Unico 2001.                            
                                  *   *   *                                   
      Gli uffici  in  indirizzo  sono pregati di dare la massima diffusione al
contenuto della presente circolare.