Agevolazione "Visco" - esteso l'ambito di applicazione

Il Ministero delle Finanze ha emanato la prima circolare esplicativa sulle modifiche apportate dal Collegato fiscale alla c.d. "agevolazione Visco".

La novità si sostanzia nella possibilità di utilizzare, nel secondo dei due periodi d’imposta in cui si può usufruire dell’agevolazione, dell’ammontare degli investimenti, dei conferimenti e degli accantonamenti di utili a riserve, che nel primo periodo d’imposta non hanno potuto rilevare ai fini dell’agevolazione.

Utilizzo delle eccedenze di investimenti e/o conferimenti

Pertanto, nel secondo dei periodi d’imposta, sarà possibile riportare le eccedenze di investimenti e/o di incremento di patrimonio netto, cioè di entrambi i parametri, non utilizzate nel primo periodo, sia per preminenza di un parametro rispetto all’altro, sia per incapienza di reddito imponibile agevolato.

Detta agevolazione è limitata al periodo d’imposta in corso al 18 maggio 1999 ed al successivo, per cui l’ammontare degli investimenti, e dei conferimenti, riferiti al secondo periodo d’imposta, non potranno essere ulteriormente utilizzati ai fini dell’agevolazione negli esercizi successivi.

Esempio

Investimenti agevolabili netti operati nel 1999

Incrementi di patrimonio al netto dei decrementi

Operati nel 1999

Importi massimo agevolabile

Reddito d’impresa

Importo agevolato

Importo eccedente degli incrementi di patrimonio realizzati e non utilizzati nel 1999 per incapienza. Questo importo potrà essere utilizzato ai fini dell’individuazione dell’importo massimo agevolabile nel periodo d’imposta 2000.

Importo degli investimenti agevolabili non utilizzati. Questa differenza, relativa agli investimenti agevolabili netti operati nel 1999, non utilizzata nel medesimo periodo d’imposta, in quanto rappresentativa dell’importo degli investimenti eccedente rispetto all’incremento patrimoniale e al reddito d’impresa, potrà, parimenti, essere utilizzata nel 2000.

Lire 1.000.000

Lire 900.000

Lire 900.000

Lire 700.000

Lire 700.000

Lire 200.000

 

 

Lire 300.000

Determinazione degli investimenti agevolabili e calcolo degli incrementi di patrimonio netto

Al fine di potenziare ulteriormente l’agevolazione in parola, sono ora agevolabili anche gli investimenti iniziati nei precedenti periodi d’imposta, ovviamente con esclusivo riferimento alla parte eseguita nel periodo d’imposta in corso al 18 maggio 1999 e nel successivo.

Inoltre, per il computo dei conferimenti in denaro da considerare ai fini dell’agevolazione per il secondo periodo d’imposta, vale a dire per il periodo successivo a quello in corso al 18 maggio 1999, è ora previsto che gli stessi rilevano per il loro intero ammontare e non pro quota a partire dalla data del versamento.

Tale meccanismo di calcolo, che non tiene conto del conteggio per giorni previsto, invece, dalla normativa sulla Dit, rileva anche con riferimento al riporto in avanti delle eccedenze degli incrementi di patrimonio netto rilevanti ai fini dell’agevolazione.

Allo stesso modo, potranno essere riportati gli importi relativi ad investimenti effettuati nel periodo d’imposta in corso al 18 maggio 1999, ma non computati ai fini dell’agevolazione in esame in quanto iniziati in esercizi precedenti.

Esempio

Incrementi al netto dei decrementi operati in data 30 settembre 2000

Investimenti agevolabili

Reddito d’impresa

Importo agevolato

In tal caso, l’importo agevolato, pari a L. 1.000.000, è commisurato all’intero incremento patrimoniale e non ragguagliato al numero di giorni utili, decorrenti dalla data dell’incremento del patrimonio netto (92 giorni: L. 252.000).

L. 1.000.000

L. 1.000.000

L. 1.000.000

L. 1.000.000

 

 

 

Esempio

Investimenti agevolabili netti operati nel 1999

Incrementi di capitale al netto dei decrementi operati in data 30 giugno 1999

Importo massimo agevolabile (pro quota) per il 1999

Reddito d’impresa per l’anno 1999

L’eccedenza degli incrementi di patrimonio pari a L. 500.000, che in base alla previgente normativa non poteva essere riportata al periodo d’imposta successivo perché superiore al limite massimo dell’importo agevolabile ragguagliato ai giorni decorrenti dall’avvenuto incremento di capitale, può essere utilizzata quale parametro utile per il calcolo del reddito agevolabile nel periodo d’imposta 2000.

L. 500.000

L. 1.000.000

L. 500.000

L. 500.000

Estensione dell’agevolazione ad ulteriori categorie di immobili

Tra gli investimenti in beni strumentali nuovi, da computare ai fini dell’individuazione della parte di reddito agevolabile, sono stati ricompresi anche gli immobili di cui alle categorie catastali:

Inoltre, è stato disposto che gli investimenti in parola rilevano ai fini dell’agevolazione a condizione che i beni siano utilizzati esclusivamente dal possessore per l’esercizio della propria impresa, escludendo in tal modo quelli dati in godimento a terzi a qualsiasi titolo.

Infine, si è stabilito che l’agevolazione è concessa anche con riferimento ai beni immobili costituenti impianti e agli impianti in corso di costituzione, sia se realizzati in economia, sia in appalto, purché al momento del completamento degli stessi sia verificabile la loro destinazione esclusivamente all’esercizio dell’impresa da parte del possessore.

Disposizioni antielusive.

L’art. 3 del Collegato ha aggiunto all’art. 2 della legge n. 133/1999 il comma 11-bis), con cui si è inteso introdurre una disposizione di carattere antielusivo volta a contrastare eventuali comportamenti finalizzati a beneficiare dell’agevolazione, senza incrementare durevolmente gli investimenti e la capitalizzazione dell’impresa.

La norma dispone che i beni oggetto di investimento rilevano ai fini dell’agevolazione solo se hanno carattere di stabilità, e cioè se figurano nel patrimonio dell’impresa almeno per i due periodi d’imposta successivi a quello in cui l’investimento è effettuato.

Pertanto, l’agevolazione viene meno quando il bene stesso sia ceduto a terzi, destinato al consumo personale o familiare dell’imprenditore, assegnato ai soci o a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ovvero indirizzato a strutture produttive ubicate al di fuori del territorio dello Stato.

Parametri, i conferimenti in denaro e gli accantonamenti di utile a riserva rilevano a condizione che non vi sia distribuzione ai soci di patrimonio netto entro il secondo periodo successivo a quello in cui è avvenuta la capitalizzazione.

Ai sensi dell’art. 37-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, resta comunque impregiudicato il potere dell’Amministrazione finanziaria di disconoscere l’agevolazione in presenza di atti facenti parte di un disegno elusivo, cui conseguono trasferimenti di aziende effettuati senza valide ragioni economiche ed al solo fine di aggirare il divieto posto dalla norma.

Rideterminazione del reddito agevolato

Al verificarsi di dette ipotesi, il reddito "agevolato" dovrà essere rideterminato dallo stesso contribuente e, conseguentemente, dovrà essere liquidata la maggiore imposta dovuta in sede di dichiarazione dei redditi, riferita al periodo d’imposta nel quale i beni stessi sono stati ceduti, ovvero il patrimonio netto è stato assegnato.

Tale imposta dovrà essere corrisposta entro il termine di versamento a saldo delle imposta dovute per il medesimo periodo.

Al riguardo, è stato previsto che la rideterminazione del reddito debba avvenire riducendo l’importo degli investimenti operati originariamente nell’anno agevolato di riferimento di un importo pari alla differenza tra il corrispettivo conseguito o l valore normale dei beni e i costi sostenuti nel medesimo periodo d’imposta per il reinvestimento in altri beni agevolabili.

Anche con riferimento all’incremento di patrimonio netto è stato previsto un meccanismo analogo, secondo cui il reddito agevolato dovrà essere rideterminato se il decremento del patrimonio, derivante dall’attribuzione a qualsiasi titolo ai soci o all’imprenditore, non sia interamente compensato da un corrispondente aumento patrimoniale.

Per l’importo corrispondente alla maggiore imposta liquidata, che affluirà al canestro A, dovrà essere decrementato il canestro B originariamente alimentato da imposte virtuali non spettanti.

Disinvestimenti che determinano il venire meno dell’agevolazione

Con riferimento ai disinvestimenti, occorre precisare quali siano le "cessioni" di beni che determinano il venire meno dell’agevolazione e la conseguente necessità di rideterminare il reddito da assoggettare ad aliquota ridotta.

Come si evince dal tenore letterale della norma, è da considerarsi rilevante, ai fini della perdita del beneficio, qualsiasi cessione (anche a seguito di conferimento), assegnazione ai soci, destinazione al consumo personale o familiare dell’imprenditore o a finalità estranee all’esercizio d’imposta, ovvero destinazione a strutture produttive ubicate al di fuori del territorio dello Stato, del singolo bene acquisito inizialmente ed in relazione al quale si è beneficiato della norma agevolativa.

Si ritiene, invece, che qualora oggetto della cessione non sia il singolo bene agevolato, ma l’intera azienda comprensiva del bene medesimo, l’operazione stessa non comporti il venire meno dell’agevolazione. Ciò in quanto il successivo trasferimento del bene rientra in un più ampio contesto di riorganizzazione aziendale non contrario alla ratio della norma, volta a contrastare fenomeni di immissione temporanea dei beni nell’impresa al solo fine di fruire dell’agevolazione.

Irrilevanza del momento di entrata in funzione del bene

Con l’introduzione della norma antielusiva di cui sopra, vengono meno, ai fini della fruibilità dell’agevolazione, le specifiche ragioni di cautela ordinariamente poste a fondamento del requisito dell’entrata in funzione del bene, previsto per i beni ammortizzabili dall’art. 67 del Tuir.

Di conseguenza, non potendosi verificare che un medesimo bene possa venire computato ad incremento degli investimenti agevolabili di più soggetti, si ritiene che, in luogo del momento di entrata in funzione del bene, possa assumere rilievo il momento di acquisizione dei beni, da individuarsi in base ai criteri di competenza di cui all’art. 75 del Tuir.

 

 

Fonte: Pratica professionale 48/2000