Circolare 22/01 del 15 marzo 2001

 

Si produce di seguito la Circolare Ministeriale n. 19/01 concernente la disciplina dei trasferimenti immobiliari ai fini delle imposte indirette.

 

Circolare 19 del 01.03.01 - Disciplina dei trasferimenti immobiliari ai fini delle imposte indirette - Beneficio del credito d'imposta previsto dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 7, commi 1 e 2 - Agevolazioni tributarie.

 TESTO

INDICE                                                                        
PARTE PRIMA                                                                   
Disciplina del beneficio del credito d'imposta relativo ai trasferimenti      
immobiliari  "prima casa".                                                    
1.1. Generalita'                                                              
1.2. Ambito di applicazione del credito d'imposta                             
1.3. Modalita' di richiesta del credito                                       
1.4. Determinazione del credito                                               
1.5. Utilizzo del credito                                                     
1.6. Prescrizione                                                             
1.7. Decadenza dai benefici tributari                                         
PARTE SECONDA                                                                 
Disciplina della agevolazione "prima casa" ai fini delle imposte indirette    
Premessa                                                                      
2.1. Requisiti                                                                
2.1.1. Oggetto del trasferimento                                              
2.1.2. Ubicazione degli immobili trasferiti                                   
2.1.3. Titolarita' di diritti su immobili da parte dell'acquirente            
2.2. Soluzione di casi particolari                                            
                            *****************                                 
PARTE PRIMA                                                                   
Disciplina del beneficio del credito d'imposta relativo ai trasferimenti      
immobiliari  "prima casa".                                                    
1.1  Generalita'                                                              
        L'art. 7,   commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante
"Misure di   finanza   pubblica   per   la  stabilizzazione e lo sviluppo", ha
previsto, a   decorrere   dal   1   gennaio 1999, l'attribuzione di un credito
d'imposta a   favore di coloro che, alienato un immobile acquistato usufruendo
delle agevolazioni   "prima casa" ai fini dell'imposta di registro o dell'IVA,
provvedano ad   acquisire a qualsiasi titolo, entro un anno dalla alienazione,
altra casa di abitazione non di lusso, ricorrendo nuovamente le condizioni per
essere considerata "prima casa", di cui all'art. 1 della tariffa, parte prima,
allegata al  testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 
        Al riguardo   si ricorda, con riferimento all'imposta di registro, che
l'agevolazione fiscale per l'acquisto della c.d. "prima casa" e' stata posta a
regime dall'art.   16 del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito con
modificazioni dalla   legge 19 luglio 1993, n. 243, ed e' attualmente regolata
dalla nota II-bis) all'art. 1 della tariffa parte prima del citato testo unico
dell'imposta di   registro,   come sostituita, a decorrere dal 1 gennaio 1996,
dall'art. 3, comma 131, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.                 
        Con decorrenza    1    gennaio    2000,  inoltre, l'aliquota agevolata
dell'imposta di registro e' stata ridotta dal 4% al 3% (art. 7, comma 6, della
legge 23   dicembre   1999,  n. 448), mentre quella ordinaria e' stata ridotta
dall'8% al 7% (art. 7, comma 7, della legge n. 448 del 1999).                 
        Di seguito   si   riportano  gli estremi delle norme che in precedenza
hanno disciplinato l'agevolazione in argomento:                               
- art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168;                                  
- art. 2 del decreto legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito con             
  modificazioni dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;                            
- art. 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415;                      
- art. 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14; 20 marzo     
  1992, n. 237; 20 maggio 1992, n. 293;                                       
- art. 2, commi 2 e 3, del decreto legge 24 luglio 1992, n. 348;              
- art. 1, commi 2 e 3, del decreto legge 24 settembre 1992, n. 388;           
- art. 1, commi 2 e 3, del decreto legge 24 novembre 1992, n. 455;            
- art. 1, comma 2, del decreto legge 23 gennaio 1993 n. 16, convertito, con   
  modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75;                            
1.2 Ambito di applicazione del credito d'imposta                              
        Il credito   d'imposta,   determinato  secondo i principi esplicati al
paragrafo 1.4, e' un credito personale. Esso, infatti, compete al contribuente
che, al   momento dell'acquisizione agevolata dell'immobile, abbia alienato da
non oltre   un   anno   la   casa   di abitazione da lui stesso acquistata con
l'aliquota agevolata   prevista   ai  fini dell'imposta di registro o dell'IVA
dalle norme che si sono succedute e che sono state sopraindividuate.          
        Pertanto, un   soggetto  che abbia alienato un'abitazione pervenutagli
per atto   di   donazione   o   successione,   ancorche' sia stata a suo tempo
acquistata dal   donante   o  dal de cuius con le agevolazioni prima casa, non
potra' avvalersi del beneficio in commento.                                   
A tale  proposito si precisa che per "alienazione" deve intendersi non solo il
trasferimento a   titolo   oneroso ma anche il trasferimento a titolo gratuito
disposto per atto di donazione.                                               
        In tal   senso   si  e' gia' espressa la circolare n. 7/E del 16 marzo
1994, sia   pure   per  diversa materia, e, del resto, anche l'interpretazione
sistematica perviene ad identiche conclusioni. La norma agevolativa c.d.      
"prima casa",    infatti,    prevede    la   decadenza dal beneficio sia per i
trasferimenti degli immobili a titolo oneroso che per quelli a titolo gratuito
che intervengano   prima   del   decorso   del termine di cinque anni dal loro
acquisto (comma   4   della   nota   II-bis) all'art. 1 della  tariffa,  parte
prima,  del citato testo unico dell'imposta di registro).                     
        Si rileva,   infine, che il credito compete anche nell'ipotesi in cui,
in presenza di tutte le condizioni, il soggetto acquisisca un'altra abitazione
mediante permuta,   con le precisazioni riportate al paragrafo 1.4, o mediante
contratto di   appalto, atteso che la norma agevolativa prevede che l'acquisto
dell'immobile possa avvenire a qualsiasi titolo.                              
Da quanto suesposto consegue che il credito d'imposta non compete a coloro    
che:                                                                          
* abbiano alienato un immobile acquistato con l'aliquota ordinaria, senza     
  fruire della agevolazione c.d."prima casa";                                 
* abbiano alienato un immobile pervenuto per successione o donazione;         
* acquisiscano un immobile non avente le caratteristiche richieste dall'art.1,
  della tariffa, parte prima, del testo unico dell'imposta di registro e in   
  assenza delle condizioni enunciate dalla nota II-bis) allo stesso art. 1;   
  quindi, coloro che nell'acquisto dell'immobile non usufruiscono ovvero      
  decadono dal beneficio della aliquota agevolata;                            
* coloro nei cui confronti, per il precedente acquisto, non sia stata         
  confermata, in sede di accertamento, l'agevolazione c.d."prima casa" sulla  
  base della normativa vigente alla data dell'atto, ancorche' sia pendente un 
  procedimento contenzioso sulla specifica questione; il perfezionamento della
  fattispecie giuridica che consente il riconoscimento del credito non risulta
  in tale ipotesi completamente realizzato, intervenendo soltanto con il      
  passaggio in giudicato della sentenza che conclude il giudizio instaurato.  
  In caso di giudicato favorevole, il contribuente avra' diritto al rimborso, 
  entro i limiti del credito medesimo, qualora  abbia  chiesto  di            
  utilizzarlo per il pagamento della imposta di registro  dovuta  sul secondo 
  acquisto oppure potra' utilizzarlo negli altri modi previsti dalla legge.   
        Un chiarimento   va   effettuato   con riferimento alla ipotesi in cui
l'immobile alienato sia stato assoggettato ad IVA al momento dell'acquisto. Al
riguardo, infatti,  occorre tener conto della normativa previgente ai fini IVA
in materia di trasferimenti di immobili abitativi.                            
        Anteriormente al 22 maggio 1993, data di entrata in vigore del decreto
legge 22   maggio 1993, n. 155, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 243,
l'aliquota IVA   agevolata   (2%, elevata al 4% dal 1 gennaio 1989 dal decreto
legge 2  marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154) era
applicabile alle    realizzazioni    ed    alle cessioni di tutti i fabbricati
abitativi di   nuova costruzione di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949,
n. 408, effettuate da imprese costruttrici, indipendentemente dalla condizione
che detti immobili costituissero la c.d. "prima casa" per l'acquirente.       
        A tale  principio di carattere generale facevano eccezione le cessioni
degli immobili   abitativi  non di lusso, effettuate da soggetti diversi dalle
imprese costruttrici   e   quelle   degli  immobili aventi la stessa tipologia
edificati prima   del   18   luglio 1949. Queste operazioni erano assoggettate
all'aliquota IVA    ridotta    (2%,    elevata  successivamente al 4%) solo se
effettuate nei   confronti   di persone fisiche nei termini ed alle condizioni
indicate nell'art.   2, primo comma, del decreto legge 7 febbraio 1985, n. 12,
convertito nella   legge   5  aprile 1985, n. 118, concernente le agevolazioni
fiscali per l'acquisto della c.d."prima casa".                                
        Soltanto in  seguito all'entrata in vigore del citato decreto legge n.
155 del   1993   e'   stata prevista, in linea generale, analogamente a quanto
disposto ai   fini dell'imposta di registro,  l'applicazione dell'aliquota del
4% alle   cessioni   di tutti gli immobili abitativi non di lusso, in presenza
delle condizioni stabilite dalla nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte 
prima, del piu' volte richiamato testo unico dell'imposta di registro.        
        Da quanto   sopra   esposto  risulta evidente che i soggetti che hanno
acquistato la   propria   abitazione  da imprese costruttrici sulla base della
normativa vigente   fino   al  22 maggio 1993, non hanno formalmente usufruito
delle agevolazioni  c.d. "prima casa", presupposto al quale l'art. 7, comma 1,
della legge n. 448 del 1998 subordina l'attribuzione del credito d'imposta.   
        Si deve   ritenere,   tuttavia,   che tale circostanza non precluda il
diritto al   beneficio qualora l'acquirente dimostri che alla data di acquisto
dell'immobile alienato  era comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla
normativa vigente in materia di acquisto della c.d. "prima casa".             
        Ed infatti   il   mancato   riconoscimento,  in tali casi, del credito
d'imposta provocherebbe   una disparita' di trattamento fiscale in relazione a
situazioni di fatto omogenee.                                                 
        Ovviamente la  dichiarazione di essere stato in possesso dei requisiti
prescritti per    godere    dell'agevolazione   c.d. "prima casa" in relazione
all'immobile alienato,   secondo   le   norme vigenti alla data dell'acquisto,
essendo condizione   essenziale   per il riconoscimento del credito d'imposta,
deve essere   resa nell'atto di acquisto dell'immobile per il quale il credito
e' concesso   e   supportata  da idonea documentazione, da presentare all'atto
della registrazione.    Cio'    al    fine    di rendere piu' spedita l'azione
verificatrice degli    uffici    in    quanto, nell'ipotesi in esame, si rende
necessario accertare  non solo la spettanza del credito d'imposta in relazione
a tutte   le   condizioni  previste dalla relativa disposizione istitutiva, ma
anche il diritto alla agevolazione c.d. "prima casa" in relazione all'immobile
alienato. Qualora   la  sussistenza di tale diritto non sia confermata, non si
procedera' al   recupero   della   maggiore  imposta in relazione all'acquisto
dell'immobile alienato, atteso che l'aliquota IVA ridotta era stata  applicata
ad altro titolo, ma verra' negato il beneficio del credito d'imposta.         
        Ovviamente il   predetto   credito   non   spetta nelle ipotesi in cui
l'immobile alienato    sia    stato  acquistato anteriormente all'introduzione
nell'ordinamento della  normativa agevolativa c.d. "prima casa" prevista dalla
legge 22 aprile 1982, n. 168.                                                 
        Quanto precisato  concerne anche le ipotesi in cui l'immobile alienato
sia stato  acquisito tramite contratto d'appalto o abbia costituito oggetto di
assegnazione da   parte di cooperativa edilizia - non sussistendo, in passato,
per tali   casi   una   specifica  agevolazione c.d. "prima casa", introdotta,
infatti, per  i contratti di appalto aventi ad oggetto immobili abitativi, dal
citato decreto   legge   n.   155 del 1993 e, per le cooperative edilizie, dal
decreto legge   30   dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133.                                               
        Qualora il    secondo    immobile  agevolato venga acquistato mediante
contratto d'appalto,   nella   specifica  ipotesi in esame in cui in relazione
all'acquisto dell'immobile   alienato   l'aliquota   IVA ridotta non era stata
applicata in  virtu' della normativa c.d. "prima casa" ma ad altro titolo, pur
sussistendo per   l'acquirente le condizioni soggettive richieste a tale fine,
per poter usufruire del credito d'imposta si rende necessario che il contratto
di appalto   sia stipulato in forma scritta e registrato ai sensi dell'art. 5,
comma 2,  del piu' volte richiamato testo unico dell'imposta di registro. Cio'
al fine   di   poter   dichiarare   in tale sede che in relazione all'immobile
alienato sussistevano    le    condizioni  soggettive che avrebbero consentito
l'applicazione  delle agevolazioni c.d. "prima casa".                         
1.3 Modalita' di richiesta del credito                                        
        Per usufruire   del credito d'imposta di cui al piu' volte citato art.
7, commi  1 e 2, della legge n. 448 del 1998 e' necessario che il contribuente
manifesti la   propria  volonta', specificando se intende o meno utilizzare lo
stesso in detrazione dall'imposta di registro dovuta per lo stipulando atto.  
        Tuttavia, qualora  in atti di trasferimenti gia' formati non sia stata
espressa alcuna   volonta'   al riguardo, sara' ritenuta valida la scelta gia'
operata dal contribuente.                                                     
        Pertanto, l'atto   di   acquisto dell'immobile dovra' contenere, oltre
alle dichiarazioni previste dalla nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte
prima, del  testo unico della imposta di registro, lettere b) e c), l'espressa
richiesta del  beneficio in argomento e dovra' indicare gli elementi necessari
per la determinazione del credito. Sara', pertanto, necessario:               
- indicare gli estremi dell'atto di acquisto dell'immobile sul quale era stata
  corrisposta l'imposta  di  registro o l'IVA in misura agevolata nonche'     
  l'ammontare della stessa;                                                   
- nel  caso  in  cui  per  l'acquisto  del  suddetto  immobile  era stata     
  corrisposta l'IVA  ridotta in assenza  della  specifica agevolazione c.d.   
  "prima casa", rendere la dichiarazione di sussistenza dei requisiti che     
  avrebbero  dato  diritto  a  tale  agevolazione  alla data  dell'acquisto   
  medesimo;                                                                   
- nell'ipotesi in cui risulti corrisposta l'IVA sull'immobile alienato,       
  produrre le relative fatture;                                               
- indicare gli estremi dell'atto di alienazione dell'immobile.                
        Qualora l'acquisto   del   secondo immobile agevolato avvenga mediante
contratto d'appalto si ricorda che, per poter fruire del credito d'imposta, e'
necessario che    il    contratto    d'appalto  sia redatto in forma scritta e
registrato e contenga le indicazioni sopra precisate.                         
1.4 Determinazione del credito                                                
        L'importo del    credito    d'imposta    e'  commisurato all'ammontare
dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto
agevolato e,  in ogni caso, non puo' essere superiore alla imposta di registro
o all'IVA  corrisposta in relazione al secondo acquisto; il credito, pertanto,
ammonta al minore degli importi dei tributi applicati (es.: se il contribuente
ha corrisposto   un'imposta   di   lire 4.000.000 sul primo acquisto e di lire
3.000.000 sul nuovo acquisto il credito e' pari a lire 3.000.000).            
        Con riferimento  all'imposta di registro relativa sia  al primo che al
secondo acquisto    agevolato,    occorre    ovviamente  tenere conto non solo
dell'imposta principale    ma    anche    dell'eventuale  imposta suppletiva e
complementare di maggior valore.                                              
        Con riferimento, invece, all'IVA, occorre fare riferimento all'imposta
indicata  nella   fattura relativa all'acquisto dell'immobile alienato nonche'
agli importi indicati nelle fatture relative al pagamento di acconti. Nel caso
in cui l'immobile alienato sia stato acquisito mediante appalto, ai fini della
determinazione del   credito d'imposta, deve essere considerata l'IVA indicata
in tutte    le    fatture    emesse    dall'appaltatore   per la realizzazione
dell'immobile.                                                                
        E' opportuno   precisare   che,   trattandosi di un credito personale,
qualora l'immobile   alienato   o  quello acquisito risultino in comunione, il
credito d'imposta   deve   essere imputato agli aventi diritto, rispettando la
percentuale della   comunione.   Ai  fini della definizione dell'ammontare del
credito, infatti,   non    rileva il principio di solidarieta' nell'obbligo di
pagamento, di   cui all'art. 57 del piu' volte citato testo unico dell'imposta
di registro.                                                                  
        Per completezza   di argomento si ritiene utile stabilire le modalita'
di determinazione   del   credito nell'ipotesi in cui l'acquisto dell'immobile
alienato o del nuovo immobile sia avvenuto con permuta soggetta all'imposta di
registro.                                                                     
        Come noto l'art. 43, comma 1, lettera b), del testo unico dell'imposta
di registro   stabilisce   che,   in   caso  di permuta, la base imponibile e'
costituita dal   valore del bene che da' luogo all'applicazione della maggiore
imposta. Al   fine   di determinare l'ammontare del credito d'imposta occorre,
pertanto, quantificare   in   proporzione   la  quota dell'imposta di registro
corrisposta ascrivibile al bene agevolato. A tal fine si formulano le seguenti
ipotesi esemplificative.                                                      
A) Acquisto          con          permuta          dell'immobile      alienato
        Il contribuente,   anteriormente   al 1 gennaio 2000, ha acquistato un
immobile ad uso abitativo permutando un terreno agricolo.                     
        Per la casa, il cui valore era di lire 100.000.000, e' stata calcolata
l'imposta  di registro nella misura del 4% in virtu' della agevolazione c.d.  
"prima casa".                                                                 
Per il   terreno,   il   cui  valore era di lire 50.000.000 e' stata calcolata
l'imposta di registro nella misura del 15%.                                   
Dal confronto   delle due liquidazioni, risultando maggiore l'imposta relativa
al terreno, e' stata corrisposta un'imposta di lire 7.500.000.                
        Per determinare   l'imposta  di registro da imputare all'abitazione si
procede nel modo seguente:                                                    
Imposta riferita all'abitazione:                                              
lire 100.000.000           4%     =      lire   4.000.000                     
Imposta riferita al terreno:                                                  
lire   50.000.000         15%     =      lire   7.500.000                     
                                         ----------------------               
Totale dei due tributi                   lire  11.500.000                     
  7.500.000: 11.500.000  =  X: 4.000.000                                      
                                                                              
       4.000.000 x 7.500.000                                                  
  X= ------------------------           =           lire 2.610.000            
         11.500.000                                                           
                                                                              
         La somma   di   lire   2.610.000   costituisce il credito d'imposta e
pertanto rappresenta   il   limite   del credito nell'ipotesi in cui l'imposta
corrisposta sul nuovo acquisto risulti superiore.                             
B) Acquisto con permuta del nuovo immobile                                    
    A e B permutano due immobili ad uso abitativo acquistati  precedentemente 
usufruendo dell'agevolazione "prima casa" e devono l'imposta di registro pari 
a lire 9.000.000.                                                             
                                                                              
    L'imposta riferita all'immobile che acquista A e' di      lire  9.000.000 
    L'imposta riferita all'immobile che acquista B e' di      lire  6.000.000 
                                                              --------------- 
                            Totale dei due tributi            lire 15.000.000 
                                                                              
    Per determinare l'imposta di registro da imputare ad A si procede nel modo
seguente:                                                                     
     9.000.000: 15.000.000  =  A: 9.000.000                                   
                                                                              
           9.000.000  x 9.000.000                                             
 A =    -------------------------------  =  lire  5.400.000                   
                15.000.000                                                    
                                                                              
       Per determinare l'imposta di registro da imputare a B si procede nel   
modo seguente:                                                                
                                                                              
                9.000.000: 15.000.000    =    B: 6.000.000                    
                                                                              
         9.000.000 x  6.000.000                                               
 B =    ---------------------------   =   lire 3.600.000                      
               15.000.000                                                     
                                                                              
  Gli importi di lire 5.400.000 e lire 3.600.000 costituiscono rispettivamente
il credito d'imposta per A e B nell'ipotesi  in cui le imposte corrisposte sui
precedenti acquisti risultino superiori.                                      
                                                                              
        Se una  delle due cessioni che danno luogo alla permuta e' soggetta ad
IVA, in   base   agli  articoli 11 e 13 del D.P.R. n. 633 del 1972,  non sara'
necessario alcun  calcolo proporzionale in quanto il credito e' costituito dal
tributo corrisposto da ciascun soggetto relativamente al singolo acquisto.    
        Si evidenzia   che   gli   altri   tributi indiretti dovuti sugli atti
traslativi immobiliari,   diversi   dall'imposta   di registro e dall'IVA, non
concorrono a   determinare l'ammontare del credito; infatti l'art. 7, comma 1,
in commento individua quali tributi che danno luogo al  credito esclusivamente
l'imposta di registro o l'imposta sul valore aggiunto.                        
1.5. Utilizzo del credito                                                     
         Preliminarmente si    osserva    che   il legislatore ha puntualmente
individuato le   imposte   dalle   quali   e' possibile portare in diminuzione
l'intero importo  del credito; restano, pertanto, escluse le imposte indirette
diverse da   quelle   di  registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e
donazioni.                                                                    
        La volonta'  di utilizzare il credito (vedi paragrafo 1.3) deve essere
manifestata autonomamente da ogni interessato.                                
        Il contribuente   puo' utilizzare il credito portandolo in diminuzione
dalla imposta   di   registro   dovuta per l'atto di acquisto che lo determina
oppure puo' utilizzarlo nei seguenti modi:                                    
a) per l'intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e
   catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce 
   presentati dopo la data di acquisizione del credito;                       
b) in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in   
   base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo  
   acquisto;                                                                  
c) in compensazione delle somme dovute ai sensi del decreto legislativo 9     
   luglio 1997, n. 241.                                                       
        Si precisa   che   in  ogni caso il credito di imposta non da' luogo a
rimborsi per espressa disposizione normativa.                                 
        Con riferimento  all'ipotesi di cui alla lettera a),  si rileva che il
legislatore con    la    dizione    "intero    importo" ha voluto escludere la
possibilita' di   utilizzare   il  credito parzialmente e, quindi, portarlo in
detrazione dalle   imposte   dovute   su   piu' atti o denunce di successione,
presentati all'ufficio   competente   per   la   registrazione dopo la data di
acquisizione del credito.                                                     
        Al riguardo   si   precisa che la data di acquisizione del credito, ai
fini dell'imposta   di  registro, si individua nella data di stipula dell'atto
relativo al   nuovo acquisto agevolato, anche se l'amministrazione finanziaria
riconosce l'applicabilita'   dell'agevolazione   c.d.  "prima casa" al momento
della registrazione,    in    quanto    solo    in  tale momento perviene alla
quantificazione del credito.                                                  
        Nell'ipotesi di     acquisizione     dell'immobile  mediante contratto
d'appalto il  diritto al credito d'imposta nasce al momento della consegna del
bene realizzato.   In tale data dovra' anche essere dimostrato il possesso dei
requisiti richiesti   per   usufruire   del  beneficio c.d. "prima casa", come
precisato in proposito nella circolare n. 1/E del 2 marzo 1994.               
        Relativamente all'imposta  sulle successioni, si osserva che per poter
utilizzare il    credito    d'imposta    il contribuente deve aver prodotto la
dichiarazione di    successione    al  competente ufficio dell'amministrazione
finanziaria dopo la data di acquisizione del credito stesso.                  
        A tale   proposito   si precisa che il contribuente deve espressamente
manifestare la   volonta'   di avvalersi del credito con istanza da richiamare
nella denuncia di successione nella parte relativa ai documenti da allegare.  
        Il titolare   del   credito   d'imposta  potra' scontare l'importo del
credito stesso   sia   dalle imposte ipotecaria e catastale - autoliquidate ai
sensi del   decreto   legge   28 marzo 1997, n. 79, convertito  dalla legge 28
maggio 1997,   n.   140   -   che  dall'imposta di successione, ad oggi ancora
calcolata, sia    in    sede    principale che complementare o suppletiva, dal
competente ufficio.                                                           
        Resteranno, quindi,  escluse l'imposta di bollo e la tassa ipotecaria,
che sono   calcolate   e   versate direttamente dai contribuenti in virtu' del
citato decreto legge n. 79 del 1997.                                          
       Ferme restando   le   osservazioni di carattere generale in ordine alla
personalizzazione del   credito,   si precisa che la richiesta di scomputo, se
avanzata da   un  solo erede, ha effetto liberatorio anche nei confronti degli
altri coeredi.                                                                
        Infatti, anche   in mancanza di una specifica previsione normativa, si
ritiene di   poter   pervenire   a   detta conclusione in virtu' del principio
dell'obbligazione solidale espressamente previsto dall'art. 36 del testo unico
dell'imposta sulle   successioni  e donazioni, approvato con d.lgs. 31 ottobre
1990, n.   346, nonche' alla luce di quanto disposto dall'art. 28 dello stesso
testo unico con riferimento alla dichiarazione di successione.                
        In particolare   il   comma 1 del citato art. 36 dispone che gli eredi
sono obbligati    solidalmente    al    pagamento  dell'imposta nell'ammontare
complessivamente  dovuto da loro e dai legatari.                              
        Il comma   4   del   gia'  richiamato art. 28 prevede, inoltre, che la
dichiarazione di successione non si considera omessa se presentata da uno solo
dei soggetti obbligati.                                                       
        Le stesse considerazioni in materia di solidarieta' valgono anche per 
l'imposta di registro  (art. 57 del testo unico dell'imposta di registro) e   
per gli altri tributi ad essa collegati; e pertanto, qualora uno dei soggetti 
solidalmente obbligati al pagamento delle suddette imposte soddisfi la pretesa
fiscale utilizzando il proprio credito, l'effetto liberatorio si estende anche
ai restanti coobbligati.                                                      
       Nell'ipotesi in cui, dopo l'utilizzazione del credito, a seguito       
dell'accertamento della   base   imponibile da parte dell'ufficio, l'ammontare
dello stesso dovesse risultare maggiore di quello gia' portato in diminuzione,
il contribuente   potra'   utilizzare   la   differenza  in uno dei modi sopra
specificati previsti  dalla norma, cio' in quanto al momento dell'utilizzo del
credito questo non era stato ancora determinato nel suo ammontare definitivo. 
         Qualora, invece, a seguito di accertamento l'agevolazione c.d.       
"prima casa" venga revocata, si rinvia al successivo paragrafo 1.7.           
         In tutti   i   casi in cui il credito d'imposta sia utilizzato per il
pagamento dell'imposta   di   registro   dovuta   sullo  stesso atto che lo ha
determinato ovvero   per  il pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e
catastali dovute su un atto successivo, il contribuente deve versare una somma
pari alla   differenza   tra   l'importo da corrispondere per la registrazione
dell'atto e il credito d'imposta.                                             
         Al riguardo  e' opportuno precisare che non si rende applicabile alla
fattispecie in  esame il disposto dell'art. 41, comma 2, del piu' volte citato
testo unico    dell'imposta    di    registro   laddove prescrive "l'ammontare
dell'imposta principale   non puo' essere in nessun caso inferiore alla misura
fissa indicata   nella   tariffa".   Pertanto,  puo' accadere che l'importo da
versare risulti   inferiore   a   lire duecentocinquantamila o puo', altresi',
verificarsi che   nulla sia dovuto, cio' in quanto le imposte dovute sull'atto
sono comunque assolte con la compensazione del credito in argomento.          
         A tale   proposito   si ribadisce quanto precedentemente affermato in
merito alla   impossibilita'  di procedere al rimborso in tutto o in parte del
credito, comunque utilizzato. Sul credito, anche se non utilizzato subito, non
maturano interessi a favore del contribuente.                                 
       Come risulta  dal testo normativo, il credito d'imposta non puo' essere
utilizzato per   compensare l'IVA dovuta in relazione all'acquisto della nuova
abitazione. Tale   imposta,   pertanto, dovra' essere corrisposta al cedente o
all'appaltatore per   l'intero   importo  indicato nella fattura relativa alla
cessione o   alla realizzazione dell'immobile. Cio' in quanto, per effetto dei
vincoli posti  dalla normativa comunitaria, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni IVA   tra gli Stati membri, non e' consentito agli Stati disporre
che per    una   cessione di beni o una prestazione di servizi sia corrisposta
un'imposta inferiore   a   quella  risultante dall'applicazione dell'aliquota,
propria dei   beni  o dei servizi medesimi, al corrispettivo dovuto secondo le
pattuizioni contrattuali.                                                     
       Con riferimento    all'ipotesi    di    utilizzazione    del credito in
compensazione delle   somme  dovute, si fa presente che il credito puo' essere
compensato ai   sensi   dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il
modello F24.   In tal caso il codice - tributo da utilizzare e' il "6602", che
va esposto   nella   colonna   "importi a credito compensati" del modello F24,
indicando, come   periodo   di  riferimento, l'anno in cui e' sorto il credito
nella forma AAAA.                                                             
       Si sottolinea,   inoltre,   che   non   e'  operante  per il credito in
argomento il   limite massimo fissato dall'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 241
del 1997    per    l'utilizzo    in  compensazione dei crediti d'imposta e dei
contributi.                                                                   
       Da ultimo  appare opportuno fornire qualche precisazione in riferimento
all'ipotesi di   decesso del titolare del credito d'imposta anteriormente alla
sua utilizzazione.                                                            
        In tale fattispecie, in mancanza di una espressa previsione normativa,
si ritiene  che, per quanto riguarda la possibilita' di considerare il credito
d'imposta quale  componente attivo dell'asse ereditario costituitosi a seguito
della morte   del   titolare, occorra far riferimento ai principi generali che
regolano l'imposta  di successione e precisamente all'articolo 12, lettera e),
del testo unico citato concernente il trattamento dei crediti verso lo Stato. 
        Qualora il   titolare del credito muoia prima della sua utilizzazione,
il credito   e',   pertanto, trasferito mortis causa agli eredi che lo possono
utilizzare nei modi indicati alle lettere a), b) e c).                        
1.6  Prescrizione                                                             
Con riferimento all'utilizzazione del credito nel pagamento dell'imposta di   
registro, ipotecaria   e   catastale  nonche' dell'imposta sulle successioni e
donazioni dovute  sugli atti e denunce presentati successivamente alla data di
acquisizione del   credito,   si   evidenzia che tale diritto si prescrive nel
termine di   dieci   anni,  in quanto, in mancanza di una specifica previsione
normativa, si   applica   la   prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 del
codice civile;   la prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui sorge il
credito d'imposta.                                                            
         Il suddetto principio non e' estensibile, invece, alle ipotesi in cui
venga esercitata    l'opzione    di    utilizzare    il credito in diminuzione
dell'imposta sul    reddito    delle    persone    fisiche dovuta in base alla
dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto.     
         Il tenore  letterale della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 7
della legge   n.  448 del 1998 non consente, infatti, altra interpretazione se
non quella    che    il    diritto   di credito puo' essere esercitato solo ed
esclusivamente in   sede di presentazione della prima dichiarazione successiva
alla data di acquisto.                                                        
1.7 Decadenza dai benefici tributari e sanzioni                               
        In via preliminare occorre considerare che in tanto compete il credito
d'imposta in   quanto  compete il beneficio c.d. "prima casa"; la decadenza da
tale agevolazione  comporta, pertanto, sia il recupero delle imposte ordinarie
sugli atti    di    trasferimento    che il recupero del credito eventualmente
utilizzato.                                                                   
        A tale  proposito appare utile esaminare le problematiche afferenti la
decadenza dal  beneficio dell'aliquota agevolata prevista per l'acquisto della
c.d. "prima casa".                                                            
        La nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, del testo unico
dell'imposta di  registro, al comma 4, disciplina, come meglio precisato nella
parte seconda della presente circolare, le condizioni necessarie per usufruire
dell'agevolazione nonche'    la    decadenza   dalla stessa; tra l'altro viene
prevista la   decadenza   nel   caso  in cui il beneficiario dell'agevolazione
trasferisca il  bene a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine
di cinque  anni dalla data di acquisto, fatta salva l'ipotesi di un successivo
acquisto entro un anno dalla vendita.                                         
        In tali  casi gli uffici provvedono al recupero delle maggiori imposte
e delle sanzioni espressamente stabilite nella nota citata.                   
        Sulle somme   richieste  si applicano gli interessi previsti dall'art.
55, comma 4, del citato testo unico dell'imposta di registro.                 
        Ovviamente, per   quanto   sopra detto, non si procede all'irrogazione
delle sanzioni   ed   al   recupero   delle  imposte di registro, ipotecaria e
catastale nonche'  degli interessi nell'ipotesi in cui il contribuente, che ha
usufruito delle    agevolazioni,    proceda,    entro   un anno dalla vendita,
all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.    
        A tale proposito si evidenzia come l'acquisto entro un anno dalla data
di alienazione    dell'altro    immobile   sia posta altresi' quale condizione
necessaria per poter accedere al credito.                                     
        Considerato, inoltre, che il riconoscimento del credito e' subordinato
alla presenza   delle  condizioni di cui alla succitata nota II-bis), consegue
che nell'ipotesi   di   vendita   entro i cinque anni dall'acquisto, per poter
usufruire del   credito   il   contribuente   deve acquisire un altro immobile
agevolato da   adibire   a   propria  abitazione principale in quanto, in caso
contrario, decadrebbe   dai  benefici c.d. "prima casa" e conseguentemente dal
diritto al credito d'imposta.                                                 
        Esaminata la  problematica relativa alla decadenza dai benefici "prima
casa", si  ritiene necessario soffermarsi sulle questioni inerenti il recupero
del credito   eventualmente   utilizzato   ma  non spettante per effetto della
decadenza stessa.                                                             
        L'ufficio che  provvede a recuperare le imposte nella misura ordinaria
e a   comminare   le   relative  sanzioni, nel caso si concretizzi la suddetta
ipotesi di    decadenza,    deve    altresi' comunicare al contribuente la non
spettanza del credito d'imposta di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, inibendone in tal modo l'utilizzazione.                
       Qualora, invece,     il     credito     fosse    stato gia' utilizzato,
l'amministrazione finanziaria  dovra' provvedere al suo recupero; in tal caso,
tuttavia, non   sono   dovute   sanzioni non solo per mancanza di una espressa
previsione nell'art.   7   della   legge   n. 448 del 1998 ma anche perche' la
fattispecie in    esame    non    appare    riconducibile nell'attuale sistema
sanzionatorio, disciplinato dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471,
472, e 473 e successive modifiche.                                            
       Al riguardo si possono verificare le ipotesi precisate al paragrafo 1.5
       Con riferimento   al   caso  in cui il contribuente abbia utilizzato il
credito per il pagamento dell'imposta di registro sull'atto di acquisto che lo
determina, l'ufficio,   oltre alle imposte, le sanzioni e gli interessi dovuti
per la   decadenza dai benefici, deve recuperare l'importo pari alla somma non
versata a   seguito   dell'utilizzazione del credito, nonche' gli interessi su
tale importo   calcolati a decorrere dal momento della registrazione dell'atto
medesimo.                                                                     
       Anche nell'ipotesi   di   utilizzo  successivo del credito per l'intero
importo in   diminuzione   dalle  imposte di registro, ipotecaria e catastale,
sulle successioni   e  donazioni, dovute sugli atti e sulle denunce presentati
dopo la   data   di   acquisizione del credito (lettera a) del paragrafo 1.5),
l'ufficio deve   provvedere   al recupero delle minori imposte versate a causa
dell'utilizzazione del credito unitamente ai relativi interessi.              
        Parimenti qualora   il   credito   sia stato utilizzato in diminuzione
dell'imposta sui  redditi delle persone fisiche (lettera b) del paragrafo1.5),
si provvedera',  in sede di liquidazione operata ai sensi dell'art. 36-bis del
D.P.R. n.   600  del 1973, al recupero delle imposte compensate con il credito
non spettante    a    seguito    della decadenza dell'agevolazione, oltre agli
interessi dovuti per carente versamento.                                      
        E' appena il caso di rilevare che, nelle ipotesi di tardivo versamento
dell'imposta di   registro, ipotecaria e catastale nonche' sulle successioni e
donazioni, su   quanto   richiesto   dall'ufficio  per il recupero del credito
indebitamente fruito   si  rende applicabile la sanzione prevista dall'art. 13
del d.lgs. n. 471 del 1997.                                                   
        Nelle ipotesi   di   utilizzo del credito per un ammontare superiore a
quello spettante,    e'    applicabile    la  sanzione per ritardati od omessi
versamenti dei tributi con i quali il credito e' stato compensato.            
PARTE  SECONDA                                                                
Disciplina della agevolazione "prima casa" ai fini delle imposte  indirette   
 Premessa                                                                     
         Considerato che presupposto del credito di imposta di cui all'art. 7,
commi 1   e  2, della legge n. 448 del 1998 e' che il contribuente provveda ad
acquisire una   casa  di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni
previste dalla  nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, del citato
testo unico   dell'imposta   di   registro, si ritiene opportuno individuare i
requisiti richiesti    dalla    vigente    normativa per poter usufruire delle
agevolazioni c.d.   "prima   casa"  nonche' dare soluzione ai numerosi quesiti
pervenuti in materia.                                                         
2.1 Requisiti                                                                 
        La nota II-bis) sopracitata stabilisce una pluralita' di requisiti, di
carattere sia    oggettivo    che    soggettivo, necessari per usufruire delle
agevolazioni tributarie   in materia di trasferimenti a titolo oneroso di case
di abitazione non di lusso.                                                   
        L'agevolazione in  parola, infatti, oltre ad  essere subordinata  alla
tipologia del bene oggetto del trasferimento (requisiti oggettivi) ha riguardo
anche all'ubicazione dell'immobile acquistato con riferimento al comune in cui
l'acquirente ha   o   intende  stabilire la propria residenza ovvero svolge la
propria attivita'; alla titolarita'  di diritti su altra casa di abitazione da
parte dell'acquirente   stesso;  alla fruizione di precedenti agevolazioni per
l'acquisto della c.d. "prima casa" (requisiti soggettivi).                    
        A tale proposito appare utile fornire alcune precisazioni.            
2.1.1 Oggetto del trasferimento                                               
         Secondo il   disposto della gia' richiamata nota II-bis), comma 1, il
regime agevolato   si   applica,  sempre che ricorrano le condizioni previste,
"agli atti  traslativi a titolo oneroso della proprieta' di case di abitazione
non di   lusso   e   agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprieta',
dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse".             
        I diritti   oggetto di trasferimento devono, quindi, essere riferibili
ad una casa di abitazione non avente le caratteristiche di lusso.             
        Per espressa previsione  normativa, inoltre, l'agevolazione si estende
alle pertinenze   dell'immobile   che  sia stato precedentemente acquistato in
regime agevolato,  purche' le stesse siano classificate o classificabili nelle
categorie catastali   C2,   C6 e C7, limitatamente  ad una sola pertinenza per
ciascuna categoria   ed   anche   se   l'acquisto venga effettuato con un atto
separato (nota II-bis), comma 3).                                             
        In ordine  alla qualita' della  "casa di abitazione" e' appena il caso
di ricordare    che    i    criteri    per determinare se sussistono o meno le
caratteristiche di lusso  sono individuati dal decreto del Ministro dei Lavori
Pubblici del  2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27
agosto 1969,   richiamato nell'art. 1, comma 1, della tariffa, parte prima del
testo unico dell'imposta di registro.                                         
        Per quel    che    concerne    le  caratteristiche del bene principale
trasferito, non   sussistono   differenze   rispetto ai chiarimenti forniti in
precedenza con   circolare  n. 1/E del 2 marzo1994; sotto l'aspetto negoziale,
invece, il   legislatore   ha   ritenuto   di dover minutamente esplicitare le
fattispecie ammesse  a fruire dell'agevolazione tributaria, innovando rispetto
alla precedente previsione normativa.                                         
2.1.2. Ubicazione degli immobili trasferiti                                   
        L'immobile oggetto  del trasferimento  agevolato deve  essere ubicato,
ai sensi   del   comma  1, lettera a), della citata nota II bis), salvo i casi
particolari precisati   dallo stesso legislatore, nel territorio del comune in
cui l'acquirente  ha o intende stabilire la residenza. A tale ultimo proposito
si sottolinea    che    la    dichiarazione    di   intento, consistente nella
manifestazione della   volonta'   di stabilire  la residenza nel comune ove e'
ubicato l'immobile     acquistato,     espressa    nell'atto di trasferimento,
costituisce vero   e  proprio obbligo dell'acquirente sancito con la decadenza
dalle agevolazioni;   da  tale dichiarazione consegue l'onere per l'acquirente
stesso di trasferire effettivamente la residenza, entro il termine di diciotto
mesi a pena di decadenza, nel comune in cui e' situato l'immobile acquistato e
di darne   prova   all'ufficio   spontaneamente o a richiesta. Si ricorda che,
anteriormente alla   modifica  intervenuta per effetto dell'art. 33, comma 12,
della legge   23  dicembre 2000, n. 388, il termine per il trasferimento della
residenza era fissato in un anno.                                             
        Per quanto   concerne   in  particolare la residenza si precisa che fa
fede la   data   della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato al
comune, ai  sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2, del D.P.R. 30 maggio 1989, n.
223, concernente   l'approvazione   del    nuovo  regolamento anagrafico della
popolazione residente,   sempre che risulti accolta la richiesta di iscrizione
nell'anagrafe.                                                                
        La norma   agevolativa   specifica,  poi, che l'acquirente puo' fruire
delle agevolazioni   anche   se   non   residente nel comune in cui e' ubicato
l'immobile acquistato, purche' svolga in quell'ambito territoriale la propria 
attivita', ancorche' non remunerata; a tale proposito si ribadisce quanto     
detto nella gia' richiamata circolare n. 1/E del 2  marzo 1994.               
        Le agevolazioni  spettano, inoltre, alla persona trasferita all'estero
per ragioni   di   lavoro che acquisti l'immobile nell'ambito territoriale del
comune in   cui ha sede o esercita l'attivita' il soggetto da cui  dipende. Al
riguardo si  precisa che l'ipotesi in argomento e' riferibile al solo rapporto
di lavoro   subordinato   -   con   esclusione di qualsiasi altra tipologia di
rapporto -   e  che lo stesso puo' essere instaurato anche con un soggetto che
non necessariamente rivesta la qualifica di imprenditore.                     
        Il contribuente    che    sia  cittadino italiano emigrato all'estero,
infine, puo'    acquistare    in    regime agevolato l'immobile, quale che sia
l'ubicazione di   questo   sul territorio nazionale. Ovviamente l'agevolazione
compete qualora   sussistano gli altri requisiti ed in particolare  l'immobile
acquistato deve essere la prima casa sul territorio nazionale.                
        A tale   proposito si osserva che il legislatore ha ampliato, solo per
l'ipotesi in    questione,    l'ambito    territoriale  nel quale e' possibile
acquistare in    regime    agevolato   senza, peraltro, prevedere l'obbligo di
stabilire entro   diciotto   mesi   la  propria residenza nel comune in cui e'
situato l'immobile acquistato.                                                
2.1.3 Titolarita' di diritti su immobili da parte dell'acquirente             
        Il comma    1,    lettera    b),  della nota II-bis) stabilisce, quale
condizione ostativa alle agevolazioni, la titolarita' esclusiva o in comunione
con il coniuge dei diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di altra
casa di  abitazione nel  territorio del comune in cui e' situato l'immobile da
acquistare. Tale  disposizione esclude, quindi, l'agevolazione nell'ipotesi di
titolarita' di altro immobile nel comune nel quale si acquista.               
        In particolare,   sotto l'aspetto soggettivo, la titolarita' esclusiva
dei diritti sull'immobile ad uso abitativo nell'ambito del territorio comunale
e' equiparata alla titolarita' in comunione con il coniuge nello stesso ambito
territoriale, escludendo l'applicazione dell'agevolazione in entrambi i casi. 
        Dalla stessa    disposizione    si    evince,   inoltre, che non e' da
considerarsi ostativa alla fruizione dell'agevolazione la titolarita' di quote
su altra   casa   di abitazione nell'ambito del richiamato territorio comunale
(vedi casi particolari riportati al successivo paragrafo 2.2).                
        Ulteriori limiti alla concessione delle agevolazioni sono quelli posti
dal comma   1,   lettera c), della gia' citata nota II-bis), la quale prevede,
come causa   di   esclusione   dalla agevolazione, la titolarita', neppure per
quote, anche   in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale
dei diritti   di   proprieta', usufrutto, uso, abitazione e nuda proprieta' su
altro immobile   ad  uso abitativo, acquistato usufruendo del regime agevolato
"prima casa"   previsto   dalle norme  che si sono succedute, richiamate nella
medesima lettera   c).   Al   riguardo  si pone in evidenza che e' escluso dal
trattamento agevolato    il    soggetto   che al momento dell'acquisto risulti
titolare, anche per quote, dei diritti  reali espressamente indicati dalla    
stessa disposizione per i quali abbia  gia' usufruito delle agevolazioni c.d. 
"prima casa". Di conseguenza coloro che non risultano piu' titolari dei       
predetti diritti al momento dell'acquisto possono reiterare l'agevolazione.   
         Anche in   questo  caso la norma equipara la titolarita' esclusiva di
diritti sul   bene   alla   titolarita' in  regime di comunione legale e pone,
inoltre, la  comproprieta' dei diritti vantati su altra casa di abitazione tra
le cause di esclusione dalle agevolazioni.                                    
         Quanto sopra comporta che il precedente acquisto agevolato effettuato
da uno solo dei coniugi in regime di comunione legale, come meglio esplicitato
al punto 2.2.10, e' causa di impedimento alla fruizione delle agevolazioni per
ambedue i  coniugi. Comporta, inoltre, che l'impedimento sussiste per entrambi
i coniugi   anche   nel   caso   in  cui uno soltanto dei due risulti titolare
esclusivo dei   gia'   richiamati  diritti sugli immobili acquistati in regime
agevolato e   detti    coniugi   procedano  ad un  nuovo acquisto in regime di
comunione legale dei beni. Cio' in quanto si e' voluta evitare la reiterazione
dell'agevolazione per il coniuge che ne aveva gia' usufruito.                 
2.2  Soluzione di casi particolari                                            
     Premessi i   principi   di  carattere generale, si precisa il trattamento
tributario per fattispecie ricorrenti.                                        
2.2.1. Qualora  oggetto del contratto sia  l'acquisto della nuda proprieta' e'
       previsto espressamente  dalla norma che l'agevolazione tributaria possa
       trovare applicazione purche' in presenza degli altri requisiti.        
2.2.2. Qualora   oggetto   dell'atto di trasferimento sia una pertinenza della
       casa di   abitazione   acquistata usufruendo dei benefici tributari c.d
       "prima casa"   e la pertinenza stessa sia classificata o classificabile
       nelle categorie   catastali  C/2, C/6  e C/7, l'agevolazione e' ammessa
       limitatamente ad una sola pertinenza per ciascuna categoria.           
       Ai fini   della nozione di pertinenza occorre fare riferimento all'art.
817 del   codice  civile. Considerato, quindi, che elemento caratterizzante il
rapporto pertinenziale  e' la destinazione  di fatto, in modo durevole, di una
cosa al   servizio   di   un'altra,   si ritiene che anche nel caso in cui, ad
esempio, un   box   sia  posto solo in prossimita' dell'abitazione principale,
purche' risulti     adibito     all'utilita'     della  stessa, e' applicabile
l'agevolazione c.d. "prima casa" al suo acquisto.                             
       Quanto precede   nella   considerazione che il comma 3 della piu' volte
citata nota   II-bis)   all'art. 1 della tariffa, parte prima, del testo unico
dell'imposta di   registro prevede espressamente le condizioni ed i limiti per
l'applicabilita' della  agevolazione all'acquisto, anche se con atto separato,
delle pertinenze "dell'immobile di cui alla lettera a)".                      
       Dal richiamo   alla  lettera a), nella quale sono dettate le condizioni
per l'applicazione   dell'agevolazione   all'immobile  acquistato, consegue la
esclusione dal   beneficio delle pertinenze relative ad un immobile acquistato
in regime ordinario.                                                          
      Tuttavia l'agevolazione  si rende applicabile, nei limiti sopra indicati
ed alla condizione di seguito specificata, anche quando il bene acquistato con
atto separato   costituisca   pertinenza   di una casa di abitazione ceduta da
un'impresa costruttrice    senza    applicazione  della specifica aliquota IVA
ridotta prevista   per la c.d. "prima casa", prima del 22 maggio 1993 (data in
cui e'  stata soppressa l'applicazione dell'aliquota del 4% prevista per tutte
le cessioni   di   abitazioni   effettuate da costruttori ed e' stata limitata
l'applicazione di tale aliquota alle sole ipotesi di acquisto della c.d.      
"prima casa".   Cfr.   d.l.  22 maggio 1993, n. 155, convertito dalla legge 19
luglio 1993, n. 243).                                                         
       In questa   ipotesi  l'aliquota IVA del 4% si applica alla cessione del
bene pertinenziale   qualora   il proprietario dell'abitazione dimostri che al
momento in   cui   ha   acquistato   l'immobile abitativo era nella situazione
richiesta per usufruire della particolare agevolazione c.d. "prima casa".     
       L'esistenza di   tale   condizione  deve essere dichiarata nell'atto di
acquisto della  pertinenza e deve essere documentata su richiesta degli uffici
finanziari.                                                                   
       Il riconoscimento del beneficio fiscale risponde alle stesse ragioni di
equita' sostanziale   che   hanno   portato   a ritenere che spetti il credito
d'imposta c.d.   "prima   casa"  nel caso in cui l'immobile alienato sia stato
acquistato presso   un'impresa costruttrice senza applicazione della specifica
agevolazione c.d. "prima casa".                                               
       Si rende   opportuno   precisare   che   l'aliquota IVA prevista per la
cessione del  bene principale e' comunque applicabile alla pertinenza se i due
immobili sono   acquistati  con il medesimo atto. Se invece i due beni vengono
acquistati con  atto separato, l'aliquota prevista per l'immobile abitativo si
applica alla   sola   pertinenza   posta  al servizio della "prima casa" nelle
ipotesi sopra   indicate,  mentre negli altri casi la costituzione del vincolo
pertinenziale resta del tutto ininfluente per la determinazione dell'imposta. 
Pertanto nelle ipotesi in cui cantine, box, soffitte, ecc, acquistati con atto
separato rispetto all'abitazione, siano pertinenze di abitazioni diverse dalla
c.d. "prima   casa" oppure costituiscano pertinenze della c.d. "prima casa" al
cui servizio   sono   gia'  posti altri beni immobili della medesima categoria
catastale, sono   soggette alla aliquota IVA loro propria. Questa e' stabilita
nella misura   del  10% se l'immobile rappresenta una porzione di fabbricato a
prevalente destinazione   abitativa,   ai   sensi della legge n. 408 del 1949,
ceduta direttamente   dall'impresa  costruttrice (v. tab. A, parte III, n. 127
undecies, allegata   al D.P.R. n. 633 del 1972), ovvero si tratta di parcheggi
realizzati ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122 (legge Tognoli), e nella
misura del 20% negli altri casi.                                              
        Analoghe considerazioni   valgono evidentemente, anche con riferimento
ai trasferimenti delle pertinenze soggetti all'imposta di registro.           
2.2.3. Qualora    l'acquisto    riguardi    una quota di comproprieta' si puo'
beneficiare dell'agevolazione    purche'    in   presenza di tutti i requisiti
previsti. E infatti, oltre a non esservi una espressa esclusione normativa, e'
lo stesso   legislatore ad ammettere indirettamente tale possibilita' al comma
1, lettera   c),   della citata nota II bis) ove e' previsto "che l'acquirente
dichiari di   non   essere   titolare,   neppure per quote, anche in regime di
comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprieta' su
altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le
agevolazioni del presente articolo ovvero (... omissis...)".                  
2.2.4. Qualora    l'acquisto    soggetto   all'imposta di registro riguardi un
immobile non   ultimato,   si   puo'  beneficiare dell'agevolazione purche' in
presenza di   tutti i requisiti previsti (nello stesso senso si e' espressa la
Corte di Cassazione, sezione tributaria, con sent. n. 9150 del 16 aprile 2000,
dep. il   7   luglio   2000).  Ovviamente l'ufficio competente successivamente
provvedera' a  verificare l'effettiva esistenza dei requisiti, compreso quello
riguardante la tipologia dell'immobile che dovra' risultare non di lusso.     
2.2.5 Qualora   l'acquirente  sia gia' titolare di un immobile classificato in
catasto nella   categoria   A/10  (ufficio) ma di fatto adibito ad abitazione,
l'agevolazione puo' essere concessa.                                          
        Non ha,   infatti,   rilevanza  l'utilizzazione di fatto diversa dalla
classificazione catastale.   In   osservanza dei medesimi criteri e' possibile
asserire, di   contro,   che l'agevolazione non e' applicabile nel caso in cui
l'acquirente sia   titolare,   nel   comune   dove acquista, di altro immobile
classificato o   classificabile  in catasto come abitazione, indipendentemente
dall'utilizzazione di fatto.                                                  
       Si precisa,  inoltre, che, nel caso in cui l'acquirente sia titolare su
tutto il    territorio    nazionale    di  altra casa di abitazione acquistata
usufruendo delle   agevolazioni,   non   puo'  godere del beneficio in parola,
indipendentemente dall'utilizzazione   di   fatto   e dall'eventuale cambio di
destinazione nel frattempo intervenuto.                                       
2.2.6. Qualora   l'acquirente   sia   gia' titolare  - in via  esclusiva o  in
comunione legale   con il coniuge - di diritti su immobili situati al di fuori
dell'ambito territoriale   del  comune in cui viene operato il nuovo acquisto,
non sussiste  alcun ostacolo alla fruizione del beneficio fiscale, purche' gli
stessi siano   stati  acquistati senza usufruire dell'agevolazione c.d. "prima
casa" e ricorrano le altre condizioni volute dalla legge.                     
2.2.7. Qualora l'acquirente sia gia' titolare pro-quota su tutto il territorio
nazionale di  diritti su  immobili, acquisiti senza fruire delle agevolazioni,
puo' giovarsi   del   regime   tributario agevolato purche' ricorrano le altre
condizioni.                                                                   
        Qualora peraltro   l'acquirente sia titolare in comunione con soggetti
diversi dal   coniuge,  nel comune dove acquista, di diritti su di una casa di
abitazione, puo' avvalersi della agevolazione tributaria purche' ricorrano le 
restanti condizioni.                                                          
       Quanto precede nella considerazione che il comma 1, lettera b), della  
piu' volte citata nota II-bis) espressamente prevede l'esclusione             
dall'agevolazione nel solo caso di titolarita' in comunione con il coniuge di 
diritti su immobili nel territorio del comune dove si acquista. Tenuto conto  
che la norma non qualifica ulteriormente la "comunione con il coniuge", si    
ritiene che la stessa sia riferibile alla comunione sia legale che            
convenzionale.                                                                
2.2.8. Qualora   l'acquirente  sia titolare di quote di diritti immobiliari su
       altra casa   di   abitazione   acquisita  in regime agevolato, non puo'
       beneficiare delle     agevolazioni    indipendentemente dall'ubicazione
       dell'immobile.                                                         
2.2.9. Qualora   il   titolare di una quota di diritti immobiliari, acquistata
       usufruendo delle   agevolazioni,   proceda all'acquisto di un'ulteriore
       quota dello stesso immobile, puo' giovarsi dell'agevolazione tributaria
       purche' ricorrano le altre condizioni.                                 
       Il comma  1, lettera c), della nota II-bis) piu' volte citata, infatti,
       prevede espressamente   la possibilita' di usufruire della agevolazione
       in caso   di   non   titolarita' "neppure per quote, anche in regime di
       comunione legale   su   tutto   il  territorio nazionale dei diritti di
       proprieta', usufrutto, uso, abitazione e nuda proprieta'  su altra casa
       di abitazione   acquistata   dallo stesso soggetto o dal coniuge con le
       agevolazioni (...)".                                                   
       Sembra evidente,   quindi,   che  il legislatore abbia inteso agevolare
       esclusivamente il   conseguimento   della  piena proprieta' di una sola
       unita' immobiliare ad uso abitativo.                                   
2.2.10. Qualora  l'acquirente sia titolare,  anche in comunione   legale,   di
        una casa   di abitazione acquistata in regime agevolato dallo stesso o
        dal coniuge,  non puo' avvalersi dell'agevolazione tributaria. Infatti
        tale acquisto,    estendendosi    ope   legis anche all'altro coniuge,
        comporta, nella  sostanza, la fruizione anche da parte di quest'ultimo
        del beneficio   tributario;   pertanto, permanendo detta situazione di
        titolarita', per   ambedue   i  coniugi e' preclusa la possibilita' di
        avvalersi di nuovo dei benefici c.d.                                  
        "prima casa".  Sembra chiaro che il legislatore, quando fa riferimento
        ad un  precedente acquisto agevolato fatto dal coniuge, intende quello
        effettuato in regime di comunione di beni. Tuttavia nel caso in cui, a
        seguito dello   scioglimento   della comunione legale, uno dei coniugi
        acquisti la   titolarita'   esclusiva   della  casa di abitazione gia'
        facente parte  della comunione puo' usufruire per detto acquisto delle
        agevolazioni, sempreche' ricorrano tutte le altre condizioni.         
        Naturalmente la   precisazione   non  riguarda le attribuzioni di beni
        patrimoniali conseguenti lo scioglimento o la cessazione degli effetti
        civili del matrimonio (cfr circolare n. 49/E del 16 marzo 2000).      
2.2.11. Qualora   due   coniugi   in regime di separazione abbiano acquistato,
        ciascuno per     proprio     conto,     due  immobili fruendo entrambi
        dell'agevolazione c.d.    "prima    casa"   ed entro il quinquennio li
        rivendano ed  acquistino congiuntamente per quote, entro un anno dalla
        precedente vendita,   un   immobile   da  adibire a propria abitazione
        principale, godono dell'agevolazione c.d.                             
        "prima casa" in quanto la norma (comma 4 della citata nota II-bis) non
         esclude la possibilita' di riacquistare un immobile anche per quote. 
2.2.12. L'aliquota   IVA   del  4%, prevista dal n. 39 della Tab. A, parte II,
        allegata al   D.P.R.   26  ottobre 1972, n. 633, per la prestazioni di
        servizi diretti  alla realizzazione di un fabbricato di cui alla legge
        n. 408   del   1949, effettuata nei confronti di soggetti che svolgono
        attivita' di   costruzione di immobili per la successiva rivendita, si
        applica anche   alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di
        subappalto attraverso   i quali l'impresa costruttrice affida ad altri
        soggetti la    realizzazione    di    parte   dei lavori relativi alla
        costruzione dell'edificio.                                            
        Cio' in  quanto l'aliquota IVA si determina in riferimento all'appalto
        principale, estendendosi poi a tutti i subappalti in ragione del fatto
        che questi concorrono alla realizzazione dell'opera che il legislatore
        ha inteso agevolare.                                                  
2.2.13. Alle   prestazioni  di servizi aventi ad oggetto lavori di ampliamento
        della c.d.   "prima casa" si applica l'aliquota ridotta del 4% qualora
        il committente    dei    lavori   di ampliamento non possieda un'altra
        abitazione nel medesimo comune, diversa da quella che va ad ampliare. 
        In tal   caso   egli  risulta legittimato a dichiarare all'appaltatore
        di non essere titolare di diritti reali su altra abitazione nel comune
        poiche' la nuova realizzazione ampliativa non puo' considerarsi "altra
        abitazione" rispetto   a quella oggetto dell'ampliamento. Resta inteso
        che l'agevolazione puo' essere applicata solo nel caso in cui i lavori
        effettuati rimangano contenuti nell'ambito del semplice ampliamento.  
        Devono quindi        ricorrere        le        seguenti   condizioni:
        - i   locali   di nuova realizzazione non devono configurare una nuova
          unita' immobiliare ne' devono avere consistenza tale da poter essere
          destinati a      costituire      una      nuova  unita' immobiliare;
        - l'abitazione  deve conservare, anche dopo l'esecuzione dei lavori di
          ampliamento, le caratteristiche non di lusso, determinate sulla base
          dei parametri  dettati dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici
          del 2 agosto 1969.                                                  
                                        * * * * * *                           
         Le Direzioni regionali vigileranno  sulla corretta applicazione delle
presenti istruzioni.