CIRCOLARE 22/2002 DEL 19/06/2002

Si riporta di seguito il testo integrale della Circolare Ministeriale n. 50/02 concernente le risposte in materia di questioni interpretative relative a UNICO 2002

 

Circolare 50 del 12.06.02

OGGETTO Videoconferenza del 14 maggio 2002 sui modelli di dichiarazione UNICO 2002. Risposte ai quesiti in materia di questioni interpretative.

TESTO
1    ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE                                           
  1.1  Spese deducibili da parte dell'associato                               
  1.2  Contratto  di  associazione  in  partecipazione  redatto  in forma di  
       scrittura privata.                                                     
2    PENALE PER IL RITARDATO RILASCIO DI IMMOBILE CONCESSO IN LOCAZIONE       
3    ONERI DEDUCIBILI                                                         
  3.1  Coniugi  separati  -versamento  al coniuge separato di somma in unica  
       soluzione.                                                             
  3.2  Assegni al coniuge                                                     
  3.3  Procedure di adozione internazionale                                   
  3.4  Deducibilita'  di  contributi previdenziali obbligatori e facoltativi  
       versati  per persone fiscalmente a carico.                             
  3.5  Contributo al servizio sanitario nazionale                             
4    INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IPOTECARI                                    
  4.1  Detrazione  della  quota  di interessi passivi per acquisto di unita'  
       immobiliare oggetto di ristrutturazione edilizia                       
  4.2  Detrazione  della  quota  di  interessi  passivi corrisposti su mutuo  
       per abitazione di un figlio.                                           
  4.3  Detrazione  della  quota  di  interessi  passivi corrisposti su mutuo  
       per acquisto di unita' immobiliare locata                              
  4.4  Detrazione  della  quota  di  interessi  passivi corrisposti su mutui  
       per acquisto di due unita' immobiliari                                 
  4.5  Detrazione   della   quota   di  interessi  passivi  corrisposti  per  
       finanziamento                                                          
  4.6  Detrazione  della  quota di interessi passivi del coniuge a carico da  
       parte del coniuge in possesso di redditi                               
5    INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO                                          
  5.1  Detrazione   del   36   per  cento  delle  spese  sostenute  per  gli  
       interventi di recupero edilizio                                        
6    LAVORO DIPENDENTE                                                        
  6.1  Contributi  di  assistenza  sanitaria  versati dal datore di lavoro o  
       dal lavoratore  ad  enti o casse aventi esclusivamente fine            
       assistenziale in conformita' a disposizioni   di   contratto  o  di    
       accordo o di regolamento aziendale.                                    
  6.2  Detrazione per lavoratori che trasferiscono la residenza               
7    REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE                         
  7.1  Amministratore di societa'                                             
8    Fondo Indennita' Risoluzione Rapporto                                    
  8.1  Rilevanza  ai  fini  IRAP  del  Fondo Indennita' Risoluzione Rapporto  
                                                                              
9    LEGGE FINANZIARIA PER IL 2002                                            
  9.1  Affrancamento   dei   maggiori   valori   iscritti   a   seguito   di  
       conferimenti "intracomunitari"                                         
  9.2  Estromissione di beni dall'impresa individuale                         
10    RIPORTO DELL'AGEVOLAZIONE DIT                                           
11    REGIME FISCALE DI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA                            
12    REDDITO D'IMPRESA - ARTICOLO 121-BIS                                    
13    AGEVOLAZIONE  LEGGE  449/1997  -  COMPENSABILITA'  DEL CREDITO D'IMPOSTA
                                                                              
14    IRAP                                                                    
15    TREMONTI-BIS                                                            
  15.1 Immobili  agevolabili  per  soggetti  titolati  di reddito di lavoro   
       autonomo                                                               
  15.2 Investimenti realizzati tramite contratti di lease - back              
  15.3 Incremento e riporto delle perdite fiscali                             
16    AGEVOLAZIONE VISCO                                                      
17    AGEVOLAZIONE ARTICOLO 8, LEGGE N. 388 DEL 2000 CUMULABILITA'            
18    REDDITI DI FONTE ESTERA                                                 
19    TERMINI  DI  VERSAMENTO  -  Articolo 17 del decreto del Presidente della
      Repubblica 7  dicembre  2001, N. 435, come modificato dall'articolo 2   
      del  decreto legge 15 aprile 2002, n. 63.                               
  19.1 Societa' in liquidazione                                               
  19.2 Scioglimento  anticipato  delle societa' di persone senza preventiva   
       messa in liquidazione                                                  
  19.3 Imposte sostitutive                                                    
  19.4 Rateazione: calcolo degli interessi                                    
  19.5 Ravvedimento operoso di imposte non versate                            
20    NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE ARTICOLO 13 LEGGE N. 388 DEL 2000           
21    RETTIFICa DELLA DICHIARAZIONE                                           
22    DICHIARAZIONE IN EURO                                                   
23    DEDUZIONE FORFETARIA AUTOTRASPORTATORI                                  
24    IVA                                                                     
  24.1 Iva sugli spettacoli                                                   
  24.2 Plafond                                                                
25    STUDI DI SETTORE                                                        
26    DIVIDENDI DI FONTE ITALIANA                                             
27    EQUALIZZATORE                                                           
28    IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'11 PER CENTO SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR       
                                                                              
                                                                              
Si riportano,  di  seguito,  le  risposte  ai  quesiti  formulati in occasione
della videoconferenza del 14 maggio 2002, avente ad oggetto "Unico 2002".     
                                                                              
1    ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE                                           
1.1    Spese deducibili da parte dell'associato                               
D.: L'associato  in  partecipazione  titolare di partita Iva quale quadro deve
compilare? Puo'  avere  un  collaboratore  coordinato  e continuativo? Se si',
puo' dedurre il relativo compenso?                                            
                                                                              
R.: I  redditi  derivanti dall'associazione in partecipazione sono considerati
come redditi  di  capitale,  ai  sensi  dell'art.  41,  lett. f), se l'apporto
dell'associato e'  costituito  da  capitali  o  promiscuamente  da  capitale e
lavoro, e  come  redditi  di  lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 49, comma 2,
lett. c), se l'apporto e' costituito esclusivamente da lavoro.                
Nel primo  caso,  tali  redditi  andranno dichiarati nel quadro RI (redditi di
capitale) rigo 14 del Modello Unico 2002.                                     
Nel secondo  caso  andranno  dichiarati  nel  quadro  RE,  Sezione  II  (altri
redditi di lavoro autonomo), rigo 27 del Modello Unico 2002.                  
Inoltre, anche  qualora,  l'associato  in  partecipazione  si  avvalga  di  un
collaboratore coordinato  e  continuativo,  non  potra'  comunque  dedurre  il
compenso a  lui  corrisposto,  in  quanto,  nel  caso  in  cui  il suo apporto
costituisca reddito  di  lavoro autonomo, l'art. 50, comma 8, del Tuir afferma
che "le  partecipazioni  agli  utili  di  cui  all'art. 49, comma 2, lett. c),
costituiscono reddito   per   l'intero  ammontare  percepito  nel  periodo  di
imposta".                                                                     
                                                                              
1.2  Contratto  di  associazione  in  partecipazione  redatto  in  forma  di  
     scrittura privata.                                                       
D.: Una  persona  fisica (associato) ha stipulato un contratto di associazione
in partecipazione  con  una  societa'  di  capitali (associante). L'apporto e'
costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro della persona fisica.   
Le parti  hanno  redatto  il  contratto  in forma di scrittura privata, ma non
hanno provveduto  alla  sua registrazione, ritenendo di non esservi tenute sia
perche' la  prestazione  dell'associato  e'  soggetta  ad Iva e sia perche' il
contratto di  associazione  in  partecipazione  con  apporto di solo lavoro e'
espressamente compreso   tra   quelli   per   i   quali  vi  e'  l'obbligo  di
registrazione solo  in  caso  d'uso  (art.  10  Tariffa  -  Parte  II - D.P.R.
131/1986). Si  chiede  di  conoscere  se  l'associato puo' dedurre la quota di
partecipazione o  se  sono  valide  le  istruzioni al modello di dichiarazione
"Unico Persone   Fisiche",   Fascicolo  3  -  Appendice,  pag.  75,  le  quali
stabiliscono che  l'associante  puo'  dedurre  la quota di partecipazione agli
utili del  2001  spettante  all'associato solo se il contratto di associazione
in partecipazione risulta da atto pubblico o da scrittura privata registrata. 
                                                                              
R.: Come  e'  noto  l'associante  puo'  portare  in  diminuzione  dal  proprio
reddito di   impresa   le   quote   di   utili  spettanti  agli  associati  in
partecipazione in  coerenza  con  l'art.  2549  del  codice civile secondo cui
"con il  contratto  di associazione in partecipazione l'associante attribuisce
all'associato una  partecipazione  agli  utili  della  sua  impresa o di uno o
piu' affari verso il corrispettivo di un determinato apporto".                
Con Risoluzione  del  13.5.1987  n.  999999 e' stato precisato che lo scomputo
delle quote  di  utili spettanti agli associati in partecipazione nella misura
derivante dal  suindicato  articolo  puo'  essere,  infatti,  effettuato  agli
effetti fiscali   dall'associante   quale   esclusivo   titolare  dell'impresa
stessa, indipendentemente dalla imputazione al conto economico.               
Cio' premesso  si  precisa che il computo delle quote spettanti agli associati
in partecipazione  in  diminuzione  del  reddito di impresa dell'associante e'
ammesso, agli effetti fiscali, solo se ricorrono le seguenti condizioni:      
      - che  il  contratto  di  associazione in partecipazione risulti da atto
       pubblico o  da  scrittura privata autenticata. Si fa presente che anche
       la scrittura  privata  registrata  e'  un  documento  idoneo  a provare
       l'esistenza dell'associazione   in   partecipazione,   atteso   che  la
       registrazione attribuisce   data   certa  all'atto  e,  quindi,  spiega
       effetti anche nei confronti dell'amministrazione finanziaria;          
      - che  il  contratto  di  associazione  in  partecipazione  contenga  la
       specificazione dell'apporto   e,   qualora  questo  sia  costituito  da
       denaro ed  altri  valori, contenga elementi certi e precisi comprovanti
       l'avvenuto apporto;                                                    
      - che,  qualora  l'apporto  sia costituito da prestazione di lavoro, gli
       associati non  siano  familiari dell'associante, ai sensi dell'art. 62,
       comma 2, del TUIR.                                                     
Dunque, in   mancanza   di   atti   aventi   data  certa  la  quota  spettante
all'associato non   deve   assumere   alcuna   rilevanza   fiscale,   ne'  per
l'associato, per  il  quale non concorre a formare il reddito complessivo, ne'
per l'associante come costo nell'ambito del reddito di impresa.               
                                                                              
2    PENALE PER IL RITARDATO RILASCIO DI IMMOBILE CONCESSO IN LOCAZIONE       
D.: Si  chiede  di conoscere il trattamento fiscale della somma corrisposta ad
una persona  fisica,  proprietaria  di  due  unita'  immobiliari  concesse  in
comodato ad una societa', a titolo di penale per il ritardato rilascio.       
                                                                              
R.: Le  somme  corrisposte  a  titolo di penale dal comodatario per il mancato
rilascio dell'immobile   nei   termini  previsti  dal  contratto  di  comodato
costituiscono per  il  soggetto  che  li  percepisce un risarcimento del danno
subito per  il  mancato  utilizzo  degli immobili stessi e pertanto non devono
essere assoggettate a tassazione ai fini dell'Irpef.                          
Si ricorda   tuttavia  che  gli  immobili  concessi  in  comodato  gratuito  a
soggetti, diversi  dai  familiari  che  dimorino  abitualmente  nell'immobile,
sono equiparati,  ai  fini  delle  imposte  dirette,  agli  immobili  tenuti a
disposizione dal   proprietario,  con  la  conseguenza  che  il  comodante  ha
l'obbligo di  dichiarare  per gli stessi la rendita catastale aggiornata con i
normali coefficienti  di  rivalutazione  ed aumentata di un terzo se ricorrono
i presupposti stabiliti dall'articolo 38 del Tuir.                            
3    ONERI DEDUCIBILI                                                         
3.1  Coniugi  separati  -versamento  al  coniuge  separato di somma in unica  
     soluzione.                                                               
D.: Si  chiede  se, in caso di somme corrisposte in unica soluzione al coniuge
separato, le  somme  stesse  possano  essere  dedotte  dal  reddito  ai  sensi
dell'articolo 10, lettera c) del Tuir.                                        
                                                                              
R.: Ai  sensi  dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del Tuir sono deducibili
dal reddito  complessivo  "gli  assegni  periodici  corrisposti al coniuge, ad
esclusione di  quelli  destinati  al mantenimento dei figli, in conseguenza di
separazione legale   ed   effettiva,   di   scioglimento  o  annullamento  del
matrimonio o  di  cessazione  dei  suoi  effetti  civili,  nella misura in cui
risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;...".                   
La formulazione  adottata  dalla  norma  ed  in  particolare il riferimento ai
soli "assegni  periodici"  impedisce  la deduzione dal reddito complessivo del
contribuente delle somme corrisposte al coniuge in unica soluzione.           
Una interpretazione  che  vada  al  di  la  del  tenore  testuale  della norma
sarebbe infatti  in  contrasto  con  il  principio di tassativita' degli oneri
deducibili.                                                                   
                                                                              
3.2     Assegni al coniuge                                                    
D.: In  una  sentenza  di separazione consensuale e' scritto: Le rate di mutuo
contratto per   l'acquisto  della  casa  saranno  pagate  dal  Sig.  xxxx  per
l'intero ammontare  e  senza  poter  chiedere  alla  moglie  il rimborso della
quota.  La   Sig.ra  yyy  per  tale  ragione  e  come  corrispettivo  rinuncia
all'assegno mensile  di  mantenimento.   Puo'  il  Sig.  xxx  considerare tale
importo come alimenti e quindi dedurli dal reddito complessivo?               
                                                                              
R.: Nel  caso  prospettato  non  e'  possibile considerare l'importo del mutuo
come onere  deducibile  ai  sensi dell'art. 10, comma 1, lett.c), del Tuir, in
quanto il  coniuge  ha  espressamente  rinunciato all'assegno di mantenimento.
Inoltre, le  somme  destinate  alle rate di mutuo, che non vengono corrisposte
al coniuge  stesso,  bensi'  direttamente  all'istituto mutuante, non sembrano
collegate ai medesimi presupposti dell'assegno di mantenimento.               
                                                                              
3.3     Procedure di adozione internazionale                                  
D.: Nell'appendice   del   Modello   Unico   2002,   alla  voce  "Altri  oneri
deducibili" (da  indicare  nel  rigo  RP27)  e' indicato il 50 per cento delle
spese sostenute  dai  genitori  adottivi per l'espletamento delle procedure di
adozione di  minori  stranieri  purche' certificate nell'ammontare complessivo
dall'ente autorizzato  che  ha  ricevuto  l'incarico di curare la procedura di
adozione, secondo  quanto  previsto  dalla  legge  n.  476  del  1998  che  ha
riformato la legge sulle adozioni internazionali.                             
Si chiede  se  la  detrazione  spetti  anche  per le spese sostenute nell'anno
2001 in   relazione   a   procedure   di   adozione   internazionale  iniziate
anteriormente al  16  novembre  2000 senza l'intervento degli enti autorizzati
e certificate,  pertanto,  da  altri  soggetti  o autocertificate dalla stessa
coppia in caso di adozioni dirette.                                           
                                                                              
R.: Deve  ritenersi  valida  anche  in  relazione  all'anno  2002  la risposta
fornita sull'argomento    in   occasione   della   videoconferenza    per   la
dichiarazione dei  redditi  dell'anno  2001,  riportata  nel punto 1.6.1 della
circolare n.  55/E  del  2001.  In  tale  occasione  e' stato precisato che e'
consentita, ai  sensi  dell'articolo  10, comma 1, lettera l-bis),la deduzione
del 50%  anche  delle  spese  sostenute  dagli  aspiranti genitori che, avendo
iniziato le  procedure  prima   del  16  novembre  2000,  data di approvazione
dell'albo degli   enti   autorizzati   dalla   Commissione   per  le  adozioni
internazionali, si  siano  avvalsi di enti non autorizzati  o abbiano posto in
essere procedure  di  adozione  senza  l'aiuto  di intermediari, a condizione,
pero'  che  la  prosecuzione  della procedura sia consentita dalla Commissione
stessa.                                                                       
In tal  caso  l'inerenza  della spesa alla procedura di adozione dovra' essere
autocertificata dai  contribuenti   ai  sensi  dell'articolo  47 del DPR n.445
del 2000  concernente  il  Testo  Unico   delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa.                    
                                                                              
3.4     Deducibilita'  di  contributi  previdenziali obbligatori e facoltativi
     versati  per persone fiscalmente a carico.                               
D.: Per  effetto  delle modifiche apportate dall'articolo 13, comma 1, lettere
a) e  b),  del  decreto  legislativo  n.  47  del  2000,  che  ha  riformulato
l'articolo 10,  comma  1,  lettera  e),  e  comma 2 del Tuir, e' previsto, tra
l'altro, che  per  gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti
nell'interesse delle  persone  indicate  nell'articolo 12 che si trovino nelle
condizioni ivi  previste,  spetta  la  deduzione  per  l'ammontare non dedotto
dalle persone  stesse,  fermo  restando  l'importo complessivamente stabilito.
Tale disposizione  si  applica, altresi', per gli oneri di cui alla lettera e)
del comma  1  relativamente  alle  persone  indicate nel medesimo articolo 433
del codice civile se fiscalmente a carico.                                    
Tenuto conto  che  nel  modello  di  dichiarazione  Unico Persone Fisiche 2002
tale disposizione  e'  evidenziata  in  grassetto  come  novita'  soltanto  in
riferimento ai  contributi  volontari,  si chiede di conoscere se e' possibile
dedurre i  contributi  agricoli  unificati  versati obbligatoriamente all'INPS
(gestione ex   SCAU)   anche   se   sostenuti   per  i  familiari  coadiuvanti
fiscalmente a carico.                                                         
                                                                              
R.: Il  periodo  aggiunto  nel  comma  2 dell'articolo 10 del TUIR consente la
deduzione delle  somme  versate  alle  forme  di  previdenza  per  le  persone
indicate nell'articolo 433 del codice civile fiscalmente a carico.            
Tale previsione  si  applica  in  riferimento  ai  contributi  indicati  nella
citata lettera  e)  del comma 1, dell'articolo 10 del Tuir e, pertanto, sia ai
contributi  previdenziali   e   assistenziali   versati   in   ottemperanza  a
disposizioni di  legge  che  a  quelli  facoltativamente  versati  alla  forma
pensionistica di  appartenenza,  ivi  compresi quelli per la ricongiunzione di
periodi assicurativi.  Pertanto,  la  deduzione  compete anche in relazione ai
contributi agricoli    unificati   obbligatori   versati   per   i   familiari
fiscalmente a carico.                                                         
                                                                              
3.5    Contributo al servizio sanitario nazionale                             
d.: Si  chiede  di  conoscere se il contributo al servizio sanitario nazionale
versato con   il  premio  di  assicurazione  di  responsabilita'  civile  peri
veicoli e'  deducibile  qualora  la  spesa  sia  effettivamente  sostenuta dal
genitore in  riferimento  ad  una  polizza  di  assicurazione RCA intestata al
figlio fiscalmente a carico.                                                  
                                                                              
R.: Ai  sensi  dell'art.  10,  comma  1, lett. e), del Tuir, sono deducibili i
contributi previdenziali   ed   assistenziali   versati   in   ottemperanza  a
disposizioni di  legge.  Inoltre,  lo stesso articolo 10, comma 2, prevede che
tali oneri  sono  deducibili  anche  se  sono  stati  sostenuti per le persone
indicate nell'art,  433  del  codice  civile,  se  fiscalmente  a  carico.  Ne
consegue che  anche  il contributo al servizio sanitario nazionale versato con
il premio  di  assicurazione  di  responsabilita'  civile  per  i  veicoli  e'
deducibile qualora  la  spesa  sia  effettivamente  sostenuta  dal genitore in
riferimento ad   una   polizza   di  assicurazione  RCA  intestata  al  figlio
fiscalmente a carico.                                                         
                                                                              
4    INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IPOTECARI                                    
4.1     Detrazione  della  quota  di  interessi passivi per acquisto di unita'
     immobiliare oggetto di ristrutturazione edilizia                         
D.: In  caso  di acquisto di immobile oggetto di ristrutturazione edilizia non
e' possibile  fruire  immediatamente  della detrazione ma occorre attendere il
momento in  cui  l'immobile e' adibito ad abitazione principale. Si chiede, se
e' corretto  ritenere   che   la   detrazione   spetti  anche in riferimento a
contratti di  mutuo   stipulati  antecedentemente  al  1   gennaio 2001 se non
sono ancora  decorsi   i   termini   previsti   dall'attuale  normativa per la
realizzazione  delle  condizioni  alle  quali e' subordinato l'ottenimento dei
benefici. Ad    esempio,    e'    possibile    fruire   della  detrazione  per
interessi passivi   pagati  nel  2001  in riferimento ad  un  mutuo  contratto
a  maggio   1999  per  l'acquisto  di  un immobile oggetto di ristrutturazione
edilizia che e' terminata ad aprile 2001?                                     
                                                                              
R.: L'articolo  13-bis,  comma  1, lettera b), stabilisce che, nel caso in cui
l'immobile acquistato  sia  oggetto  di  lavori  di ristrutturazione edilizia,
comprovata dalla   relativa   concessione  edilizia  o  atto  equivalente,  la
detrazione spetta  a  decorrere  dalla  data  in  cui  l'unita' immobiliare e'
adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto.           
Con circolare  n.  55 del 2001 e' stato chiarito che per i mutui stipulati nel
secondo semestre   del   2000   e'  possibile  stabilire  la  dimora  abituale
nell'immobile entro  il  termine  piu'  vantaggioso  di  dodici  mesi previsto
dalla legge  n.  388  del  2000.  Cio'  in  quanto  la  disposizione contenuta
nell'articolo 2  della  legge  n.  388  del 23 dicembre 2000 che ha modificato
l'articolo 13-bis,  comma  1,  lettera b) del Tuir,  ha elevato da sei mesi ad
un anno  il  termine  massimo  entro il quale adibire l'immobile acquistato ad
abitazione principale.  Pertanto,  tale  disposizione,  entrata in vigore il 1
gennaio 2001,  puo'  essere applicata anche con riferimento ai mutui stipulati
nell'anno 2000,  sempreche'  al  31  dicembre  2000  non  sia  gia' decorso il
termine semestrale stabilito dalla previgente disposizione.                   
Pertanto, nell'esempio  prospettato,  in  riferimento  ad  un mutuo  contratto
a  maggio   1999  per  l'acquisto  di  un immobile oggetto di ristrutturazione
edilizia che  e'  terminata  ad  aprile 2001, non e'  possibile  fruire  della
detrazione per  interessi  passivi  pagati nel 2001 visto che alla data del 31
dicembre 2000   era   gia'   decorso  il  termine  semestrale  previsto  dalla
previgente disciplina.                                                        
4.2    Detrazione  della  quota  di interessi passivi corrisposti su mutuo per
     abitazione di un figlio.                                                 
D.: Si  chiede  di  conoscere  se e' possibile attribuire  la  detrazione  per
interessi  passivi    ad   un  contribuente   che   nel  2001  ha  corrisposto
interessi per  mutuo  relativo  ad  abitazione adibita a dimora abituale di un
figlio anche   se   tale   situazione   di   fatto   si  e' verificata in data
antecedente al 1  gennaio 2001.                                               
                                                                              
R.: Con  la  nuova formulazione dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del
TUIR, introdotta  dall'articolo  2  della  legge  n.  388  del  2000, e' stato
ampliato il  concetto  di  abitazione  principale  il cui acquisto da' diritto
alla detrazione   dall'Irpef  da  calcolare  sugli  interessi  corrisposti  in
dipendenza di   mutui   garantiti   da  ipoteca  su  immobili,  contratti  per
l'acquisto dell'unita'   immobiliare.  A  partire  dal  2001,  per  abitazione
principale si   intende   quella   adibita   ad   abitazione   principale  del
contribuente o di suoi familiari.                                             
Tale disposizione,  la  cui  entrata  in  vigore  e'  prevista a partire dal 1
gennaio 2001,  trova  applicazione  anche in riferimento alle rate pagate dopo
la predetta  data  in  dipendenza  di  contratti  di mutuo stipulati prima del
2001, sempreche'    siano    state    rispettate   le   condizioni   richieste
dall'articolo 13-bis,  comma  1,  lettera  b),  del Tuir, nel testo previgente
alle modifiche  apportate  dalla  legge  n.  388  del  2000.  In  particolare,
l'immobile deve   essere   stato   adibito   ad   abitazione   principale  del
contribuente o   di  un  familiare  entro  sei  mesi  dall'acquisto  stesso  e
l'acquisto della  unita'  immobiliare  deve  essere  stato  effettuato nei sei
mesi precedenti  o  successivi  alla  data della stipulazione del contratto di
mutuo.                                                                        
4.3     Detrazione  della  quota di interessi passivi corrisposti su mutuo per
     acquisto di unita' immobiliare locata                                    
D.: Si  chiede  di  conoscere  se  in   caso   di   acquisto  di  un  immobile
occupato,  si  puo'  ottenere  la detrazione degli interessi passivi a partire
dal momento   dell'acquisto.   La   detrazione   spetterebbe   quindi,   anche
prima  di   notificare   l'atto  di  intimazione   di  licenza  o  di  sfratto
ovvero, in   presenza  di  tale  atto,  anche  prima   che   il   proprietario
ottenga  la  disponibilita'  dell'immobile  e  vi  trasferisca   la sua dimora
abituale.                                                                     
Si chiede,   inoltre,   di  conoscere  se  la   detrazione   spetta  anche  in
riferimento a   contratti   di   mutuo   stipulati   antecedentemente   al   1
gennaio 2001   qualora   non   siano  ancora  decorsi   i   termini   previsti
dall'attuale normativa  per  la  realizzazione  delle condizioni alle quali e'
subordinato l'ottenimento   dei   benefici.    Ad    esempio,   e'   possibile
fruire  della   detrazione   per   interessi   passivi   pagati  nel  2001  in
riferimento ad  un  mutuo  contratto  per  l'acquisto  di un immobile occupato
avvenuto a   novembre   dell'anno   2000   se  nel  mese di gennaio 2001 si e'
provveduto a  notificare l'atto di intimazione di licenza o di sfratto?       
                                                                              
R.: L'articolo  13-bis,  comma  1, lettera b), come modificato dall'articolo 2
della legge  n.  388  del  2000,  stabilisce che in caso di acquisto di unita'
immobiliare locata,  la  detrazione  spetta  a  condizione  che entro tre mesi
dall'acquisto sia  stato  notificato  al  locatario  l'atto  di intimazione di
licenza o  di  sfratto  per  finita locazione e che entro un anno dal rilascio
l'unita' immobiliare sia adibita ad abitazione principale.                    
In relazione  a  questa particolare ipotesi, il legislatore non ha specificato
espressamente da   quale   momento   e'  possibile  fruire  delle  detrazioni,
pertanto si  ritiene  che  la detrazione trovi applicazione, secondo le regole
generali, sin  dalla  prima  rata. Per quanto riguarda i mutui contratti prima
del 2001,  si  ritiene  che tale disposizione, entrata in vigore il 1  gennaio
2001, possa   essere  applicata  anche  con  riferimento  ai  mutui  stipulati
nell'anno 2000,  sempreche'  al  31  dicembre  2000  non  sia  gia' decorso il
termine di   tre  mesi  previsto  dalla  norma  entro  il  quale  deve  essere
notificato al  locatario  l'atto  di  intimazione  di licenza o di sfratto per
finita locazione  e  che  l'adempimento  venga,  comunque, posto in essere nei
tre mesi decorrenti dall'acquisto.                                            
Qualora entro   un  anno  dal  rilascio  l'immobile  non  viene  destinato  ad
abitazione principale,  gli  interessi   per  i  quali  il contribuente si  e'
avvalso della  detrazione,  dovranno  essere dichiarati ai sensi dell'articolo
16, comma 1, lettera n-bis), del Tuir, quali redditi a tassazione  separata.  
                                                                              
4.4    Detrazione  della  quota  di interessi passivi corrisposti su mutui per
     acquisto di due unita' immobiliari                                       
D.: Nel   caso   di  contribuente  che,  fruendo  gia'  della  detrazione  per
interessi passivi   in   relazione  all'acquisto  dell'abitazione  principale,
acquista un  secondo  immobile  locato    ed    entro  tre  mesi  notifica  al
locatario l'intimazione   di   sfratto  per finita locazione, per  il  periodo
che intercorre  tra  l'acquisto  del  secondo  immobile  ed il rilascio  dello
stesso il  contribuente   puo'   detrarre   gli  interessi passivi relativi ad
entrambe i  mutui   tenuto   conto  che  in  base  ai   principi  generali  il
contribuente puo'  comunque  fruire  della  detrazione  per  interessi passivi
relativi all'acquisto  dell'abitazione  principale  fino  ad  un ammontare non
superiore a euro 3.615,20  (lire 7 milioni)?                                  
Inoltre, e'  possibile  applicare  la detrazione in riferimento agli interessi
passivi pagati   per   un   mutuo  contratto  per  l'acquisto  della  casa  di
abitazione e  degli  interessi  passivi  pagati  per  un  mutuo  contratto per
l'acquisto della  casa  di  abitazione  del  figlio?   In  caso  contrario  il
contribuente puo' scegliere per quale dei due mutui richiedere la detrazione? 
                                                                              
R.: L'articolo  13-bis,  comma 1, lettera b), del Tuir, prevede una detrazione
dall'imposta in  riferimento  ad  interessi  passivi corrisposti in dipendenza
di mutui   garantiti   da   ipoteca  su  immobili,  contratti  per  l'acquisto
dell'unita' immobiliare  da  adibire  ad  abitazione  principale entro un anno
dall'acquisto stesso,  per  un  importo  non superiore a euro 3.615,20 (lire 7
milioni).                                                                     
Lo stesso  articolo  13-bis,  comma  1,  lettera b), stabilisce che in caso di
acquisto di  unita'  immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che
entro tre  mesi  dall'acquisto  sia  stato  notificato  al locatario l'atto di
intimazione di  licenza  o di sfratto per finita locazione e che entro un anno
dal rilascio l'unita' immobiliare sia adibita ad abitazione principale.       
Qualora un   soggetto   si   trovi   nella   condizione  di  potersi  avvalere
contemporaneamente della   detrazione   in   riferimento  a  due  acquisti  di
immobili, corrispondenti  a  ciascuna  delle  fattispecie previste dalla norma
innanzi indicata,  e'  possibile  applicare la detrazione in corrispondenza di
uno solo degli acquisti.                                                      
Ed infatti,  sulla  base  della  formulazione  della norma e in assenza di una
specifica indicazione  circa  la  possibilita' di applicare contemporaneamente
la detrazione  in  riferimento  a  contratti di mutuo stipulati per l'acquisto
di due  unita'  immobiliari,  ancorche'  entrambe rientranti tra quelle per le
quali e'  possibile  fruire  della  detrazione,  si  ritiene che la detrazione
spetti in  riferimento  agli  interessi  passivi  pagati  per l'acquisto di un
solo immobile.                                                                
Inoltre, si   fa   presente  che  in  materia  di  deducibilita'  del  reddito
catastale dell'abitazione  principale  ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis,
del Tuir,  con  risoluzione  n. 13 del 2000 e' stato chiarito che nell'ipotesi
in cui  e'  teoricamente  possibile  effettuare  la  scelta in relazione a due
immobili, uno  adibito  a  propria  abitazione principale ed uno utilizzato da
un proprio  familiare,  la  suddetta  deduzione  spetta  esclusivamente per il
reddito dell'immobile  adibito  ad  abitazione  principale del titolare stesso
e, eventualmente, delle pertinenze.                                           
In conclusione,  al  fine  di  dare  un  significato  univoco  al  concetto di
abitazione principale,  nel  caso  in  cui  il  contribuente  proprietario  di
due immobili  di  cui  uno   adibito  ad abitazione principale, per l'acquisto
del quale  aveva  contratto  un  mutuo,  l'altro acquistato successivamente  e
occupato per  effetto  di  contratto  di  locazione,  per l'acquisto del quale
contrae un   mutuo,   avendo   entro   tre   mesi   notificato   al  locatario
l'intimazione  di   sfratto  per finita locazione, nel periodo in cui il nuovo
immobile acquistato  e'  ancora  occupato dal conduttore e fino a quando viene
rilasciato e  adibito  ad abitazione principale, dovra' riferire la detrazione
agli interessi  pagati  in corrispondenza della casa effettivamente adibita ad
abitazione.                                                                   
Anche nel  caso  in  cui  il contribuente  contrae un mutuo per l'acquisto  di
un  immobile   adibito   a  propria  abitazione  principale,  e  un  mutuo per
l'acquisto di  in  immobile  da  adibire  ad  abitazione  di  un familiare, in
analogia con  quanto  chiarito  con  la  citata  risoluzione n. 13 del 2000 in
materia di  deduzione  del  reddito  dell'abitazione principale, la detrazione
deve essere  riferita  agli  interessi  pagati in corrispondenza dell'immobile
adibito a propria abitazione.                                                 
4.5     Detrazione   della   quota   di   interessi  passivi  corrisposti  per
     finanziamento                                                            
D.: Si  chiede  di  conoscere  se  possono  essere  portati  in detrazione gli
interessi pagati  a  fronte di un finanziamento acceso per finanziare un mutuo
ipotecario in corso di stipula per l'acquisto dell'immobile principale.       
                                                                              
R.: L'articolo  13-bis,  comma 1, lettera b), del Tuir, prevede una detrazione
dall'imposta in  riferimento  ad  interessi  passivi corrisposti in dipendenza
di mutui   garantiti   da   ipoteca  su  immobili,  contratti  per  l'acquisto
dell'unita' immobiliare  da  adibire  ad  abitazione  principale entro un anno
dall'acquisto stesso.                                                         
Nelle istruzioni   alla   compilazione   di  UNICO  Persone  Fisiche  2002  e'
specificato che  non  danno  diritto  alla  detrazione  gli interessi pagati a
seguito di  aperture  di  credito  bancarie,  di  cessione  di stipendio e gli
interessi derivanti  da  finanziamenti  diversi da quelli relativi a contratti
di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.                       
Non danno   diritto   a  detrazione  gli  interessi  pagati  a  fronte  di  un
prefinanziamento acceso  per  finanziare  un  mutuo  ipotecario  in  corso  di
stipula per  l'acquisto  della  casa di abitazione, tenuto conto che si tratta
di un'operazione  finanziaria  diversa  da  quella  di mutuo, anche se ad essa
collegata.                                                                    
A tal  fine  non  rileva  la circostanza che le due operazioni sono effettuate
presso diverse banche ovvero presso la stessa.                                
4.6     Detrazione  della  quota  di interessi passivi del coniuge a carico da
     parte del coniuge in possesso di redditi                                 
D.: In  caso  di  mutuo  ipotecario intestato ad entrambi i coniugi, dal 2001,
il coniuge  che  ha  l'altro fiscalmente a carico puo' fruire della detrazione
per entrambe  le  quote  degli interessi passivi. Si chiede di conoscere se il
coniuge che  ha  fiscalmente  a  carico l'altro puo' portarsi in detrazione la
quota di  interessi  di  quest'ultimo  indipendentemente dalla data di stipula
del contratto   di   mutuo,  e  quindi,  anche  in  riferimento  ai  contratti
stipulati ante 1993.                                                          
                                                                              
R.: In  base  all'articolo  13-bis,  comma  1, lettera b), ultimo periodo, del
Tuir,  in  caso  di  mutuo  intestato  a  entrambi i coniugi, ciascuno di essi
puo' fruire  della  detrazione  unicamente  per la propria quota di interessi;
in caso  di  coniuge  fiscalmente  a carico dell'altro, la detrazione spetta a
quest'ultimo per  entrambe  le  quote.Tale  previsione,  inserita  per effetto
dell'articolo 2,  lettera  f), n. 6, della legge n. 388 del 2000 e in vigore a
partire dal   periodo  d'imposta  2001,  introduce  una  deroga  al  principio
generale in   base  al  quale  le  detrazioni  spettano  al  soggetto  che  ha
sostenuto l'onere  della  spesa;  stabilendo  che,  il  coniuge  che  possiede
redditi puo'  fruire  della  detrazione  non  solo  in  relazione alla propria
quota di  interessi  ma  anche, in luogo del coniuge che risulti a suo carico,
per la  quota  di  interessi  a questi imputabile.La disposizione in questione
trova applicazione   esclusivamente   in   relazione  ai  contratti  di  mutuo
stipulati a  partire  da 1  gennaio 1993, in riferimento ai quali, per effetto
dell'articolo 3,  comma  7,  del  decreto-legge  n.  330  del 1994, convertito
dalla legge  n.  474  del 1994, trova applicazione l'articolo 13-bis, comma 1,
lettera b),  del  Tuir.  Per  quanto  riguarda  i contratti stipulati prima di
tale data,  resta  ferma  la  previgente  disciplina  in  base  alla  quale la
detrazione e'   commisurata   ad   un   ammontare  di  interessi  passivi  non
superiore  a  euro  2.065,83  (lire 4 milioni), elevati a euro 3.615,20  (lire
7 milioni)    in  caso di acquisto di unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale, per ciascun intestatario del mutuo.                               
5    INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO                                          
5.1    Detrazione  del  36  per cento delle spese sostenute per gli interventi
     di recupero edilizio                                                     
D.: La  circolare  n.  121  del  1998  precisa  al punto 2.1 che la detrazione
compete anche   al   familiare   convivente   del   possessore   o   detentore
dell'immobile sul  quale  vengono  effettuati i lavori, purche' ne sostenga le
spese e   che,   in  tale  ipotesi  il  titolo  che  legittima  e'  costituito
dall'essere un   "familiare"   convivente   con   il  possessore  intestatario
dell'immobile.                                                                
Sul punto,  la  scrivente ritiene che, qualunque sia l'immobile su cui vengono
effettuati i  lavori  che  danno  diritto  alla detrazione, l'essere familiare
convivente dell'eventuale  proprietario  o  titolare  di  altro diritto reale,
legittima l'utilizzazione   del  beneficio,  con  l'unica  condizione  che  si
tratti di soggetto che sostiene le spese.                                     
In proposito  si  e'  a  conoscenza  che  altre Direzioni Regionali hanno reso
interpretazioni diverse  nel  presupposto  che  il  familiare convivente possa
beneficiare della   detrazione   solo   nel  caso  in  cui  i  lavori  vengano
effettuati sull'immobile   utilizzato   come  abitazione  principale  sia  del
proprietario che dello stesso familiare convivente.                           
Alla luce   di  quanto  sopra  si  chiede  quale  sia  l'interpretazione  piu'
corretta.                                                                     
                                                                              
R.: La  detrazione  per  interventi  di recupero di cui all'art. 1 della legge
27 dicembre  1997  n.  449 spetta anche ai familiari conviventi del possessore
o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori.              
Da una  lettura  combinata  della Circolare n. 121 dell'11 maggio 1998 e della
Risoluzione n.  136  del 6 maggio 2002, e' possibile ricavare che il familiare
puo' usufruire  dell'agevolazione,  se  risultino  a  suo  carico le spese dei
lavori e   se   risulti   essere   convivente   del   possessore  o  detentore
dell'immobile gia'  all'avvio  della  procedura, ossia all'atto di invio della
dichiarazione di inizio lavori all'Amministrazione Finanziaria.               
Non e'   invece   richiesto  che  tale  immobile  sia  considerato  abitazione
principale per   il  proprietario  o  per  il  familiare  convivente,  essendo
sufficiente che  si  tratti  di  una  delle  abitazioni  su  cui si esplica il
rapporto di convivenza.                                                       
                                                                              
6     LAVORO DIPENDENTE                                                       
6.1  Contributi  di  assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal  
     lavoratore ad  enti  o  casse aventi esclusivamente fine assistenziale in
     conformita' a  disposizioni  di  contratto  o di accordo o di regolamento
     aziendale.                                                               
D.: I  contributi  di  assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal
lavoratore ad  enti  o  casse  aventi  esclusivamente  fine  assistenziale  in
conformita' a  disposizioni  di  contratto  o  di  accordo  o  di  regolamento
aziendale per  un  importo non superiore complessivamente, per l'anno 2001,  a
euro 3.615,20   (lire  7  milioni)  non concorrono alla formazione del reddito
di lavoro  dipendente  ai  sensi  dell'articolo  48,  comma 2, lettera a), del
Tuir.                                                                         
Si chiede  di  conoscere  se ai fini della non concorrenza di detti contributi
non sia  rilevante  che  l'assistenza  sanitaria  venga  prestata, dall'ente o
cassa, oltre  che  al lavoratore, anche ai familiari dello stesso sia a carico
che non  a  carico  e  nel  caso  in  cui  i  contributi  siano  di  ammontare
differenziato in ragione del numero dei familiari assistiti.                  
                                                                              
R.: L'articolo  48  del  Tuir,  concernente  la  determinazione del reddito di
lavoro dipendente,  stabilisce  che  non  concorrono a formare il reddito, tra
l'altro, i  contributi  di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o
dal lavoratore  ad  enti  o  casse aventi esclusivamente fine assistenziale in
conformita' a  disposizioni  di  contratto  o  di  accordo  o  di  regolamento
aziendale per  un  importo  non  superiore  complessivamente  a  euro 3.615,20
(lire 7.000.000)   fino  all'anno  2002  e  a  euro 3.098,74  (lire 6.000.000)
per l'anno  2003,  diminuito  negli  anni  successivi  in  ragione euro 258,23
(lire 500.000) annue fino a euro 1.807,60 (lire 3.500.000).                   
Si ritiene  che  tali   contributi  non  concorrano  a  formare il reddito del
lavoratore dipendente   anche   se   versati   in   favore  di  familiari  del
dipendente, ancorche'  il  familiare non sia a carico dello stesso, sempreche'
siano versati  ad  enti  o  casse  aventi esclusivamente fine assistenziale in
conformita' a  disposizioni  di  contratto  o  di  accordo  o  di  regolamento
aziendale.                                                                    
Resta fermo  che  le  spese  sanitarie  sostenute,  che  hanno  dato  luogo al
rimborso a  fronte  dei  contributi  menzionati,  esclusi dalla formazione del
reddito del  lavoratore  dipendente,  non possono essere detratte dall'imposta
dovuta dal  contribuente  o  da  quella  dovuta dai familiari non a carico, ai
sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir.                    
La detrazione  puo'  essere,  invece,  applicata  in riferimento all'ammontare
della spesa che non e' stata rimborsata dall'ente o cassa.                    
Possono, altresi',  dar  luogo  a  detrazione  le  spese  sanitarie rimborsate
quando la  quota  dei  contributi  sanitari  versati  e'  superiore  al limite
previsto dalla  norma  per  l'esclusione dal reddito (per il 2001 il limite e'
di euro  3.615,20,  pari  a  lire 7 milioni). In tal caso la detrazione spetta
in proporzione  alla  quota dei contributi che non hanno concorso a formare il
reddito del lavoratore dipendente.                                            
                                                                              
6.2    Detrazione per lavoratori che trasferiscono la residenza               
D.: L'art.  13-ter,  comma  1-  bis,  riconosce  una  detrazione "a favore dei
lavoratori dipendenti   che   hanno  trasferito  o  trasferiscono  la  propria
abitazione. I  collaboratori  coordinati e continuativi e gli altri percettori
di redditi  assimilati  a  quello  da  lavoro  dipendente, possono beneficiare
della detrazione o la stessa spetta solo ai lavoratori dipendenti?            
La misura  della  detrazione, che e' rapportata al periodo nell'anno nel quale
l'immobile e'  adibito  ad  abitazione, deve essere rapportata anche ai giorni
nei quali il contribuente e' stato lavoratore dipendente?                     
Per usufruire  della  detrazione  il  contribuente deve possedere la qualifica
di lavoratore  dipendente  prima  del  trasferimento  della  residenza  o puo'
acquisirla anche contemporaneamente al trasferimento stesso?                  
La detrazione  in  questione spetta anche ai contribuenti che hanno trasferito
la residenza nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione?   
                                                                              
R.: L'art.   13-ter,  comma  2,  del  TUIR,  prevede,  a  decorrere  dall'anno
d'imposta 2001,  una  detrazione  a favore dei lavoratori dipendenti che hanno
trasferito o  trasferiscono  la  propria  residenza  nel comune di lavoro o in
uno di  quelli  limitrofi,  nei  tre  anni  antecedenti  a quello di richiesta
della detrazione,  purche'  il  nuovo  comune  di  residenza disti dal vecchio
almeno 100  chilometri,  e  comunque  al di fuori dalla propria regione, e che
siano titolari  di   qualunque  tipo   di  contratto  di  locazione  di unita'
immobiliari adibite  ad  abitazione  principale degli stessi. Tale detrazione,
rapportata al  periodo  dell'anno  durante il quale l'abitazione ha costituito
la dimora  principale  del  contribuente, e' cosi' determinata: a) euro 991,60
(lire 1.920.000),  se  il  reddito complessivo non supera euro 15.493,71 (lire
30 milioni);  b)  euro 495,80 (lire 960.000), se il reddito complessivo supera
euro 15.493,71 (lire 30 milioni) ma non euro 30.987,41 (lire 60 milioni).     
Con circolare  n.  58*E  del  18  giugno  2001,  al  paragrafo  3.1,  e' stato
chiarito che  il  termine  di  tre anni decorre dalla data di variazione della
residenza.                                                                    
Se ad   esempio,  un  lavoratore   dipendente   trasferisce  la  residenza  in
ottobre 1998,  tenuto  conto  che  per effetto dell'articolo 2, comma 8, della
legge n.  388  del  2000  la  disposizione  si  applica  a partire dal periodo
d'imposta 2001,  la  detrazione  non   spetta  visto che nel il 2001 sono gia'
trascorsi tre periodi di imposta: il 1998, il 1999 ed il 2000.                
Tale detrazione   spetta,   sulla   base   della   formulazione  della  norma,
esclusivamente ai   lavoratori   dipendenti.   Pertanto,   restano  esclusi  i
percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.               
Per  usufruire   della   detrazione  il contribuente deve, tra l'altro, essere
titolare di  un  contratto  di  lavoro dipendente e deve trasferire la propria
residenza nel  comune  di lavoro o in uno di quelli limitrofi. Il beneficio si
applica a    favore   dei   lavoratori   dipendenti,   compresi   quelli   che
trasferiscono la  propria  residenza  in  conseguenza  di  un contratto appena
stipulato.                                                                    
Se nel  corso  del  periodo  di  spettanza  della  detrazione, il contribuente
cessa di  essere  lavoratore  dipendente,  la  detrazione non spetta a partire
dal periodo  di  imposta  successivo a quello nel quale non sussiste piu' tale
qualifica.                                                                    
                                                                              
7    REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE                         
7.1    Amministratore di societa'                                             
D.:Si chiede  di  conoscere  il  trattamento  fiscale  applicabile ai compensi
corrisposti nel  corso  del  2001 per l'attivita' di amministratore di una srl
ad un  soggetto  esercente  l'attivita' professionale di ragioniere, alla luce
delle interpretazioni  fornite  con  la   circolare  n.  105/E del 12 dicembre
2001.                                                                         
                                                                              
R. La   lettera  c-bis)  dell'articolo  47,  comma  1,  del  Tuir,  introdotta
dall'articolo 34  della  legge n. 342 del 2000, stabilisce che sono assimilati
ai redditi   di   lavoro  dipendente  i  compensi  derivanti  da  rapporti  di
collaborazione sia  "tipici"  (uffici  di  amministratore di societa' ed enti,
sindaco e  revisore,  ecc)  che "atipici" (altri rapporti di collaborazione) a
condizione che  detti  uffici  e  collaborazioni  non  rientrino  nei  compiti
istituzionali dell'attivita'  di  lavoro dipendente o nell'oggetto dell'arte o
professione esercitata dal contribuente.                                      
Con la  circolare  n.  105/E del 12 dicembre 2001, modificando parzialmente le
interpretazioni fornite   da   questa   amministrazione   con   le  precedenti
circolari, e'  stato  chiarito  che anche i compensi percepiti per l'attivita'
di amministrazione  di  societa'  ed  enti  possono  essere  assoggettati alla
disciplina prevista   per   i   redditi  derivanti  dall'attivita'  di  lavoro
autonomo qualora,  per  l'esercizio  dell'attivita'  di  collaborazione,  sono
necessarie conoscenze   direttamente   collegate   all'attivita'   di   lavoro
autonomo svolto.   Tale   valutazione   puo'   essere   operata   tenendo   in
considerazione, in  via  prioritaria,  quanto disposto dai singoli ordinamenti
professionali e  comunque  quando l'incarico di amministratore di una societa'
o di  un  ente  e'  svolto  da  un  professionista  che esercita una attivita'
oggettivamente connessa   alle  mansioni  tipiche  della  propria  professione
abituale. Ricorrendo   tali   presupposti,  quindi  i  compensi  percepiti  in
relazione a   tale   attivita'  devono  essere  assoggettati  alla  disciplina
fiscale prevista   per  i  compensi  derivanti  dall'esercizio  dell'attivita'
professionale. Com'e'   noto   tale   qualificazione   fiscale  comporta,  tra
l'altro, la  necessita'  di  assoggettare detti compensi ad imposta sul valore
aggiunto ed  includerli  nella base imponibile da assoggettare a tassazione ai
fini dell'Irap dovuta dal professionista.                                     
Cio' premesso,  occorre  tener conto della circostanza che gli interventi che,
in un  lasso  di  tempo  piuttosto  breve,  hanno  integrato l'interpretazione
amministrativa della  norma  in  esame, hanno potuto indurre i contribuenti ad
assumere comportamenti disomogenei.                                           
Pertanto, in   sede   di   eventuale   controllo,   si   terra'  nella  debita
considerazione la   posizione   di  quanti  hanno  riservato  ai  compensi  di
collaborazione coordinata  e  continuativa un trattamento fiscale non conforme
a quello indicato nella citata circolare n. 105 del 2001.                     
In tal  senso  si e' anche espresso il Governo, il 5 giugno 2002, in occasione
della risposta a un'interrogazione parlamentare sull'argomento in questione.  
8    Fondo Indennita' Risoluzione Rapporto                                    
8.1    Rilevanza ai fini IRAP del Fondo Indennita' Risoluzione Rapporto       
D.: Si   chiede   di   conoscere  se  le  indennita'  FIRR  (Fondo  Indennita'
Risoluzione Rapporto)  corrisposte  a  societa' di persone e ditta individuale
sono rilevanti ai fini dell'Irap.                                             
                                                                              
R.: L'articolo  11-bis,  comma  1,  secondo  periodo  del  decreto legislativo
446/97, stabilisce   l'irrilevanza,   ai  fini  dell'Irap  delle  disposizioni
contenute, tra l'altro, nell'articolo 58 del Tuir.                            
In particolare  sulla  base  della  disposizione  contenuta  nella  lettera c)
dell'articolo 58  del  Tuir  non  devono essere computati nella determinazione
del reddito  di  impresa  "le  indennita'  per  la  cessazione  di rapporti di
agenzia delle   persone   fisiche".  Nell'ipotesi  in  cui  vengano  percepite
indennita' per  la  cessazione del rapporto di agenzia, quindi, tali proventi,
iscritti nella  voce  A5  del  conto  economico,  non  devono essere computati
nella determinazione    del   reddito   d'impresa   mentre   concorrono   alla
determinazione della  base  imponibile  da  assoggettare  a tassazione ai fini
dell'Irap.                                                                    
Sulla base  della  disposizione  contenuta  nell'articolo  11-bis  del decreto
legislativo citato  quindi,  le  indennita'  in commento, percepite da persone
fisiche, concorrono,  ai  fini dell'Irap, alla determinazione del valore della
produzione netta,   secondo   i   valori   civilistici,   anche  se,  ai  fini
dell'Irpef, non  concorrono  alla  formazione del reddito di impresa e possono
essere assoggettati  a  tassazione separata ai sensi dell'articolo 16, lettera
d), del Tuir.                                                                 
L'esclusione dalla   formazione  del  reddito  d'impresa  non  opera,  invece,
quando le   indennita'   per  la  cessazione  del  rapporto  di  agenzia  sono
percepite da  societa'  di  persone.  Anche  in  tale ipotesi dette indennita'
concorrono, ai  fini  dell'Irap,  alla  formazione  della  base  imponibile da
assoggettare a tassazione.                                                    
La circostanza  che  tali  indennita' possano essere assoggettate a tassazione
separata in  base  alla  disposizione  contenuta nel citato articolo 16, comma
1, lettera  d),  del  Tuir,  non  muta  infatti  la  loro natura di componente
positivo rilevante  ai  fini  della determinazione del valore della produzione
netta.                                                                        
                                                                              
9    LEGGE FINANZIARIA PER IL 2002                                            
9.1    Affrancamento  dei  maggiori  valori iscritti a seguito di conferimenti
     "intracomunitari"                                                        
D.: La  legge  finanziaria  per  il  2002  (legge 28 dicembre 2001, n. 448) ha
previsto l'applicazione  delle  disposizioni  recate dagli articoli da 17 a 20
della legge  21  novembre  2000,  n. 342, comprese quelle dell'articolo 18 nei
confronti dei   soggetti   che   hanno   effettuato   conferimenti   ai  sensi
dell'articolo 4  del  d.Lgs.   358  del  1997,  anche  con riferimento ai beni
risultanti dal  bilancio  relativo  all'esercizio  in  corso  alla data del 31
dicembre 2001.                                                                
Si chiede  di  conoscere  se la speciale disciplina di riallineamento si renda
applicabile anche  ai  soggetti  che  abbiano  preso  parte  -  in qualita' di
conferenti ovvero  di  conferitari - a operazioni di conferimento di attivita'
poste in  essere  ai  sensi  del   d.Lgs.  544  del  1992  (c.d.  conferimenti
"intracomunitari").                                                           
                                                                              
R.: L'affrancamento  dei  maggiori valori iscritti a seguito dei conferimenti,
cosiddetti neutrali,  effettuati  ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218,
e dell'articolo  4  del  decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, era stato
previsto dagli articoli da 17 a 20 della legge n. 342 del 2000.               
Le disposizioni  recate  dall'articolo  3,  comma  11  della legge 28 dicembre
2001, n.  448,  prevedono  tale possibilita' anche con riferimento ai maggiori
valori risultanti   dal   bilancio  relativo  all'esercizio  in  corso  al  31
dicembre 2001  ed  estendono  alle  societa'  conferenti, che hanno effettuato
conferimenti in  base  al  citato  articolo  4,  comma  1,  la possibilita' di
procedere anche autonomamente all'affrancamento.                              
Fra i  destinatari  della  disposizione  non  sono  espressamente  previsti  i
soggetti che  hanno  effettuato conferimenti intracomunitari neutrali ai sensi
del decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 544, il cui regime e' tuttavia
assimilabile, sul   piano  sostanziale,  ai  conferimenti  disciplinati  dalla
legge n. 218 del 1990 e dal d.Lgs. 358 del 1997.                              
Si ritiene  inoltre  che  il legislatore, con le disposizioni dell'articolo 4,
secondo comma,  del  d.Lgs.  358  del  1997,  abbia voluto rendere omogenea la
disciplina delle  operazioni  di  conferimento,  assimilando,  anche per altri
profili, i  conferimenti  "transfrontalieri"  di  cui al d.Lgs. 544 del 1992 a
quelli disciplinati dall'articolo 4 citato.                                   
Il dettato  normativo  prevede  infatti  che  anche  per i conferimenti di cui
all'articolo 1  del  d.Lgs. 544 del 1992 possa essere esercitata l'opzione per
applicare l'imposta  sostitutiva  prevista  dall'articolo  1 del d.Lgs. n. 358
del 1997.                                                                     
Emerge quindi  l'intento,  confermato  anche dalla circolare 19 dicembre 1997,
n. 320,  di  riservare  uniformita'  di trattamento fiscale ai diversi tipi di
conferimento, effettuati in regime di neutralita'.                            
Di conseguenza,  sul  piano sistematico, si ritiene che debba essere garantita
l'uniformita' di  trattamento  anche  ai fini di cui all'articolo 3, comma 11,
della legge 448 del 2001.                                                     
La conferitaria  italiana  potra'  ottenere  il  riconoscimento  dei  maggiori
valori dell'azienda  ricevuta  sia  nel  caso  in  cui la conferente fosse una
societa' italiana  che  ha  operato  in base all'articolo 4 del d.Lgs. 358 del
1997, sia   nel   caso   fosse  una  societa'  residente  in  un  altro  paese
dell'Unione Europea che ha operato ex articolo 1 del d.Lgs. 544 del 1992.     
Del pari,  la  conferente  italiana  sara'  ammessa  ad  affrancare i maggiori
valori iscritti  sulle  partecipazioni  ricevute sia a seguito di conferimenti
effettuati ai  sensi  del d.Lgs. 358 del 1997, che di conferimenti ex articolo
1 del d.Lgs. 544 del 1992.                                                    
                                                                              
9.2    Estromissione di beni dall'impresa individuale                         
D.: Con  riferimento  all'articolo  3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si
chiede se  un  imprenditore  individuale  possa estromettere dall'impresa beni
strumentali per  natura  (C/1,  A/10), concessi in locazione, tenuto conto che
tali beni  sono  stati  considerati,  ai sensi dell'articolo 40 e 77 del TUIR,
produttivi di   reddito   d'impresa   e  che  i  relativi  canoni  sono  stati
assoggettati ad Iva con regolare emissione di fattura.                        
                                                                              
R.: L'agevolazione  in  questione  si  riferisce  ai beni immobili strumentali
per destinazione,  cioe'  a  quelli  che,  a  norma dell'articolo 40, comma 2,
primo periodo,  del  TUIR sono utilizzati dall'imprenditore esclusivamente per
l'esercizio dell'impresa.                                                     
La norma  prescinde  dalla  categoria catastale di appartenenza dell'immobile,
in quanto   la   condizione  essenziale  e'  l'utilizzo  esclusivo  e  diretto
dell'immobile da  parte  dell'imprenditore  nella propria attivita' di impresa
alla data del 30 novembre 2001.                                               
Pertanto non  possono  essere  estromessi gli immobili strumentali per natura,
concessi in   locazione   a   terzi   e  quindi  non  utilizzati  direttamente
dall'imprenditore, anche se ricompresi nell'inventario.                       
                                                                              
10    RIPORTO DELL'AGEVOLAZIONE DIT                                           
D.: E'   consentito,   ai   sensi   dell'articolo  1,  comma  3,  del  decreto
legislativo n.  466  del 1997, il riporto dell'agevolazione DIT non utilizzata
nel caso  in  cui  il  contribuente gode di un'esenzione decennale da IRPEG in
base alla legge speciale per il Vajont? Se si', in quale misura?              
Il riporto  in  questione  era  ammissibile secondo la previgente formulazione
della norma citata? Se si', in quale misura?                                  
E' consentito,   altresi'   nel   medesimo  caso,  il  riporto  dei  parametri
rilevanti ai  fini  dell'agevolazione "Visco", ai sensi dell'articolo 2, comma
8, della legge 13 maggio 1999, n. 133?                                        
R.: L'agevolazione  DIT  e'  finalizzata  a favorire la capitalizzazione delle
imprese, ed   ha   ad  oggetto  il  reddito  imponibile  che,  per  una  quota
corrispondente alla    remunerazione   ottenibile   impiegando   sui   mercati
finanziari gli  incrementi  di  capitale investito effettuati dal contribuente
successivamente al  periodo  d'imposta  in  corso  al 30 settembre 1996, viene
assoggettato, a  regime,  ad  una  aliquota  d'imposta IRPEG ridotta al 19 per
cento.                                                                        
L'articolo 1,  comma  3,  del  decreto legislativo n. 466 del 1997, cosi' come
modificato dalla  legge  n.  388  del  2000,  permette  il  riporto ai periodi
d'imposta successivi,  ma  non  oltre  il quinto, della quota di remunerazione
ordinaria dell'incremento  di  capitale  investito  che  non  ha potuto fruire
dell'agevolazione perche'    eccedente    rispetto   al   reddito   imponibile
assoggettato ad aliquota ordinaria.                                           
In tal  modo,  la  quota  di  reddito degli anni successivi da assoggettare ad
aliquota ridotta  sara'  incrementata  della  parte di remunerazione ordinaria
che non e' stata utilizzata nei precedenti periodi d'imposta.                 
Nel caso  esposto  nel quesito, la societa' opera in uno dei comuni del Vajont
ed ha  diritto  all'esenzione  decennale da Irpeg di cui all'articolo 19 della
legge 19  dicembre  1973,  n. 837, norma rimasta in vigore fino al 31 dicembre
1993, e  che  esaurisce i suoi effetti quindi, al piu' tardi, alla data del 31
dicembre 2003.                                                                
Nel periodo  di  esenzione  da  IRPEG  ai sensi della legge citata, il reddito
imponibile della  societa'  non  e' assoggettato a tassazione. Di conseguenza,
anche il  reddito  figurativo, riferibile all'incremento di capitale investito
rilevante ai  fini  DIT,  al  pari del reddito effettivo, sarebbe in ogni caso
soggetto al medesimo regime di esenzione.                                     
In tal  caso,  quindi,  in  mancanza  di un reddito imponibile assoggettato ad
aliquota ordinaria  con  il  quale  raffrontare  il reddito da assoggettare ad
aliquota agevolata  DIT,  vengono  a  mancare  integralmente i presupposti per
l'applicazione dell'agevolazione                                              
Si ritiene,  pertanto,  che  i  soggetti  beneficiari  dell'esenzione  per  il
Vajont, o   di   altre  forme  di  esenzione  dalla  tassazione,  non  possano
procedere al  riporto  agli  anni  successivi del beneficio relativo alla DIT,
non utilizzato durante il periodo di esenzione.                               
Alla medesima  conclusione  si  sarebbe pervenuti se fosse ancora in vigore la
vecchia formulazione  dell'articolo  1, comma 3 del decreto legislativo n. 446
del 1997,  la  quale  prevedeva  un riporto del beneficio DIT anche in caso di
applicazione dell'aliquota  media  del  27 ovvero del 20 per cento (si ricorda
che il   meccanismo  dell'aliquota  media  e'  stato  anch'esso  abrogato  con
effetto 1   gennaio  2001),  e che prevedeva altresi' il riporto anche in caso
di assenza o di insufficienza del reddito imponibile.                         
Con riferimento  all'agevolazione  "Visco",  si ricorda che a differenza della
DIT, essa  ha  ad  oggetto  gli investimenti realizzati dall'impresa con mezzi
propri e  consiste  nell'assoggettamento del reddito imponibile ad un'aliquota
d'imposta ridotta  al  19  per  cento, fino a concorrenza con gli investimenti
agevolabili, calcolati  prendendo  in  considerazione  il minor valore tra gli
investimenti, al  netto  di  dismissioni  ed  ammortamenti,  e  gli incrementi
patrimoniali del periodo.                                                     
Inoltre l'agevolazione  non  opera  a  regime,  ma  in via transitoria per tre
periodi d'imposta,   con   riferimento  agli  investimenti  realizzati  ed  al
reddito conseguito nei medesimi periodi.                                      
In sostanza,   per   tre   periodi  d'imposta,  fino  a  concorrenza  con  gli
investimenti agevolabili,  il  reddito deve essere assoggettato ad un'aliquota
non superiore al 19 per cento.                                                
Di conseguenza,   il  riporto,  al  secondo  ed  al  terzo  periodo  d'imposta
agevolati, degli  investimenti  netti  e  degli  incrementi  patrimoniali,  e'
consentito solo  in  caso  di  preminenza di un parametro rispetto all'altro e
nel caso  in  cui  l'investimento agevolabile sia superiore al reddito. E cio'
indipendentemente dal  regime  di tassazione del reddito: regime di esenzione,
come nel  caso  in  esame,  o  riduzione  a meta' dell'aliquota, come nel caso
dell'analoga agevolazione  "Valtellina"  di  cui  all'art.  11  della  legge 2
maggio 1990, n. 102.                                                          
In questi  casi,  infatti,  anche  se  l'agevolazione  "Visco" non ha operato,
perche' il  reddito  era gia' esente o beneficiava di un'aliquota inferiore al
19 per  cento,  il  riporto  integrale  dei  parametri rilevanti ai fini della
"Visco", sarebbe   equivalente   alla   duplicazione   dell'agevolazione   sul
medesimo reddito  e  finirebbe  per  consentirne la tassazione con un'aliquota
inferiore a quella prevista dalle leggi di agevolazione.                      
Secondo le  regole  ordinarie,  invece,  deve essere riconosciuto il diritto a
fruire del  riporto  dei  parametri che non hanno trovato capienza nel reddito
dei precedenti  periodi  d'imposta agevolati, ovvero del riporto del parametro
preminente rispetto all'altro.                                                
                                                                              
11    REGIME FISCALE DI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA                            
D.: E'  costituita  una societa' semplice per lo sfruttamento comune di boschi
di proprieta'  dei  singoli  soci;  tale societa' svolge un'attivita' agricola
che si  concretizza  nella  vendita  di partite di legname, il cui ricavato e'
utilizzato per  la  realizzazione  di  opere  di  miglioramento fondiario. Per
tale attivita'  la  societa'  presenta la dichiarazione IVA nei modi normali a
seguito di  opzione  ai  sensi dell'articolo 34 del DPR 633 del 1972, mentre i
singoli proprietari   indicano   nella   loro  dichiarazione  dei  redditi  le
rispettive quote relative ai redditi agrari e dominicali.                     
La societa'   semplice  in  questione  e'  obbligata  alla  dichiarazione  dei
redditi ai fini IRPEG e IRAP?                                                 
                                                                              
R.: La  societa'  semplice, costituita ai sensi degli articoli 2551 e seguenti
del codice  civile,  si  caratterizza  per  avere  ad  oggetto  una  attivita'
diversa da quella commerciale.                                                
Essa rientra  tra  i soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR e pertanto non e'
soggetto passivo delle imposte personali sul reddito.                         
Considerato che  svolge  attivita'  agricola,  essa  determina  e  dichiara il
reddito agrario,  ai  sensi  dell'articolo  6 del DPR 600 del 1973 nel Modello
Unico -  Societa'  di  persone,  per  l'attribuzione  ai  soci  ai  fini delle
imposte personali da essi dovute.                                             
Il reddito  dominicale  dovra'  invece  essere  dichiarato  dai  titolari  dei
diritti reali sui terreni.                                                    
Riguardo all'IRAP,   le  societa'  semplici  che  svolgono  attivita'  agraria
assumono la  veste  di  soggetti  passivi  ai  sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera d)  del  decreto  legislativo n. 446 del 1997, a meno che non siano in
regime di  esonero  dagli  adempimenti Iva ai sensi dell'articolo 34, comma 6,
del DPR 633 del 1972.                                                         
Poiche' nel  caso  specifico,  la  societa'  in  questione  ha  optato  per la
detrazione dell'Iva  nei  modi  ordinari  ai sensi dell'articolo 34, comma 11,
del citato  DPR  633 del 1972, la medesima e' in ogni caso tenuta a presentare
anche la   dichiarazione  IRAP,  determinando  la  base  imponibile  ai  sensi
dell'articolo 9  del  citato  d.Lgs.  446  del  1997,  salvo  opzione  per  la
determinazione analitica di cui al precedente articolo 5.                     
                                                                              
12    REDDITO D'IMPRESA - ARTICOLO 121-BIS                                    
D.: Una  societa'  ha  acquistato  in  leasing  delle autovetture da mettere a
disposizione dei   collaboratori   per   lo   svolgimento  di  servizi  legati
all'attivita' di   mediazione   immobiliare.  Le  autovetture  sono  allestite
all'esterno con  messaggi  pubblicitari  e  marchi  d'impresa  (la societa' e'
affiliata ad una catena di franchising).                                      
Si chiede  se  le  suddette  autovetture,  in  virtu'  della loro destinazione
d'uso (volte  a  pubblicizzare  i  servizi  offerti),  possano  essere dedotte
integralmente o  se  debbano  seguire  le  disposizioni previste dall'articolo
121-bis del TUIR.                                                             
                                                                              
R.: La  deduzione  del  costo  relativo  a  tali  autovetture  deve seguire il
dettato dell'articolo    121-bis   del   TUIR.   Le   stesse,   infatti,   non
costituiscono beni  senza  i  quali  l'attivita' di mediazione immobiliare cui
si riferiscono   non   puo'  essere  svolta,  ne'  perdono  la  caratteristica
principale di  bene  destinato  al  trasporto di persone, la cui deducibilita'
e' disciplinata dall'articolo 121-bis sopra richiamato.                       
                                                                              
13    AGEVOLAZIONE LEGGE 449/1997 - COMPENSABILITA' DEL CREDITO D'IMPOSTA     
D.: L'articolo  11,  comma  2,  della  legge n. 449 del 1997 stabilisce che il
credito d'imposta  ivi  previsto  sia compensabile con i debiti IRPEF, IRPEG e
IVA. Tale  interpretazione  restrittiva e' contenuta anche nella circolare del
Ministero dell'Industria  n.  1061262  del  5/4/2001  al  paragrafo  3.1..  E'
possibile, anche   alla   luce   dei   recenti   orientamenti   interpretativi
dell'Agenzia delle Entrate, estendere la compensazione anche all'IRAP?        
                                                                              
R.: L'articolo   11   della   legge  27  dicembre  1997,  n.  449  dispone  la
concessione di  un  incentivo fiscale - sotto forma di credito d'imposta - per
il commercio  e  il  turismo  per  l'acquisto  di  beni  strumentali. Soggetti
beneficiari sono  le  piccole  e  medie  imprese  commerciali  di  vendita  al
dettaglio, quelle  di  somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e le
imprese turistiche.                                                           
L'agevolazione consiste  in  un credito d'imposta determinato nella misura del
venti per  cento  del  costo  ammissibile dei beni. La circolare del Ministero
dell'Industria del  19  marzo  1998,  n.  915190,  ha  chiarito che il credito
d'imposta "puo'  essere  fatto  valere  ai  fini  dell'Irpef  e  dell'Irpeg  e
dell'Iva, anche  in  compensazione,  ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n.  241".  Alla  luce  del dettato normativo, che consente genericamente
la compensazione   del   credito  d'imposta  spettante  si  ritiene  che  tale
compensazione possa  riguardare  tutti  i tributi e contributi compensabili ai
sensi dell'articolo  17,  comma  2,  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.                                                                          
                                                                              
14    IRAP                                                                    
D.: L'art.  45,  comma  2,  del  decreto  legislativo  n.  446 del 1997 - come
modificato dall'art.  6,  comma  17, lettera b), della legge n. 488 del 1999 -
stabilisce che  per  le  banche  e altri enti e societa' finanziarie e imprese
di assicurazione,  l'aliquota  IRAP  e' fissata al 5,4 per cento per i periodi
d'imposta in  corso  all'1.1.1998,  all'1.1.1999 e all'1.1.2000, mentre, per i
due periodi    d'imposta    successivi,    detta    aliquota    e'    ridotta,
rispettivamente, al 5 per cento e al 4,75 per cento.                          
Atteso quanto  sopra,  si  chiede  di  confermare che una societa' finanziaria
avente il   periodo   d'imposta   coincidente  con  l'anno  solare,  posta  in
liquidazione dall'1.7.2001,  deve  applicare per il periodo 1.1.2001/30.6.2001
l'aliquota IRAP   del  5  per  cento  e  per  il  periodo  1.7.2001/31.12.2001
l'aliquota IRAP   del   4,75  per  cento,  tenuto  conto  che  nell'anno  2001
sussistono due distinti periodi d'imposta.                                    
                                                                              
R.: Ai  sensi  del  comma 3 dell'articolo 124 del TUIR, il reddito relativo al
periodo compreso   tra   l'inizio   dell'esercizio  e  la  data  di  messa  in
liquidazione della  societa',  si  determina con apposito conto dei profitti e
delle perdite.  Nella  fattispecie  rappresentata,  si determinano due periodi
d'imposta distinti,  l'uno  costituito  dal periodo che va dal 1  gennaio 2001
al 30  giugno  dello  stesso  anno  e l'altro che va dall'inizio della data di
liquidazione fino  al  termine  della  stessa.  Sempre  ai sensi dell'articolo
124, comma  3  del  TUIR,  nel caso in cui questa si protrae oltre l'esercizio
in cui  ha  avuto  inizio,  il  reddito relativo alla residua frazione di tale
esercizio e  a  ciascun  successivo esercizio intermedio e' determinato in via
provvisoria in  base  al  rispettivo  bilancio,  salvo  conguaglio  in base al
bilancio finale.                                                              
Naturalmente la  distinzione  dei  periodi  d'imposta  operante  ai fini delle
imposte sul  reddito  rileva,  ai  sensi dell'art.14 del d.Lgs n.446 del 1997,
anche ai fini IRAP.                                                           
                                                                              
15    TREMONTI-BIS                                                            
15.1    Immobili  agevolabili  per  soggetti  titolati  di  reddito  di lavoro
     autonomo                                                                 
D.: In  qualita'  di  soggetto  IRPEF di cui all'articolo 49, comma 1 del TUIR
(nella fattispecie  avvocato),  ho acquistato un immobile nuovo nell'anno 2001
accatastato nella   categoria   C/6.   Tale   investimento   rientra   tra  le
agevolazioni ai   sensi   dell'articolo   4   della  legge  n.  383  del  2001
(cosiddetta Tremonti-bis)   ed   in  caso  di  risposta  affermativa  a  quali
ulteriori condizioni?                                                         
                                                                              
R.: Relativamente  al  quesito  proposto  si  ribadisce  quanto gia' affermato
dalla circolare 17 ottobre 2001, n. 90/E, al punto 7.1.                       
Pertanto, per  i  soggetti  titolari  di  reddito  di  lavoro  autonomo di cui
all'articolo 49,  comma  1  del TUIR, gli immobili potranno costituire oggetto
di agevolazione  solo  se  "strumentali"  in  quanto utilizzati esclusivamente
per l'esercizio  dell'arte  o della professione, a condizione che gli immobili
stessi risultino  destinati  ad  uso  ufficio  ed  accatastati nella categoria
A/10.                                                                         
                                                                              
15.2    Investimenti realizzati tramite contratti di lease - back             
D.: Nell'ipotesi  di  investimenti realizzati tramite contratto di lease-back,
la revoca  prevista  dall'articolo 4, comma 6, della legge 18 ottobre 2001, n.
383, si  deve  ritenere  applicabile  anche  nel caso di mancato esercizio del
diritto di  opzione  o  di  cessione  del  contratto di leasing oltre i limiti
temporali indicati dalla norma?                                               
                                                                              
R.:  La   circolare  n.  90/E  del  17  ottobre  2001,  con  riferimento  agli
investimenti realizzati   mediante  contratti  di  lease-back,  chiarisce  che
costituiscono motivo  di  revoca  dell'agevolazione  sia  il mancato esercizio
del diritto di opzione, sia la cessione del contratto di leasing.             
Tali ipotesi  di  revoca  hanno efficacia solo se si verificano entro i limiti
temporali indicati  dal  comma 6 dell'articolo 4 in questione e, quindi, entro
il secondo   periodo   d'imposta   successivo   a   quello   di  realizzazione
dell'investimento ovvero  entro  il  quinto  periodo  d'imposta  successivo in
caso di beni immobili.                                                        
                                                                              
15.3    Incremento e riporto delle perdite fiscali                            
D.: Nel  caso  di  un'azienda  in  contabilita' ordinaria per opzione, qualora
l'imponibile fiscale    risulti    negativo,    l'agevolazione    Tremonti-bis
incrementa la  perdita  fiscale?  La  nuova perdita puo' essere utilizzata nel
quinquennio?                                                                  
                                                                              
R.: La   risposta   al   quesito  e'  sicuramente  positiva.  Occorre  infatti
considerare che   l'agevolazione   Tremonti-bis,   a   differenza  della  DIT,
determina una   variazione   in   diminuzione  della  base  imponibile  e  non
interviene sull'aliquota  d'imposta.  Pertanto,  essa  produce  i suoi effetti
con la  possibilita'  di  incrementare  la  perdita  fiscale  che  puo' essere
utilizzata nel  quinquennio  successivo, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del
TUIR ovvero  nei  periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo, se
realizzata da  societa'  neo costituite, nei primi tre periodi d'imposta (art.
102, comma 1-bis del TUIR).                                                   
                                                                              
16    AGEVOLAZIONE VISCO                                                      
D.: Si   chiede   di   conoscere   se  ai  fini  dell'agevolazione  "Visco"  i
conferimenti effettuati   entro   il   30   giugno   2001  vanno  ragguagliati
all'intero anno  2001  o  se,  in analogia a quanto espressamente chiarito per
la DIT, vanno ragguagliati alla data del 30.06.2001.                          
                                                                              
R.: Il  contribuente  che opta per l'agevolazione di cui all'articolo 2, commi
da 8  a  13,  della  legge  n.  133 del 1999 (c.d. "Visco") dovra' tener conto
esclusivamente dei   conferimenti   effettuati   entro   il  30.06.2001;  essi
rileveranno per   il   loro   intero  ammontare,  non  essendo  previsto,  per
l'agevolazione in  oggetto,  il ragguaglio all'arco di tempo intercorrente tra
il conferimento  stesso  e  la fine del periodo d'imposta. Si ricorda che tale
ultima modalita'  di  computo  dei  conferimenti  in  denaro da considerare ai
fini dell'agevolazione,   ossia   per   intero  e  non  pro  quota,  e'  stata
introdotta dalla   legge  n.  342  del  2000  (Collegato  fiscale  alla  legge
finanziaria 2000).                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
17    AGEVOLAZIONE ARTICOLO 8, LEGGE N. 388 DEL 2000 CUMULABILITA'            
D.: L'articolo  8  della  legge  n.  388  del  2000  stabilisce che il credito
d'imposta oggetto  dell'agevolazione  non  e'  cumulabile  con  altri aiuti di
stato a  finalita'  regionale  o con altri aiuti a diversa finalita' aventi ad
oggetto i medesimi beni che fruiscono del beneficio.                          
La circolare  ministeriale  18  aprile 2001 n. 41/E, al paragrafo 4, allorche'
tratta della  cumulabilita',  dichiara che "sono invece fruibili gli aiuti che
soddisfano i  criteri  de  minimis, di importo cosi' poco elevato da non avere
un impatto  sensibile  sugli  scambi e sulla concorrenza fra Stati membri, per
i quali non vi e' obbligo di previa notifica alla Commissione Europea".       
Gli esempi  citati  successivamente  dalla  circolare  non  si  riferiscono al
cumulo dell'agevolazione  della  legge  n. 388 del 2000 con altre agevolazioni
disposte da altre leggi, anche regionali, sugli stessi beni.                  
In particolare,  nella  Regione Sardegna, l'art. 3 della Legge Regionale n. 37
del 24  dicembre  1998, aggiungendo un articolo alla Legge Regionale n. 51 del
19 ottobre  1993,  dispone un contributo a fondo perduto sull'acquisto di beni
strumentali da  parte  di artigiani, contributo che puo' essere cumulato anche
con un contributo in conto interessi (proprio della L.R. 51/93).              
Puo' tale  contributo  (a  fondo  perduto e, in aggiunta, in conto interessi),
concesso ad  esempio  sull'acquisto di un immobile, essere cumulato con quello
della legge n. 388 del 2000 sullo stesso bene?                                
In sostanza,  la  cumulabilita'  degli  aiuti  de  minimis,  previsti da altre
norme, e'  consentita  sugli stessi beni oggetto dell'agevolazione della legge
n. 388  del  2000,  a  patto  che  il  beneficiario  "comunque"  partecipi "al
finanziamento dell'investimento  con  un  apporto  pari almeno al 25 per cento
dell'ammontare dell'investimento stesso"?                                     
                                                                              
R.: L'agevolazione  di  cui  all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 non e'
cumulabile con  altri  contributi  o  aiuti  di Stato che abbiano ad oggetto i
medesimi beni  che  fruiscono  di  tale  beneficio  salvo  che, come precisato
nella circolare  n.  41/E  del  2001,  gli  aiuti  soddisfino  i criteri della
regola c.d.  de  minimis,  vale  a dire aiuti di importo cosi' poco elevato da
non avere  un  impatto  sensibile  sugli  scambi  e  sulla concorrenza tra gli
Stati membri.                                                                 
Tale regola,  riportata  alla  nota  8  della  circolare n. 41/E del 18 aprile
2001, fissa  un  importo  assoluto  di  aiuto  al di sotto del quale non vi e'
obbligo di  previa  notifica alla Commissione europea. Tale importo, stabilito
in 100.000  EUR  per un periodo di tre anni, e' espresso al lordo di qualsiasi
imposta diretta  e  comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato come aiuto de
minimis.                                                                      
Ai sensi  del  quinto  considerando del regolamento n. 69 del 2001, "la regola
de minimis  lascia  impregiudicata  la  possibilita'  che le imprese ricevano,
anche per  lo  stesso progetto, aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione o
rientranti in un regolamento di esenzione per categoria".                     
Per tale  regola,  il  credito  d'imposta  dell'art.  8 puo' essere fruito con
riferimento ad   investimenti   per  i  quali  l'impresa  beneficia  di  altre
agevolazioni, sotto  forma  di contributi a fondo perduto, in conto capitale o
in conto  interessi,  solo  se i citati contributi siano concessi nel rispetto
della regola   de  minimis  e  le  singole  leggi  agevolative  non  prevedano
specifiche ipotesi di incumulabilita'.                                        
Deve pertanto   guardarsi   all'incompatibilita'   sia   dal  punto  di  vista
dell'articolo 8  della  legge  n. 388 del 2000, sia delle singole leggi di cui
si vuole  verificare  la  compatibilita'. Se queste ultime si configurano come
aiuti di  stato  o  a  finalita' regionale, vi e' sicuramente incompatibilita'
con l'articolo 8 della legge n. 388 del 2000.                                 
Se le  singole  leggi  regionali  rientrano  nella  regola  del de minimis, si
dovra' solo    verificare    che    non   contengano   una   disposizione   di
incompatibilita' con altri aiuti.                                             
Nella fattispecie   rappresentata,   che   riguarda  la  legge  della  Regione
Sardegna n.  51  del 1993, occorre avere riguardo all'articolo 13 della stessa
legge che  espressamente  prevede  che "le agevolazioni... non sono cumulabili
per il  medesimo  oggetto  o  con  altre provvidenze creditizie o contributive
previste dalla  normativa  regionale;  sono invece cumulabili con agevolazione
statali o   comunitarie   aventi   analoghe   finalita',  purche'  l'ammontare
complessivo della  contribuzione  non sia superiore al massimale CEE di aiuto,
calcolato in equivalente sovvenzione netto".                                  
Poiche' l'agevolazione  prevista  dall'articolo  8 della legge n. 388 del 2000
gia' raggiunge tale limite, ne consegue l'incompatibilita' tra le due leggi.  
                                                                              
18    REDDITI DI FONTE ESTERA                                                 
D.: Una  persona  fisica  residente  in  Italia,  nel corso del 2001, e' stato
dipendente di  un'azienda  tedesca, producendo un reddito lordo di 98.000 Ã, a
fronte del  quale  ha  pagato allo Stato tedesco imposte per un ammontare pari
a 32.000  Ã,  al  netto del rimborso che dovra' ricevere per oneri deducibili.
Il contribuente  ha  soggiornato  per  piu'  di  183  giorni  in  Germania ma,
nonostante cio',  ha  mantenuto  l'iscrizione  anagrafica  in  Italia  dove e'
rimasta la sua famiglia. Cio' premesso.                                       
   1.    il contribuente si puo' considerare fiscalmente residente in Italia? 
   2.    deve dichiarare il reddito netto, lordo o quello convenzionale?      
   3.    nella  dichiarazione  2002  puo'  detrarsi,  fino  a  concorrenza, le
         imposte pagate quest'anno nello Stato tedesco?                       
   4.    quali  documenti  occorre  conservare  a comprova del pagamento delle
         imposte pagate all'estero?                                           
   5.    spettano   al   contribuente   le  detrazioni  d'imposta  per  lavoro
         dipendente prestato all'estero?                                      
R.:                                                                           
    1.    Ai  sensi  della  Convenzione Italia-Germania, la circostanza che il
      contribuente sia  rimasto  iscritto  nelle  liste anagrafiche italiane e
      che la   sua   famiglia   sia  rimasta  in  Italia  e'  sufficiente  per
      dimostrare che  ha  mantenuto  in  Italia  "il  centro dei suoi affari e
      interessi vitali"   e   per   ritenerlo,   di  conseguenza,  fiscalmente
      residente in Italia.                                                    
    2.    Il  reddito  da  dichiarare  e' quello convenzionale di cui all'art.
      48, comma 8bis, del T.U.I.R.                                            
    3.    Le   imposte   pagate   all'estero   sono   detraibili  se  divenute
      "irripetibili" e,  di  conseguenza,  non possono essere considerate tali
      quelle suscettibili  di  modificazione  a  favore  del contribuente (Es:
      imposte pagate  in  acconto  o  in via provvisoria e quelle per le quali
      e' prevista   la  possibilita'  di  rimborso  totale  o  parziale).   Si
      possono considerare  "non  ripetibili",  e  quindi  detraibili, anche le
      imposte pagate  all'estero  nell'anno in corso, qualora siano gia' state
      dichiarate all'estero  e  pagate  prima  di  effettuare la dichiarazione
      dei redditi   in   Italia   e   soddisfino   i   predetti  requisiti  di
      immodificabilita'. Se  sono  suscettibili di rimborso, le imposte pagate
      all'estero si   possono  detrarre  nell'anno  in  corso,  al  netto  del
      rimborso, solo  se  questo  e' gia' stato richiesto ed ottenuto prima di
      effettuare la  dichiarazione  in Italia e si possa considerare certo nel
      suo ammontare.                                                          
    4.    I documenti da conservare sono:                                     
      -   la  distinta  prevista  nelle  istruzioni  del modello UNICO 2002 da
          cui risultino  gli  elementi  ivi  indicati (l'ammontare dei redditi
          prodotti all'estero,   l'ammontare   delle  imposte  pagate  in  via
          definitiva all'estero, ecc...);                                     
      -   la copia della dichiarazione dei redditi prodotta in Germania;      
      -   l'eventuale   richiesta   di  rimborso  (qualora  non  sia  inserita
          direttamente nella dichiarazione dei redditi);                      
      -   la distinta di versamento delle imposte pagate in Germania;         
      -   la certificazione rilasciata dal datore di lavoro.                  
    5.    Spettano  le  detrazioni per redditi di lavoro dipendente come anche
      quelle per carichi di famiglia.                                         
                                                                              
19    TERMINI  DI  VERSAMENTO  -  Articolo 17 del decreto del Presidente della
      Repubblica 7  dicembre  2001,  N. 435, come modificato dall'articolo 2  
      del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63.                                
19.1     Societa' in liquidazione                                             
D.: Si  chiede  di  conoscere  la  scadenza  dei  termini  di versamento delle
imposte di  una  societa'  messa  in  liquidazione  il  20 novembre 2001 e che
deposita il bilancio finale di liquidazione il 31 dicembre 2001.              
                                                                              
R.: Nel  caso  in  esame  si  applicano  i  nuovi termini di versamento di cui
all'articolo 17  del  DPR n. 435 del 2001, come modificato dall'articolo 2 del
decreto legge n. 63 del 2002, in vigore dal 18 aprile 2002.                   
Se il  soggetto  in  liquidazione  e'  una  societa' di capitali, le imposte a
saldo dovute  in  base  alla  dichiarazione  ante  liquidazione  devono essere
versate entro  il  20  maggio  2002,  o il 19 giugno 2002 con la maggiorazione
dello 0,40  per  cento  e  quelle  dovute in base alla dichiarazione finale di
liquidazione, entro  il  20  giugno  2002,  o  entro  il 22 luglio 2002 con la
maggiorazione dello 0,40 per cento.                                           
Se la  societa'  in liquidazione e' una societa' di persone le imposte a saldo
risultanti da   entrambe   le   dichiarazioni,  ossia  la  dichiarazione  ante
liquidazione e  quella  finale  di liquidazione devono essere versate entro il
20 giugno  2002,  o  entro  il  22 luglio 2002 con la maggiorazione dello 0,40
per cento,   atteso  che  entro  il  2002  devono  essere  presentate  sia  la
dichiarazione ante liquidazione sia la dichiarazione finale di liquidazione.  
Cio' in  quanto,  ai  sensi  del novellato articolo 5 del DPR n. 322 del 1998,
la dichiarazione  ante  liquidazione, relativa al periodo compreso tra la data
d'inizio del  periodo  d'imposta  e  quella  in  cui ha effetto la delibera di
messa in  liquidazione  (dal  1   gennaio  al  19  novembre  2001) deve essere
presentata entro  il  30 giugno 2002 tramite banca o posta, ovvero entro il 30
settembre 2002  in  via  telematica e la dichiarazione finale di liquidazione,
relativa al  periodo  successivo  che si conclude con il deposito del bilancio
finale di  liquidazione  (dal  21  novembre  2001  al  31 dicembre 2001), deve
essere presentata  entro  il  31  luglio  2002  tramite  banca o posta, ovvero
entro il 31 ottobre 2002 in via telematica.                                   
19.2 Scioglimento  anticipato  delle  societa'  di persone senza preventiva   
     messa in liquidazione                                                    
D.: Una  societa'  in  nome  collettivo  si scioglie senza preventiva messa in
liquidazione il  18  marzo  2002.  Quale e' il termine di presentazione in via
telematica della  dichiarazione  relativa al periodo dal 1  gennaio 2002 al 18
marzo 2002?   L'ultimo   giorno  del  decimo  mese  successivo  alla  data  di
scioglimento della   societa',   oppure  quello  piu'  lungo  del  31  ottobre
dell'anno successivo,   dato   che   non   si  ha  una  procedura  formale  di
liquidazione?                                                                 
Si chiede,  infine,  di  conoscere  se  il  versamento  delle imposte a saldo,
relativamente al  periodo  dal  1   gennaio 2002 al 18 marzo 2002, deve essere
effettuato entro il 31 maggio 2003.                                           
R.: La  procedura  ordinaria  di  liquidazione e' obbligatoria per le societa'
di capitali,  ma  non  per  gli  imprenditori  individuali  e  le  societa' di
persone che   possono   cessare   senza   seguire   la  procedura  formale  di
liquidazione.                                                                 
Nel caso  in  esame  la  societa'  in  nome  collettivo  si  e'  sciolta senza
preventiva liquidazione;  ne  consegue  che  non sono applicabili i termini di
presentazione delle   dichiarazioni   nei   casi   di   liquidazione   di  cui
all'articolo 5 del DPR n. 322 del 1998.                                       
In tale  ipotesi,  pertanto,  il  termine  di  presentazione in via telematica
della dichiarazione  relativa  al periodo dal 1  gennaio 2002 al 18 marzo 2002
e' il  31  ottobre  2003, ai sensi del vigente articolo 2, comma 1, del DPR n.
322 del 1998.                                                                 
Il versamento  del  saldo  delle imposte risultanti da tale dichiarazione deve
essere effettuato  entro  il  20 giugno 2003, o entro il 20 luglio 2003 con la
maggiorazione dello  0,40  per  cento,  ai sensi del novellato articolo 17 del
DPR n. 435 del 2001.                                                          
19.3    Imposte sostitutive                                                   
D.: Si  chiede  se  anche  le  imposte sostitutive possano pagarsi entro il 22
luglio con  la  maggiorazione  dello 0,40 per cento oppure se debbano comunque
versarsi entro  il  20  giugno.  Si chiede poi se le imposte sostitutive siano
rateizzabili o meno.                                                          
                                                                              
R.: Si  ritiene  che anche le imposte sostitutive possano versarsi entro il 22
luglio con  la  maggiorazione  dello  0,40  per  cento,  anziche' il 20 giugno
qualora le  singole  leggi  istitutive  ai fini del versamento facciano rinvio
alle modalita'  ed  ai  termini  previsti  per  il  versamento  a  saldo delle
imposte risultanti dalla dichiarazione.                                       
Le imposte  sostitutive  non  sono  rateizzabili ai sensi dell'articolo 20 del
decreto legislativo   9   luglio   1997   n.   241  poiche'  la  norma  limita
l'applicazione di  tale  istituto  alle sole "somme dovute a titolo di saldo e
di acconto delle imposte" scaturenti dalle dichiarazioni.                     
Tali imposte  possono  essere dilazionate, invece, qualora  sia previsto dalle
singole leggi istitutive e con le modalita' dalle stesse stabilite.           
19.4    Rateazione: calcolo degli interessi                                   
D.: Si  chiede  conferma  del  fatto  che  nel  calcolo degli interessi del 6%
annuo sulle  rate  successive  alla  prima  non  si  tiene conto dei giorni di
spostamento nel  pagamento  quando  la  scadenza  ordinaria  cade  di sabato o
domenica.                                                                     
                                                                              
R.: La  misura  degli  interessi  sulla  rata  successiva  alla prima e' stata
determinata considerando  che  tutti  i  mesi  sono di trenta giorni e che gli
interessi sono  dovuti  dal  giorno  successivo alla scadenza della prima rata
fino al  giorno  di  pagamento  fissato  per  la seconda rata, ossia fino alla
scadenza ordinaria.  Ne  consegue  che  qualora  il  giorno di pagamento della
seconda rata  cada  di  sabato  o  domenica,  nel  calcolo degli interessi non
devono calcolarsi   i  giorni  di  spostamento  del  pagamento  come  previsto
dall'articolo 18,  comma  1, decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, secondo
cui "...se  il  termine  scade  di sabato o di giorno festivo il versamento e'
tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo".              
19.5    Ravvedimento operoso di imposte non versate                           
D: L'articolo  18,  comma  1,  del decreto legislativo n. 241 del 1997 prevede
che "...se  il  termine  scade  di sabato o di giorno festivo il versamento e'
tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo".              
Si chiede  se  come  termine  di  versamento si puo' intendere anche il temine
per avvalersi  del  ravvedimento  di  imposte  non  versate;  ad esempio se un
contribuente vuole  utilizzare  il  ravvedimento breve per sanare un carente o
omesso versamento e il trentesimo giorno e' di sabato o domenica.             
                                                                              
R.: L'articolo  1  del  decreto  ministeriale  31  marzo  2000 prevede che "le
disposizioni in   materia   di   versamento   unitario  con  compensazione  si
applicano, con  riferimento  ai  tributi,  ai  contributi  e ai premi elencati
nell'articolo 17,  comma  2,  del  decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241
anche alle  somme,  ivi  comprese  le sanzioni, dovute ai sensi degli articoli
13, 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472".                
Pertanto, per  il  rinvio  espresso  dell'articolo  18,  comma  1, del decreto
legislativo n.  241  del  1997 al precedente articolo 17, la norma secondo cui
qualora il  termine  scada  di  sabato  o  di  giorno festivo il versamento e'
tempestivo se  effettuato  il  primo  giorno lavorativo successivo, si applica
anche per  il  pagamento  delle somme dovute a seguito del ravvedimento di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.                      
20    NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE ARTICOLO 13 LEGGE N. 388 DEL 2000           
D.: Vale  il  c.d.  "comportamento concludente" per i contribuenti che, avendo
i requisiti  richiesti  dall'articolo  13  della  legge n. 388 del 2000, hanno
applicato detto  regime  pur  non  avendo esplicitato l'opzione secondo quanto
stabilito dal   corrispondente   regolamento   del  14  marzo  2001?  In  caso
contrario, e'  possibile  "sanare"  la  mancata  preventiva opzione in sede di
presentazione di UNICO 2002?                                                  
                                                                              
R: Nel  caso  di  specie, si ritiene applicabile il principio generale fissato
dall'articolo 1  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10 novembre
1997, n.   442,   secondo   cui,   l'opzione   o   la  revoca  dei  regimi  di
determinazione dell'imposta   o   dei   regimi   contabili   si   desumono  da
comportamenti concludenti  del  contribuente o dalle modalita' di tenuta delle
scritture contabili.                                                          
21    RETTIFICa DELLA DICHIARAZIONE                                           
D.: E'  possibile  correggere  un modello Unico presentato per l'anno 1999 nel
quale il   contribuente   ha   dichiarato  un  reddito  piu'  alto  di  quello
effettivo, presentando  una  dichiarazione integrativa, al fine di ottenere il
rimborso dell'IRPEF versata in piu'?                                          
                                                                              
R.: L'articolo  2  del  regolamento  di  "semplificazione"  degli  adempimenti
fiscali, approvato  con  DPR  7  dicembre 2001, n. 435, ha modificato l'art. 2
del decreto   del   Presidente  della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,
introducendo il  comma  8-bis.  In  base  a  tale  norma, le dichiarazioni dei
redditi, dell'imposta  regionale  delle  attivita'  produttive e dei sostituti
d'imposta, possono  essere  integrate  per  correggere errori od omissioni che
abbiano determinato  l'indicazione  di  un  maggior  reddito, o comunque di un
maggior debito  d'imposta  o  di  un  minor  credito,  purche'  l'integrazione
avvenga non   oltre   il   termine   prescritto  per  la  presentazione  della
dichiarazione relativa al periodo successivo.                                 
Nel caso  in  esame,  il termine di presentazione della dichiarazione relativa
al periodo  d'imposta  successivo  al  quello  oggetto di integrazione e' gia'
ampiamente scaduto  alla  data  del 1  gennaio 2002, data di entrata in vigore
del regolamento di semplificazione.                                           
Pertanto non  puo'  piu'  essere  presentata  la dichiarazione integrativa per
correggere un errore da cui consegue una maggior credito o un minor debito.   
                                                                              
D.: Un  contribuente  ha  presentato  tramite  CAF e quindi entro il 31 maggio
2001, il  modello  730  per  i  redditi  2000.  In  sede  di presentazione del
modello 730/2002  si  accorge che la dichiarazione precedente era infedele (ad
esempio omissione    di    reddito)    e    quindi   sanzionabile   da   parte
dell'Amministrazione.                                                         
Si chiede  di  conoscere  se  il  termine  per  avvalersi dell'istituto di cui
all'articolo 13   del  decreto  legislativo  n.  472  del  1997  (ravvedimento
operoso) e'  da  considerarsi  il 31 maggio (scadenza presentazione mod. 730),
ovvero il  31  ottobre,  termine  ultimo  per  presentare in via telematica il
modello Unico.                                                                
                                                                              
R.: La  regolarizzazione  della  dichiarazione  attraverso  il ravvedimento ai
sensi dell'articolo  13  del  decreto  legislativo n. 472 del 1997 deve essere
effettuata "entro   il   termine  per  la  presentazione  della  dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione".       
La correzione  degli  errori ed omissioni riguardanti il modello 730 2001 puo'
essere effettuata mediante la presentazione di Unico 2001 Persone fisiche.    
Quanto ai  termini  per  effettuare  il  ravvedimento,  tenuto  conto che puo'
essere utilizzato  il  modello  Unico  cartaceo  ovvero  quello  telematico il
ravvedimento potra'  essere  effettuato  entro  il 31 luglio 2002 ovvero entro
il 31  ottobre  2002  secondo  la  modalita'  di  presentazione  di Unico 2002
prescelte.                                                                    
Si ricorda che il ravvedimento si perfeziona:                                 
.    con  la  presentazione  della dichiarazione redatta su modelli conformi a
quelli approvati  per  il  periodo  d'imposta  interessato,   entro i predetti
termini;                                                                      
.    con  il  versamento contestuale della maggiore imposta, degli interessi e
della sanzione ridotta a un quinto del minimo edittale.                       
E' utile  ricordare  che gli errori e le violazioni riguardanti il modello 730
possono essere  corretti  nei  modi  seguenti  a  seconda  che  l'integrazione
comporti un  maggior  rimborso o un minor debito ovvero un minor rimborso o un
maggior debito.  Se  la  modifica  provoca  un  maggior  rimborso  o  un minor
debito, puo'  essere  presentato  al  CAF,  entro  il  31 ottobre dell'anno di
presentazione del 730 errato, un modello 730 integrativo.                     
Qualora, invece,  la  correzione  comporta  un  minor  rimborso  o  un maggior
debito occorre  presentare  un  modello  Unico  Persone  fisiche  dell'anno di
presentazione del  modello  730  errato,  entro  gli ordinari termini previsti
per la  presentazione  di  Unico  e  versare direttamente le maggiori imposte,
compresa la   differenza  rispetto  all'importo  del  credito  risultante  dal
modello 730, che verra' comunque rimborsato dal sostituto d'imposta.          
Quando sono  decorsi  i  termini  stabiliti  per  la presentazione di Unico le
violazioni possono  essere  regolarizzate mediante il ricorso all'istituto del
ravvedimento disciplinato  dal  citato articolo 13 del decreto legislativo 472
del 1997.                                                                     
Sono, infine,  applicabili  le  modalita'  d'integrazione  delle dichiarazioni
presentate previste  dai  commi  8  e 8-bis dell'articolo 2 del DPR n. 322 del
1998.                                                                         
22    DICHIARAZIONE IN EURO                                                   
D.: E'  possibile  presentare  in lire le dichiarazioni relative all'anno 2001
da parte  di  chi, pur avendo tenuto per tutto l'anno la contabilita' in lire,
si sia  limitato  alla mera redazione del bilancio in euro, ai soli fini di un
piu' agevole successivo confronto di dati?                                    
                                                                              
R.: Come  e'  stato  gia'  precisato con le circolari n. 291/E del 23 dicembre
1998 e   n.   106/E   del   21  dicembre  2001,  l'obbligo  di  presentare  le
dichiarazioni fiscali   in  euro  incombe  sui  contribuenti  che  durante  il
periodo transitorio  abbiano  gia' adottato l'euro quale unita' di conto. Tale
circostanza viene  evidenziata,  quale  atto  finale  di  una  scelta  gia' in
precedenza effettuata, nella redazione del bilancio o del rendiconto in euro. 
Nel quesito  proposto,  invece,  la  volonta' del contribuente e' stata quella
di continuare  ad  utilizzare  la lira quale unita' di conto ancora per l'anno
2001, mentre  la  redazione  del bilancio in euro deriva esclusivamente da una
scelta di  natura  pratica  di  poter  in  seguito  effettuare un piu' agevole
confronto di  dati.  In  tal  caso,  pertanto, si ritiene che la valuta in cui
viene redatto  il  bilancio  non  assurge  a  specifica  scelta  di transitare
all'euro, per  cui  il  contribuente  sara'  libero  nella  compilazione delle
dichiarazioni, relative  al  2001,  di  poter  ancora utilizzare, per l'ultima
volta, la  lira  ovvero  di  utilizzare l'euro, fermo restando che qualora sia
stata redatta   in  euro  una  dichiarazione  relativa  al  2001  (ad  esempio
l'ultima dichiarazione  periodica  IVA)  le successive dovranno essere redatte
nella stessa valuta.                                                          
23    DEDUZIONE FORFETARIA AUTOTRASPORTATORI                                  
D.: Una  ditta  esercente  l'attivita'  di  autotrasporto  nel corso dell'anno
2000 ha  superato  il volume d'affari di 360 milioni di lire (ma non quello di
600 milioni  di  lire)  ed ha proceduto, per il 2001, alla tenuta obbligatoria
della contabilita'  ordinaria.  Successivamente,  pur  essendo stati elevati a
600 milioni  di  lire,  nel  corso  del 2001, i limiti dei ricavi e del volume
d'affari rilevanti  ai  fini  della  individuazione  delle  imprese minori, ha
continuato a tenere la contabilita' ordinaria per opzione.                    
Si chiede   se   l'impresa  ha  diritto  alla  deduzione  forfetaria  per  gli
autotrasportatori, considerato  che,  a  seguito delle modifiche apportate nel
corso del  2001,  deve  ritenersi  impresa  minore che ha optato per la tenuta
della contabilita' ordinaria.                                                 
In caso  di  risposta  affermativa,  la  deduzione  spetta per l'intero anno o
solo dalla data di modifica della normativa?                                  
                                                                              
R: Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 12 aprile 2001, n. 222, e'
stato elevato  a  lire  600  milioni  il  limite  dei ricavi, non superando il
quale le  imprese  esercenti  attivita' di prestazioni di servizi sono ammesse
al regime  di  contabilita'  semplificata. Il nuovo limite decorre dal periodo
d'imposta in  corso  alla  data di entrata in vigore del citato decreto, ossia
dal 28 giugno 2001.                                                           
Ai fini  della  individuazione  del  regime contabile naturale per l'anno 2001
e', quindi,  necessario  verificare  se  i  ricavi complessivamente conseguiti
nell'anno 2000 sono o meno superiori al limite dei 600 milioni di lire.       
Ne consegue  che  i  contribuenti  che  nell'anno  2000  non  hanno conseguito
ricavi per  un  ammontare  superiore  a  600  milioni di lire devono ritenersi
ammessi in  regime  di  contabilita'  semplificata,  sempre  che  non  abbiano
optato per   la  contabilita'  ordinaria,  a  nulla  rilevando  il  fatto  che
all'inizio dell'anno  2001,  prima  dell'entrata  in  vigore  del regolamento,
erano transitati   in  regime  di  contabilita'  ordinaria  avendo  realizzato
nell'anno precedente  un  ammontare  di  ricavi superiore al di 360 milioni di
lire previsto dalla normativa previgente.                                     
Pertanto, i  soggetti  esercenti  l'attivita'  di  autotrasporto che rientrano
nella fattispecie   appena   descritta  possono  beneficiare  della  deduzione
prevista dall'articolo  79,  comma  8,  del TUIR, approvato con DPR n. 917 del
1986, per  tutto  l'anno  d'imposta  2001 anche nel caso in cui, come previsto
dall'articolo 13,  comma  4,  del  D.L.  27 aprile 1990, n. 90, abbiano optato
per la contabilita' ordinaria.                                                
                                                                              
24    IVA                                                                     
24.1     Iva sugli spettacoli                                                 
D.: Per  usufruire  del  forfait  previsto  se  gli incassi lordi non superano
nell'anno i  50  miloni di lire (articolo 74 - quater, comma 5, DPR n. 633 del
1972), si  deve  avere  riguardo  ai soli incassi derivanti dalle attivita' di
gestione del  cinema  o  ci  si deve riferire al complesso dei ricavi di tutte
le attivita'  gestite  dalla  parrocchia (e quindi includere anche il bar e la
scuola materna?).                                                             
                                                                              
R.: L'articolo  74  -  quater,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 26  ottobre  1972, n.633 prevede un particolare regime agevolativo,
consistente nella  determinazione  forfetaria  della  base  imponibile,  per i
soggetti che  svolgono  attivita'  di spettacolo viaggiante nonche' per quelli
che nell'anno  solare  precedente  hanno  realizzato  un  volume  d'affari non
superiore a cinquanta milioni di lire, pari a 25.822,84 euro.                 
A quest'ultimi   soggetti,   che  hanno  conseguito  un  volume  d'affari  non
superiore al  predetto  importo di 25.822,84 euro, pari a cinquanta milioni di
lire, l'articolo  8  del DPR 30 dicembre 1999, n.544 riserva inoltre un regime
contabile semplificato.                                                       
Ai fini   dell'applicazione   delle   anzidette   agevolazioni,   per  "volume
d'affari" s'intende   quello   afferente   solo  le  attivita'  di  spettacolo
elencate nella  tabella  C  del citato DPR n. 633 del 1972. In tal senso si e'
espressa, con  parere  n.153*02  dell'11  gennaio  2002, l'Avvocatura Generale
dello Stato,   la  quale  ha  evidenziato  in  proposito  la  finalita'  della
disciplina agevolativa   in   esame  che,  fondandosi  su  elementi  oggettivi
(natura e   rilevanza   dell'attivita'),   mira   a   favorire   le  attivita'
spettacolistiche economicamente  limitate.  Secondo l'Organo Legale non vi e',
dunque, ragione   di   negare  il  regime  di  favore  recato  dagli  articoli
74-quater, comma  5,  del  DPR  n.633  del  1972  e  8 del DPR n.544 del 1999,
quando, in  presenza  di  un'attivita'  spettacolistica di rilevanza economica
limitata, il  volume  d'affari  complessivo  di un determinato soggetto superi
il limite  di  cinquanta  milioni  di  lire  -  25.822,84  euro-  per  effetto
dell'esercizio di altre attivita'.                                            
Pertanto, nel  caso  oggetto del quesito il volume d'affari da considerarsi e'
solo quello derivante dall'attivita' spettacolistica di gestione del cinema.  
24.2     Plafond                                                              
D.: E'  stato  chiesto  di  conoscere  se l'indicazione dei dati suddivisi per
mese da  riportare  nelle  colonne  3  e  4  del  quadro  VC  (volume d'affari
relativo all'anno     d'imposta    2001    e    ammontare    delle    cessioni
all'esportazione, operazioni   assimilate   e/o   servizi   internazionali   e
operazioni intracomunitarie)  possa  essere  considerata  facoltativa  per gli
esportatori, che   nell'anno   2001   si   siano  avvalsi  della  facolta'  di
effettuare acquisti  in  sospensione  di  imposta  con  riferimento al plafond
solare.                                                                       
                                                                              
R: Le  istruzioni  ai  modelli di dichiarazione precisano che tutti i soggetti
che nel  corso  dell'anno  2001  hanno  utilizzato  il  plafond  sono tenuti a
compilare le  colonne  3 (volume d'affari) e 4 (ammontare delle operazioni non
imponibili effettuate,  vale  a  dire  operazioni  di esportazione, operazioni
assimilate e  operazioni  intracomunitarie,  ecc.) del quadro VC, riportando i
relativi dati distinti per mese.                                              
L'obbligo nasce  dalle  disposizioni  dell'articolo 10 del DPR n. 435 del 2001
che ha  stabilito  appunto  per  gli  esportatori  abituali, che fanno uso del
plafond, di  annotare  in  un  apposito  prospetto  della  dichiarazione  IVA,
distintamente per  mese,  i  predetti  dati.  Invero,  queste  indicazioni  si
presentano come  adempimento  sostitutivo  dell'annotazione  dei medesimi dati
nei registri  IVA,  previsto dal terzo comma dell'articolo 1 del decreto legge
n. 746 del 1983, abrogato dall'articolo 19 dello stesso DPR n. 435.           
Considerato che  queste  ultime annotazioni dovevano essere effettuate sia dai
contribuenti con  plafond  mobile che dai contribuenti con plafond annuale non
sembra possibile   rendere   facoltativa,   per  i  contribuenti  con  plafond
calcolato su  anno  solare,  l'indicazione,  distinta  per  mese,  dei dati in
questione, sostituendola  con  l'indicazione  degli  importi  totali  riferiti
all'intero anno.                                                              
                                                                              
D: Si  chiede  di  specificare  quale  debba  essere, in sede di dichiarazione
IVA, la   corretta   collocazione   ed   esposizione   dei  dati  relativi  ad
un'operazione di  esportazione  effettuata nell'anno 2001 e fatturata ai sensi
dell'articolo 8,  comma  1, lettera b), del DPR n.633 del 1972, per la quale a
seguito dell'inadempimento  del  cessionario  non  residente,  il  cedente  ha
proceduto alla regolarizzazione dell'operazione stessa.                       
                                                                              
R.: Il  caso  prospettato riguarda un'operazione di cessione all'esportazione,
effettuata ai  sensi  dell'articolo 8, comma 1, lettera b), del DPR n. 633 del
1972, con  consegna  nello  Stato dei beni al cliente non residente, operatore
economico. Gli  obblighi  relativi all'esportazione incombono sul cessionario,
il quale  deve  restituire al cedente un esemplare della fattura vistata dalla
dogana di uscita dalla Comunita', entro 90 giorni dall'operazione.            
Il mancato  adempimento  degli  obblighi  da  parte  del cessionario impone al
cedente di  procedere  alla  regolarizzazione dell'operazione con applicazione
dell'imposta e conseguente versamento dell'IVA dovuta.                        
A seguito  di  tale  regolarizzazione,  l'operazione  perde  la natura di "non
imponibile", diventando  fin  dall'origine "operazione imponibile", per cui in
sede di dichiarazione annuale il contribuente provvedera' ad annotare:        
      - l'operazione come imponibile nei righi da VE20 a VE22                 
      -   l'imposta versata nel rigo VL29.                                    
                                                                              
D.: Quale  e'  la  procedura di regolarizzazione delle operazioni per le quali
sia stata  rilasciata  nel  corso  dell'anno  2001  la dichiarazione d'intento
oltre il limite del plafond disponibile da parte dell'esportatore abituale?   
                                                                              
R.: L'acquisto   di   beni   e   servizi   senza  l'applicazione  dell'imposta
effettuato utilizzando  il  plafond  disponibile  oltre  il limite, secondo le
indicazioni gia'  fornite  con la circolare 17 maggio 2000, n. 98, puo' essere
regolarizzato secondo una delle seguenti procedure.                           
   1.    Richiesta   al   cedente   o   prestatore   di  effettuare  ai  sensi
      dell'articolo 26  del  DPR  n.  633  del  1972  le variazioni in aumento
      dell'IVA non   addebitata  in  fattura.  In  tal  caso  resta  a  carico
      dell'acquirente l'obbligo   del   pagamento   degli  interessi  e  delle
      sanzioni. Qualora  la  violazione  non  sia stata constatata o accertata
      il contribuente  puo'  avvalersi del ravvedimento di cui all'articolo 13
      del decreto  legislativo  n.  472  del  1997  che  comporta la riduzione
      della sanzione.                                                         
   2.    Emissione   di   autofattura  in  duplice  esemplare  contenente  gli
      estremi identificativi  di  ciascun  fornitore, il numero progressivo di
      protocollo delle  fatture  ricevute,  l'ammontare eccedente il plafond e
      l'imposta che avrebbe dovuto essere applicata.                          
      L'acquirente deve                                                       
         -  provvedere  al  versamento dell'imposta oltre gli interessi e le  
            sanzioni nella  misura  ridotta  ai  sensi  dell'articolo  13  del
            decreto legislativo  n.  472 del 1997, utilizzando il modello F24,
            indicando per  l'imposta  e  gli  interessi  il codice tributo del
            periodo in  cui  erroneamente e' stato effettuato l'acquisto senza
            l'applicazione dell'Iva,  e  per  le  sanzioni  il  codice  8904 -
            sanzione pecuniaria IVA ravvedimento operoso.                     
         -  deve annotare l'autofattura nel registro degli acquisti           
         -  infine   presentare   l'autofattura  al  locale  ufficio  delle   
            entrate.                                                          
In tal  modo,  l'imposta  regolarizzata confluira' nell'ammontare dell'imposta
in detrazione  della  dichiarazione  annuale  e  nell'ammontare dei versamenti
effettuati.                                                                   
Tuttavia, al  fine  di evitare la doppia detrazione dell'imposta regolarizzata
e' necessario  indicare  nella  dichiarazione  annuale l'imposta regolarizzata
anche in una posta di debito.                                                 
   3.    La  regolarizzazione  puo',  infine,  essere  effettuata  in  sede di
      liquidazione periodica  mediante  la  contabilizzazione  della  maggiore
      imposta derivante  dall'autofattura  emessa e degli interessi dell'IVA a
      debito. Analogamente   a   quanto  previsto  nel  precedente  punto,  il
      cessionario o  committente  dovra'  versare con F24 la sanzione prevista
      dall'articolo 7,  comma  4,  del  decreto  legislativo  n. 471 del 1997,
      presentare un  esemplare  dell'autofattura  al competente ufficio locale
      dell'Agenzia e annotare la stessa nel registro degli acquisti.          
In definitiva,   la   dichiarazione  annuale  dovra'  rispettare  i  risultati
contabili derivanti dalle modalita' di regolarizzazione.                      
                                                                              
25     STUDI DI SETTORE                                                       
D.: Un imprenditore individuale ha svolto nel 2001 le  attivita' di:          
1.           agente   e   rappresentante   di   commercio   di   materiale  di
             costruzione comprese  nello  studio  di  settore  SG61H in vigore
             dal 1999;                                                        
2.           commercio  all'ingrosso  di  materiale  di  costruzione  comprese
             nello studio di settore SM11B in vigore dal 2001;                
Una societa' nel corso del 2001 ha svolto, invece, le attivita' di:           
3.           Bar,  presa  in  considerazione  dallo studio di settore SG37U in
             vigore dal 1998;                                                 
4.           commercio  al  dettaglio  di  bevande, compresa studio di settore
             SM27C in vigore dal 2001;                                        
       Nel corso  del  2001  i predetti contribuenti non hanno provveduto alla
distinta annotazione  dei  ricavi  e  dei  costi  rilevanti per l'applicazione
degli studi  di  settore  perche'  solo  nel  corso  del  2002  si e' venuti a
conoscenza della approvazione degli studi di settore SM11B e SM27C.           
Nella dichiarazione  Unico  2002  vanno  applicati  i parametri o gli studi di
settore Devono   essere  compilati  gli  appositi  modelli  per  l'annotazione
separata previsti per i contribuenti che svolgono piu' attivita'?             
                                                                              
R.: I  contribuenti  che  esercitano  due  o  piu'  attivita' d'impresa per le
quali trovano   applicazione   gli   studi  di  settore  approvati  nel  corso
dell'anno 2002  (applicabili  a partire dal  2001) non hanno per il periodo di
imposta 2001  alcun  obbligo  di  annotazione  separata  perche'  i decreti di
approvazione dei  39  nuovi studi di settore applicabili a partire dal periodo
d'imposta 2001   prevedono  che  l'obbligo  di  annotazione  separata,  per  i
contribuenti che   svolgono  una  delle  attivita'  comprese  in  tali  studi,
decorrono dal 1 maggio 2002. Conseguentemente nei casi prospettati:           
.    se  l'importo  complessivo  dei ricavi dichiarati relativi alle attivita'
non prevalenti  supera  il  20% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati si
applicano i  parametri  previsti  per  l'attivita'  che  risulta prevalente in
termini di  ricavi  conseguiti,  perche'  in  assenza  di annotazione separata
opera la  causa  di  inapplicabilita' prevista per i contribuenti che svolgono
piu' attivita';                                                               
.    se  l'importo  complessivo  dei ricavi dichiarati relativi alle attivita'
non prevalenti  non  supera il 20% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati
si applica il solo studio di settore relativo alla attivita' prevalente;      
.     In  entrambe  i  casi  non c' e' obbligo di compilazione dei modelli per
l'annotazione separata  (modello  M,  modello N e tradizionali modelli SD, SM,
SG, SK imprese).                                                              
I contribuenti  in  questione,  come  esplicitamente  chiarito nel paragrafo 4
delle istruzioni  per  la compilazione dei modelli per l'annotazione separata,
possono pero'  aver  spontaneamente  provveduto  agli  obblighi di annotazione
separata ed  in  questo  caso  possono  applicare  gli  studi di settore con i
criteri previsti  per  i  contribuenti  che  svolgono piu' attivita' stabiliti
dal decreto  del  Ministro  della  Economia e delle Finanze del 25 marzo 2002.
In tal   caso  saranno  tenuti  a    compilare  i  modelli  per  l'annotazione
separata (modello  M,  modello  N  e  tradizionali  modelli  SD,  SM,  SG,  SK
imprese) e  potranno  valutare  congruita'  e  coerenza  dei ricavi dichiarati
utilizzando l'applicazione Gerico Annotazione Separata.                       
                                                                              
D.: Una societa' nel corso del 2001:                                          
    5.    in  un  primo  locale  ha svolto attivita' di Bar (studio di settore
          SG37U) per l'intero anno 2001;                                      
    6.    in  un  secondo  locale  ha gestito direttamente l'attivita' di  Bar
          fino al  10  maggio  2001,  poi a partire dal 11 maggio  ha concesso
          in affitto   questo  ramo  d'azienda  limitandosi  ad emettere delle
          fatture con IVA.                                                    
Come deve  comportarsi  in  UNICO  2002?  Deve  compilare  il  modello  M?  E'
soggetto a   studi   di   settore  o  parametri?  L'affitto  d'azienda  e'  da
considerarsi un'attivita' a ricavo fisso?                                     
                                                                              
R.: La  circolare  n.  134  del  3  luglio  2000, ha chiarito che l'obbligo di
annotazione separata  dei  ricavi  non  viene  meno  in  presenza  dei  ricavi
derivanti da  affitto  di  un  ramo  di azienda. Tali ricavi e i costi ad essi
connessi devono  essere  neutralizzati  ai fini della applicazione degli studi
di settore nei confronti delle altre attivita' svolte dal contribuente.       
In relazione  al  caso  proposto si deve considerare che l'anno in cui un ramo
d'azienda viene  concesso  in  affitto  puo' essere considerato periodo di non
normale svolgimento  della  attivita'  tenuto  conto  degli  effetti  che tale
circostanza potrebbe produrre sulla attivita' svolta dal contribuente.        
L'articolo 3,  comma  2,  del  decreto  del  Ministro  della  Economia e delle
Finanze del  25  marzo  2002  (con il quale sono stati approvati i criteri per
l'applicazione degli  studi  di  settore  ai  contribuenti  che  svolgono piu'
attivita' o  utilizzano  piu'  punti  di produzione vendita) ha esplicitamente
previsto che  i  criteri  individuati  nel  predetto decreto non si applicano,
tra l'altro,  nei  confronti  dei  contribuenti  che  sono  interessati da una
delle cause  di  esclusione  previste  dall'articolo 10 della legge n. 146 del
1998, anche  se  la  stessa  riguarda  solo una delle attivita' svolte o opera
soltanto all'interno di una delle unita' di produzione o vendita utilizzate.  
Il periodo  di  non  normale  svolgimento  della attivita', come ricordato nel
paragrafo 2,  lettera  b),  delle  istruzioni  per la compilazione dei modelli
per l'annotazione  separata  rientra  tra  le cause di esclusione previste dal
citato articolo   10.    In   questi  casi,  per  effetto  della  disposizione
contenuta nell'articolo  3,  comma 4, lettera a), del decreto ministeriale del
25 marzo 2002, non si applicano ne' studi di settore ne'  parametri.          
Nelle istruzioni  per  la  compilazione dei modelli per l'annotazione separata
e' stato,  inoltre,  precisato che in questi casi va compilato il solo modello
M indicando  in  corrispondenza della unita' operativa all'interno della quale
operava l'azienda ceduta la esistenza della causa di esclusione.              
                                                                              
D: Un   contribuente   svolge  le  seguenti  attivita':  -  amministratore  di
condomini (studio  di  settore  SK16A), - commercio al dettaglio di ferramenta
(studio di  settore  SM11A).  Dall'attivita'  di  amministratore di condominio
consegue compensi    per    36.151,98    euro    (lire   70.000.000),   mentre
dall'attivita' di  commercio  al  dettaglio  di ferramenta consegue ricavi per
51.645,69 euro  (lire  100.000.000). In tale ipotesi e' corretto sostenere che
si devono  compilare  due  studi  di  settore  ognuno dei quali stima i ricavi
presunti?                                                                     
                                                                              
R: Lo  studio  di  settore  SK16U  puo'  essere compilato dai contribuenti che
svolgono l'attivita'  di  amministratore  di condomini sia in forma di impresa
che professionale.  L'utilizzo  del  termine compensi fa ritenere che nel caso
esaminato il   contribuente   si   sia   qualificato  come  esercente  arti  e
professioni. Conseguentemente   la   sua   posizione  potra'  essere  valutata
applicando i    due   distinti   studi   SK16U   e   SM11A   che   stimeranno,
rispettivamente, l'entita'  dei  compensi  della  attivita'  qualificata  come
reddito derivante  dall'esercizio  di  arti  e professioni e quella dei ricavi
relativi alla   attivita'   di   commercio   che   rilevano   ai   fini  della
determinazione del  reddito  d'impresa.  In  questa  situazione  non ricorrono
obblighi di annotazione separata.                                             
                                                                              
D: In  presenza  di  due  attivita'  di cui la principale, soggetta a studi di
settore e   la  secondaria  soggetta  a  parametri  con  ricavi  di  ammontare
superiore al  20  per  cento  dei  ricavi  complessivi  devono per l'anno 2001
(UNICO 2002),   applicarsi   i   parametri   con   riferimento   all'attivita'
principale?                                                                   
                                                                              
R.: Nell'ipotesi  di  esercizio  di  multiattivita',  di  cui una non soggetta
agli studi  di  settore  e  per  la  quale  si  applicano i parametri, occorre
verificare se  i  ricavi  relativi  alla attivita' per la quale si applicano i
parametri  superano  o  meno  il limite del 20% dell'ammontare complessivo dei
ricavi dichiarati.                                                            
Nel primo  caso,  ossia  quando  i ricavi afferenti all'attivita' per la quale
si applicano  i  parametri  sono  superiori  al 20% dei ricavi complessivi, si
applicano i  parametri  in relazione all'attivita' prevalente, anche se e' una
attivita' per  la  quale  sono  stati  approvati   studi di settore. In questo
caso non  e'  possibile  applicare gli studi di settore con i criteri previsti
dal decreto  del  Ministro  dell'Economia  e  delle Finanze emanato in data 25
marzo 2002  e,  pertanto,  non  possono essere compilati i modelli riguardanti
l'annotazione separata.                                                       
Nel secondo,   caso   quando   cioe'  l'ammontare  dei  ricavi  dell'attivita'
secondaria per  la  quale  si  applicano  i  parametri  non supera il predetto
limite del   20%,   torna   applicabile   lo   studio   di   settore  relativo
all'attivita' principale.                                                     
                                                                              
D.: Una  snc,  nel  corso  del  2001,  ha  svolto  l'attivita' di commercio al
dettaglio di  confezioni  per adulti (SM05A), e, sempre nel corso del 2001, ha
iniziato a   svolgere  l'attivita'  di  LOCAZIONE  DI  BENI  IMMOBILI  (codice
attivita' 70.20.0)  per  la  quale  si applicano i parametri, visto che non e'
stato approvato  lo  studio  di settore. Si chiede se anche nel caso in cui in
corso d'anno  inizi  o  termini un'attivita' soggetta a parametri si applicano
le disposizioni  del  DPR  n.  195  del 1999 e quindi non si applicano ne' gli
studi di settore ne' i parametri.                                             
                                                                              
R.: In  base  all'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 148, l'inizio o la
cessazione dell'attivita'  nel  corso  del periodo d'imposta costituisce causa
di esclusione dall'applicazione degli studi di settore.                       
L'articolo 4,  comma  1,  ultimo  periodo  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 31  maggio  1999,  n. 195 prevede, altresi', l'inapplicabilita' dei
parametri nei  confronti  dei  soggetti  per  i  quali  operano  le  cause  di
esclusione dagli  accertamenti  basati sugli studi di settore di cui al citato
articolo 10.                                                                  
Nella situazione  rappresentata  dal  contribuente  si ritiene che la causa di
esclusione individuata   in   riferimento  alla  attivita'  per  la  quale  si
applicano i  parametri  determini  anche  la  inapplicabilita' dello studio di
settore SM05A  in  analogia  a  quanto  previsto dall'articolo 3, comma 2, del
decreto del  Ministro  della  Economia  e delle Finanze del 25 marzo 2002 (con
il quale  sono  stati  approvati  i  criteri per l'applicazione degli studi di
settore ai  contribuenti  che  svolgono piu' attivita' o utilizzano piu' punti
di produzione  vendita).  Tale  disposizione  ha esplicitamente previsto che i
criteri individuati  nel  predetto  decreto non si applicano, tra l'altro, nei
confronti dei  contribuenti  che  sono  interessati  da  una  delle  cause  di
esclusione previste  dall'articolo  10  della  legge n. 146 del 1998, anche se
la stessa   riguarda   solo  una  delle  attivita'  svolte  o  opera  soltanto
all'interno di una delle unita' di produzione o vendita utilizzate.           
Al contribuente  in  esame  non  si  applicano  ne' gli studi di settore ne' i
parametri. In  questo  caso  va  compilato  il  solo  modello M segnalando, in
corrispondenza dell'attivita'  di  LOCAZIONE  DI  BENI  IMMOBILI,  l'esistenza
della causa di esclusione utilizzando il codice 2.                            
                                                                              
26    DIVIDENDI DI FONTE ITALIANA                                             
D.: E'  stato  posto  il  caso  di  un  contribuente che nel corso del 2001 ha
percepito un  dividendo  di  fonte  italiana  in  relazione al quale spetta un
credito d'imposta  pieno.  L'imposta  risultante  dal quadro N e' inferiore al
suddetto credito.   E'  stato  chiesto  se  sia  corretto  riportare  l'intero
credito oppure solo la parte pari al debito d'imposta.                        
                                                                              
R.: Come  noto,  il  credito  d'imposta sui dividendi, introdotto inizialmente
dalla  Legge  16  dicembre  1977,  n.  904,  ha  la  finalita' di eliminare la
doppia imposizione   economica   sui   dividendi.  Alla  luce  dei  lineamenti
generali che   informano   questo   sistema   di   eliminazione  della  doppia
imposizione, ad   un   credito  d'imposta  pieno  spettante  ad  un  socio  in
relazione a   dividendi  percepiti,  corrisponde,  a  monte,  un'imposta  gia'
assolta dalla societa' emittente.                                             
Coerentemente il  modello  di  dichiarazione  nelle istruzione al quadro N non
prevede una  limitazione  al  credito d'imposta pieno da portare in detrazione
dell'imposta netta.   Pertanto,   nel   caso  in  cui  l'importo  del  credito
d'imposta pieno  sia  superiore  a quello dell'imposta netta, l'eccedenza puo'
dare origine ad un'imposta a credito.                                         
Infatti, contrariamente  al  credito  d'imposta limitato, il credito d'imposta
pieno puo'  generare  un'eccedenza  d'imposta suscettibile di essere richiesta
a rimborso o riportata a nuovo.                                               
                                                                              
27    EQUALIZZATORE                                                           
D.: Il  credito  d'imposta  virtuale  comunicato  dalla  Banca relativamente a
minusvalenze con  applicazione  del  meccanismo dell'equalizzatore deve essere
indicato nel Quadro RT del modello UNICO 2002?                                
                                                                              
R.: Come  noto,  l'applicazione  del  meccanismo  dell'equalizzatore  puo' dar
luogo a  un  risultato  positivo,  che  costituisce  l'imposta  da  pagare  al
momento della  cessione  o  del  rimborso  del titolo, certificato o strumento
finanziario, ovvero  ad  un  risultato  negativo,  che rappresenta un "credito
d'imposta virtuale"  che  puo'  essere  dedotto - nel periodo d'imposta in cui
e' stata  effettuata  la  cessione  o il rimborso, ma non oltre i quattro anni
successivi -  dall'imposta  dovuta  con riferimento alle plusvalenze, proventi
e differenziali   positivi   realizzati   nell'ambito  di  un  altro  rapporto
amministrato ovvero in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. 
Pertanto, con  riferimento  al periodo di operativita' dell'equalizzatore, gli
intermediari abilitati    all'applicazione    del    regime    del   risparmio
amministrato indicano  il  "credito  d'imposta  virtuale" nelle certificazioni
delle minusvalenze  rilasciate  ai  sensi  del  comma  5  dell'articolo  6 del
decreto legislativo  21  novembre  1997,  n.  461,  in  caso  di  chiusura del
rapporto ovvero  di  revoca  dell'opzione  per  l'applicazione  del regime del
risparmio amministrato.                                                       
Ai fini  del  riconoscimento  in sede di presentazione della dichiarazione dei
redditi, il  credito  d'imposta  virtuale  certificato dall'intermediario deve
essere convertito  in  una  minusvalenza,  moltiplicando l'importo del credito
per 100 e dividendo il risultato per 12,50.                                   
In tal  caso,  considerato  che  si  tratta  di  "minusvalenze" certificate da
intermediari per   effetto   della   chiusura   del   rapporto   o  di  revoca
dell'opzione per   il   regime   amministrato,  la  minusvalenza  deve  essere
indicata nel   rigo   RT25,   colonna   2,  fino  a  concorrenza  dell'importo
utilizzato a  scomputo  di  plusvalenze  realizzate  e per la parte eccedente,
nel rigo RT32, colonna 5.                                                     
                                                                              
28    IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'11 PER CENTO SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR       
D.: E'  stato  chiesto  di  chiarire  le  modalita'  di  determinazione  della
rivalutazione del   fondo   TFR   ai   fini   dell'applicazione  del  criterio
presuntivo di   calcolo  dell'acconto  dell'imposta  sostitutiva  dell'11  per
cento.                                                                        
                                                                              
R.: Come  noto,  a  norma  del  comma  4 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 47 del
2000, e'  dovuto  un  acconto dell'imposta sostitutiva dell'11 per cento sulle
rivalutazioni del   TFR,  calcolato  sul  90  per  cento  delle  rivalutazioni
maturate nell'anno   solare  precedente,  tenendo  conto  quindi  anche  delle
rivalutazioni relative   ai   TFR   erogati   nel  corso  di  detto  anno.  In
alternativa, l'acconto   puo'   essere   determinato  presuntivamente,  avendo
riguardo al  90  per  cento delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno
per il  quale  l'acconto  e' dovuto. L'acconto deve essere versato entro il 16
dicembre di   ciascun   anno  e  il  saldo  entro  il  16  febbraio  dell'anno
successivo, mediante l'utilizzo del modello di pagamento F24.                 
Al riguardo,   si   fa   presente   che  l'imponibile  da  utilizzare  per  la
determinazione presuntiva  dell'acconto  dell'imposta  sulla  rivalutazione e'
costituito dal   TFR   maturato  fino  al  31  dicembre  dell'anno  precedente
relativo ai dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell'anno in corso.     
Al fine  della  determinazione  della  percentuale  di  rivalutazione  si deve
utilizzare l'incremento  dell'indice  ISTAT  dei  prezzi  al  consumo  per  le
famiglie di  operai  e  di  impiegati  rilevato nel mese di dicembre dell'anno
precedente.                                                                   
Per i  dipendenti  cessati in corso d'anno (entro il 30 novembre) l'acconto e'
dovuto nella   misura   del   90   per  cento  dell'imposta  trattenuta  sulle
rivalutazioni all'atto della cessazione del rapporto.                         
                                                                              
D.: Si  chiedono  le  modalita'  di versamento dell'acconto dell'imposta sulla
rivalutazione del  TFR  per  le  aziende  costituite  nell'anno  precedente  a
quello per   il  quale  e'  dovuto  l'acconto  e  per  le  aziende  costituite
nell'anno in corso.                                                           
                                                                              
R.: I  sostituti  d'imposta  costituiti  nell'anno  precedente a quello per il
quale e'  dovuto  l'acconto possono versare direttamente il saldo dell'imposta
sostitutiva entro   il  16  febbraio  dell'anno  successivo.  In  alternativa,
possono determinare  l'acconto  in  via  presuntiva  avendo riguardo al 90 per
cento delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno.                     
Con riferimento  all'anno  di  costituzione,  mancando  una  rivalutazione del
TFR, i  sostituti  d'imposta  non devono versare l'imposta sostitutiva dell'11
per cento.