CIRCOLARE 023/2002 DEL 5 LUGLIO 2002

IMBALLAGGI

Il "Collegato ambientale" alla Finanziaria 2002, approvato definitivamente dalla Camera lo scorso 2 luglio, introduce una serie di novità nelle politiche gestionali delle imprese su rifiuti, acque e investimenti ambientali.

Rifiuti

Viene posta fine allo scempio normativo che, introdotto dalla legge 16/2002, vedeva il Cdr (combustibile derivato da rifiuti) come un rifiuto urbano oppure come un rifiuto speciale, in ragione della sua rispondenza o meno a caratteristiche tecniche non meglio individuate. Ora il Cdr viene finalmente individuato univocamente come rifiuto speciale e sarà possibile toglierlo dalla bacinizzazione locale e utilizzarlo, a beneficio dell’imminente abbandono della discarica.

Si amplia poi il campo di esclusione dell’applicazione del Dlgs 22/97; infatti, i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, che non entrano nel circuito distributivo di somministrazione destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, non sono più rifiuti.

Non solo. L’obbligo di tenuta dei registri viene soppresso per tutto il panorama consortile nazionale; infatti, tali scritture non devono più essere tenute da Cobat (batterie), Coou (olio minerale), Polieco (polietilene), Conoe (olio vegetale), Conai e Filiere (imballaggi). Tali consorzi vengono anche esclusi dall’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori rifiuti. Inoltre, dal 1° gennaio 2003 il recupero dei rifiuti urbani e assimilati viene univocamente sottratto alla privativa comunale ed affidato alla libera iniziativa di privati.

Viene di fatto soppressa la distinzione tra rifiuti di imballaggio primari, secondari e terziari, in tal modo il sistema "Conai – Filiere" potrà muoversi in modo più agevole nei confronti della raccolta e del riciclaggio. Mentre gli pneumatici usati, in armonia con le modifiche apportate al nuovo Catalogo europeo dei rifiuti, assumono la denominazione di "fuori uso". Lo scenario dei rifiuti delle gomme in questo modo cambia radicalmente perché, di fatto e finalmente, si riconosce che quelle ricostruibili non sono rifiuti (fatto salvo ovviamente il significato del termine "disfarsi"); infatti, il ministero dell’Ambiente modificherà lo specifico punto del Dm 5 febbraio 1998 sul recupero agevolato dei rifiuti non pericolosi dove gli pneumatici ricostruibili" sono inseriti tra i rifiuti.

Infine, viene rimessa completamente in discussione la disciplina dei rifiuti sanitari affidando al Governo il compito di emanare un nuovo regolamento che sostituirà l’attuale Dm 219/2000. Purtroppo non viene abrogata la legge 405 /2001 che parifica la disinfezione alla sterilizzazione.

Acque

Il convogliamento degli scarichi idrici attualmente effettuati sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo potrà aspettare fino al 31 dicembre 2003. Inoltre, si consente lo scarico in reti fognarie degli scarti organici da alimentazione umana preventivamente triturati in impianti domestici; cosa che farà saltare i livelli di accettabilità dei gestori di pubblica fognatura, perché nessuno può garantire che nel lavandino di casa si triturino cose diverse dalle bucce delle mele, potendo il gestore verificare solo la correttezza tecnica dell’impianto e della rete ricevente.

Investimenti ambientali

Al fine di fruire dei benefici fiscali previsti dall’art. 6 delle Finanziaria 2001, le imprese che effettuano investimenti ambientali, devono comunicare i propri investimenti ambientali al ministero delle Attività produttive entro un mese dall’approvazione dei bilanci.

Fonte Il Sole 24 Ore - 05.07.2002