CIRCOLARE 025/2001 DEL 2 APRILE 2001

 

 

Imposta di bollo. Ricevute per collaborazione coordinata e continuativa.

 

L'Agenzia delle Entrate - Direzione centrale normativa e contenzioso - con la Circolare del 26 gennaio 2001, n. 6/E/2001/15235, ha risposto ad alcuni quesiti posti nella videoconferenza del 18 gennaio 2001. Tra le varie domande è stato chiesto se dal 2001 le ricevute per collaborazione coordinata e continuativa superiore a lire 150.000 sono sempre sottoposte all’imposta di bollo.

A tal riguardo precisa l'Amministrazione, l’imposta di bollo non ha subito, sul punto, modificazioni. Pertanto, le ricevute rilasciate in relazione a collaborazioni coordinate e continuative soggette all’IVA sono esenti dall’imposta di bollo in base al principio dell’alternatività di cui all’art. 6 della Tabella, allegato B, al D.P.R. n. 642/1972. Le ricevute rilasciate in relazione a prestazioni non soggette ad IVA e superiori a lire 150.000 continuano a scontare l’imposta di bollo nella misura di lire 2.500, ai sensi dell’art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al citato D.P.R. n. 642/1972.