CIRCOLARE 028/02 DEL 3 OTTOBRE 2002

 

LE RIVALUTAZIONI SLITTANO AL 2 DICEMBRE

Il decreto legge 209/02, varato dal Consiglio dei ministri, proroga i termini per la rivalutazione delle partecipazioni societarie e dei terreni prevista dagli articoli 5 e 7 della legge 448/2001, materia sui cui le Entrate sono più volte intervenute. È opportuno, nell’occasione, evidenziare le principali questioni in sospeso.

LA PROROGA

L’articolo 4, comma 3 dispone che tutti i termini con scadenza al 30 settembre 2002 vengano differiti al 2 dicembre 2002 (il 30 novembre è sabato). La proroga interessa tutti i termini connessi agli adempimenti per le rivalutazioni: quello per la redazione e il giuramento della perizia di stima e quello per il versamento dell’imposta sostitutiva, qualche dubbio potrebbe porsi per le scadenze delle rate dell’imposta sostitutiva in caso di opzione per la rateizzazione. Entrambe le disposizioni, infatti, si riferiscono a rate annuali che decorrevano, prima della proroga, dal 30 settembre 2002. Il differimento dovrebbe quindi postporre le rate successive, al 30 novembre del 2003 e del 2004.

LA PERIZIA

La perizia di stima è un adempimento previsto da entrambe le norme. Trattandosi di perizie stragiudiziali, possono essere asseverate anche presso i notai (ma anche dai giudici di pace) senza intervento delle cancellerie dei tribunali (Rdl 1666/1937). Il verbale notarile di asseverazione sarà soggetto all’imposta di bollo e dovrà essere registrato, in quanto atto pubblico, a tassa fissa.

I VALORI FISCALMENTE RICONOSCIUTI

Le norme in esame consentono di sostituire i valori di acquisizione di partecipazioni e terreni con quelli di perizia, resi fiscalmente riconosciuti con il versamento dell’imposta sostitutiva. Nelle ipotesi in cui siano pervenuti gratuitamente al possessore al 1° gennaio 2002, si può avere qualche problema nel definire il valore di partenza, soprattutto per la soppressione delle imposte di successione e donazione.

Per le partecipazioni non si hanno problemi particolari: per la donazione vale ancora l’articolo 82 comma 5 Tuir (il costo per il donatario è dato dal costo per il donante), mentre per la successione si assume il costo per il de cuius. Più delicata la questione per i terreni. La soppressione delle imposte di successione e donazione non porta ad affermare in automatico che il valore fiscalmente riconosciuto per l’avente causa sia il costo di acquisizione del dante causa. Infatti l’articolo 82 Tuir non fa riferimento a un valore assoggettato alle predette (abolite) imposte, ma a quello indicato in denunce ed atti registrati. Molti ritengono che questa locuzione renda ancora rilevante il valore del bene alla data del trasferimento, con l’affrancamento dei plusvalori maturati fino a questa data. Ma sul punto manca la conferma del ministero.

C’è poi l’aspetto della rivalutabilità di questi valori con i coefficienti Istat, ammessa per chi ha acquistato il terreno ma non per chi l’ha ricevuto gratuitamente. La norma è chiara, ma c’è un’altra questione: la Consulta (sentenza 328 del 9 luglio 2002) ha dichiarato illegittimo l’articolo 82 comma 2 Tuir nella parte in cui dà rilevanza all’inflazione nel caso in esame. E’ attesa così la conferma dell’amministrazione sulla possibilità di rivalutare anche i valori iniziali dei terreni acquisiti a titolo gratuito.

Si ricorda che la rivalutazione non è ammessa se partecipazioni e terreni sono relativi all’impresa.

 

Le nuove scadenze degli affrancamenti.

Rivalutazione

partecipazioni

 

Rivalutazione

terreni

 

Affrancamento

disavanzi fusione

e scissione**

 

Oper. Agevolate

Di assegnazione,

trasformazione,

cessione

Perizie da parte

Di professionista

contabile

 

Perizia da parte

Di professionista

tecnico

 

 

 

Atto

Di trasferimento

Entro il 30/09/02

 

 

 

 

 

 

 

Versamento

Entro

Il 02/12/2002*

(il 30/11 è sabato)

 

Versamento

Entro

Il 02/12/2002*

(il 30/11 è sabato)

 

Versamento

Entro

Il 02/12/2002

(il 30/11 è sabato)

 

Versamento

Sostitutivo entro

Il 18/11/2002***

(il 16 è sabato)

 

* Possibile rateazione in tre rate annuali di pari importo;

** In realtà non si tratta di un vero e proprio affrancamento ma della chiusura della possibilità di accertamento sull’iscrizione del maggior valore;

*** 1^ rata 40% 16/11/2002 2^ rata 30% 16/02/2003 3^ rata 30% 16/05/2003

 

 

 

Fonte Il Sole 24 Ore - D.Lgs. - Gazzetta Ufficiale