CIRCOLARE 035/2001 DEL 15 MAGGIO 2001

 

 

OPERAZIONI STRAORDINARIE: DECORRENZA DELL’IMPOSTA DI REGISTRO IN MISURA FISSA

L’amministrazione finanziaria si è espressa in merito alla possibilità di abbandonare il contenzioso in atto, relativamente alla effettiva decorrenza dell’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa (L.250.000), in luogo di quella proporzionale dell’1%, stabilita con il DL 323/96, per gli atti di conferimento di azienda o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa, nonché di fusione e scissione, posti in essere tra società.

Il citato decreto, infatti, nel recepire le Direttive comunitarie in materia, aveva posto quale decorrenza della nuova disciplina il 20 giugno 1996 (data di entrata in vigore dello stesso). Sulla questione, tuttavia, è sorto un vasto contenzioso in quanto molti contribuenti sostenevano che, anche in assenza di normativa interna, dovesse comunque valere il principio di diretta applicabilità delle Direttive comunitarie nell’ordinamento nazionale.

In proposito, l’amministrazione, pur confermando la diretta applicabilità delle suddette direttive, ove esse siano chiare, precise e non sottoposte a condizioni, né al potere discrezionale dei singoli Stati, ha, tuttavia, sottolineato che sussistono diverse fattispecie in cui il contribuente non poteva invocare le direttive.

In conclusione, dovranno essere abbandonate le controversie in atto sull’applicazione dell’imposta di registro nella misura proporzionale dell’1% agli atti societari sopra citati, con esclusione delle ipotesi di seguito elencate:

Per quel che concerne il rimborso delle imposte indebitamente riscosse, infine, il diritto alla restituzione è subordinato alla tempestiva presentazione dell’istanza di rimborso nel termine di decadenza triennale, decorrente dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.

 

 

 

 

 

Fonte: Circ. Min. 10.04.01 n. 38/E; Attualità fiscale, Ipsoa