CIRCOLARE 35/2001 DEL 23 MAGGIO 2001

 

TERMINI E MODALITÀ PER I VERSAMENTI DI UNICO 2001

SCADENZE PER I VERSAMENTI DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

Anche per le imposte dovute dalle società di capitali sulla base del Mod. Unico 2001 è stata prevista una proroga dei termini di versamento, applicabile però solo alle società i cui ordinari termini di scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi siano compresi tra il 1° gennaio ed il 20 luglio 2001 e che debbano utilizzare il Mod. Unico 2001, come ad esempio le società con esercizio chiuso al 31 dicembre 2000.

I nuovi termini di versamento delle imposte sono riepilogati nella seguente tabella:

Termine ordinario di presentazione per le società di capitali

TERMINE ORDINARIO DI PRESENTAZIONE

NUOVO TERMINE (PROROGATO) PER I VERSAMENTI

A) Scadenza ordinaria di presentazione tra 1° gennaio e 31 maggio 2001

Entro il 20 giugno 2001 senza maggiorazioni.

Dal 21 giugno al 20 luglio con maggiorazione fissa pari allo 0,40%.

B) Scadenza ordinaria di presentazione tra 1° giugno e 20 luglio 2001

Entro il 20° giorno successivo al termine ordinario di un mese dalla data di approvazione del bilancio e, comunque, non oltre il 20 luglio 2001, senza ,maggiorazioni.

Dal 21° giorno successivo al termine ordinario e, comunque, non oltre il 20 luglio 2001, con maggiorazione fissa pari allo 0,40%.

C) Altre ipotesi diverse dalle precedenti (scadenza ordinaria di presentazione dal 21 luglio 2001 i poi)

Entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione (un mese dalla data di approvazione del bilancio): nessuna proroga.

 

CODICI TRIBUTO PER UNICO 2001 – PERSONE FISICHE

I principali codici – tributo di più frequente utilizzo per il pagamento delle imposte risultanti dall’Unico Persone fisiche sono riepilogati nella seguente tabella:

TRIBUTO DA VERSARE (O COMPENSARE)

CODICE TRIBUTO

Per tutti i contribuenti persone fisiche:

 

Irpef – saldo 2000

4001

Irpef – primo acconto 2001

4033

Addizionale regionale Irpef – saldo 2000

3801

Addizionale comunale Irpef – saldo 2000

3817(*)

Acconto d’imposta del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata

4200

Interessi per la rateizzazione dei tributi spettanti all’Erario

1668

Interessi per la rateizzazione dei tributi spettanti alle Regioni

3805

Interessi per la rateizzazione dei tributi spettanti ai Comuni o ad altri Enti locali

3804

Per i soli titolari di partite Iva:

 

Irap – saldo 2000

3800

Irap – primo acconto 2001

3812

Iva – saldo 2000

6099

Contributi Inps artigiani e commercianti eccedenti il minimale – saldo 2000

e 1° acconto 2001 (pagamento in unica soluzione)

AP (artigiani) e CP (commercianti)

Contributi Inps artigiani e commercianti eccedenti il minimale – saldo 2000

e 1° acconto 2001 (pagamenti rateizzati)

APR (artigiani) e CPR (commercianti)

Contributo Inps lavoratori autonomi con partita Iva iscritti alla gestione separata

Inps – saldo 2000 e 1° acconto 2001 (pagamento in unica soluzione)

P10 (aliq. 10%) e PXX (aliq. 13%)

Contributo Inps lavoratori autonomi con partita Iva iscritti alla gestione separata

Inps – saldo 2000 e 1° acconto 2001 (pagamenti rateizzati)

P10R (aliq. 10%) e PXXR (aliq. 13%)

Interessi per la rateizzazione dei contributi Inps artigiani e commercianti

O dei lavoratori autonomi

API, CPI e DPPI

(*) Per i contribuenti residenti in Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia o nelle province di Trento e Bolzano vi sono degli speciali, codici – tributo.

CODICI TRIBUTO PER UNICO 2001 – SOCIETÀ DI PERSONE E SOCIETÀ DI CAPITALI

I principali codici – tributo più frequentemente utilizzati per il pagamento delle imposte risultanti dall’Unico 2001 – Società di persone ed Unico 2001 Società di capitali sono i seguenti:

Irpeg – saldo 2000 (solo società di capitali)

2100

Irpeg – primo acconto 2001 (solo società di capitali)

2112

Iva – saldo 2000

6099

Irap – saldo 2000

3800

Irap – primo acconto 2001

3812

Interessi per la rateizzazione dei tributi spettanti all’Erario

1668

Interessi per la rateizzazione dei tributi spettanti alle Regioni

3805

Eventuale imposta sostitutiva sulle plusvalenze da operazioni di riorganizzazione delle attività produttive (cessione d’azienda, di partecipazioni controllate o collegate)

1665

Eventuale imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa (art. 12 della legge n. 342/2000)

2726

 

I codici – tributo da utilizzare per i secondi acconti sono, invece, i seguenti:

 

RATEIZZAZIONE

Sono riportati nella seguente tabella i nuovi prospetti delle rate, aggiornati in base alla proroga, ma, non ancora confermati ufficialmente dal Ministero delle finanze.

Non titolari di partite Iva

VERSAMENTO PRIMA RATA

ENTRO IL 20 GIUGNO 2001

VERSAMENTO PRIMA RATA

ENTRO IL 20 LUGLIO 2001

Rata

Scadenza

Interessi %

Rata

Scadenza

Interessi %

1.a

20/06

0

1.a

20/07

0

2.a

02/07

0,17

2.a

31/07

0,17

3.a

31/07

0,67

3.a

31/08

0,67

4.a

31/08

1,17

4.a

01/10

1,17

5.a

01/10

1,67

5.a

31/10

1,67

6.a

31/10

2,17

6.a

30/11

2,17

7.a

30/11

2,67

 

 

 

Titolari di partita Iva

VERSAMENTO PRIMA RATA

ENTRO IL 20 GIUGNO 2001

VERSAMENTO PRIMA RATA

ENTRO IL 20 LUGLIO 2001

Rata

Scadenza

Interessi %

Rata

Scadenza

Interessi %

1.a

20/06

0

1.a

20/07

0

2.a

16/07

0,43

2.a

16/08

0,43

3.a

16/08

0,93

3.a

17/09

0,93

4.a

17/09

1,43

4.a

16/10

1,43

5.a

16/10

1,93

5.a

16/11

1,93

6.a

16/11

2,43

 

 

 

Chi invece verserà le imposte entro il prossimo 20 luglio dovrà calcolare gli interessi per la rateizzazione sull’importo già maggiorato dello 0,40% per il differimento fino a tale data dei versamenti in scadenza per il 20 giugno.

 

 

LE SCADENZE PER LE DICHIARAZIONI 2001

Le modalità, i termini di presentazione e di versamento indicati nella tabella tengono conto di quanto contenuto nelle istruzioni alla compilazione del modello Unico 2001

Modello

Presentazione in banca o in posta

Trasmissione diretta tramite Internet, Entratel o intermediario abilitato

Versamenti

Unico 2001 Persone Fisiche

(1) (2)

Entro il 31 luglio 2001

Entro il 31 ottobre 2001

Entro il 20 giugno o dal 21 giugno al 20 luglio con maggiorazione dello 0,40% (3)

Unico 2001 Società di persone ed equiparate

(1) (2)

Entro il 31 luglio 2001

Entro il 31 ottobre 2001

Entro il 20 giugno o dal 21 giugno al 20 luglio con maggiorazione dello 0,40% (3)

Unico 2001

Soggetti Irpeg

(1) (2)

Entro un mese dall’approvazione del bilancio o del rendiconto (4) (5)

Entro due mesi dall’approvazione del bilancio(6) (7)

Entro un mese dall’approvazione del bilancio o del rendiconto (3) (8)

Unico 2001 Soggetti Irpeg non tenuti all’approvazione del bilancio (1) (2)

Entro 6 mesi dalla chiusura del periodo d’imposta (5)

Entro sette mesi dalla chiusura del periodo d’imposta (7)

Entro 6 mesi dalla chiusura del periodo d’imposta (3) (8)

Mod. 770/2001 in forma autonoma

(1) (2)

-

Entro il 30 giugno

(2 luglio 2001) (9)

-

Mod. Iva/2001 in forma autonoma

(1) (2)

Entro il 31 maggio 2001

Entro il 20 luglio 2001

Entro il 16 marzo 2001 (3) (10)

Dichiarazioni periodiche Iva

(2)

-

Entro il mese successivo a quello in cui devono essere eseguite le liquidazioni del periodo di riferimento (11) (12)

Il versamento, se dovuto, deve essere eseguito entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento per i contribuenti mensili ed entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento per i contribuenti trimestrali, con esclusione del 4° trimestre.

(1) La dichiarazione unificata è presentata dai contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare obbligati alla presentazione di almeno due delle seguenti dichiarazioni: redditi, Irap ed Iva. La dichiarazione dei sostituti confluisce nella dichiarazione unificata qualora siano effettuate ritenute alla fonte nei confronti di non più di 20 soggetti. Inoltre, con riferimento alla dichiarazione unificata, si ricorda che:

(2) Occorre, altresì, tenere presente che sono tenuti alla presentazione in via telematica di tutte le dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 322/1998 le seguenti categorie di soggetti:

(3) Tutti i contribuenti possono rateizzare liberamente i versamenti risultanti dalla dichiarazione, dovuti a titolo di saldo e di acconto; il pagamento rateale deve, comunque, essere completato entro il mese di novembre.

(4) Se il bilancio non è stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso.

(5) Se tale termine scade tra il 1° gennaio ed il 20 luglio, il termine è fissato al 20 luglio.

(6) Se il bilancio non è stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione deve essere spedita entro 2 mesi dalla scadenza del termine stesso.

(7) Se tale termine scade tra il 1° gennaio ed il 31 ottobre, il termine è fissato al 31 ottobre.

(8) Se il termine scade tra il 1° gennaio ed il 31 maggio, il versamento è fissato entro il 20 giugno oppure entro il 20 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. Se il termine scade tra il 1° giugno ed il 20 luglio, il versamento è effettuato entro i 20 giorni successivi senza maggiorazione e dal 21° giorno successivo al 20 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

(9) I termini di presentazione e trasmissione delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al primo giorno feriale successivo .

(10) Il versamento, da parte dei soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, può essere eseguito con maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo, entro il 20 giugno o 20 luglio 2001.

(11) La trasmissione telematica, diretta o tramite un intermediario abilitato delle dichiarazioni periodiche Iva di gennaio, febbraio e marzo 2001 deve essere effettuata entro il 20 giugno 2001.

(12) La trasmissione telematica diretta o tramite un intermediario abilitato delle dichiarazioni periodiche Iva di aprile e del primo trimestre 2001 deve essere effettuata entri il 20 luglio 2001.

 

 

 

 

 

Fonte: Il Sole 24 Ore