CIRCOLARE 36/2001 DEL 25 MAGGIO 2001

 

 

DIRITTI ANNUALI CAMERALI

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono obbligate al pagamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese al 1° gennaio di ogni anno e le imprese iscritte o annotate nel corso di un certo anno, anche solo per una frazione di esso.

L’importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell’anno. In caso di trasferimento di sede in un’altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di commercio dove è ubicata la sede al 1° gennaio. Se l’impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio, e nel corso dello stesso anno effettua il trasferimento di sede in un’altra provincia, il diritto è dovuto solo alla Camera di Commercio di prima iscrizione. Non sono obbligati i soggetti iscritti solo al Repertorio economico amministrativo (Rea). Associazioni e simili.

SOGGETTI NON OBBLIGATI

L’esonero dal versamento è previsto:

Pertanto, a partire dal 2001:

IMPORTI DEL DIRITTO 2001

Il diritto si applica in misura fissa per le seguenti categorie di imprese:

Unità locali

Il diritto deve essere versato dall’impresa, oltre che per la propria sede, anche per ciascuna unità locale. Le imprese italiane versano per ciascuna unità locale un importo pari al 20% di quello dovuto dalla sede, arrotondato alle 1.000 lire superiori fino ad un massimo di 200.000 lire.

Le imprese con sede principale all’estero versano per le unità locali una cifra fissa di lire 212.000. Gli importi relativi alle unità locali vanno versati alla Camera di Commercio della provincia in cui l’unità locale è ubicata. Il diritto è commisurato al fatturato del 2000 per Spa e Srl. Tuttavia per il 2001 anche tali società non versano importi superiori al 6% rispetto al 2000.

DEFINIZIONE DI FATTURATO (PER SRL E SPA)

L’ammontare del fatturato si ricava dal modello Unico 2001 – Irap. Occorre tenere conto delle diverse categorie di imprese:

SCAGLIONI DI FATTURATO

Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato (diritto dovuto per il primo scaglione, più le aliquote applicabili per gli altri scaglioni successivi di fatturato) che rientra nel fatturato complessivo dell’impresa e arrotondato l’importo alle mille lire più prossime ( quindi con il criterio di arrotondamento applicato ai tributi).

SRL E SPA, IMPORTI 2001

Per il 2001 valgono le seguenti regole. Qualora l’importo del diritto derivante dall’applicazione delle aliquote 2001 per scaglioni di fatturato 2000;

  1. sia inferiore (o uguale) all’importo dovuto per il 2000, si deve versare l’importo stabilito per il 200;
  2. sia superiore all’importo dovuto per il 2000 aumento del 6%, si deve versare l’importo del 2000 maggiorato del 6%;
  3. sia compreso tra l’importo dovuto per il 2000 e l’importo dovuto per il 2000 aumentato del 6%, si deve versare l’importo risultante dall’applicazione delle nuove aliquote.

IMPRESE NUOVE ISCRITTE DAL 1° GENNAIO 2001

Tutte le imprese (individuali, società, …) che si iscrivono nel Registro delle imprese dal 2001 versano il diritto annuale relativo all’anno di iscrizione al momento dell’iscrizione. Per il 2001 le nuove imprese pagheranno:

  1. iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese :

  1. iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese (a prescindere dal fatturato):

  1. unità locali:

TERMINI DI VERSAMENTO PER LE IMPRESE ISCRITTE AL REGISTRO DELLE IMPRESE AL 1° GENNAIO 2001

Il termine di pagamento ordinario è lo stesso previsto per gli altri tributi, contributi eccetera connessi a Unico per i quali si utilizza l’F24. Il termine per le imprese individuali e le società di persone è il 20 giugno 2001. Il pagamento può essere effettuato fino al 20 luglio 2001 maggiorando l’importo del diritto dovuto dello 0,40% a titolo di interessi. Ciò consente alle imprese di effettuare contestualmente tutte le compensazioni possibili. La maggiorazione dello 0,40% deve essere versata, sommata al diritto annuale con il medesimo codice tributo. In caso di inadempimento, a partire dal 21 luglio 2001, si applicheranno le sanzioni previste dall’articolo 17 della Legge 488/99 per i casi di tardivo e omesso versamento del diritto annuale (sanzione amministrativa dal 10 al 100% dell’ammontare del diritto dovuto). Non è ammessa la rateizzazione del diritto annuale, in quanto il versamento si effettua in unica soluzione. Per le società di capitali la scadenza per il versamento dipende dalla data di approvazione del bilancio e dalla proroga per Unico 2001.

TERMINI DI VERSAMENTO PER LE NUOVE IMPRESE ISCRITTE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DAL 1° GENNAIO 2001

  1. imprese iscritte al Registro delle imprese dal 1° gennaio al 29 aprile 2001: hanno ricevuto l’informativa della Camera di Commercio; devono versare il diritto entro il 20 giugno 2001 tramite l’F24,
  2. imprese iscritte al Registro delle imprese dal 30 aprile fino al 20 giugno 2001: riceveranno dalla Camera di Commercio un’informativa in cui saranno stabilite la scadenza e le modalità del versamento;
  3. imprese che si iscriveranno dal 21 giugno 2001: verseranno il diritto al momento della presentazione della domanda di iscrizione al Registro delle imprese con le modalità che saranno stabilite dalla Camera di Commercio.

EVENTI ECCEZIONALI

Le eventuali agevolazioni in materia tributaria e contributiva previste per legge in occasione di eventi e situazioni di carattere eccezionale (alluvioni, terremoti, stati di crisi settoriali) si applicano anche al diritto annuale. Si ritiene che spetti alla Camera di Commercio stabilire la data successiva per la riscossione del diritto annuale.

COSI’ I VERSAMENTI

Salvo il caso delle imprese iscritte nei primi mesi del 2001 per le quali le singole Camere di Commercio possono indicare modalità diverse, a partire dal 2001, il pagamento del diritto annuale per tutte le imprese dovrà avvenire con il modello F24, anziché con il bollettino postale prestampato dalla Camera di Commercio. La convenienza di questo nuovo sistema di versamento è data dalla possibilità di compensare l’importo per diritto annuale con eventuali crediti disponibili. Nel modello F24, sezione "Regioni ed Enti locali"- casella Codice ente locale va indicata la Camera di Commercio a cui il pagamento è indirizzato con sigla automobilistica (p. es. VR). Nelle colonne vanno indicati il codice tributo 3850 e l’anno di riferimento (p.es. 2001) e nella colonna "importi a debito versati" gli importi del diritto dovuti a ciascuna Camera di Commercio.

 

 

 

 

Fonte: Il Sole 24 Ore 24.05.01