CIRCOLARE N. 38/2001 DEL 15 GIUGNO 2001

 

Elavato il "tetto" per la contabilità semplificata da 360 a 600 per le prestazioni di servizi

La disposizione è in vigore dal 28 giugno 2001

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 135 del 13 giugno 2001 è stato pubblicato il decreto che innalza il limite per i ricavi delle imprese minori da 360 a 600 milioni. Tenuto conto che il provvedimento, DPR 222 del 12 aprile 2001, non detta norme transitorie, il nuovo limite di 600 milioni entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sulla "Gazzetta", cioè il 28 giugno 2001.

Le regole IVA

Ai fini IVA possono ora avvalersi - previa opzione - delle liquidazioni trimestrali i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 600 milioni di lire, per le imprese che hanno per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, o di un miliardo, per le imprese che hanno per oggetto altre attività. Sono invece mensili i contribuenti che superano detti limiti.

Le regole per la contabilità semplificata

Ai fini delle imposte sui redditi sono ora minori e in regime di contabilità semplificata "naturale" le imprese individuali e le società di persone qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non abbaino superato 600 milioni, per le imprese che hanno per oggetto prestazioni di servizi, o un miliardo, per le imprese che hanno per oggetto altre attività. Queste imprese sono esonerate per l’anno successivo dalla contabilità ordinaria e possono tenere quella semplificata. La norma è chiara per le imprese che esercitano un solo tipo di attività. Per le imprese miste la norma prosegue così: "per i contribuenti che esercitano prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente".