CIRCOLARE 47/2001 DEL 28 SETTEMBRE 2001

 

AFFRANCAMENTO PLUSVALENZE A LARGO RAGGIO

Il disegno di legge Finanziaria per il 2002 contiene alcune misure di affrancamento di plusvalenze latenti. La principale novità della manovra sta nel fatto che questa possibilità interessa non solo le imprese, ma anche le persone fisiche (in particolare, per l’affrancamento delle quote di partecipazione in società non quotate e per i terreni edificabili).

Partecipazioni.

Si tratta delle riproposizione della disciplina transitoria del capitale gain (decreto legislativo), con alcune varianti:

È’ evidente che la convenienza del riconoscimento del maggior valore interessa tutte le partecipazioni in cui le plusvalenze latenti sono elevate e per le quali si ipotizza una cessione nel breve o nel medio periodo.

Terreni edificabili

Questa disposizione rappresenta una novità assoluta, anche se la logica di calcolo e di applicazione dell’imposta sostitutiva, nonché la sua misura, sono le stesse previste per le partecipazioni. La disposizione sui terreni contiene però la peculiarità (ultimo comma dell’articolo 5 del disegno di legge finanziaria) secondo cui il valore affrancato rappresenta per il futuro il valore minimo di riferimento. Inoltre, va evidenziato il fatto che questo valore normale minimo di riferimento assume validità anche ai fini delle imposte indirette (registro, ipotecaria e catastale).

Rivalutazione

La misura contenuta nel disegno di legge Finanziaria si "appoggia" sulla legge di rivalutazione 342/00.

In sostanza, la rivalutazione potrà essere iscritta nel bilancio al 31 dicembre 2001 per i beni posseduti alla data del 31 dicembre 2000. È una possibilità nuova per i soggetti che avevano approvato il bilancio relativo al 2000 dopo l’8 maggio 2001 e che non avevano rivalutato i beni. Chi invece aveva già rivalutato potrebbe essere interessato solo ad un eventuale affrancamento ulteriore sulle plusvalenze maturate nel corso dell’ultimo anno. Le società che hanno approvato il precedente bilancio prima dell’8 maggio 2001, invece, potevano comunque fare la rivalutazione nel 2001 (decreto ministeriale 162/) e quindi si troveranno, caso mai, a dover scegliere tra rivalutazione "vecchia" e rivalutazione "nuova".

Su questo aspetto, che è il più delicato in quanto riguarda la convenienza dell’operazione, intervengono i due elementi di novità della finanziaria. In estrema sintesi:

In sostanza, sembra quindi che la rivalutazione "vecchia" interessi maggiormente a chi deve cedere il bene in tempi ristretti.

 

Fonte: il sole 24 ore - Legge Delega