CIRCOLARE 51/2001 DEL 8 OTTOBRE 2001

 

LA FINANZIARIA 2002 RIAPRE I TERMINI PER AGGIORNARE I VALORI DEI CESPITI AZIENDALI

La rivalutazione stabilita dalla legge 342 (il "collegato" alla finanziaria 2000) prevedeva, in linea generale, la possibilità di eseguire la rivalutazione nel bilancio relativo all’esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 1999. Più specificatamente, avendo riguardo ai soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, la norma richiedeva due condizioni di carattere temporale:

Il Dm 162/2001, nel dare attuazione alle disposizioni della legge 342/2000, ha previsto anche la possibilità, per i soggetti che hanno approvato il bilancio 2000 prima dell’8 maggio (data di pubblicazione del Dm stesso), di eseguire la rivalutazione nell’esercizio successivo (cioè in quello chiuso al 31 dicembre 2001), sempre in riferimento ai beni esistenti nel bilancio chiuso entro il 31 dicembre 1999. In tal caso il possesso dei beni deve risultare sia da tale ultimo bilancio che da quello in cui viene eseguita la rivalutazione.

Il Ddl della Finanziaria 2002 prevede invece la possibilità di eseguire la rivalutazione nel bilancio successivo a quello chiuso entro la data del 31 dicembre 2000, per il quale il termine di approvazione risulti successivo alla data di entrata in vigore della legge. In sostanza, sempre con riferimento a soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, occorre che i beni risultino presenti sia nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2000 sia nel bilancio al 31 dicembre 2001.

Più possibilità per le imprese

In conseguenza di questo intreccio tra le norme in vigore e quelle proposte dal Governo, si possono verificare diverse situazioni.

Si ritiene, comunque, che la "nuova" rivalutazione sia utilizzabile anche dai soggetti che hanno già utilizzato quella di cui alla legge 342/2000. A tale proposito, si ritiene anche legittima la possibilità di eseguire la "nuova" rivalutazione per alcune categorie omogenee che precedentemente non sono state fatte oggetto di rivalutazione.

Non si ritiene possibile, invece, l’utilizzo della nuova rivalutazione per andare a "ripescare" taluni beni appartenenti alla medesima categoria che non sono stati rivalutati con la legge 342/2000. In proposito, si ricorda che per l’agenzia delle Entrate l’ipotesi dell’inosservanza dell’obbligo di rivalutare tutti i beni della stessa categoria omogenea farebbe venire meno gli effetti fiscali della rivalutazione per tutti gli altri beni appartenenti alla stessa categoria. Va però anche rilevato che, secondo l’Assonime, la mancata rivalutazione dei beni appartenenti alla medesima categoria omogenea determinerebbe esclusivamente conseguenze sanzionatorie (peraltro "ravvedibili" a norma dell’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997) limitatamente ai beni non rivalutati, senza influire, quindi, sulla validità della rivalutazione degli altri beni della stessa categoria.

 

 

 

 

 

Fonte: il sole 24 ore articolo di Deotto - Dl Finanziaria 2002 - Dm 162/2001 - L. 342/00