CIRCOLARE 006/2001 del 15 gennaio 2001

 

 

NUOVI CODICI TRIBUTO PER L’F24

Questo codice deve essere usato in caso di versamenti con il modello F24, i datori di lavoro, che hanno diritto al bonus fiscale per le nuove assunzioni.

Credito per le nuove assunzioni

I datori di lavoro che hanno diritto al credito per nuove assunzioni possono compensare il bonus con il versamento con l’F24, in scadenza martedì 16 gennaio. Il credito è utilizzabile, dal 1° gennaio 2001, solo in compensazione. Il credito spetta a tutti i datori di lavoro che incrementano la base occupazionale dei dipendenti assumendo, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003, nuovi lavoratori dipendenti. Anche i privati possono fruire del credito per l’assunzione di nuovi dipendenti. Il bonus è di 800mila lire per ogni nuovo lavoratore assunto e per ogni mese. L’importo è commisurato all’incremento della base occupazionale calcolato come differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000 (articolo 7, legge 388/2000, Finanziaria 2001).

Il credito per nuove assunzioni spetta, oltre che ai datori di lavoro esercenti attività d’impresa, anche ai liberi professionisti ed ai soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta. Ad esempio, può fruire del beneficio anche il privato che assume, con contratto di lavoro subordinato, un lavoratore addetto ai servizi domestici e familiari, come il collaboratore familiare (colf) o la baby-sitter. Il credito di 800mila lire spetta per ciascuna assunzione che nel periodo 1° ottobre 2000 – 31 dicembre 2003 e, quindi, a decorrere da ottobre 2000, abbia determinato un incremento della base occupazionale rispetto al parametro di riferimento.

Il credito è concesso se sono rispettati i requisiti soggettivi del nuovo assunto, quali età non inferiore a 25 anni; non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o siano portatori di handicap ai sensi della L. 05.02.92 n. 104; siano osservati i contratti collettivi nazionali con riferimento alla totalità dei lavoratori dipendenti; siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi n. 626/94 e 494/96 nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Da quest’anno, in alcuni territori "svantaggiati" e nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise, per i nuovi dipendenti spetta un ulteriore credito di 400mila lire, complessivamente 1.200.000 lire per ogni dipendente. L’ulteriore beneficio delle 400mila lire spetta anche per i nuovi dipendenti assunti nel periodo ottobre – dicembre 2000 e a tutti i datori di lavoro, esercenti arti o professioni e privati compresi. Per il credito, nel modello F24 si indicano il codice 6732 e l’anno nel quale si esegue la compensazione.

Rimborso superticket

I contribuenti che nel 1993 pagarono la quota fissa per il medico di base, cosiddetto superticket, hanno diritto alla restituzione dell’80% di quanto versato a suo tempo (articolo 33, legge 342/2000). I contribuenti che eseguono versamenti con l’F24 possono ottenere l’auto – rimborso compensando il credito con i versamenti da fare con il modello F24, a partire dalla scadenza di martedì 16 gennaio 2001. Per il credito, nell’F24 si indicano il codice 6750 e l’anno nel quale si esegue la compensazione. E’ infatti stabilito che la restituzione è effettuata alternativamente in compensazione con i versamenti da effettuare dal gennaio 2001, o diminuendo le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al 2000, modello 730/2001 o Unico 2001.

Definizione liti pendenti imposta sugli spettacoli

I contribuenti hanno tempo fino al 31 gennaio prossimo per definire le liti fiscali pendenti in materia di imposta sugli spettacoli al 31 luglio 2000. La definizione si effettua pagando il 60% del valore della lite. Nell’F24 si indica il nuovo codice 9480. E’ inoltre possibile regolarizzare gli omessi versamenti dell’imposta sugli spettacoli, senza sanzioni e senza interessi, pagando, sempre entro il 31 gennaio 2001, un importo pari all’imposta calcolata sui proventi imponibili ridotti alla metà.

Per regolarizzare gli omessi versamenti, nell’F24 si indica il nuovo codice 8899.