CIRCOLARE N. 060/2001 DEL 6.12.01

 

LE RITENUTE RIDOTTE SULLE PROVVIGIONI

La disciplina della ritenuta alla fonte sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari stabilisce che se i percipienti delle suindicate provvigioni dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che, nell’esercizio della loro attività, si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta, da operare nella misura del 18%, è commisurata sul 20% anziché sul 50% delle provvigioni stesse.

Per usufruire nel 2002 dell’applicazione della ritenuta ridotta, la dichiarazione annuale da inviare al committente, preponente o mandante deve essere inviata entro il 31 dicembre 2001 e deve essere rinnovata di anno in anno.

CARATTERISTICHE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione, in base a quanto stabilito dal D.M. 16 aprile 1983 e dalla C.M. 10 giugno 1983, n. 24/8/845, deve essere redatta in carta semplice, datata, sottoscritta e spedita dall’agente al committente, preponente o mandante mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

In particolare, la dichiarazione deve essere spedita per ciascun anno solare e deve contenere:

Nel caso in cui ci si avvalga in via continuativa di dipendenti la frase è sostituita dalla seguente: "dichiariamo sotto la nostra responsabilità che ci troviamo nelle condizioni previste dall’art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, per poter beneficiare dell’applicazione della ritenuta d’acconto nella misura ridotta, sulle provvigioni a noi spettanti, in quanto ci avvaliamo della collaborazione in via continuativa e per la prevalente parte dell'anno dell'opera di dipendenti per lo svolgimento della nostra attività.

Nel caso in cui ci si avvalga in via continuativa di prestazioni di terzi la frase è sostituita dalla seguente: "dichiariamo sotto la nostra responsabilità che ci troviamo nelle condizioni previste dall’art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, per poter beneficiare dell’applicazione della ritenuta d’acconto nella misura ridotta, sulle provvigioni a noi spettanti, in quanto ci avvaliamo della collaborazione in via continuativa di terzi e che nel periodo d’imposta precedente abbiamo sostenuto costi per dette prestazioni in misura superiore al 30% dell’ammortare complessivo delle provvigioni imputabili a tali periodo".

Dichiarazione non conforme

Si consiglia alle imprese mandanti di non accettare le dichiarazioni non conformi ai requisiti stabiliti dal D.M. 16 aprile 1983 o trasmesse con mezzi diversi dalla raccomandata con avviso di ricevimento.

CASI PARTICOLARI

Nell’ipotesi d’inizio di nuova attività il percipiente che, presumendo il verificarsi delle condizioni, intende avvalersi della riduzione al 20% della base di commisurazione delle ritenute deve farne dichiarazione entro i 15 giorni successivi alla stipula dei contratti o accordi di commissione, d’agenzia, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari o entro 15 giorni dalla eseguita mediazione.

Nel caso in cui le condizioni indicate in precedenza per l’applicazione della riduzione al 20% della base di commisurazione delle ritenute si verificano in corso d’anno, la dichiarazione deve essere presentata entro 15 giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate.

Inoltre, entro lo stesso termine, devono essere dichiarate le variazioni in corso d’anno che fanno venire meno i presupposti per l’applicazione dell’agevolazione.

Nell’ipotesi di prestazioni occasionali relative all’attività da cui conseguono provvigioni da assoggettare alla ritenuta è previsto, all’art. 3, comma 4, del D.M. 16 aprile 1983, che i percipienti devono presentare la dichiarazione non oltre il termine entro cui, per disposizioni normative, accordi contrattuali od usi, le operazioni dalle quali conseguono le provvigioni da assoggettare a ritenuta si considerano concluse.

Tuttavia, il Ministero delle finanze, nella C.M. n. 24/8/845 del 1983, ha precisato che, tenuto conto dell’occasionalità delle prestazioni, la minore ritenuta sulle provvigioni potrà essere applicata anche se la relativa dichiarazione, presentata successivamente alla conclusione dell’operazione, perviene al sostituto prima del pagamento delle provvigioni.

Non sono ripetibili, nei confronti dell’erogatore delle provvigioni, le maggiori ritenute applicate sul 50% dell’ammontare delle provvigioni prima che lo stesso sia venuto in possesso della prescritta dichiarazione presentata dal percipiente.

In caso di mancata spedizione della dichiarazione, i sostituti d’imposta devono operare una ritenuta nella misura del 18% sul 50% dell’ammontare complessivo della provvigione, anziché nella misura del 18% sul 20% dell’ammontare complessivo della provvigione.

La dichiarazione per l’applicazione delle ritenute in misura ridotta deve essere conservata per almeno 5 anni.

In caso di dichiarazioni non veritiere si applicherà la sanzione da due a tre volte la maggiore ritenuta che avrebbe dovuto essere effettuata.

 

 

 

 

 

Fonte: Pratica professionale n. 46 - D.M. 16/04/83, C.M. 10/06/83, n. 24/8/845, D.p.r. 600/73