CIRCOLARE 007/2001 del 17 gennaio 2001

 

AI COLLABORATORI UN MESE DI ATTESA

Le ritenute sui compensi di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti a partire dal 1° gennaio 2001 dovranno essere versate dai committenti utilizzando il nuovo codice tributo 1017 "Ritenute da collaborazioni coordinate e continuative – articolo 47, lettera c-bis, del Dpr 22 dicembre 1986 n. 917" anziché il codice tributo 1041.

Il nuovo codice tributario dovrà essere utilizzato a partire, quindi, dalle ritenute operate nel mese di gennaio 2001 che dovranno essere versate con il consueto modello F24 entro il 16 febbraio 2001.

La risoluzione 2/2001 precisa che, in relazione ai versamenti relativi a queste ritenute, dal mese di febbraio, effettuati dai sostituti d’imposta per i compensi erogati a decorrere dal 1° gennaio 2001, il codice 1017 dovrà essere indicato nella colonna "importi a debito versati" della sezione Erario del modello di versamento, con l’indicazione, come periodo di riferimento, dell’anno in cui viene effettuata la ritenuta, espresso nella forma AAAA.

Per le ritenute operate sui compensi derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese di dicembre 2000, in scadenza il prossimo 16 gennaio, bisognerà invece continuare ad utilizzare il vecchio codice tributo 1041 "Redditi da utilizzazione di marchi ed operazioni dell’ingegno, collaborazione coordinata e continuativa".

Inoltre, a partire dalle ritenute in scadenza il 16 febbraio 2001, il codice 1041 dovrà, invece, essere utilizzato esclusivamente per il versamento delle ritenute sui redditi derivanti da utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno, da partecipazione ad associazioni in partecipazione di cui al secondo comma, lettere b) e c), dell’articolo 49, Dpr 22 dicembre 1986 n. 917.

A tal fine sarebbe opportuno, per non indurre in errore i contribuenti, modificare la descrizione del codice tributo 1041 eliminando la locuzione finale "collaborazione coordinata e continuativa".

Questa è una delle importanti novità contenute nella risoluzione n. 2 dell’11 gennaio 2001 emanata dall’Agenzia delle Entrate che ha istituito, oltre al citato codice, altri quattro codici tributo – 6732, 6750, 9480 e 8899 – in relazione alle novità introdotte dal "collegato fiscale" alla Finanziaria 2000 e dalla Finanziaria 2001 in tema di definizione delle liti pendenti e di regolarizzazione degli omessi versamenti in materia di imposta sugli spettacoli, di restituzione dell’80% della tassa del medico di base pagata nel 1993 e di credito d’imposta per le nuove assunzioni.

L’intervento in materia di trattamento fiscale delle collaborazioni si è reso necessario a seguito della modifica introdotta dall’articolo 34 della legge n. 342/2000 (legge fiscale collegata alla Finanziaria 2000) che ha modificato il trattamento fiscale dei redditi derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualificandoli come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Ecco che, pertanto, oltre alle modalità di calcolo delle ritenute è stato modificato anche il codice tributo da utilizzare per il relativo versamento.

Molteplici novità attendono, dunque, i sostituti d’imposta che erogano compensi di collaborazione coordinata e continuativa a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Infatti, in luogo della ritenuta fissa del 20% da operare sui compensi i sostituti d’imposta dovranno comportarsi come un vero e proprio datore di lavoro. In sintesi i sostituti d’imposta saranno tenuti a:

 

 

 

 

 

 

Fonte Il Sole 24 Ore del 15.01.01