Circolare 009/2001 del 29 gennaio 2001

 

NUOVO REGOLAMENTO PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE

 

Il D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 (regolamento di semplificazione in materia di registro delle imprese) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21/11/2000, è entrato in vigore il 6 dicembre 2000.

L’obiettivo principale del decreto è quello di ridurre gli adempimenti a carico degli imprenditori ed accelerare il lavoro degli uffici.

Le novità sono notevoli e riguardano:

Le quattro sezioni speciali (piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, società semplici e artigiani) sono state unificate in una soltanto, eliminando un inutile quanto gravoso iter burocratico come la doppia iscrizione in più sezioni speciali, per quelle imprese che esercitavano più attività.

Il numero d’iscrizione del registro delle imprese coincide con il numero di codice fiscale dell’impresa.

Rimangono validi gli articoli 2199 e 2250 del c.c. che impongono di indicare negli atti aziendali la sede della società e dell’ufficio del registro. Le imprese pertanto dovranno tenere in considerazione la modifica nei rapporti con i terzi, p. es. carta intestata, fatture, d.d.t., ecc. Particolare attenzione dovrà essere posta da quelle imprese che hanno il codice fiscale non coincidente con la partita IVA.

L’impresa che trasferisce la sede in altra provincia presenterà la domanda solo alla nuova Camera di Commercio e non anche a quella originaria. Sarà cura della Camera di Commercio dove l’impresa si è trasferita comunicare alla Camera di provenienza l’avvenuto trasferimento ai fini della cancellazione.

Il sabato ed i giorni festivi non sono considerati ai fini della scadenza del termine che è prorogato al primo giorno lavorativo.

Dal 6 dicembre 2001 i modelli cartacei di presentazione delle istanze verranno quasi completamente eliminati. Difatti è previsto che entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo regolamento l’obbligo da parte di tutte le imprese, ad eccezione di quelle individuali della presentazione delle pratiche su supporti informatico (floppy disk) o inviate in via telematica.

L’autentica delle sottoscrizioni nei modelli di domanda presentati al Registro delle imprese ed al REA (quando dovuta), potrà essere effettuata anche dai ragionieri, dai dottori commercialisti, dagli avvocati e dai consulenti del lavoro regolarmente iscritti nei relativi albi e collegi, nonché dai tributaristi iscritti nei ruoli dei periti ed esperti tenuti presso le Camere di Commercio e dai revisori dei contabili iscritti nell’apposito registro. (Questa disposizione potrebbe rimanere inapplicata, essendo stato abrogato dall’art. 33 della legge 24/11/2000, n. 340, l’obbligo di deposito della firma autografa al registro imprese di tutti i soggetti che ne erano tenuti (amministratori, procuratori ecc.).

Il comma 3 dell’art. 4 prevede che decorso un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, il registro imprese archivi otticamente la sezione dei modelli, recante le firme apposte ai fini del deposito della firma autografa del titolare dell’impresa individuale, nonché dei rappresentanti legali dell’impresa e degli altri soggetti titolari del potere di rappresentanza. (Disposizione superata dall’art. 33 della legge 24/11/2000, n. 240).

L’elenco annuale dei soci delle società di capitali non dovrà essere depositato se non si sono verificate variazioni nella compagine societaria rispetto all’anno precedente. Questa disposizione è stata di fatto anticipata per i bilanci depositati nell'anno 2000.

Il regolamento dedica poi norme specifiche ad alcune categorie di imprese.

Per quanto riguarda le imprese di autoriparazioni è stabilita l’abolizione del Registro delle imprese esercenti l’attività autoriparazione e di conseguenza il controllo dei requisiti previsti dalla legge 122 del 05/02/1992 sono trasferiti per le imprese artigiane alla Commissione Provinciale per l’artigianato e per le altre imprese al responsabile del procedimento di cui alla legge 241/90.

Per le imprese esercenti l’attività di installazione d’impianti (L. 46/90) di Pulizia (L. 82/94) e autoriparazioni (L. 122/92) è prevista la denuncia d’inizio dell’attività, dichiarando il possesso dei requisiti, unitamente alla domanda d’iscrizione al registro delle imprese. L’ufficio provvederà entro 10 giorni ad iscrivere provvisoriamente l’impresa con l’obbligo di verificarne i requisiti entro 60 giorni. Come si vede non sarà più necessario da parte dell’imprenditore allegare una serie di documenti, ma basterà che questo dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti.

L’art. 5 del regolamento stabilisce che entro il 1° gennaio 2000 le Camere di Commercio attivino i collegamenti telematici con le amministrazioni a con gli enti pubblici allo scopo di permetterne l’accesso nelle notizie, ai dati e agli atti che sono iscritti o depositati presso il registro delle imprese. Questo servizio forse il più importante per la semplificazione degli adempimenti, permetterà alle imprese di non dover più comunicare le varie notizie, dati o altri atti alle pubbliche amministrazioni, in quanto le informazioni saranno reperibili dall’amministrazione interessata attraverso la via telematica.

In termini di costi questo sistema rappresenterà per l’impresa un notevolissimo vantaggio economico (risparmio di tempo, di spese relative all’acquisizione della documentazione necessaria, autentiche ecc.).

D’altra parte anche le amministrazioni compresa la Camera di Commercio, potranno trarre molti vantaggi da questa procedura in termini di efficienza e snellimento burocratico.