CIRCOLARE N. 032-2002 del 09.12.02

DICHIARAZIONE DEGLI AGENTI DI COMMERCIO PER BENEFICIARE DELLA RITENUTA IN MISURA RIDOTTA: comunicazione entro il 31 dicembre

Soggetti obbligati ad effettuare la ritenuta d’acconto sulle provvigioni: l’art. 25-bis, co. 1, DPR 600/1973 individua i soggetti elencati nell’art. 23, co. 1, DPR 600/1973 obbligati ad effettuare, con obbligo di rivalsa, all’atto del pagamento delle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, una ritenuta a titolo d’acconto dell’IRPEF o dell’IRPEG. Pertanto, ai fini dell’applicazione della ritenute che qui interessa, sono sostituti d’imposta:

Tipologia di rapporti su cui si applica la ritenuta d’acconto: la ritenuta a titolo d’acconto si applica sulle provvigioni per le prestazioni anche occasionali relative ai rapporti di:

Base imponibile su cui si applica la ritenuta: la ritenuta d’acconto si applica sulla provvigione, al netto dell’Iva e al lordo della trattenuta Enasarco, costituita dai compensi che sono stati percepiti a titoli di:

Misura della ritenuta d’acconto: a decorrere dall’01/01/2001, l’aliquota della ritenuta è pari al 18%, L. 23/12/2000, n. 388 e va operata sul 50% dell’ammontare delle provvigioni o sul 20% dell’ammontare delle provvigioni, qualora l’agente o rappresentante di commercio dichiari alla casa mandante di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi collaboratori. L’aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall’art. 11 del TUIR, per il primo scaglione di reddito. Siccome con la Finanziaria 2003 di prossima approvazione, l’aliquota di riferimento potrebbe variare, si consiglia di verificare quanto richiamato.

Requisito della continuità per beneficiare della ritenuta in misura ridotta: il requisito della continuità sussiste qualora l’agente o il rappresentante di commercio si avvalga, per la prevalente parte dell’anno, dei suddetti dipendenti o terzi (anche se non sono le stesse persone), oppure, se questi ultimi si avvalgono di soli soggetti terzi, quando abbiano sostenuto, nel periodo d’imposta precedente, costi per provvigioni in misura superiore al 30% dell’ammontare complessivo delle provvigioni dagli stessi percepite e imputabili al periodo.

Dichiarazione per beneficiare della ritenuta ridotta: l’agente o rappresentante deve rilasciare un’apposita dichiarazione alla casa mandante in carta semplice e sottoscritta dal dichiarante, con l’indicazione dei seguenti elementi:

La dichiarazione in questione deve essere spedita alla casa mandante entro il 31 dicembre di ciascun anno solare mediante raccomandata con avviso di ricevimento ed ha valore per l’anno seguente.

La dichiarazione ha validità per il solo anno solare successivo e deve essere rinnovata di anno in anno.

Si veda sotto fac-simile di dichiarazione da inviare alla casa mandante.

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DELLA RITENUTA RIDOTTA

Spett.le

Ditta …………………..

…………………………

Il sottoscritto ……………………………………………..… nato a ……………………… il ………………………..

Residente a ……………………………… in Via ………………………………………………… n. ……………….

Codice fiscale …………………………………….…………..Partita Iva …………………………………………….

Dichiara

Che per lo svolgimento della propria attività di …………………………. Si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti e di terzi. Pertanto, nel corso dell’anno solare la ritenuta d’acconto deve essere operata sul 20% delle provvigioni corrisposte.

Data Firma

………………………….. ……………………………………

Condizioni per la ritenuta ridotta in corso d’anno: nel caso in cui il diritto alla ritenuta ridotta sorga o venga meno in corso d’anno, la relativa dichiarazione deve essere presentata non oltre 15 giorni dal verificarsi delle suddette variazioni.

Condizioni per la ritenuta ridotta in caso di inizio attività: nell’ipotesi di inizio attività, l’agente o rappresentante di commercio, presumendo di beneficiare della ritenuta ridotta, deve farne dichiarazione non oltre 15 giorni successivi alla stipula dei contratti di agenzia o di rappresentanza di commercio.

Prestazioni occasionali e ritenuta ridotta: in caso di prestazioni occasionali per attività le cui provvigioni sono soggette a ritenuta d’acconto, il percipiente la provvigione deve presentare la dichiarazione suddetta non oltre il termine in cui, per disposizioni normative, accordi contrattuali o usi, le operazioni dalle quali conseguono le provvigioni da assoggettare a ritenuta si considerano concluse.

Tuttavia, tenuto conto dell’occasionalità della prestazione, la minore ritenuta sulle provvigioni potrà essere applicata anche se la relativa dichiarazione, presentata successivamente alla conclusione dell’operazione, perviene al sostituto d’imposta prima del pagamento delle provvigioni.

Momento di effettuazione della ritenuta e modalità di versamento: la ritenuta va operata all’atto del pagamento della provvigione. L’importo va versato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento della provvigione medesima, utilizzando il modello di pagamento F24. Il codice tributo da utilizzare per il versamento è "1038".

 

 

 

 

Fonte: D.P.R. 600/73 – TUIR - L. 388/00 – Settimana fiscale 46/02