CIRCOLARE N. 019/01 DEL 12 MARZO 2001

 

CONTROLLED FOREIGN COMPANIES

Collegato alla finanziaria 2000 - art.127-bis del Tuir e CFC rules ===============================================

Il Collegato alla Finanziaria 2000 ha introdotto l’art.127-bis del TUIR concernente "disposizioni in materia di redditi di imprese estere partecipate e di applicazione dell’imposta ai non residenti finalizzate al contrasto dell’evasione e dell’elusione".

Il legislatore ha introdotto la disciplina sulle cd. Controlled Foreign Companies (CFC) con il fine di tassare l’utile prodotto dalla controllata estera in capo al soggetto partecipante residente in Italia, senza attendere, ai sensi della previgente normativa, il momento dell’effettiva distribuzione.

IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

I soggetti ai quali si rivolge la disciplina sono le persone fisiche residenti e i soggetti indicati negli artt.5 e 87, comma 1, lett. a), b) e c) del TUIR. In pratica le CFC rules coinvolgono le società di capitali (inclusi gli enti non commerciali) e, più in generale, i soggetti IRPEG, le società di persone (incluse le società semplici), gli imprenditori individuali e le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa.

IL PRESUPPOSTO DEL CONTROLLO

Ai fini dell’applicazione della disciplina è necessario che il soggetto residente controlli direttamente o indirettamente (anche tramite società fiduciarie o per interposta persona) un altro soggetto localizzato o residente in un territorio o Stato con regime fiscale privilegiato.

Il comma 3 del citato art.127-bis del TUIR rimanda alla definizione di controllo disposta dall’art.2359 del codice civile; sono rilevanti tanto il controllo di diritto, cioè la possibilità di esercitare la maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria della partecipata estera, quanto il controllo di fatto e contrattuale.

IL PRESUPPOSTO TERRITORIALE

Un’ulteriore condizione posta dalla norma è che il soggetto estero controllato sia residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato.

Il legislatore ha ribadito esplicitamente che il riferimento alla "localizzazione", e non solo alla "residenza", rende rilevanti, ai fini della disciplina in esame, anche le partecipazioni di controllo in soggetti residenti in Stati esteri non a fiscalità privilegiata, i quali, però, abbiano una stabile organizzazione in un territorio o Stato con regime fiscale privilegiato.

La Cir. Min. n.207/E del 16 novembre 2000 ritiene che possa rientrare nel requisito territoriale anche il caso di un Paese estero, non a fiscalità privilegiata, che conceda un regime fiscale privilegiato a soggetti che operano in particolari e specifici settori commerciali; ovviamente si applicheranno le CFC rules solo nel caso in cui il soggetto controllato operi in tali particolari settori e non rileveranno tutti gli altri soggetti del Paese estero.

Saranno considerati "Paesi a fiscalità privilegiata" (cd. black list) gli Stati e territori che un prossimo decreto del Ministero delle finanze individuerà sulla base dei seguenti criteri:

L’ELEMENTO TEMPORALE

Alla luce di un’interpretazione sistematica confermata dalla Circolare Assonime n.65 del 2000 si deve ritenere che il controllo da parte del soggetto residente nei confronti del soggetto estero partecipato debba sussistere alla data di chiusura dell’esercizio o del periodo di gestione dello stesso soggetto estero partecipato.

Il comma 1 dell’art.127-bis del TUIR afferma che "i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell’esercizio o del periodo di gestione del soggetto estero partecipato...". Sull’argomento, la Circolare Assonime, già citata, ed il punto 1.1.1 della Cir. Min. n.207/E concordano nell’affermare che il reddito del soggetto estero partecipato sia imputato al reddito del soggetto residente in Italia nello stesso periodo d’imposta nel quale cade la chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato.

Si deve tenere presente che la locuzione "chiusura dell’esercizio", invece di "chiusura del periodo d’imposta", fa sì che i redditi del soggetto partecipato estero, conseguiti in un’ipotetica pluralità di periodi d’imposta (derivante da particolari operazioni straordinarie) siano sommati tra di loro, per rilevare come unico reddito complessivo dell’esercizio.

L’IMPUTAZIONE DEL REDDITO AL SOGGETTO RESIDENTE

Il comma 1 dell’art.127-bis del TUIR dispone che i redditi del soggetto estero partecipato siano imputati "ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute".

La circolare Assonime n.65 del 2000 riporta che la partecipazione che dovrebbe essere rilevante è quella detenuta dal soggetto residente alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato.

Da quanto riportato deriva che i soggetti residenti coinvolti dalla nuova normativa sono quelli che detengono una partecipazione nel soggetto estero alla data di chiusura dell’esercizio o del periodo di gestione dello stesso, anche in ipotesi di acquisizione della partecipazione pochi giorni prima di tale data.

E’ immediato pensare a facili manovre elusive, ma si ricordi che in materia di cessioni di partecipazioni è applicabile la norma antielusiva di cui all’art.37-bis del DPR n.600/73.

LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEL SOGGETTO ESTERO

Al fine di determinare il reddito del soggetto residente in un Paese o territorio fiscalmente privilegiato si devono applicare le regole per la determinazione del reddito d’impresa (art..51 e segg. del TUIR) con esplicita esclusione dell’art.54, comma 4 (rateazione delle plusvalenze realizzate) e dell’art.67, comma 3 (ammortamento accelerato e anticipato dei beni materiali).

Inoltre, ai fini della determinazione valgono anche le disposizioni degli artt.96 (dividendi esteri), 96-bis (dividendi distribuiti da società non residenti), 102 (riporto delle perdite), 103 (imprese di assicurazione), 103-bis (enti creditizi e finanziari).

Il reddito determinato è assoggettato a tassazione separata con aliquota media applicata al contribuente, in misura non inferiore al 27%. Ovviamente, al fine di evitare la doppia imposizione, gli utili distribuiti dal soggetto estero partecipato in un momento successivo non concorrono alla formazione del reddito del contribuente fino a concorrenza del reddito già a lui imputato (negli esercizi precedenti) in virtù della normativa in esame.

Le disposizioni della disciplina sopra enucleata non si applicano, previo necessario interpello dell’Amministrazione finanziaria (art.11 L.27 luglio 2000, n.212), se il contribuente dimostra una delle seguenti condizioni:

 

 

Fonte: News Fiscali n. 19 del 12.03.01 newsletter settimanale gratuita del sito www.fiscali.it