COLLEGATO FISCALE ALLA FINANZIARIA 2000

Il 9 novembre u.s. è stato definitivamente approvato il collegato fiscale alla finanziaria 2000; il 16 novembre, con insolita solerzia, il Ministero ha emanato la circolare esplicativa con i primi chiarimenti sulla applicazione delle diverse disposizioni.-

Di seguito si traccia uno schematico promemoria rimandando gli eventuali approfondimenti all'analisi di specifiche problematiche.- Nell’esposizione viene seguita l’articolazione del provvedimento tralasciando le disposizioni di interesse non generale, essendo il presente un approfondimento per "aree tematiche". La Circolare n. 21 - si veda sul sito in "circolari" - è per contro più esaustiva e dettagliata.

RAPPORTI CON IMPRESE ESTERE

Indipendentemente da eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni, le nuove norme prevedono la tassabilità in Italia dei redditi realizzati da società estere partecipate, direttamente e indirettamente, da un soggetto residente in Italia; fino ad oggi la tassazione avveniva solo nel momento della distribuzione dei dividendi mentre d’ora in poi la tassazione avverrà con riferimento all’esercizio nel quale la società non residente realizza il reddito.-

Detta normativa si applica a condizione che la società estera sia residente nei cosiddetti paesi a fiscalità privilegiata e che non eserciti effettivamente un’attività industriale o commerciale. Non è contemplata l'attività di servizi.- In ogni caso, la società nazionale dovrà chiedere il preventivo parere all'Amministrazione (interpello ex art. 11 L. 212/00).

Altra importante innovazione è la totale indeducibilità dei costi che derivano da rapporti commerciali con imprese situate nei paesi a fiscalità privilegiata, indipendentemente dall’esistenza di rapporti di partecipazione.-

LEGGE VISCO

Con riferimento all’esercizio 2000 (secondo e ultimo periodo di imposta in cui sarà applicabile la Legge Visco), potranno essere computati gli importi non utilizzati nell’esercizio 1999.-

Le imprese che, pur avendo effettuato investimenti in misura sufficiente per potersi avvalere della agevolazione nell’esercizio 1999, non hanno in realtà potuto beneficiarne per mancanza di incrementi del patrimonio netto, potranno computare le eccedenze di investimenti non "sfruttate" nel ’99 nell’esercizio 2000; altrettanto dicasi per gli incrementi di patrimonio netto.-

La circolare riporta il seguente esempio:

Investimenti agevolabili netti ’99 Lire 1.000.000.-

Incrementi di patrimonio netto ’99 Lire 900.000.-

Reddito di impresa ’99 Lire 700.000.-

Nel 1999 l’impresa ha potuto avvalersi della agevolazione per sole Lire 700.000.- per cui, nel 2000, potrà computare gli importi non utilizzati nel ’99 e quindi, nell’esempio sopra riportato, Lire 200.000.- di incrementi di patrimonio netto e Lire 300.000.- di investimenti.-

Altra importante novità: per l’esercizio 2000 i conferimenti di denaro saranno computati per il loro intero ammontare indipendentemente dalla data di effettuazione. Per cui un finanziamento in c/ capitale di Lire 1.000.000.- effettuato il 30.06.2000 sarà computato, ai fini della agevolazione in questione, per intero e non solo per la metà (nel 1999 detti importi andavano infatti ragguagliati al numero di giorni utili).-

Negli investimenti agevolabili sono stati poi introdotti quelli che hanno per oggetto i beni immobili classificati D/2 (alberghi), D/3 (teatri) e D/8 (immobili commerciali), purché utilizzati direttamente dall’Impresa.-

E' stata altresì introdotta una clausola di salvaguardia in base alla quale i beni che hanno concorso alla agevolazione devono restare nel patrimonio dell’impresa per i due esercizi successivi a quello dell’acquisto, pena il proporzionale recupero dell’agevolazione.- Altrettanto dicasi per gli incrementi di patrimonio netto per cui le imprese, nei limiti di quanto utilizzato per l’agevolazione, non dovranno procedere a distribuzione di dividendi o, comunque, ad attribuzione di patrimonio ai soci o all’imprenditore.-

OBBLIGHI CONTABILI

Il termine per la stampa sui registri bollati delle contabilità tenute con sistemi meccanografici viene unificato e portato alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.-

La contabilità, che dovrà essere aggiornata meccanograficamente nel rispetto dell’ordinario termine di 60 giorni, potrà pertanto essere tempestivamente stampata fino alla data di presentazione dell’Unico (orientativamente maggio-giugno dell’anno successivo).-

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Viene ridotta al 19% (oggi 27%) l’aliquota dell’imposta sostitutiva prevista per l’affranco dei disavanzi da fusione o scissione nonché per:

L’imposta dovrà però essere versata in unica soluzione.-

La norma prevede anche il conseguente aggiustamento dell’ammontare dei crediti di imposta derivanti da dette operazioni.-

RIVALUTAZIONE DEI BENI DELLE IMPRESE

Viene introdotta la facoltà per tutte le imprese di rivalutare i beni patrimoniali esistenti nel bilancio al 31.12.2000 fino al limite del loro valore "normale", alle seguenti condizioni:

E’ prematuro esprimere un giudizio di valenza generale sulla convenienza fiscale della disposizione in esame: comunque sia, in tutti i casi in cui si preveda di alienare un cespite a partire dall’esercizio 2001, sarà opportuno valutare attentamente i riflessi della rivalutazione utilizzando la quale la eventuale plusvalenza verrebbe di fatto ad essere tassata al 19% e non al 41,25% (nel caso di IRPEG + IRAP).-

Ad ogni buon conto, entro metà febbraio verranno diramate ulteriori istruzioni applicative per cui sarà possibile disporre di tutti gli elementi necessari per i calcoli di convenienza.-

RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Dal 1° gennaio 2001 muterà radicalmente il trattamento fiscale dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (fra i quali quelli degli amministratori di società ) a seguito della loro assimilazione ai rapporti di lavoro di pendente.- Ferma restando la contribuzione INPS 10-13%, i principali effetti del nuovo inquadramento possono essere così compendiati:

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE IMPOSTE DIRETTE

Alcune marginali innovazioni:

DISPOSIZIONI IVA

Poche le innovazioni, anche in questo caso di non generalizzata rilevanza:

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

Viene radicalmente riformato il quadro normativo di riferimento.-

L’imposta sull’asse ereditario globale viene sostituita dall’imposta sulle posizioni dei singoli eredi o donatari i quali potranno usufruire di una franchigia di 350 milioni ciascuno.- (1.000 milioni per i minori e i portatori di handicap grave).-

Decadono le presunzioni che ritenevano comprese nell’attivo ereditario i beni alienati dal de cuius negli ultimi sei mesi e dell’intera proprietà di conti e titoli cointestati.-

Nella valorizzazione di aziende e partecipazioni non si farà più luogo al calcolo dell’avviamento.-

Le vecchie aliquote progressive vengono sostituite da aliquote fisse differenziate in relazione alla soggettività degli eredi o donatari:

E’ stata anche prevista la facoltà del pagamento in vita dell’imposta di successione sfruttando l’abbattimento di un punto delle aliquote di cui sopra (e quindi con assimilazione delle stesse a quelle previste per le donazioni).-

Il beneficio delle imposte fisse ipotecarie e catastali per la prima casa è stato esteso anche al trasferimento per successione o donazione.-

E’ stata infine regolamentata la fattispecie delle donazioni indirette prevedendone la tassabilità ed introducendo un periodo transitorio (fino al 31.12.2001) per la regolarizzazione delle posizioni pregresse con il pagamento dell’aliquota minima del 3%.-