CIRCOLARE N. 014-2002 DEL 29 MARZO 2002
Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR
L'introduzione dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR, pari all'11%, prevede il versamento dell'imposta entro il 16 dicembre - codice tributo 1712 - di ciascun anno applicando l'aliquota d'imposta al 90% delle rivalutazioni maturate; entro il successivo 16 febbraio - codice tributo 1713 - si versa il saldo, determinato sulle rivalutazioni effettive operate nel corso dell'esercizio di riferimento.
La legge prevede espressamente l'imputazione dell'imposta a riduzione del TFR; pertanto i relativi importi non transitano mai dal conto economico. La rilevazione contabile avviene nel seguente modo:
-------------------------- 16.12 -------------------
acconti su imposte sostitutive a banca c/c
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--------------------------- 16.02 -------------------
Fondo T.F.R. a #
Acconti su imposte sostitutive
Banca c/c
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I versamenti - da effettuare con il Mod. F24 - possono essere compensati con eventuali crediti d'imposta.
In questo caso la scrittura sarà:
------------------------------- 16.02 ---------------
Fondo T.F.R. a Crediti d'imposta in comp. L241/97
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