CIRCOLARE N. 014-2002 DEL 29 MARZO 2002

 

Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR

 

L'introduzione dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR, pari all'11%, prevede il versamento dell'imposta entro il 16 dicembre - codice tributo 1712 - di ciascun anno applicando l'aliquota d'imposta al 90% delle rivalutazioni maturate; entro il successivo 16 febbraio - codice tributo 1713 - si versa il saldo, determinato sulle rivalutazioni effettive operate nel corso dell'esercizio di riferimento.

La legge prevede espressamente l'imputazione dell'imposta a riduzione del TFR; pertanto i relativi importi non transitano mai dal conto economico. La rilevazione contabile avviene nel seguente modo:

  1. acconto al 16 dicembre - codice tributo 1712
  2. -------------------------- 16.12 -------------------

    acconti su imposte sostitutive a banca c/c

    --------------------------- ---------------------

  3. saldo al 16 febbraio - codice tributo 1713

--------------------------- 16.02 -------------------

Fondo T.F.R. a #

Acconti su imposte sostitutive

Banca c/c

---------------------------- ---------------------

 

I versamenti - da effettuare con il Mod. F24 - possono essere compensati con eventuali crediti d'imposta.

In questo caso la scrittura sarà:

------------------------------- 16.02 ---------------

Fondo T.F.R. a Crediti d'imposta in comp. L241/97

-------------------------------- -----------------