CIRCOLARE N. 033/2002 DEL 10.12.2002

 

CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI SOCIETARI CORRISPOSTI E DEI RELATIVI CREDITI D’IMPOSTA SPETTANTI - NUOVO MODELLO DAL 2003

Abolizione dei modelli "RAD" e certificazione degli utili corrisposti: a decorrere dal 01/01/1998, con il D.M. 04/02/1998 sono state approvate nuove modalità di trasmissione delle comunicazioni relative agli utili distribuiti dalle società per azioni, previste dagli artt. 7,8,9 e 11, L. 1745/1962. Fino al 31/12/1997 tali comunicazioni andavano effettuate utilizzando i modelli "RAD", da inviare allo Schedario generale dei titoli azionari.

Dal 1998, l’art. 1, D.M. 04/02/1998 ha introdotto l’obbligo di effettuare le suddette comunicazioni allo Schedario generale dei titoli azionari (in precedenza effettuate utilizzando i modelli "RAD" poi soppressi) mediante la dichiarazione dei sostituti d’imposta Mod. 770 (in particolare, in relazione ai modelli approvati per il 2002, si tratta del Mod. 770/2002 Ordinario, Quadro SK, approvato con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 21/12/2001, da presentare autonomamente o nel Mod. Unico).

Successivamente, ai sensi dell’art. 1, D.M. 11/08/1998 è stato abrogato, a decorrere dal 14/09/1998, lo Schedario generale dei titoli azionari, pur rimanendo il suddetto obbligo di comunicazione tramite il Mod. 770, derivante dalle disposizioni della L. 1745/1962.

Per attestazione degli utili corrisposti, delle eventuali ritenute alla fonte operate e degli eventuali crediti d’imposta, l’art. 2 del suindicato D.M. 04/02/1998 ha approvato uno specifico schema di certificazione, da presentare ai sensi dell’art. 7-bis, DPR 600/1973. Tale schema ha sostituito il Mod. RAD B per gli utili distribuiti dalle società azionarie, nonché la certificazione in forma libera rilasciata con riferimento alla distribuzione degli utili da parte di società non azionarie.

Con Provvedimento del 28/11/2002 l’Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo schema di certificazione da presentare a partire dal 2003 (si veda in Elaborati Studio 03.12.02).

Nuovo schema di certificazione degli utili: Lo schema di certificazione 2003 con le relative istruzioni che deve essere rilasciato al socio percettore, residente nel territorio dello Stato italiano, per l'attestazione:

Il soggetto che rilascia la certificazione deve firmarla nell’apposito spazio; è ammessa la sottoscrizione anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

Utili non compresi nella certificazione: dalla certificazione in oggetto sono esclusi gli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 27 e 27 – ter, DPR 600/1973, nonché gli utili relativi a partecipazioni detenute in regime di risparmio gestito ai sensi dell’art. 7, F.Lgs. 461/1997, ad eccezione degli utili da partecipazioni in società estere non negoziate in mercati regolamentati.

Distribuzione di utili deliberate prima dell’01/07/1998: la certificazione va rilasciata al socio anche nell’ipotesi in cui la distribuzione degli utili sia stata deliberata prima dell’01/07/1998 e, pertanto, quando vigeva la precedente disciplina impositiva dei redditi di capitale e dei redditi diversi, la quale prevedeva l’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto, anziché il versamento di un’imposta sostitutiva.

Utilizzo della certificazione da parte dei soci: i soci percettori degli utili devono servirsi dei dati contenuti nella certificazione per indicare, in sede di dichiarazione dei redditi, i proventi conseguiti e i relativi crediti d’imposta spettanti.

Soggetti non residenti: la certificazione in oggetto può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti in Italia che hanno percepito utili assoggettati a ritenuta d’imposta o ad imposta sostitutiva (anche in misura convenzionale) ed utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A., per i quali valgono le disposizioni di cui all’art. 27-bis, DPR 600/1973.

Inoltre la certificazione è utilizzabile dai percettori non residenti per ottenere nel Paese di residenza, ove previsto, il credito d’imposta relativo alle imposte pagate in Italia, in base all’eventuale Convenzione fiscale contro la doppia impostazione.

Soggetti tenuti a rilasciare la certificazione: i soggetti che devono rilasciare la certificazione al socio cui sono stati corrisposti utili sono i seguenti (sono gli stessi tenuti a compilare il Quadro SK del mod. 770):

  1. Le società di capitali ed enti commerciali (art. 87, co. 1, lett.a) e b), DPR 917/1986 che hanno emesso azioni o qote;
  2. Le casse incaricate del pagamento degli utili;
  3. Gli intermediari ovvero i rappresentanti fiscali in Italia di intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A. o aderenti a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A.;
  4. Le società fiduciarie, solo con riferimento agli effettivi proprietari delle azioni ad esse intestate sulle quali sano riscossi utili;
  5. Le imprese di investimento e agenti di cambio di cui al D.Lgs. 24/02/1998, n. 58;
  6. Ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili derivanti da titoli azionari.

Il soggetto che rilascia la certificazione deve riportare nello schema i propri dati identificativi (cognome e nome o denominazione), il codice fiscale, e l’indirizzo completo della propria sede legale, indicando il Comune, la sigla della provincia, il c.a.p. e la via con il numero civico.

Termine di scadenza per la consegna della certificazione: la certificazione degli utili deve essere consegnata al socio percettore entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono stati pagati gli utili (pertanto entro il 31 marzo 2003 per gli utili corrisposti nel 2002).

Intermediario nn residente con rappresentante fiscale: nella Sezione II della certificazione vanno indicati i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell’applicazione dell’art. 27-ter, co. 8, DPR 600/1973. In particolare, il punto 8 va compilato con il codice ABI, ove attribuito.

Socio percettore degli utili: nella Sezione III è richiesto di riportare il codice fiscale e i dati anagrafici del percipiente. Le iscrizioni alla certificazione precisano che l’obbligo di indicare il codice fiscale dei soggetti non residenti ai quali tale codice non risulti già attribuito si considera adempiuto con la solo indicazione dei dati anagrafici.

Dati relativi agli utili corrisposti: gli utili, in qualunque forma corrisposti, derivanti dalla partecipazione a soggetti Irpeg (residenti o non residenti), esclusi gli utili assoggettati a ritenuta d’imposta o ad imposta sostitutiva, e i dati relativi ai crediti d’imposta spettanti ai sensi degli artt. 11, co. 3-bis, 14,15 e 94, co. 1-bis, DPR 917/1986 devono essere certificati nella sezione IV dello schema.

Il numero delle azioni o quote va indicato nel punto 25, riportandone, in caso di contitolarietà, il numero complessivo (se tale numero è rappresentato da una frazione dell’unità, va indicata la cifra approssimativa al secondo decimale). La percentuale di possesso delle azioni o quote cointestate va riportata nel punto 26.

Nel punto 27, che non deve essere compilato per i titoli esteri, si indica l’importo del dividendo unitario, senza troncamenti. Invece l’ammontare del dividendo complessivo corrisposto al percettore, al lordo delle ritenute o imposte sostitutive (comprese quelle eventualmente applicate all’estero; si veda la Ris. Agenzia Entrate, va indicato nel punto 28, esponendo il controvalore in euro per i titoli esteri.

L’aliquota delle ritenute o dell’imposta sostitutiva sui dividendi, nonché l’importo della ritenuta o dell’imposta sostitutiva applicata al percipiente vanno, rispettivamente, indicate nei punti 29, 30 e 31. Nel punto 32, si indica l’imposta eventualmente applicata all’estero. I punti da 33 a 39 riguardano l’ammontare degli utili sui quali si calcola il credito d’imposta sui dividendi.

Misura del credito d’imposta: a decorrere dalle distribuzioni di utili deliberate dall’01/01/2002 (dal periodo d’imposta successivo a quello in corso all’01/01/2001 per esercizi non solari), a seguito della riduzione dal 37% al 36% dell’aliquota Irpeg, il credito d’imposta ordinario sui dividendi è pari al 56,25%. Si ricorda che, a partire dalle distribuzioni di utili deliberate a decorrere dall’01/01/1998, e fino al 31/12/2001 per gli esercizi solari il credito d’imposta era pari al 58,73% (era di 9/16, pari al 56,25%, per gli utili distribuiti in precedenza).

Si evidenzia che nel disegno di legge relativo alla Finanziaria per il 2003 è prevista l’ulteriore riduzione al 34% dell’aliquota Irpeg, con conseguente riduzione al 51,51% del credito d’imposta.

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Istruzioni al modello di certificazione – articolo di C. Delladio Settimana fiscale 46/02