CIRCOLARE 006/2003 DEL 28 GENNAIO 2003
Gli incentivi previsti dall'articolo 2 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138 (convertito con modifiche dalla legge 8 agosto 2002, n.178) sono stati prorogati.
L'agevolazione decorre dalla data del 13 gennaio 2003, giorno di pubblicazione del D.L. n. 2/03 (Differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche), varato dal consiglio dei Ministri il 10 gennaio scorso, e, salvo ulteriori proroghe, si applicherà agli acquisti di autovetture effettuati entro il 31 marzo 2003.
Auto nuove
Auto usate
Solo alcuni tipi di autoveicoli possono godere delle agevolazioni e sono quelli indicati alle lettere a) e c), comma 1°, dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 285/92: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo, vale a dire i veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate o 4,5 tonnellate se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente.
Gli autoveicoli non devono comunque superare una potenza di 85 Kw.
Fonte: D.L. n. 2 del 13.01.03 – Gazzetta Ufficiale del 13.01.03 n. 9 - circ. ipsoa