CIRCOLARE 006/2003 DEL 28 GENNAIO 2003

 

Gli incentivi previsti dall'articolo 2 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138 (convertito con modifiche dalla legge 8 agosto 2002, n.178) sono stati prorogati.

L'agevolazione decorre dalla data del 13 gennaio 2003, giorno di pubblicazione del D.L. n. 2/03 (Differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche), varato dal consiglio dei Ministri il 10 gennaio scorso, e, salvo ulteriori proroghe, si applicherà agli acquisti di autovetture effettuati entro il 31 marzo 2003.

Auto nuove

  1. Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione sulla pratica di prima iscrizione al Pra (€ 150, 81, aumentabili fino a un massimo del 20 per cento da parte di ciascuna provincia).
  2. Esenzione dalla tassa automobilistica di possesso per il primo periodo fisso di pagamento e per le due annualità successive (esenzione che non viene meno anche nel caso di eventuali passaggi di proprietà dell'autoveicolo nell'arco di tre anni).
  3. Esenzione dall'imposta di bollo, dovuta per la nota di trascrizione del titolo d'acquisto dell'autoveicolo e per il rilascio del certificato di proprietà.
  4. Esenzione dal pagamento del corrispettivo da versare agli uffici del Pra per l'esecuzione delle formalità di trascrizione del titolo di acquisto della proprietà.


Auto usate

  1. Anche per le autovetture usate sono previste le agevolazioni di cui sopra, tranne quella dell'esenzione dalla tassa automobilistica di possesso, purché l'acquisto avvenga da imprese esercenti attività di commercio di autoveicoli usati, e il veicolo acquistato sia conforme almeno alla direttiva Ce n. 94/12 (Euro 2) sull'inquinamento.

Solo alcuni tipi di autoveicoli possono godere delle agevolazioni e sono quelli indicati alle lettere a) e c), comma 1°, dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 285/92: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo, vale a dire i veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate o 4,5 tonnellate se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente.

Gli autoveicoli non devono comunque superare una potenza di 85 Kw.

 

 

 

Fonte: D.L. n. 2 del 13.01.03 – Gazzetta Ufficiale del 13.01.03 n. 9 - circ. ipsoa