Circolare n. 20/2001 del 13 marzo 2001

 

Si evidenzia di seguito il testo integrale della risoluzione n. 1 del 11 gennaio 2001 concernente l'eventuale recupero a tassazione - nell'ambito del quarto comma dell'art. 123 del TUIR - per effetto della riduzione del capitale sociale, conseguente al raggruppamento delle azioni post-conversione in EURO del capitale stesso.

 

Risoluzione 1 del 11.01.01 - MATERIA FISCALE: Irpeg

OGGETTO Quesito su: Fondi in sospensione d'imposta.

TESTO
Con istanza  del 31 agosto 2000 la Societa' X S.p.A., ha posto un quesito
riguardante la   corretta   interpretazione   dell'articolo 123, quarto comma,
ultimo periodo,   del  TUIR, secondo il quale i fondi in sospensione d'imposta
imputati, anteriormente  alla fusione, al capitale della societa' incorporata,
si intendono  trasferiti nel capitale della societa' incorporante e concorrono
a formare il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza.        
     Al riguardo   rileva   che   nel   corso   del  1997 la societa' X SpA ha
incorporato la societa' Y S.p.A., di cui deteneva l'intera partecipazione.    
Prima della  fusione il capitale sociale della incorporata era stato aumentato
per un   importo di.... miliardi di lire mediante imputazione della riserva di
rivalutazione per conguaglio monetario, iscritta ai sensi della legge 19 marzo
1983, n. 72. L'incorporazione ha dato luogo ad un disavanzo da annullamento.  
     Cio' posto,  si pone la necessita' per l'istante di convertire in EURO il
capitale sociale    e    successivamente   di arrotondare all'unita' il valore
nominale unitario  dell'azione, attualmente pari a lire mille. Per ottenere un
valore unitario   pari   a   1   EURO  e' possibile procedere alla conversione
attraverso due metodi alternativi.                                            
     Il primo prevede il raggruppamento mediante la sostituzione di ogni lotto
da 25   azioni del valore unitario di 0.52 EURO con 13 nuove azioni del valore
nominale di   1   EURO   ciascuna. In tale ipotesi sorgerebbero problemi per i
possessori (tra   cui   il   Ministero del Tesoro) di un numero complessivo di
azioni che non sia multiplo di 25.                                            
     Il secondo   metodo prevede la riduzione del valore nominale delle azioni
da raggruppare    a    0,50    EURO   ed il successivo raggruppamento mediante
sostituzione di una nuova azione da 1 EURO per ogni due azioni da 0,50 EURO.  
In tal caso sarebbe necessario procedere ad una riduzione del capitale sociale
per un   importo   pari   a circa 255 miliardi di lire, in contropartita della
riserva legale.                                                               
     Tanto premesso,    la    societa'    istante chiede di conoscere se dalle
disposizioni del   quarto   comma   dell'art.   123 del TUIR  possano derivare
recuperi a   tassazione,   per   effetto della riduzione del capitale sociale,
conseguente al   raggruppamento   delle   azioni  post-conversione in EURO del
capitale stesso.                                                              
     Interpretazione                                                          
     L'art. 123,   comma   4,   del   TUIR,   detta la disciplina dei fondi in
sospensione d'imposta    "iscritti"    nel    patrimonio della societa' fusa o
incorporata. Tali   fondi   devono   essere  ricostituiti nel patrimonio della
societa' risultante   dalla  fusione o incorporante, salvo essere sottoposti a
tassazione in caso di mancata ricostituzione. Cio' al fine di evitare che, per
effetto della   fusione,  venga a risolversi lo stato di sospensione d'imposta
cui tali voci patrimoniali sono vincolate.                                    
     Ai sensi dello stesso art. 123, tale regola non si applica in presenza di
fondi -   quali  i saldi attivi di rivalutazione monetaria - tassabili solo in
caso di   distribuzione,   "i   quali, se e nel limite in cui vi sia avanzo di
fusione o  aumento di capitale per ammontare complessivo superiore al capitale
complessivo delle  societa' partecipanti alla fusione al netto delle quote del
capitale di   ciascuna   di   esse   già   possedute  dalla stessa o da altre,
concorrono a   formare   il  reddito della società risultante dalla fusione o
incorporante in  caso di distribuzione dell'avanzo o di riduzione del capitale
per esuberanza".                                                              
     In tal   caso,   la   norma   stabilisce   che lo stato di sospensione si
trasferisce sull'avanzo   di fusione in quanto esistente e/o sull'eccedenza di
aumento di   capitale   sociale della societa' incorporante o risultante dalla
fusione, qualora esso risulti superiore rispetto all'ammontare complessivo del
capitale delle   societa'   incorporate   o   fuse; in tal modo la sospensione
d'imposta si   trasferisce sulle poste patrimoniali iscritte per effetto della
trasformazione dei fondi preesistenti. Viceversa, qualora  risultino annullate
totalmente o   parzialmente   -   e dunque non piu' distribuibili - le riserve
patrimoniali provenienti dalla incorporata, vengono meno le  finalita' proprie
del regime  di sospensione, previsto come presidio contro la monetizzazione in
favore dei   soci delle agevolazioni riconosciute alla societa'  a fronte - ad
esempio - dei maggiori valori fiscali dei beni rivalutati.                    
     In senso conforme, il parere rimesso dalla Commissione dei Trenta in sede
referente, per   cui   doveva essere confermata " la neutralita' della fusione
anche nel   caso   di   scomparsa di riserve o fondi, evento che di per se' e'
idoneo a scongiurare fenomeni di distribuzione".                              
     E' l'ipotesi   che   si   verifica   quando, in presenza di fusione senza
concambio, si origina un disavanzo da annullamento o un avanzo incapiente.    
     La riunificazione   tra   i beni di primo grado della incorporata (il cui
saldo contabile trova evidenza nel patrimonio netto) e i beni di secondo grado
dell'incorporante -   ossia   la   partecipazione da essa detenuta -  implica,
infatti, la   sostituzione  (totale o parziale) delle poste patrimoniali della
prima per    controbilanciare,    fino   a concorrenza del relativo ammontare,
l'annullamento della partecipazione  nel bilancio dell'incorporante.          
     In particolare,   l'emersione  di un disavanzo da annullamento indichera'
che il  preesistente patrimonio e' stato completamente eliso; laddove l'avanzo
misurera' cio'   che   di  esso  (e dei   fondi in sospensione precedentemente
iscritti) ancora residua.                                                     
     Nel primo   caso,   il  vincolo della sospensione non si perpetua in capo
all'incorporante, in  quanto alla stessa non sono state trasferite le relative
riserve. Esso    si    trasmettera',    invece,    sull'avanzo che e' la posta
patrimoniale che   da' evidenza - in tutto o in parte, e, comunque, nei limiti
del loro    ammontare    -    alla persistente presenza degli originari  fondi
sottoposti a sospensione.                                                     
     Il trasferimento   dell'obbligo  si verifica, altresì, nelle fusioni con
concambio, nelle   quali   l'intero   patrimonio   netto delle società fuse o
incorporate transita nella società risultante dalla fusione o incorporante.  
     Infatti, tale patrimonio netto non deve essere decurtato in contropartita
del costo   della   partecipazione   e  la stessa emersione di un disavanzo da
concambio trae   origine da un'eccedenza di aumento di capitale della società
incorporante o   risultante   dalla  fusione rispetto al preesistente capitale
delle incorporate   o   fuse.  In  tali operazioni, pertanto, il vincolo della
sospensione si   perpetuerà o sull'avanzo o sul capitale sociale o in parte
sull'uno e in parte sull'altro.                                               
     In particolare,   il  vincolo graverà interamente sull'avanzo se esso e'
pari o   superiore ai precedenti fondi. Graverà parzialmente o totalmente sul
capitale sociale in presenza di avanzo incapiente o di disavanzo da concambio.
     In definitiva,   la  ratio del secondo periodo del quarto comma dell'art.
123 del   TUIR   si   sostanzia nella previsione per cui, in presenza di fondi
assoggettati a   piu'   moderato regime di sospensione - in quanto concorrenti
alla formazione   del  reddito solo in caso di distribuzione - essi non devono
essere ricostituiti, ma il vincolo della sospensione si trasferisce alle poste
del patrimonio   provenienti   dal  bilancio delle incorporate o fuse a quello
della incorporante o della società che risulta dalla fusione. Esso dunque non
si perpetua   in presenza di disavanzo da annullamento o si perpetua in misura
inferiore in   ipotesi   di avanzo incapiente da annullamento solo perché, in
tali fattispecie,    le    preesistenti    riserve   vincolate non  sono  piu'
distribuibili, essendo state totalmente  o parzialmente annullate.            
     Tanto premesso,   diventa   agevole  interpretare il disposto dell'ultimo
periodo dell'art.   123,   comma   4, secondo cui i fondi in sospensione, "che
anteriormente alla fusione sono stati imputati al capitale delle societa' fuse
o incorporate   si intendono trasferiti nel capitale della societa' risultante
dalla fusione   o   incorporante e concorrono a formarne il reddito in caso di
riduzione del capitale per esuberanza."                                       
     Si tratta,   in   tutta evidenza, di una norma introdotta con funzioni di
"chiusura" del   sistema,   in  quanto volta ad assicurare che le disposizioni
previste per   i   fondi di cui trattasi si rendano "ovviamente" applicabili -
sottolineava la   relazione   ministeriale  all'art. 123 del TUIR - "anche per
l'ipotesi che   il  fondo, prima della fusione, sia stato imputato al capitale
della societa' fusa o incorporata". Diversamente, l'intera disciplina verrebbe
facilmente aggirata.                                                          
     In tal   senso,   essa  non reca innovazione ne' deroga alle regole sopra
enunciate, ma   mira   unicamente a garantirne l'osservanza, attribuendo piena
neutralita' a qualsiasi pregressa operazione sul capitale.                    
     Ne discende che il  vincolo della sospensione, latente nel capitale della
incorporata o    fusa,    si    trasferira'    interamente  sul capitale della
incorporante, tranne    nelle ipotesi in cui lo stesso non si sarebbe comunque
(in tutto   o   in   parte)  perpetuato, come nelle fusioni che evidenziano un
disavanzo da  annullamento o un avanzo incapiente. Cio' in quanto e' del tutto
indifferente che   il   fondo  continui ad avere separata evidenza, ovvero sia
parte integrante  del capitale della societa' incorporata o fusa, come risulta
dall'esempio riportato nell'allegata scheda tecnica.                          
     In definitiva,     la     scrivente     ritiene  che dall'interpretazione
logico-sistematica della    norma    si    evince  l'irrilevanza fiscale della
prospettata riduzione   di   capitale,   tenuto   conto che i fondi imputati a
capitale dalla incorporata erano tassabili solo in caso di distribuzione e che
dalla fusione e' emerso un disavanzo da annullamento.