Circolare 21/01 del 14 marzo 2001

Di seguito si produce la circolare ministeriale n. 22/01 concernente la determinazione del reddito degli immobili d'interesse storico e artistico concessi in locazione. Il Ministero - pur prendendo atto di una recente sentenza di Cassazione favorevole alla tesi che vuole il reddito degli immobili ex L. 1089 pari alla minore tariffa d'estimo della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato, anche se l'immobile è concesso in locazione - insiste nella interpretazione meno conveniente al contribuente elaborando una tesi che non soddisfa appieno le numerose osservazioni giunte dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Circ. Min. 22 del 06.03.01

OGGETTO IRPEF su immobili d'interesse storico artistico concessi in locazione - Nota n. 42935 del 25 febbraio 2000 e comunicato stampa del 20 aprile 2000 - Chiarimenti e precisazioni.

TESTO
     Come e'  noto l'art. 11, comma 2, della legge n. 413 del 30 dicembre 1991
ha stabilito   che   "in   ogni caso il reddito degli immobili riconosciuti di
interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della legge 1 giugno 1939,
n. 1089,   e  successive modificazioni e integrazioni, e' determinato mediante
l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni
della zona censuaria nella quale e' collocato il fabbricato".                 
Sull'interpretazione della   suddetta   norma  agevolativa si e' instaurato un
ampio contenzioso  incentrato sul significato da attribuire alla locuzione "in
ogni caso" usata dal legislatore.                                             
     L'Amministrazione finanziaria ha sempre sostenuto che, se gli immobili in
questione sono  concessi in locazione, il reddito da dichiarare scaturisce dal
confronto  tra   il    reddito    effettivo,  opportunamente  diminuito  della
percentuale deducibile,   e  la rendita catastale. Viceversa per i non locati,
indipendentemente dalla categoria loro attribuita o attribuibile, in ogni caso
si fara'   riferimento alla minore delle tariffe d'estimo della zona censuaria
in cui sono collocati.                                                        
    Tale orientamento    non    e'    stato,   pero', condiviso dalla Corte di
Cassazione, la   quale,   con   la   sentenza   n.  2442 del 18 marzo 1999, ha
riconosciuto l'agevolazione   da ultimo ricordata in entrambe le situazioni in
argomento.                                                                    
    Alle statuizioni  dei Supremi Giudici si e' riferito anche il Consiglio di
Stato, il    quale,    chiamato    a  giudicare sulla revoca dell'ordinanza di
sospensione delle istruzioni alle dichiarazioni dei redditi in merito al punto
controverso, si  e' espresso circa il danno recato ai contribuenti, in termini
di sanzioni    per    mancato    rispetto  di dette istruzioni, confermando la
sospensione decisa dal TAR del Lazio.                                         
     A riguardo, come e' noto, gli Organi di Giustizia Amministrativa (TAR del
Lazio con  ordinanze del 5 marzo 2000, n. 2323 e del 24 maggio 2000, n. 4385 e
Consiglio di   Stato con ordinanze del 18 aprile 2000, n. 1913 e del 14 luglio
2000, n.   3655) hanno accolto e confermato i ricorsi, precisando peraltro che
"... esula   dall'ambito  di questa giurisdizione ogni questione concernente i
criteri dell'imposizione  tributaria de qua..." e soffermandosi sul fatto che,
"... quanto   al  danno, essendo le istruzioni ministeriali vincolanti per gli
uffici, i   contribuenti   che non si attenessero ad esse sarebbero soggetti a
liquidazione automatica ed esecutiva".                                        
    Con la   nota n. 42935 del 25 febbraio 2000 ed il comunicato stampa del 20
aprile 2000,   l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto superata la questione
interpretativa in  forza della sopravvenuta disciplina delle locazioni, recata
dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, che, nel confermare la determinazione del
reddito in   base   ai   canoni di locazione, espressamente prevede, anche con
riferimento agli    immobili    d'interesse  storico e artistico, un'ulteriore
riduzione del   30   per   cento  del canone pattuito in base agli accordi ivi
contemplati. Ha   invitato   pertanto   gli  Uffici a coltivare il contenzioso
pendente utilizzando le argomentazioni esposte.                               
    Tuttavia, preso   atto   dell'orientamento della Corte di Cassazione e dei
provvedimenti cautelari   adottati   dal   Giudice Amministrativo, ha altresi'
ritenuto di   disapplicare,   nel   caso di specie, le sanzioni amministrative
previste per l'infedele dichiarazione del reddito di fabbricati, limitatamente
alle dichiarazioni  presentate prima dell'entrata in vigore della citata l. n.
431 del 1998.                                                                 
     La lettura dei deliberati, comunque, rivela che il Giudice amministrativo
ha inteso    escludere    la    liquidazione    automatica  ed esecutiva delle
dichiarazioni, perche'   comportante   l'immediata  riscossione, oltre che dei
tributi, delle sanzioni.                                                      
     Viene pertanto   confermato  che l'ente impositore ha il potere-dovere di
procedere a   proprie   interpretazioni   della   normativa vigente e che tali
interpretazioni potranno  trovare confronto processuale esclusivamente innanzi
alle Commissioni    Tributarie    Provinciali    e  Regionali ed al Giudice di
legittimita'.                                                                 
     Tutto cio'    premesso,    ad    ulteriore   chiarimento delle precedenti
istruzioni, si   ribadisce   che,   a   conferma della piena ottemperanza alle
richiamate pronunzie,    gli    Uffici   dovranno procedere al controllo delle
posizioni interessate  dalla fattispecie in esame, nell'ambito della ordinaria
programmazione dell'attivita',       esclusivamente       attraverso  l'avviso
d'accertamento (art. 37 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600), nei modi ed entro i termini ordinari previsti, con
esclusione, pertanto,   di qualsiasi recupero a seguito di controllo formale e
liquidazione automatica della relativa dichiarazione dei redditi (artt. 36-bis
e 36-ter del citato DPR n. 600 del 1973).                                     
     Come e'   noto,  infatti, la riscossione delle sanzioni e della totalita'
dei tributi   derivanti   da  avviso d'accertamento e' differita rispetto alla
notifica dell'atto  impositivo. In particolare, nel caso di impugnazione degli
avvisi di    accertamento    relativi    a    periodi d'imposta per i quali la
dichiarazione sia   stata   presentata  dopo l'entrata in vigore della legge 9
dicembre 1998,  n. 431, le sanzioni potranno essere riscosse solamente dopo la
sentenza della    Commissione    Tributaria  Provinciale, secondo le modalita'
dettate dall'art.   19   del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Non
saranno applicate   sanzioni,   invece,  per le dichiarazioni presentate prima
dell'entrata in vigore della medesima legge.                                  
     Per quanto   riguarda  il merito, questa Direzione ha preso visione delle
ulteriori pronunzie negative rese dal Giudice di legittimita' (sentenze Cass. 
I civ.   nn.  3689 del 14 aprile 1999 - 5740 dell'11 giugno 1999 - 7769, 7774,
7775, 7776,   7777  e 7778 dell'8 giugno 2000 -  7876 del 9 giugno 2000 - 8038
del 13   giugno 2000), confermate dalla sezione tributaria della stessa Corte,
con sentenza 28 luglio 2000 n. 9945.                                          
     Il deliberato   da  ultimo citato, come peraltro i precedenti, viene reso
per relationem alla nota sentenza n. 2442 del 18 marzo 1999, la cui "...      
interpretazione, che   non  viene contrastata dall'Amministrazione finanziaria
con nuove e decisive ragioni, e' condivisa dal Collegio".                     
     La Suprema    Corte,    dunque,    non  risulta aver ancora affrontato le
argomentazioni svolte   con   la gia' richiamata nota n. 42935 del 25 febbraio
2000 puntualizzate ulteriormente nel comunicato stampa del 20 aprile 2000.    
     Cio' e'   rilevabile   anche  dal sunto dei motivi di ricorso proposti in
quella sede dall'Amministrazione, che non contemplano le tesi incentrate sulla
nuova disciplina delle locazioni, introdotta (come gia' detto) dalla l. n. 431
del 1998   e riferita anche agli immobili d'interesse storico e artistico. Gli
stessi, infatti,   si  limitano a ribadire che l'art. 11, comma 2, della l. n.
431 del   1991  e' applicabile solo agli immobili non locati, sulla base della
sua connessione   all'art.   34 del TUIR, che disciplina la determinazione del
reddito mediante  applicazione della rendita catastale e sul fatto che per gli
immobili locati,    che    il    legislatore    ha  inteso agevolare, e' stata
espressamente prevista    una   diversa misura delle riduzioni da apportare al
canone di locazione.                                                          
     Si ritiene pertanto di confermare la linea di difesa attualmente assunta,
condivisa dall'Avvocatura   Generale   dello  Stato, raccomandando di porre la
massima attenzione   nello   svolgimento  degli atti difensivi da contrapporre
espressamente alle motivazioni dell'attuale negativa giurisprudenza.          
     Le Direzioni   Regionali   vigileranno  sulla corretta applicazione delle
presenti istruzioni.