SCADENZE

Febbraio 2004

 

Lunedì, 2 febbraio

Presentazione del Mod. 770/2003 Ordinario entro 90 giorni dalla scadenza

Regolarizzazione della tardiva presentazione del Mod. 770/2003 Ordinario che doveva essere inviata telematicamente entro il 3 novembre 2003, con l’applicazione della sanzione ridotta ad un ottavo del minimo.

Soggetti obbligati

Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in oggetto i soggetti obbligati alla presentazione in via telematica del Mod. 770/2003 Ordinario tenuti alla presentazione con scadenza 3 novembre 2003, che non hanno provveduto a tale adempimento.

Modalità operative

Si applica la sanzione da euro 258,00, a euro 2.065,00 in caso di presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a novanta giorni; in tale ipotesi la dichiarazione è valida.
Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione oggetto di correzione, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente, entro lo stesso termine, il pagamento di una sanzione ridotta pari ad 1/8 di euro 258,00, ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi.

Il versamento della sanzione deve essere effettuato utilizzando il modello F24. I versamenti possono essere effettuati presso:

concessionari della riscossione;

istituti bancari;

agenzie postali.

Codici tributo

8911 - Sanzione pecuniaria altre violazioni tributarie


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Presentazione del Mod. IVA 2003 entro 90 giorni dalla scadenza

Regolarizzazione della tardiva presentazione del Mod. IVA 2003 che doveva essere inviato telematicamente entro il 3 novembre 2003, con l’applicazione della sanzione ridotta ad un ottavo del minimo.

Soggatti obbligati

Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in oggetto i soggetti obbligati alla presentazione in via telematica del Mod. IVA 2003, che non hanno provveduto a tale adempimento.

Modalità operative

In caso di presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria la dichiarazione non si considera omessa, salva l'applicazione delle sanzioni ridotta ad un ottavo del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione indicate di seguito. 

Il versamento della sanzione deve essere effettuato utilizzando il modello F24. I versamenti possono essere effettuati presso:

concessionari della riscossione;

istituti bancari;

agenzie postali.

Codice tributo

8911 - Sanzione pecuniaria altre violazioni tributarie


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Presentazione del Mod. Unico 2003 Persone fisiche, Società di persone Società ed enti commerciali e non entro 90 giorni dalla scadenza

Regolarizzazione della tardiva presentazione del Mod. Unico 2003, compresa quella unificata annuale, da parte di persone fisiche, delle società di persone, società di capitali ed enti commerciali e non con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che doveva essere inviato telematicamente entro il 3 novembre 2003, con l’applicazione della sanzione ridotta ad un ottavo del minimo.

Soggetti obbligati

Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in oggetto i soggetti obbligati alla presentazione in via telematica del Mod. Unico 2003, e quindi tenuti all'invio entro il 3 novembre 2003, che non hanno provveduto a tale adempimento.

Modalità operative

In caso di presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria la dichiarazione non si considera omessa, salva l'applicazione delle sanzioni ridotta ad un ottavo del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione indicate di seguito.

Ai fini della regolarizzazione della tardiva presentazione della dichiarazione unificata entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione, è necessario procedere al pagamento della sanzione nella misura ridotta di un ottavo del minimo, prevista per ciascuna delle dichiarazioni rientranti nel modello Unico presentate tardivamente.

Il versamento della sanzione deve essere effettuato utilizzando il modello F24. I versamenti possono essere effettuati presso:

concessionari della riscossione;

istituti bancari;

agenzie postali.

Codice tributo

8911 - Sanzione pecuniaria altre violazioni tributarie


 

 

Martedì, 3 febbraio

Termine sottoscrizione inventario per i soggetti che presentano la dichiarazione in via telematica

Termine per la sottoscrizione dell'inventario relativo al periodo d'imposta 2002.

Soggetti obbligati


Ai fini delle imposte sui redditi, sono obbligati alla redazione annuale del libro inventari i seguenti soggetti:

società soggette ad IRPEG;

enti pubblici e privati, soggetti ad IRPEG, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

società in nome collettivo, società in accomandita semplice  e le società ad esse equiparate;

persone fisiche esercenti attività commerciali.

Modalità operative
L'imprenditore esercente un'attività commerciale deve tenere il libro inventari; non rientra in tale obbligo il cosiddetto "piccolo imprenditore", identificato come colui che esercita un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, a meno che non decida di optare per il regime di contabilità ordinaria.
L’inventario deve essere redatto all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, e deve essere sottoscritto dall'imprenditore ovvero dall’amministratore o dal legale rappresentante entro tre mesi dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi (in caso di invio telematico entro tre mesi dal 3 novembre 2003, termine ultimo fissato dal Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate 3 novembre 2003.
Il libro inventari si chiude con lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa (se obbligatoria).
Il libro inventari deve essere tenuto secondo le norme di una ordinaria contabilità senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti a margine; eventuali cancellazioni devono risultare leggibili.


Domenica, 15 febbraio

Fatturazione differita

Emissione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di gennaio.

Soggetti obbligati
I contribuenti che effettuano cessioni di beni, la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo. Tali soggetti hanno facoltà di emettere fattura differita, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione della merce.

Modalità operative
Per fatturazione differita si intende il differimento dell'obbligo di fatturazione disciplinato dall'articolo 21, comma 4, D.P.R. n. 633 del 1972, in caso di consegna o spedizione di beni accompagnata da un documento identificativo dei soggetti tra i quali è effettuata l'operazione.
La fattura differita può essere emessa per tutte le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti e deve contenere, tra l'altro, l'indicazione della data e del numero dei documenti di trasporto. La fattura deve essere registrata entro il termine di emissione, ma con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni. Ne segue che l'IVA, relativa alle fatture differite, dovrà essere conteggiata nella liquidazione del mese di consegna, o di spedizione del bene, e non in quella del mese di emissione o registrazione della stessa.


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Trasmissione copia registro carico alcoli metilici

Trasmissione all'Ufficio tecnico di finanze competente per territorio della copia del registro di carico alcoli metilici.

Soggetti obbligati

Le ditte che, nell’esercizio della propria attività, producono, commercializzano o utilizzano alcoli metilici.

Modalità operative

Nel registro devono essere annotate le movimentazioni giornaliere del prodotto. Il registro trasmesso all’Ufficio competente deve inoltre contenere:

le operazioni di carico e scarico effettuate nel mese precedente;

le rimanenze di fine mese.

Deve altresì essere allegato un documento in cui vengono riepilogate le merci trasferite nel mese presso i depositi commerciali e le ditte utilizzatrici, raggruppate per cliente destinatario.

Il registro prima di essere messo in uso deve essere numerato progressivamente e vidimato su ogni foglio dall'Ufficio tecnico di finanze competente per territorio.

Il registro e la relativa documentazione devono essere conservati per un periodo di 5 anni e tenuti secondo le seguenti modalità :

le parole ed i numeri errati devono essere annullati con linea orizzontale in modo che siano leggibili;

le annotazioni inesatte devono essere riportate in corrispondenza;

non devono comparire correzioni o raschiature.


Lunedì, 16 febbraio

Versamento imposta di produzione e di consumo

Versamento dell'imposta di produzione e consumo sui prodotti cui si applica il regime fiscale delle accise immessi in consumo nel territorio dello Stato nel mese di gennaio.

Soggetti obbligati

I titolari dei depositi fiscali dai quali avviene l’immissione in consumo e, in solido, il soggetto garante di tale pagamento ovvero i soggetti nei confronti dei quali si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta per i prodotti immessi in consumo.

Modalità operative

Il prodotto sottoposto ad accisa deve essere accertato per quantità e qualità: la relativa classificazione è quella stabilita dalla tariffa doganale dell’Unione europea con riferimento ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC). Per la liquidazione del tributo si applica, alla quantità di prodotto soggetto ad accisa, l’aliquota d’imposta vigente alla data di immissione in consumo.

La legge n. 418/2001 indica che i termini e le modalità di pagamento dell'accisa sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze: fino all'adozione del suddetto decreto restano fermi i termini e le modalità di pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i singoli prodotti. Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo; per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese.
Dal 1° marzo 2001, l’accisa deve essere versata mediante il Modello F24, con i codici tributo istituiti con la R.M. n. 22/E del 14 febbraio 2001, così come modificati dalla R.M. n. 26 dell’8 marzo 2001.


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Versamento imposta unica

Versamento dell'imposta unica, per ogni giornata nella quale si sono svolti gli avvenimenti oggetto delle scommesse al totalizzatore ed a quota fissa ovvero per ogni concorso pronostico nel corso del mese di gennaio.

Soggetti obbligati

I soggetti passivi all'imposta unica per i quali si sono svolti gli avvenimenti oggetto delle scommesse al totalizzatore ed a quota fissa ovvero dei concorsi pronostici.

Modalità operative

L'imposta unica dovuta in base alle liquidazioni periodiche come di seguito individuate è versata in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, annotandone gli estremi su uno dei prospetti o fogli previsti.

Codice tributo

2301, denominato "Imposta unica sui concorsi del Totocalcio";

2302, denominato "Diritto fisso erariale sui concorsi del Totocalcio";

2303, denominato "Imposta unica sui concorsi del Totosei";

2304, denominato "Diritto fisso erariale sui concorsi del Totosei";

2305, denominato "Imposta unica sui concorsi del Totip";

2306, denominato "Diritto fisso erariale sui concorsi del Totip";

2307, denominato "Imposta unica sulle scommesse ippiche";

2308, denominato "Imposta unica sulle scommesse sportive";

2309, denominato "Imposta unica su altre scommesse diverse dalle ippiche e dalle sportive, nonché altri concorsi pronostici";

2310, denominato "Diritto fisso erariale su altri concorsi pronostici ";

2311, denominato "Imposta unica sui concorsi del Totogol";

2312, denominato "Diritto fisso erariale sui concorsi del Totogol";

2315, denominato "Imposta unica sui concorsi del Totocalcio di competenza della Regione Sicilia";

2317, denominato "Imposta unica sui concorsi del Totosei di competenza della Regione Sicilia";

2319, denominato "Imposta unica sui concorsi del Totip di competenza della Regione Sicilia";

2321, denominato "Imposta unica sulle scommesse ippiche di competenza della Regione Sicilia";

2322, denominato "Imposta unica sulle scommesse sportive di competenza della Regione Sicilia";

2323, denominato "Imposta unica su altre scommesse diverse dalle ippiche e dalle sportive, nonche' su altri concorsi pronostici, di competenza della Regione Sicilia";

2325, denominato "Imposta unica, sui concorsi del Totogol, di competenza della Regione Sicilia";

2327, denominato "Proventi derivanti dal concorso Enalotto di competenza della Regione Sicilia".


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Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale

Versamento dell'imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale (risparmio gestito) in caso di revoca del mandato avvenuta nel secondo mese precedente.

Soggetti obbligati

Banche, SIM e società fiduciarie.

Modalità operative

I soggetti che hanno conferito a un soggetto abilitato l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, possono optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi di cui agli articoli 41 e 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR per l'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 12,50 per cento. L'opzione per il risparmio gestito può essere revocata solo entro la scadenza di ciascun anno solare.
I versamenti dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati con il Mod. F24, presso gli Uffici postali, presso gli sportelli di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte, o presso le banche convenzionate o con distinta presso la Tesoreria provinciale dello Stato.

Codice tributo

1103 - Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale. 


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Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)

Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari applicata nel secondo mese precedente.

Soggetti obbligati

Banche, SIM ed altri intermediari autorizzati.

Modalità operative

I contribuenti hanno la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta sostituiva del 12,50 per cento su:

plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c) dell'art. 81 del TUIR, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 87, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni;

plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis) dell'art. 81 del TUIR, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo.

I versamenti dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati con il Mod. F24, presso gli Uffici postali, presso gli sportelli di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte, o presso le banche convenzionate o direttamente presso la Tesoreria provinciale dello Stato.

Codice tributo

1102 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari.


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Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente

 Versamento delle ritenute sui proventi derivanti da Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) effettuate nel mese precedente.

Soggetti obbligati

Soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative ad O.I.C.R.

Modalità operative

I versamenti delle ritenute in oggetto devono essere effettuati con il Mod. F24 presso gli Uffici postali, presso gli sportelli di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte, o presso le banche convenzionate.

Codice tributo

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

1705 - Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero;

1706 - Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti;

1707 - Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti.


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Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione

Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivante da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31 dicembre 2000 (escluso evento morte) corrisposti o maturati nel mese precedente.

Soggetti obbligati

Imprese di assicurazione.

Modalità operative

Sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, esclusi quelli corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato, le imprese di assicurazione devono operare una ritenuta, a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa, del 12,5 per cento. La ritenuta va commisurata alla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto di assicurazione. Le disposizioni in oggetto sono abrogate relativamente ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2001.
I versamenti dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati con il Mod. F24, presso gli Uffici postali, presso gli sportelli di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte, o presso le banche convenzionate o direttamente presso la Tesoreria provinciale dello Stato.

Codice tributo

1680 - Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita.


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Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile

Versamento delle ritenute alla fonte applicate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di lavoratori autonomi e su provvigioni corrisposti nel mese di dicembre, e dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni imponibili comportanti variazioni in aumento che andavano computate nella liquidazione periodica relativa al mese di dicembre da versare entro il 16 gennaio, per beneficiare della riduzione ad un ottavo del minimo (1/8 del 30 per cento dell’importo non versato) della sanzione amministrativa, qualora la regolarizzazione avvenga entro 30 giorni dalla data della sua commissione.

Soggetti obbligati

Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarità in relazione al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell'imposta sul valore aggiunto che andavano versate entro il 16 gennaio 2004.

Modalità operative

Il contribuente deve effettuare l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito con le modalità ordinarie del versamento del tributo (si rimanda alla scadenza di versamento dell’Iva e delle ritenute del 16 gennaio) unitamente al versamento della sanzione ridotta pari ad un ottavo del minimo (1/8 del 30 per cento) dell'imposta non versata e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Il pagamento del tributo omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi, e delle sanzioni pecuniarie connesse pari al 3,75 per cento (un ottavo del minimo - 30 per cento), è eseguito utilizzando il modello F24.

Codice tributo

8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta;

8904 - Sanzione pecuniaria IVA.


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Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte relative alle somme corrisposte nel mese di gennaio.

Soggetti obbligati

società di capitali

enti commerciali di diritto pubblico o privato

enti non commerciali di diritto pubblico o privato

associazioni non riconosciute

consorzi

società non residenti

società di persone

associazioni per l'esercizio di arti e professioni

società di armamento

società di fatto

persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti, professioni o imprese agricole

condomini

che hanno corrisposto nel mese di gennaio:

compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente;

compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali, applicando la ritenuta nella misura del 20 per cento;

provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

Modalità operative

I versamenti delle ritenute devono essere effettuati utilizzando il modello di pagamento unificato (Modello F24).
Dal 1° marzo 2003 deve essere utilizzato il modello di pagamento unificato approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 20 giugno 2002.

Il versamento può essere effettuato presso gli sportelli di qualunque concessionario o banca convenzionata e presso gli uffici postali:

in contanti;

con carte PagoBANCOMAT, presso gli sportelli abilitati;

con carta POSTAMAT, con addebito su conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale;

con assegni bancari o postali tratti dal contribuente a favore di se stesso o con assegni circolari o vaglia postali emessi all’ordine dello stesso contribuente e girati per l’incasso alla banca o a Poste.

Codice tributo

1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio (corrispondente ai "vecchi codici" 1001 -1003 - 1015 -1016 - 1060 - 1099)

1002 - Ritenute su emolumenti arretrati

1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (corrispondente ai "vecchi codici" 1005 -1006 - 1007 - 1008 - 1009 - 1010 - 1011 - 1017 - 1150 - 1152)

1012 - Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro

1013 - Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo

1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l'esercizio di arti e professioni (corrispondente ai "vecchi codici" 1041 - 1042 -1043 - 1044)

1038 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza

3802 - Addizionale regionale all’IRPEF - sostituti d’imposta

3803 - Addizionale regionale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale

3816 - "Addizionale all’IRPEF Enti locali - Sostituti d’imposta"

3818 - "Addizionale all’IRPEF enti locali - Autotassazione".


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ENPALS-Versamento contributi

Soggetti obbligati

Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport

Adempimento
Versamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente

Modalità
Mediante mod. F24 presso concessionari, banche e agenzie postali

Causale contributo

CCSP (contributi correnti dovuti per sportivi professionisti); CCLS (contributi correnti dovuti per i lavoratori dello spettacolo)


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INPS - Versamento contributi lavoro dipendente

Soggetti obbligati

Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps

Adempimento
Versamento dei contributi Inps relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente

Modalità
Presso concessionari, banche e agenzie postali mediante mod. F24 a cui deve essere allegato il mod. DM10/2

Codice contributo

DM10 (versamenti o compensazioni relativi al mod. DM10/2)

 

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INPS - Versamento contributi Gestione separata

Soggetti obbligati

Committenti

Adempimento
Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria

Modalità
Mediante mod. F24 presso concessionari, banche e agenzie postali

Codice contributo

C10 (lavoratori già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria - aliquota 10%; lavoratori titolari di pensione diretta – aliquota 12,50%); CXX (lavoratori privi di altra copertura previdenziale - aliquota 17,39% per il primo scaglione di reddito; 18,39% per i redditi eccedenti tale scaglione. Rimane ferma l'ulteriore aliquota dello 0,5% a copertura delle prestazioni di maternità, malattia e Anf).

N.B. La modifica delle aliquote relative ai lavoratori privi di altra copertura previdenziale è stata disposta, a decorrere dal 1° gennaio 2004 dall'art. 45 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326

 

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INPS - Versamento contributi pescatori autonomi

Soggetti obbligati

Pescatori autonomi

Adempimento
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente

Modalità
Mediante mod. F24 presso concessionari, banche e agenzie postali

Codice contributo

PESC


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IRPEF - Versamento addizionale regionale e comunale

Soggetti obbligati

Sostituti d'imposta

Adempimento
Versamento della rata dell'addizionale regionale e comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno, o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro

Modalità
Mediante mod. F24 presso concessionari, banche e agenzie postali

Codice tributo

3802 (addizionale regionale all'Irpef - sostituti d'imposta); 3816 (addizionale all’Irpef enti locali – sostituti d’imposta)


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Autoliquidazione INAIL - Denuncia delle retribuzioni

Soggetti obbligati

Datori di lavoro titolari di posizioni assicurative

Adempimento
Presentazione all’Inail della denuncia delle retribuzioni dei dipendenti relative all’anno precedente su supporto cartaceo

Modalità
Mediante presentazione o spedizione del mod. 10 3 1

Attenzione: nel caso di presentazione della denuncia su supporto magnetico o via Internet il termine è posticipato al 16 marzo 2004 mentre rimane confermata al 16 febbraio la scadenza per il versamento dei premi


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Autoliquidazione INAIL - Versamento dei premi

Soggetti obbligati

Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica

Adempimento
Versamento del premio anticipato per l’anno in corso sulla base delle retribuzioni effettive dell’anno precedente o sulle minori retribuzioni presunte comunicate, ovvero versamento della prima rata di premio anticipato in caso di opzione per il pagamento rateale e regolazione del premio relativo all’anno precedente sulla base delle retribuzioni effettive dell’anno stesso risultanti dal mod. 10 3 1. In tal caso il datore di lavoro deve barrare la casella SI del mod. 10 3 1

Modalità
Mediante mod. F24 presso concessionario, banca o agenzia postale


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INAIL - Comunicazione riduzione del presunto

Soggetti obbligati

Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica

Adempimento
Comunicazione all’Inail delle variazioni delle retribuzioni qualora il datore di lavoro presuma che le stesse, nell’anno, siano da erogare in misura inferiore a quelle effettivamente corrisposte. Nella comunicazione deve essere indicato il nuovo importo di retribuzione che si intende adottare


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Sostituto d'imposta - Operazioni di conguaglio

Soggetti obbligati

Sostituti d’imposta

Adempimento
Versamento delle ritenute alla fonte inerenti le operazioni di conguaglio eseguite nel corso del mese precedente da parte dei datori di lavoro sui redditi corrisposti nel corso dell’anno solare precedente

Modalità
Mediante mod. F24 presso concessionario, banca o agenzia postale

N.B. I versamenti delle maggiori ritenute scaturenti dal conguaglio devono essere effettuati negli stessi termini previsti per le ritenute ordinarie relative al periodo di paga in cui il conguaglio è stato effettuato, e cioè 16 gennaio, 16 febbraio, 16 marzo, rispettivamente per il conguaglio effettuato entro dicembre, gennaio o febbraio da parte dei datori di lavoro sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nel corso dell’anno solare precedente


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INPS - Versamento contributi artigiani e commercianti

Soggetti obbligati

Lavoratori iscritti alla Gestione Inps artigiani ed esercenti attività commerciali

Adempimento
Versamento trimestrale dei contributi dovuti sul minimale

Modalità
Mediante mod. F24 presso concessionario, banca e agenzia postale

Codice contributo

AF e CF (contributi dovuti sul minimale di reddito)


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TFR - Versamento a saldo dell'imposta sostitutiva

Soggetti obbligati

Datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica

Adempimento
Versamento a saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr nella misura dell'11% sulle rivalutazioni maturate nell'anno precedente a quello nel quale è dovuto il saldo. Per il versamento dell'imposta sostitutiva, può essere utilizzato il credito derivante dall'anticipo d'imposta sui trattamenti di fine rapporto fino a compensazione dell'imposta sostitutiva

Modalità
Mediante mod. F24 presso concessionari, banche e agenzie postali. Nel caso in cui l'eventuale credito d'imposta venga portato in compensazione fino a concorrenza dell'imposta sostitutiva, nella colonna "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno di utilizzo del credito stesso

Codice tributo

1713 (saldo dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del Tfr versata dal sostituto d'imposta)


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Versamento annuale imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale

Versamento dell'imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale (risparmio gestito) in caso di revoca del mandato avvenuta nel secondo mese precedente.

Soggetti obbligati

Banche, SIM e società fiduciarie.

Modalità operative

I versamenti dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati con il Mod. F24, presso gli Uffici postali, presso gli sportelli di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte, o presso le banche convenzionate o con distinta presso la Tesoreria provinciale dello Stato.

Codice tributo

1103 - Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale.


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Chiusura liti fiscali pendenti: versamento quarta rata

Le liti fiscali pendenti alla data del 1° gennaio 2003 dinanzi alle Commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado e giudizio, anche a seguito di rinvio, potevano essere definite a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio entro il termine del 16 maggio 2003 o entro il 16 ottobre 2003. L'importo dovuto poteva essere rateizzato in rate trimestrali, la quarta delle quali in scadenza entro la data odierna.

Soggetti obbligati

Soggetti che hanno definito le liti fiscali pendenti entro il termine del 16 maggio 2003 o del 16 ottobre 2003e che abbiano deciso di rateizzare l'importo dovuto.

Modalità operative

Le liti fiscali pendenti alla data del 1° gennaio 2003 dinanzi alle Commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado e giudizio, anche a seguito di rinvio, potevano essere definite a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento dell'importo dovuto entro il termine del 16 maggio 2003 o entro il 16 ottobre 2003.

Il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata si effettuano mediante modello F23 relativamente alle tasse, imposte ed altre entrate che ordinariamente vengono versate con il suddetto modello e utilizzando i medesimi codici precedentemente istituiti per ciascun tributo. Con Risoluzione n. 32/2003 si integrano le tabelle A (contenzioso) e B (causali) del suddetto modello di versamento istituendo, con particolare riferimento alla scadenza in oggetto, un nuovo codice per la tabella A (Codice 8 - Legge 27 dicembre 2002 n. 289, art. 16).

Al fine di consentire il versamento delle somme dovute, che avviene con le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce, è stato istituito il seguente codice tributo da utilizzare per i tributi il cui pagamento è ordinariamente effettuato con il modello "F 24":

"8081", denominato: "Definizione delle liti fiscali pendenti - articolo 16, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289".


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Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile e trimestrale per i contribuenti rientranti in settori particolari

Versamento dell'IVA dovuta per il mese di gennaio (per il mese di dicembre nel caso in cui la contabilità sia affidata a terzi) o per il quarto trimestre ottobre – dicembre 2003 per particolari contribuenti di cui all’articolo 74 del D.P.R. n. 633/1972.

Soggetti obbligati

Sono tenuti ad effettuare la liquidazione con obbligo mensile i contribuenti che nell'anno solare precedente o nella dichiarazione di inizio attività presentata nel corso dell’esercizio in corso hanno indicato un volume d'affari superiore ai seguenti limiti:

Soggetti interessati

Limite (volume d'affari)

Imprese che prestano servizi

309.874,14 €

Esercenti arti o professioni

309.874,14 €

Tutti gli altri soggetti

516.456,90 €

Soggetti che, pur non superando i limiti, non abbiano optato per il regime trimestrale

 

Sono tenuti al versamento in scadenza relativo al quarto trimestre 2003 gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione, gli autotrasportatori iscritti in apposito albo ed i contribuenti con liquidazioni e versamenti trimestrali disposti con appositi decreti ministeriali. Per tali contribuenti trimestrali non si applica l’interesse dell'1 per cento previsto per i versamenti IVA trimestrali. Gli altri contribuenti trimestrali sono invece tenuti al versamento relativo all’ultimo trimestre entro il termine previsto per il versamento dell’IVA annuale con l’applicazione della suddetta maggiorazione.

Modalità operative

Il versamento si determina quale differenza tra imposta a debito ed imposta a credito del periodo di riferimento, scomputando l'eventuale ammontare del credito del periodo precedente; con riferimento all'imposta relativa al quarto trimestre deve inoltre essere detratto l'eventuale importo pagato in acconto entro la data del 29 dicembre 2003.

Nel caso in cui tale differenza sia positiva deve essere effettuato il relativo versamento, utilizzando il modello di pagamento unificato (Modello F24).

Il versamento può essere effettuato presso gli sportelli di qualunque concessionario o banca convenzionata e presso gli uffici postali:

in contanti;

con carte PagoBANCOMAT, presso gli sportelli abilitati;

con carta POSTAMAT, con addebito su conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale;

con assegni bancari o postali tratti dal contribuente a favore di se stesso o con assegni circolari o vaglia postali emessi all’ordine dello stesso contribuente e girati per l’incasso alla banca o a Poste.

Codice tributo

6001 - Versamento IVA mensile gennaio;

6034 - Versamento IVA quarto trimestre (Art. 74, D.P.R. 633/1972).


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Presentazione Mod. IVA 26 per regime speciale previsto per le società controllanti e controllate

Presentazione del Mod. IVA 26 da parte degli enti e o società controllanti all'Agenzia delle Entrate competente in base al proprio domicilio fiscale e a quelli competenti per la società controllata che intendono avvalersi, per l'anno solare 2004, della particolare procedura di compensazione dell'IVA relativamente ad una o più società considerate "controllate".

Soggetti obbligati

Gli enti o le società controllanti; si considerano controllate soltanto le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute per una percentuale superiore al 50 per cento del loro capitale, sin dall'inizio dell'anno solare precedente. Non si tiene conto delle azioni prive di diritto di voto.

Le società controllanti, a loro volta controllate, possono avvalersi della facoltà di compensazione dell'IVA soltanto se la controllante rinuncia ad avvalersene.

Modalità operative

La dichiarazione, sottoscritta anche dai rappresentanti delle società controllate, devono contenere:

natura giuridica, denominazione, sede legale e numero di partita IVA delle società controllate e l'Agenzia delle Entrate competente per ciascuna di esse;

la sussistenza dei requisiti per essere considerate società controllate, specificando la percentuale di possesso, e da quale data, delle azioni o quote delle società controllate.

Nel caso di società controllanti, a loro volta controllate,  deve essere allegata la dichiarazione di rinuncia della società controllante.

La dichiarazione in oggetto ha effetto per l'anno 2004, anno in cui è stata presentata la dichiarazione.
Il Mod. IVA 26 deve essere compilato in tutte le sue parti e negli appositi spazi e deve essere sottoscritto in calce alla prima facciata dal rappresentante legale dell'ente o società controllante.

I rappresentanti legali delle società controllate apporranno invece la propria firma negli appositi spazi previsti nei quadri A e B.

Il Mod. IVA 26 deve essere redatto in triplice copia dall'ente o società controllante e consegnata direttamente all'Agenzia delle Entrate competente in relazione al proprio domicilio fiscale.

Una copia viene restituita dall'Ufficio al dichiarante previa apposizione del timbro datato che ne attesta l'intervenuta presentazione e la conformità degli esemplari.

Copia fotostatica dell'esemplare destinato all'Ufficio deve essere inviato a mezzo raccomandata a ciascuna Agenzia delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale delle società controllate partecipanti alla compensazione dell'IVA, se diverso da quello della controllante.


Venerdì, 20 febbraio

CASAGIT - Denuncia e versamento contributi

Soggetti obbligati

Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti

Adempimento
Versamento dei contributi relativi al mese precedente e contestuale presentazione della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in formato elettronico su floppy disk o in formato cartaceo

Modalità
Mediante apposito modello di versamento presso qualsiasi sportello della Banca di Roma sul c/c bancario n. 88436/35 – CAB 05085.6 e ABI 3002 – intestato a Casagit – Via Marocco 61 – 00144 Roma. La documentazione relativa alla denuncia delle contribuzioni può essere consegnata presso la stessa banca che ne curerà l’inoltro al Casagit, oppure può essere inviata tramite posta allo stesso ente, Via Marocco 61 – 00144 Roma


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FPI - Denuncia e versamento contributi

Soggetti obbligati

Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl del settore merci

Adempimento
Versamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi versati

Modalità
Presso la banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Milano – Via S. Margherita 11 su c/c bancario n. 80900.1 (coordinate bancarie K 01030 01600) intestato al fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime – Contributi aziendali. Per la presentazione della denuncia tramite supporto magnetico o via modem le aziende devono attenersi al prospetto appositamente predisposto dallo stesso Fondo


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INPGI - Denuncia e versamento contributi

Soggetti obbligati

Datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti

Adempimento
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale presentazione all'Inpgi della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti (mod. DASC)

Modalità
Mediante bonifico bancario presso gli sportelli della Banca di Roma sul c/c n. 83400/30, filiale 166, Via Nizza 35 – 00198 Roma ABI 03002, CAB 05187.0. In tale ultimo caso il mod. DASC può essere consegnato alla medesima agenzia che ne curerà l'immediato invio all'Inpgi. Nella predisposizione del bonifico, si raccomanda di indicare sempre i seguenti dati:

numero di posizione Inpgi e denominazione sociale dell'Azienda;

causale del versamento;

mese ed anno a cui si riferisce il versamento.

Nel caso di versamento dei contributi tramite istituto di credito diverso dalla Banca di Roma, l'azienda deve curare in proprio l'invio dei modelli di denuncia all'Inpgi entro la stessa data di scadenza del relativo pagamento


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ENASARCO - Versamento contributi

Soggetti obbligati

Datori di lavoro preponenti nel rapporto di agenzia

Adempimento
Versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti nel trimestre di riferimento

Modalità
Bollettino di c/c presso le agenzie postali


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Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile

Presentazione all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

Soggetti obbligati

Sono tenuti all'adempimento i soggetti passivi IVA che effettuano scambi di beni comunitari (beni originari degli stati CEE o in libera circolazione CEE) con soggetti all'imposta sul valore aggiunto di altri stati membri e che hanno realizzato nell'anno solare precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a Euro 200.000,00 e/o acquisti intracomunitari per un ammontare complessivo superiore a Euro 150.000,00.

Modalità operative

Relativamente alle cessioni intracomunitarie devono essere presentati i seguenti modelli:

INTRA-1 (frontespizio);

INTRA-1 bis (cessioni intracomunitarie);

INTRA-1 ter (rettifiche relative ai periodi precedenti)

Relativamente agli acquisti intracomunitari devono essere presentati i seguenti modelli:

INTRA-2 (frontespizio);

INTRA-2 bis (acquisti intracomunitari);

INTRA-2 ter (rettifiche relative a periodi precedenti).

La consegna dei modelli avviene in duplice copia ad uno qualsiasi degli Uffici doganali delle circoscrizioni territorialmente competenti in base alla sede del soggetto obbligato. L'Ufficio rilascerà una ricevuta al contribuente.


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Versamento in modo virtuale della tassa sui contratti di borsa

Versamento in modo virtuale della tassa sui contratti di borsa da parte delle società di intermediazione mobiliare, e dagli altri soggetti autorizzati, dovuta per il mese precedente.

Soggetti obbligati

Aziende ed istituti di credito, SIM, società fiduciarie, agenti di cambio ed altri soggetti autorizzati al versamento virtuale della tassa sui contratti di borsa.

Modalità operative

Entro il giorno 20 di ciascun mese, le società autorizzate devono procedere, sull'apposito registro di annotazione delle operazioni effettuate, alla liquidazione della tassa dovuta per il mese precedente, indicando il numero, specie ed ammontare dei contratti di trasferimento di titoli e valori conclusi in tale mese con l'importo del tributo dovuto, di cui si è provveduto al relativo versamento.

I versamenti dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati con il Mod. F23, presso gli Uffici postali, presso gli sportelli di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte, o presso le banche convenzionate.

Codice tributo

456T - Imposta di bollo - Tassa sui contratti di borsa.


Mercoledì, 25 febbraio

ENPAIA - Denuncia e versamento contributi

Soggetti obbligati

Aziende agricole

Adempimento
Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli

Modalità
Mediante bollettino di c/c postale fornito dall'ente, con relativo servizio di cassa affidato alla Banca Popolare di Sondrio e contestuale presentazione all’ente della denuncia (mod. DIPA/01) corredata dei riferimenti relativi al versamento


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ENPALS - Denuncia mensile

Soggetti obbligati

Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport

Adempimento
Presentazione della denuncia mensile delle somme dovute e versate relative al mese precedente

Modalità
Mediante mod. 031/R (spettacolo) e mod. 031/R-SP (sportivi) da spedire o consegnare direttamente all'ente


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INPS - Denuncia trimestrale manodopera agricola (supporto magnetico)

Soggetti obbligati

Datori di lavoro agricolo

Adempimento
Denuncia trimestrale della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato e indeterminato) contenente le giornate di lavoro effettuate e le retribuzioni relative al trimestre di riferimento

Modalità
Mediante mod. DMAG-UNICO su supporto magnetico


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INPS - Richiesta di autorizzazione per Cig/Cigs

Soggetti obbligati

Aziende industriali

Adempimento
Presentazione all’Inps della richiesta di autorizzazione al trattamento Cig/Cigs per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenute nel mese precedente. La presentazione deve avvenire entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro

Modalità
La richiesta va inoltrata:

all’Inps con mod. Igi15 per Cig ordinaria;

alla Direzione provinciale del lavoro con mod. Cigs-2 per Cig straordinaria;

alla Direzione provinciale del lavoro con mod. Cds e Solid/Inps per contratti di solidarietà


 

Sabato, 28 febbraio

Affrancamento disavanzi di fusione e di scissione: seconda ed ultima rata

Data ultima per l'adempimento: 1° marzo 2004

Versamento seconda ed ultima rata del 6 per cento del disavanzo di fusione e di scissione effettuato in data 28 febbraio 2003.

Soggetti obbligati

I soggetti che hanno effettuato il versamento della prima rata entro il 28 febbraio 2003 per operazioni di fusione e scissione dalle quali siano emersi disavanzi di annullamento e abbiano iscritto maggiori valori nell’attivo, senza il pagamento dell’imposta sostitutiva del 19 per cento.

Modalità operative

I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi da annullamento derivanti da operazioni di fusione o scissione di società si considerano fiscalmente riconosciuti se assoggettati all'imposta sostitutiva del 19 per cento, come previsto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 358/1997. Tuttavia, i maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione del disavanzo da annullamento delle azioni o quote si intendono fiscalmente riconosciuti senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, fino a concorrenza dell'importo complessivo netto (art. 6, secondo comma, D.Lgs. n. 358/1997):

delle plusvalenze, diminuite delle eventuali minusvalenze, rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, concernente le modalità di applicazione della imposta sostitutiva nonché ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 461/1997, o che sono state assoggettate ad imposta sostitutiva di cui sopra;

dei maggiori e dei minori valori, rispetto ai relativi valori di acquisizione, derivanti dalla cessione delle azioni o quote, che hanno concorso a formare il reddito di un'impresa residente;

delle svalutazioni nonché delle rivalutazioni delle azioni o quote che hanno concorso a formare il reddito di un'impresa residente o che per disposizione di legge non concorrono a formarlo, nemmeno in caso di successivo realizzo.

In particolare, ai fini dell'esclusione dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui sopra, la società incorporante o beneficiaria deve documentare i componenti positivi e negativi di reddito relativi alle azioni o quote annullate, realizzate dalla società stessa e dai precedenti possessori.
L'articolo 1 del D.L. n. 209/2002 prevede, al comma 5 che, fatti  salvi i casi di specifica contestazione in ordine alle fattispecie escluse dall'applicazione dell'imposta sostitutiva, di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, è possibile per il contribuente precludere ogni accertamento tributario, rientrante nelle fattispecie previste dall’art. 37-bis D.P.R. n. 600/1973 (operazioni potenzialmente elusive), relativamente ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della  imputazione  dei disavanzi da annullamento nei limiti ed alle condizioni sopra indicati, con il versamento facoltativo di una somma  pari  al 6 per cento dei predetti maggiori valori.

Codice tributo

1665 - Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o partecipazione di controllo o di collegamento.

 

 

Domenica, 29 febbraio

Presentazione della dichiarazione Unico 2003 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare

Data ultima per l'adempimento: 1° marzo 2004

Presentazione in via telematica, tramite Entratel o Internet, delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP Unico 2003, oltre ai modelli per i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, da parte di società di capitali ed enti, commerciali e non commerciali, con periodo d'imposta 1° maggio 2002 - 30 aprile 2003 (o presentazione Unico 2003 in banca o in posta su modello cartaceo dalle società ed enti non tenute all'invio telematico con periodo d'imposta 1° agosto 2002 - 31 luglio 2003).

Soggetti obbligati

Sono tenuti alla presentazione in via telematica di tutte le dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (redditi, IVA, IRAP e sostituti) le seguenti categorie di soggetti:

soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni, alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto;

società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato (art. 87, comma 1, lettera a) TUIR);

enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 87, comma 1, lettera b) TUIR);

soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta;

soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore.

La scadenza in oggetto riguarda le società di capitali, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le società ed enti di ogni tipo non residenti, aventi esercizio sociale o periodo di gestione 1° maggio 2002- 30 aprile 2003 (o 1° agosto 2002 - 31 luglio 2003 in caso di presentazione in banca o in posta su modello cartaceo).

Modalità operative

I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente,
senza avvalersi di un intermediario abilitato. I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione devono obbligatoriamente avvalersi:

del servizio telematico Entratel, qualora sussista l’obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato o ordinario), in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;

del servizio telematico Internet, qualora sussista l’obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero, pur avendo l’obbligo di presentare telematicamente le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 322 del 1998, non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta.

Tale modalità di trasmissione può essere utilizzata anche nell’ipotesi in cui il soggetto scelga di presentare la dichiarazione in via telematica pur non essendo obbligato.


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Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Data ultima per l'adempimento: 01/03/2004

Versamento della rata bimestrale posticipata dell'imposta liquidata in via provvisoria all'Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti autorizzati a corrispondere in modo virtuale l'imposta di bollo.

Soggetti obbligati

I soggetti autorizzati dalla competente direzione regionale delle entrate, possono corrispondere in modo virtuale l'imposta di bollo per le categorie di atti e documenti per i quali l'autorizzazione e' stata rilasciata.

Modalità operative

Il pagamento dell’imposta di registro avviene mediante la compilazione del modello F23.
Il Provvedimento 14 novembre 2001 approva il nuovo modello F23, con le relative istruzioni, da utilizzare a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Codice tributo

I codici tributo per il versamento dell’imposta di bollo è "456T – Imposta di bollo".
In caso di ravvedimento il codice da utilizzare è "675T – Sanzione pecuniaria imposta di bollo".


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Versamento del secondo acconto ai fini IRPEG e IRAP

Data ultima per l'adempimento: 1° marzo 2004

Versamento degli acconti di imposta ai fini IRPEG ed IRAP dovuti per il periodo 1° aprile 2003 - 31 marzo 2004.

Soggetti obbligati

Le società di capitali, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le società ed enti di ogni tipo non residenti, aventi esercizio sociale o periodo di gestione 1° aprile 2003 - 31 marzo 2004.

Modalità operative

Per le società di capitali, gli enti commerciali ed i consorzi, l’importo da versare a titolo di IRPEG è pari al 99  per cento dell’imposta relativa all’esercizio precedente desunto dal rigo RN21 di Unico 2003- Società di capitali, incrementato del 70 per cento delle eventuali ritenute sugli interessi ed altre somme delle obbligazioni pubbliche e private  scomputate nel periodo precedente, dedotti gli importi già versati come prima rata, pari al 40 per cento del totale dell’acconto dovuto.

Per gli altri soggetti IRPEG l’importo da versare a titolo di IRPEG è pari al 99  per cento dell’imposta relativa all’esercizio precedente desunta dal rigo RN 28 di Unico 2003 - Enti non commerciali, dedotti gli importi già versati come prima rata, pari al 40 per cento del totale dell’acconto dovuto.
Oltre all’IRPEG è dovuto inoltre l’acconto IRAP, pari al 99 per cento  dell’imposta relativa all’esercizio precedente dedotto l’importo già versato come prima rata, pari al 40 per cento del totale dell’acconto dovuto.
Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca ed i loro consorzi l’aliquota IRAP è stata fissata per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e per i quattro periodi successivi l'aliquota è stabilita nella misura del 1,9%; per il periodo in corso al 1° gennaio 2003 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75%.

Codice tributo

2113 IRPEG acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione;

3813 IRAP acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione. 


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Termine consegna denuncia contratti di affitto di fondi rustici

Data ultima per l'adempimento: 1° marzo 2004

Consegna delle denunce relative ai contratti di affitto di fondi rustici stipulati nell'anno precedente.

Soggetti obbligati

E' tenuto ad effettuare la consegna della denuncia in oggetto una delle controparti del contratto di affitto.

Modalità operative

Per i contratti di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata la registrazione all'ufficio del registro dei contratti stipulati nel corso del 2003 può avvenire entro il mese di febbraio: in tal caso una delle parti contraenti deve sottoscrivere e presentare una denuncia in doppio originale. La denuncia deve contenere i seguenti dati relativi alle parti contraenti:

 generalità;

domicilio;

codice fiscale.

La denuncia deve inoltre contenere le seguenti informazioni:

luogo di stipulazione;

data di stipulazione;

oggetto;

corrispettivo pattuito;

durata del contratto.

La scadenza in oggetto prevista dll'art. 17, comma 3 bis, del D.P.R. n. 131/1986 rappresenta un'alternativa alle normali modalità ed ai termini ordinari per la registrazione e costituisce una semplificazione degli adempimenti nonché un'agevolazione fiscale per il settore al quale è specificatamente indirizzata. E' lasciata quindi al contribuente la facoltà di scegliere la registrazione di ogni singolo contratto ovvero di presentare la denuncia annuale in oggetto.


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Comunicazione annuale dati IVA

Data ultima per l'adempimento: 1° marzo 2004

Presentazione comunicazione annuale dati IVA.

Soggetti obbligati

Sono obbligati alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA i titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche se non sono state effettuate operazioni imponibili ovvero non obbligati ad effettuare le liquidazioni periodiche.

Non sono invece tenuti alla presentazione della comunicazione dati IVA:

 i contribuenti che per l’anno cui si riferisce la comunicazione sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA;

gli organi e le amministrazioni dello Stato;

i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi le comunità montane, le province e le regioni;

gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;

i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;

le persone fisiche che hanno realizzato nell’anno d’imposta cui si riferisce la comunicazione un volume d'affari uguale o inferiore a 25.822,84 euro, ancorché tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale.

Modalità operative

Nella comunicazione dati IVA il contribuente deve riportare l’indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche (ovvero delle risultanze annuali per i contribuenti non tenuti a quest’ultimo adempimento), al fine di determinare l’IVA dovuta o a credito, senza tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio (ad esempio calcolo definitivo del pro rata), oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo. Ai fini della compilazione non rilevano le compensazioni effettuate nel corso dell’anno, il riporto del credito IVA relativo all’anno precedente, i rimborsi infrannuali richiesti nonché la parte del credito IVA annuale che il contribuente intende richiedere a rimborso; tali dati dovranno essere indicati esclusivamente nella dichiarazione annuale IVA.

Il modello si compone di due facciate:

la prima contenente l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;

la seconda contenente  i dati generali  del contribuente ed i dati specifici che compongono il modello.

La comunicazione dati IVA, avente cadenza annuale, deve essere presentata entro il mese di febbraio di ogni anno e contiene i dati relativi all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno solare precedente. Il modello di comunicazione annuale dati IVA deve essere presentato esclusivamente in via telematica direttamente oppure tramite gli intermediari abilitati.


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Trasmissione telematica delle forniture di documenti fiscali

Data ultima per l'adempimento: 1° marzo 2004

Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali ed i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita sono tenuti a comunicare per via telematica all'Agenzia delle entrate, rispettivamente, i dati relativi alle forniture effettuate ai rivenditori e ai soggetti utilizzatori di tali documenti.

Soggetti obbligati

Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali ed i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita.

Modalità operative

Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali ed i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita per ciascuna fornitura sono tenuti ad indicare:

i propri dati identificativi (codice fiscale, partita IVA, denominazione o, se si tratta di imprenditore individuale, cognome, nome e ditta);

i dati identificativi del rivenditore o dell'acquirente utilizzatore (codice fiscale, partita IVA, denominazione o, se si tratta di imprenditore individuale, cognome, nome e ditta);

gli estremi dell'autorizzazione rilasciata alla tipografia o al rivenditore;

il numero degli stampati forniti con l'indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale;

il codice che individua le diverse tipologie di stampati, che costituiscono oggetto della fornitura;

la data della fornitura.

I dati sopra indicati devono essere trasmessi telematicamente secondo le specifiche tecniche indicate nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30 maggio 2002.

I soggetti obbligati possono provvedere alle comunicazioni dei dati:

direttamente, tramite il servizio telematico Entratel o il servizio Internet in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni;

tramite gli intermediari di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322/1998; gli intermediari sono tenuti a rilasciare ai soggetti obbligati, anche se non richiesto, l'impegno a trasmettere per via telematica all'Agenzia delle entrate i dati.


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Annotazione sul registro di carico di alcoli metilici

Annotazioni sul registro di carico delle giacenze dei singoli prodotti.

Soggetti obbligati

Le società che producono, commercializzano o utilizzano alcoli metilici.

Modalità operative

Le annotazioni riguardano le seguenti ditte:

ditte produttrici: le ditte che producono alcoli metilici devono annotare nel registro sia le quantità di prodotto ottenute che quelle di prodotto ceduto.

Relativamente alle quantità di prodotto cedute devono essere indicati anche i dati identificativi delle ditte destinatarie, nonché gli estremi della bolla di accompagnamento.

Le annotazioni si eseguono giornalmente e distintamente per qualità di prodotto;

ditte esercenti il commercio: la parte del registro destinata ai carichi accoglie, giornalmente e relativamente a ciascun prodotto, le quantità in entrata. La parte del registro destinata agli scarichi contiene i dati relativi alle quantità in uscita, con l'indicazione dei dati delle ditte destinatarie e degli estremi della bolla di accompagnamento;

ditte che utilizzano il prodotto: la parte del registro destinata ai carichi accoglie, giornalmente e relativamente a ciascun prodotto, le quantità in entrata con l'indicazione dei fornitori e degli estremi della bolla di accompagnamento. La parte del registro destinata agli scarichi contiene i dati relativi alle quantità impiegate nei processi produttivi ed ai prodotti ottenuti dalla lavorazione.